La legge 3/2012 sul sovraindebitamento prevede, come abbiamo già visto tre differenti procedure di composizione della crisi: il piano del consumatore (per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”), l’accordo con i creditori, e la liquidazione del patrimonio
Vediamo qui come si sviluppano queste tre procedure ed in particolare i loro tempi ed i loro costi
Tutte e tre le procedure si compongono di diverse fasi:
Procedura sovraindebitamento schema
1) Nomina dell’Organismo di Composizione della Crisi nel Sovraindebitamento
nella prima fase, è necessaria la nomina di un Organismo di Composizione della crisi (cd Occ), per ottenerla esistono due possibilità:
con la prima (ormai residuale visto che nella maggior parte dei Tribunali è stato costituito almeno un Organismo ufficiale ed autorizzato cui rivolgersi) va depositata presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale del luogo ove risiede la richiesta di nomina di un professionista che svolgerà il ruolo di Occ appunto.
Con la seconda la richiesta di nomina viene presentata direttamente all’Organismo competente presso il Tribunale di residenza del debitore, l’Organismo stesso provvede a nominare tra i professionisti che ne fanno parte colui il quale svolgerà il compito di Occ.
Per quanto concerne i costi di questa fase sono piuttosto contenuti in quanto limitati al pagamento di un contributo unificato previsto per gli atti di volontaria giurisdizione pari a 98,00 euro oltre ad una marca da bollo di 27,00 euro nel caso in cui ci si rivolga al Tribunale, un po’ più cari laddove ci si rivolga direttamente ad un Organismo abilitato, infatti solitamente si parla di circa 200,00 euro oltre Iva.
Per quanto concerne i tempi di tale fase, sono piuttosto rapidi, sebbene varino da Tribunale a Tribunale o da Organismo ad Organismo, ad ogni modo tra l’istanza di nomina e la comunicazione del professionista incaricato di svolgere le funzioni di Occ mediamente passa da un minimo di una settimana al massimo di un mese (tranne casi del tutto eccezionali).
La fase della nomina viene seguita da quella del confronto tra l’Occ nominato al quale il debitore (meglio se attraverso il proprio avvocato) dovrà illustrare la propria situazione debitoria, le ragioni del sovraindebitamento, oltre a fornirgli tutti i documenti necessari a ricostruire la propria posizione patrimoniale (i beni posseduti), reddituale e debitoria affinchè questi possa presentare la prima relazione particolareggiata oltre all’attestazione sulla fattibilità (previste dall’art. 9 comma 2 e 3 bis per quanto riguarda il piano, art 12 comma 1 per quanto riguarda l’accordo e infine per la liquidazione dall’art 14 ter comma 2 che richiama l’art 9 commi 2 e 3 per l’attestazione e 14 ter comma 3 per la relazione particolareggiata ), che andranno presentate insieme al deposito della domanda .
Per quanto concerne i costi di tale fase dipenderanno dalla quantità di documenti da reperire da parte del debitore e dagli eventuali costi di interrogazione delle banche dati, per tali ultimi occorre comunque distinguere se la richiesta deriva dall’Occ nominato dal giudice ovvero dal debitore stesso attraverso un Organismo abilitato. Nel primo caso, si ritiene che la richiesta può essere inserita nello stesso fascicolo relativo alla nomina dell’organismo, senza dunque versare ulteriori contributi. Nel secondo caso, invece, la richiesta viene annoverata nei procedimenti di volontaria giurisdizione, con cui il giudice viene per la prima volta a conoscenza della sussistenza del procedimento di composizione della crisi, che si trova ancora in una fase preliminare.
Tra i costi di tale fase spesso si annovera un primo acconto all’Occ sui suoi onorari (che quantificheremo più avanti), tale primo acconto abitualmente si attesta su un 10% degli onorari complessivamente dovuti all’Occ.
Per quel che riguarda i tempi di tale fase, sono molto variabili in quanto dipendono dalla solerzia di varie parti (oltre che dalla complessità della situazione e quindi dei documenti da recuperare e degli atti da preparare), il debitore che fornisce i documenti, l’Occ che li richiede, verifica (oltre a richiedere egli stesso e fare i dovuti controlli), e prepara attestazione e relazione, e l’avvocato del debitore che prepara il piano (l’accordo o il piano di liquidazione), controlla i documenti, intermedia tra le richieste dell’Occ e il debitore, indirizza (confrontandosi con Occ e debitore) verso le scelte strategicamente migliori per ottenere il massimo beneficio per tutte le parti ecc. tale fase in ogni modo non ha dei termini previsti dalla normativa e può durare dai 2-3 mesi ai 6-7 mesi (o più in casi eccezionalmente complessi).
2) Deposito del piano del consumatore, della proposta di accordo o della domanda di liquidazione
Nella fase successiva, il debitore depositerà presso la cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale del luogo ove risiede, la propria proposta (di piano o di accordo o la domanda di liquidazione), corredata dalla relazione particolareggiata, nonchè da tutti i documenti necessari all’ottenimento del provvedimento del Giudice e dalla attestazione di fattibilità dello stesso Occ.
Ricevuta la documentazione, con decreto d’urgenza il Giudice delegato fisserà un’udienza (comunicata all’interessato ed all’OCC) disponendone la comunicazione ai creditori.
Nel caso di Piano o accordo, se il giudice ritiene la documentazione non completa o sufficiente, o che la proposta vada modificata o integrata, può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti (art 9 comma 3 ter).
Il provvedimento del Giudice stabilirà che l’udienza va comunicata ai creditori da parte dell’Occ almeno 30 giorni prima della stessa in caso di Piano (art 12 bis comma 1), o 40 giorni prima in caso di accordo (l’art 10 comma 1 stabilisce trenta giorni prima del termine che i creditori hanno per prestare il consenso alla proposta, termine che a sua volta è dieci giorni antecedente all’udienza e pertanto i 40 giorni prima dell’udienza vengono fuori dai 30 più i 10 per il consenso)
Il termine tra il deposito della proposta e la fissazione dell’udienza è di 60 giorni per il piano (art 12 bis comma 1) o per l’accordo (art 10 comma 1), mentre non è espressamente stabilito un termine per la liquidazione (in quanto non è proprio prevista la fissazione di una udienza), ad ogni modo in tal caso si tratta di termini non perentori.
Tra l’altro, per evitare il rischio di pregiudicare la fattibilità della procedura, nel medesimo decreto d’urgenza il Giudice disporrà (obbligatoriamente in caso di accordo o liquidazione oppure se lo riterrà opportuno in caso di piano del consumatore) che non potranno essere avviate nuove azioni esecutive a carico del sovraindebitato ed imporrà la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi pendenti (pignoramenti etc.) sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo. (per un caso concreto nel quale il Tribunale ha sospeso il pignoramento immobiliare a seguito della presentazione di un piano del consumatore si legga Il Tribunale di Nola sospende l’esecuzione immobiliare bloccando l’asta già fissata a seguito dell’introduzione del Piano del Consumatore!!!, mentre sulla sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 in generale si legga “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“)
All’esito dell’udienza e dell’esame della documentazione, il Giudice deciderà nel merito omologando il piano o l’accordo e a questo punto il soggetto dovrà mettere in esecuzione il programma presentato (ovviamente solo in caso di omologazione dello stesso). Il termine per l’omologazione per il piano o l’accordo è stabilito dagli artt. 12 comma 3 bis (per l’accordo con i creditori) e 12 bis comma 6 (per il piano del consumatore) in sei mesi dalla presentazione della proposta.
Per quanto riguarda la durata della effettiva realizzazione e conclusione di piano, accordo o liquidazione dipende dalla configurazione degli stessi (per la durata del piano del consumatore si legga ” Casa all’asta: Omologato Piano del consumatore di 7 anni“ e “La durata del Piano del consumatore”), ad ogni modo l’unica procedura di composizione della crisi ad avere un termine espresso di durata è la Liquidazione del patrimonio che ai sensi dell’art 14 quinquies comma quarto rimane aperta per i quattro anni successivi al deposito della domanda.
Costi del sovraindebitamento e compenso dell’organismo di composizione della crisi
Veniamo infine ai costi complessivi della procedura (oltre quelli già visti), i costi più rilevanti (come in ogni procedura giudiziale) sono quelli relativi ai professionisti e quindi agli onorari dell’avvocato e dell’Occ.
Quanto all’Occ i compensi sono determinati dal Decreto Ministeriale 202 del 2014, ad ogni modo è prassi che l’Occ concordi nella fase iniziale con il debitore i compensi dovuti, tali compensi (si vedano gli artt. da 14 a 16 del Dm 202/14) si calcolano su una percentuale molto rivelante dell’attivo (5%,6%,7%) e su una piccolissima percentuale del passivo (circa lo 0,50%) oltre le spese generali tra il 10 e il 15% del compenso. Le tabelle sono quelle contenute nell’art. 1 del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 (relativo ai compensi dei curatori fallimentari nelle procedure di concordato preventivo) ridotti rispetto alle procedure di concordato di una percentuale tra il 15% e (più spesso) il 40%. Esemplificativamente si consideri che con un attivo patrimoniale di 100.000 euro ed un passivo di 200.000 il compenso complessivo dell’Occ sarà di circa 6000,00 euro (un aumento del passivo anche considerevole rileva poco, mentre rileva l’attivo come visto sopra), mentre in un caso con un attivo patrimoniale di 200.000 euro ed un passivo di 400.000 il compenso complessivo sarà di circa 10.000,00 euro.
Per quanto concerne i compensi dell’avvocato il calcolo sarà fatto sulla base dei parametri forensi previsti dal d.m. n. 55 del 2014 il cui art. 21, comma secondo, stabilisce che “Per l’assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo all’entità del passivo del cliente debitore” ovviamente in tale calcolo si terrà conto delle attività da svolgere infatti ai sensi dell’art 19 d.m. n. 55 del 2014 “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza, del pregio dell’attività prestata, dell’importanza dell’opera, della natura, della difficolta’ e del valore dell’affare, della quantita’ e qualita’ delle attivita’ compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita’ delle questioni giuridiche e in fatto trattate“, ad ogni modo anche per i compensi dell’avvocato è opportuna prassi che vengano concordati in anticipo per iscritto.
Sovraindebitamento: a chi rivolgersi?
In conclusione le procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento hanno una durata non superiore qualunque altra procedura che si svolga davanti ad un giudice e dei costi che possono essere considerati alti o meno, se solo si ignora che, attraverso le stesse, possono essere risolte posizioni debitorie estremamente elevate e, soprattutto, se non si tiene conto che tali procedure, se ben seguite da mani esperte (anche nel settore delle esecuzioni immobiliari), possono diventare uno strumento efficacissimo per impedire la perdita dei propri immobili (in particolar modo la prima casa) a seguito di un pignoramento immobiliare, oltre che lo svilimento del valore degli stessi immobili che la vendita all’asta implica inesorabilmente; tali procedure sono infatti strumento utilissimo a sospendere le procedure esecutive immobiliari, ed a bloccare le aste, temporaneamente o definitivamente, e la stessa procedura delle tre che prevede la liquidazione del proprio patrimonio può, rispetto all’asta, avere tempi più lunghi oltre che consentire, alla fine, al debitore di ottenere un miglior prezzo attraverso cui essere esdebitato (liberato da tutti i debiti per poter ricominciare serenamente la propria vita), e non è detto che nelle more dei tempi di tali procedure il debitore non riesca a trovare altre soluzioni (l’aiuto di un parente, degli incassi attesi da tempo, l’ottenimento di un finanziamento da parte di un familiare ecc.) che gli consentano di venir fuori definitivamente dalla propria situazione di difficoltà salvando la propria casa!!!
Per informazioni sulla riforma del sovraindebitamento apportata dalla legge 176 del 2020 che ha anticipato l’entrata in vigore delle modifiche già previste dal Codice della Crisi nell’ottica di favorire e moltiplicare le esdebitazioni incidendo sulla meritevolezza, ampliando l’applicabilità al socio illimitatamente responsabile, introdotto la possibilità del piano familiare e della falcidia dei debiti Ue, ampliato il concetto di responsabilità del finanziatore nel valutare il merito creditizio e previsto infine l’esdebitazione senza utilità per i creditori si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento”
Per approfondire la nuova ed eccezionale possibilità di vedersi omologato un piano del consumatore anche in presenza di debiti imprenditoriali si legga “Sì al piano del consumatore per debiti imprenditoriali!”
Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga ”