Molteplici sono le utilità apportate dalla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012, così come modificata dal D.L. 179/2012), dirette a salvaguardare, oltre gli interessi del debitore, anche quelli dei singoli creditori.
E’ bene ricordare, intanto, che il procedimento di composizione della crisi da sovaindebitamento permette di scegliere tra tre tipi di procedure:
1) accordo coi creditori di composizione della crisi;
2) il piano del consumatore (per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“) ;
3) la liquidazione del patrimonio.
In questa sede, ci occuperemo di analizzare un aspetto molto importante, ovvero, la “sospensione di qualsivoglia azione intrapresa dal creditore che possa arrecare un pregiudizio al patrimonio del debitore”, quale effetto della presentazione della domanda di adesione ad una delle procedure in precedenza indicate ai punti 1) e 2), con enormi benefici per il medesimo. (per un caso concreto nel quale il Tribunale ha sospeso il pignoramento immobiliare a seguito della presentazione di un piano del consumatore si legga Il Tribunale di Nola sospende l’esecuzione immobiliare bloccando l’asta già fissata a seguito dell’introduzione del Piano del Consumatore!!!)
Si tratta della possibilità, che il legislatore offre ad un soggetto particolarmente sovraindebitato (debitore), di “salvare”, almeno temporaneamente, il proprio patrimonio immobiliare (od anche quello mobiliare) da eventuali azioni intraprese dai creditori, permettendogli, sospendendo i processi esecutivi in corso, di porre rimedio alla sua disagiata condizione finanziaria.
L’accordo di composizione della crisi coi creditori prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri e tutelando in tal modo, sia la figura del creditore che quella del debitore.
Qualora tali obiettivi sembrano raggiungibili con la proposta, avanzata a cura e con l’assistenza di un O.C.C. (Organismo di Composizione della Crisi)/professionista, il giudice competente, effettuate le opportune verifiche preliminari sull’ ammissibilità della procedura ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, provvede a fissare un’udienza di omologazione dell’accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della succitata legge, disponendo, al contempo, una serie di adempimenti posti a carico del debitore, dei creditori e dell’O.C.C./professionista che ha redatto il piano di accordo.
In questa sede ci occuperemo di analizzare dettagliatamente il 2° comma, lettera c) dell’art. 10 della L. 3/2012, così come modificato dal D.L. 179/2012, il quale, sancisce che il giudice, con la fissazione dell’udienza di omologazione ” dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne’ disposti sequestri conservativi ne’ acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili”.
Dalla disamina di tale norma si evince come il decreto del giudice, e quindi l’intera procedura, in cui viene fissata l’udienza di omologazione dell’accordo di composizione della crisi coi creditori, costituisca al contempo sia uno strumento per garantire la parità dei creditori medesimi, impedendo che alcuni possano acquisire una posizione di vantaggio rispetto ad altri, sia un’ importante opportunità per il debitore di protezione temporanea del proprio patrimonio nei confronti dei predetti, aventi titolo anteriore all’emissione del provvedimento, con esclusione dei soli soggetti che vantano crediti impignorabili.
Tale meccanismo avviene in maniera del tutto automatica, prescindendo da un’eventuale istanza fatta dal debitore.
Inoltre, tale effetto, non è soggetto al potere discrezionale del giudice, il quale, è tenuto a determinare gli effetti sanciti dall’art. 10 co.2 lett. c) in base al quale, lo si ripete, per i creditori anteriori e fino alla definitiva omologa dell’accordo, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, non possono disposti sequestri conservativi e non possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.
Ovviamente, tali effetti, diventeranno definitivi con l’omologazione, per la quale occorre il parere favorevole del 60% dei creditori.
Al contrario, si tenga presente che i creditori aventi titolo o causa posteriore al provvedimento predetto potranno intraprendere le azioni più opportune per soddisfare la loro legittima pretesa.
Il decreto del giudice, dunque, ben può essere equiparato a tutti gli effetti ad un atto di pignoramento.
La ratio della disposizione in questione, presenta delle forti similitudini con quella della legge fallimentare. Infatti l’art. 51 L.F. sancisce il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali e precisamente dispone: “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”.
Tale effetto è richiamato anche dall’art. 168, co. 1° L.F. in tema di concordato preventivo, e precisamente: “dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore [al decreto] non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”.
E’ chiaro, dunque, l’intento del legislatore, nelle sue varie espressioni legislative, di ideare un sistema a garanzia sia del debitore che del creditore.
Quanto sin qui trattato vale, sotto il profilo degli effetti e del contenuto della procedura, anche nel caso del piano del consumatore (o piano di risanamento dei debiti), che costituisce una procedura destinata, in alternativa a quella dell’accordo da sovraindebitamento, a quei soggetti privati che rivestono la qualità di consumatore, che si trovano in una situazione finanziaria caratterizzata da una elevata quantità di debiti sorti per scopi diversi dall’attività imprenditoriale o professionale.
Ebbene, anche in questo caso, con l’adesione al piano del consumatore, il debitore beneficia degli stessi divieti imposti ai creditori previsti per l’accordo, ovvero: non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, non possono essere disposti sequestri conservativi e non possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.
