Una questione molto interessante, che è stata spesso affrontata nel corso degli anni dalla Corte di Cassazione con una serie di sentenze, è quella relativa alla tutela del debitore all’interno del processo di esecuzione forzata.
Ebbene, nel processo esecutivo, da un lato si profila la necessità di tutelare gli interessi di parte creditrice alla piena soddisfazione del proprio diritto di credito; dall’altro bisogna che venga tutelata la parte debitrice alla non svalutazione dei propri beni durante la fase della vendita; altro aspetto, ancora, che non tratteremo in questa sede, è l’interesse del terzo acquirente del bene esecutato a vedersi riconosciuto il proprio acquisto.
Con l’art. 569 c.p.c., il legislatore ha previsto la fissazione di un’udienza di comparizione in cui le parti in causa ed i creditori non intervenuti nella procedura, ma titolari di privilegi risultanti da pubblici registri, sono invitati a presentare osservazioni in merito ai tempi ed alle modalità con cui dovranno svolgersi le operazioni di vendita. L’importanza di questa udienza è ulteriormente sottolineata dal fatto che essa rappresenta l’ultimo momento in cui è possibile presentare le opposizioni agli atti esecutivi (che non siano già precluse) e soprattutto, per il debitore, l’ultima sede in cui è possibile presentare istanza di conversione del pignoramento.
Con riferimento alla posizione del debitore, la giurisprudenza meno recente, con una serie di pronunce, ha sancito che nel processo di esecuzione il diritto del cittadino al giusto processo deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost..
Portando avanti questo tipo di ragionamento, la Suprema Corte ritiene che, non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l’impugnazione di un atto dell’esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare a fondamento dell’impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l’ingiustizia del processo, causata dall’impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette” (così Cass. 2003 n. 12122; Cass. 17 maggio 2005 n. 10334; Cass. n. 5341 e n. 24532 del 2009; Cass. del 2011 n.ri 15728 e 17874; Cass. 24 aprile 2012, n. 6459).
Anche dopo le modifiche apportate in senso più garantistico con la L. 14 maggio 2005, n. 80, modificata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, e con la L. 24 febbraio 2006, n. 52, resta, comunque, imprescindibile la posizione di soggezione del debitore a fronte dell’azione esecutiva che il creditore esercita avvalendosi di un diritto consacrato in un titolo esecutivo. In tale prospettiva, le ragioni per le quali la lesione del contraddittorio abbia comportato l’ingiustizia dell’atto dell’esecuzione contestato, causata dall’impossibilità di difendersi a tutela di un proprio diritto, devono essere poste a fondamento dell’impugnazione e vanno, pertanto, tempestivamente dedotte in sede di opposizione.
Tale orientamento è stato di recente confermato dalla Suprema Corte, sez. III, con sentenza n. 26930 del 19/12/2014, in risoluzione di una questione vertente in materia esattoriale. Ebbene, nella precitata sentenza si rileva il principio secondo il quale “Pur in assenza di un vero e proprio obbligo giuridico di notificazione dell’ordinanza di vendita, sono nulle la vendita immobiliare e la successiva aggiudicazione in caso di omessa notifica al debitore dell’ordinanza di fissazione della vendita, posto che detta omissione impedisce all’esecutato di richiedere la conversione del pignoramento e viola il diritto al contraddittorio, desumibile anche dall’art. 111 Cost., che va salvaguardato nel processo esecutivo ogni qualvolta detto diritto sia funzionale all’esercizio di facoltà sostanziali o processuali da parte dell’esecutato.”
Questa sentenza, quindi, rimarca ulteriormente l’esigenza di tutelare in ogni caso l’interesse dell’esecutato ad essere messo nelle condizioni di intervenire nelle fasi delicate della procedura, quando vanno ad incidere su diritti sostanziali o processuali del medesimo. Tale interesse, dunque, viene considerato di rilievo centrale, dato che dalla sua violazione discenderebbe l’invalidazione a catena di tutti gli atti esecutivi successivi, in particolare l’aggiudicazione a seguito della conclusione delle operazioni di vendita.
Attualmente, il problema delle notifiche, da farsi al debitore su eventuali fasi della procedura che vanno ad incidere pesantemente sulla sua sfera dei diritti sostanziali e processuali, con la riforma del 2006 è stato per lo più risolto in quanto, con la notifica del pignoramento, in esso è contenuto anche l’avvertimento ex art. 492 c.p.c., il quale, al II° comma testualmente recita: “Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice”.
A questa punto, dunque, il debitore farà bene ad effettuare un controllo preventivo presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione che lo riguarda, qualora non avesse ricevuto eventuali comunicazioni, ove poter verificare se è avvenuta correttamente la notifica di quegli atti che abbiano avuto un’importanza concreta ai fini della tutela della sua posizione sostanziale e giuridica. Successivamente, valutare concretamente, se nel caso, la possibilità di intentare una eventuale opposizione a gli atti esecutivi, esponendo dettagliatamente quali notifiche sono state ingiustamente omesse nei suoi confronti e quali danni ne sono derivati nella sua sfera sostanziale, in quanto, lo si ribadisce, mancando nel processo esecutivo il contraddittorio tra le parti solo con una opposizione agli atti esecutivi il debitore potrà far valere le proprie ragioni, in cui, a pena di inammissibilità dell’opposizione stessa fondata sulla mera violazione del principio del contraddittorio, l’opponente dovrà indicare sotto quale profilo quella violazione abbia pregiudicato il suo diritto alla difesa.
P. Avv. Vito Calcagno
(collaboratore dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2019- Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“
“L’aumento dei pignoramenti immobiliari e le possibili soluzioni legislative o processuali per salvare le case degli italiani sovraindebitati“.
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”