E’ una procedura alternativa all’accordo, la quale, inoltre, beneficia anche del fatto che con essa non è previsto il raggiungimento del parere favorevole del 60% dei creditori per l’omologazione del piano.
Questo giudizio, dunque, si incentra sull’accertamento della fattibilità del piano, la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e della meritevolezza del debitore, ed è preclusa, ai creditori, la possibilità di esprimersi in merito, e quindi di disapprovare il piano.
Ritornando alla questione che ci occupa in questa sede, ovvero la sospensione delle azioni pregiudizievoli intraprese dai creditori, con riferimento al piano del consumatore, l’art. 12 bis, co. 2° della L. 3/2012 dispone: “Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”.
Dal dettato normativo, è facile rilevare un’ulteriore differenza rispetto alla procedura di accordo coi creditori: nel piano del consumatore, la sospensione non opera in automatico ed è soggetta al potere discrezionale del giudice, il quale effettua una valutazione nell’interesse sia del debitore, che del creditore.
Inoltre è bene ricordare che una volta omologato l’accordo, esso è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di
ammissione alla procedura.
Quindi possono trarsi le seguenti conclusioni:
i creditori aventi causa o titolo posteriore all’accordo non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
i creditori aventi titolo o causa anteriori al piano, potranno procedere con azioni esecutive solo qualora il giudice non abbia provveduto a sospenderle ex art. 12 bis co. 2°, col decreto di fissazione dell’udienza di omologazione.
In tal caso, qualora venga disposta la sospensione dell’esecuzione in corso, essa potrà cessare al momento della mancata omologazione del piano; oppure perdurerà, in caso di omologazione (art. 12 ter), sino alla completa esecuzione del piano.
In conclusione la legge 3/2012 oltre ad essere un efficacissimo strumento (ad oggi ancora poco conosciuto ed utilizzato dai più) per risolvere situazioni di sovraindebitamento da cui il debitore non potrebbe uscire altrimenti, si rivela un’eccezionale strumento altresì in tutte le ipotesi in cui il sovraindebitamento abbia portato, come spessissimo accade, ad azioni esecutive che bloccando il patrimonio immobiliare del debitore (per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”), gli impediscano di risolvere i propri problemi finanziari sia liquidando al giusto prezzo quegli immobili (cosa che sappiamo non avvenire alle aste dove il debitore vede abitualmente svenduti quegli immobili ad un prezzo iniquo), che ottenendo di poter uscire dalla propria posizione di crisi attraverso delle adeguatamente lunghe rateizzazioni (abbiamo affrontato diverse volte infatti l’argomento delle transazioni a saldo e stralcio che se consentono di tagliare buona parte del debito, non consentono rateizzazioni sufficientemente lunghe da consentire il più delle volte a chi non abbia grosse somme disponibili di risolvere la propria situazione debitoria), lunghe rateizzazioni che sono possibili specie laddove si presenti un piano del consumatore (spesso la fattibilità di questi piani è strettamente legata ad una rata sostenibile rispetto alle entrate ed uscite del debitore).
Avv. Vito Calcagno
(collaboratore dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per approfondire la nuova ed eccezionale forma di esdebitazione prevista dall’art. 41 bis l 157/2019 per i pignoramenti iniziati dal 2010 al 30 giugno 2019 si legga “Art. 41 bis L 157/2019 di conversione del Dl 124/2019: La rinegoziazione dei mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva”
Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga”“Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”,
Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”
Per il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”
Per la durata del piano del consumatore si legga anche “La durata del Piano del consumatore”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione
Per maggiori informazioni sulla estinzione della procedura esecutiva a seguito del tardivo deposito della nota di trascrizione (ed i relativi modelli di istanza e reclamo al Collegio) si legga “Il Tribunale di Salerno segue la Cassazione: estinto pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione entro 15 giorni!”
Per quella particolare forma di sospensione di 300 giorni dei termini delle procedure in caso di usura od estorsione si legga “La sospensione di 300 giorni dell’esecuzione immobiliare per Usura od Estorsione”
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
Per approfondire la direttiva mutui 2014/17/UE del 4 febbraio 2014 dell’Unione Europea che impone agli stati membri di predisporre le opportune misure per ottenere il miglior prezzo dall’immobile pignorato si legga “La direttiva mutui dell’UE e le misure per ottenere il miglior prezzo dall’immobile pignorato“
Per un modello di opposizione agli atti esecutivi da scaricare si legga “Modello di opposizione agli atti esecutivi per deposito tardivo dell’istanza di vendita – Accoglimento del Ge ed estinzione del pignoramento”
“L’aumento dei pignoramenti immobiliari e le possibili soluzioni legislative o processuali per salvare le case degli italiani sovraindebitati“, oppure sul sito ufficiale dello Studio d’Ambrosio Borselli (www.studioassocialtoborselli.it) si legga “Perchè il Dl 59/16 (cd Decreto Salva Banche) si rivelerà un fallimento- Le possibili soluzioni per salvare le case dei debitori“.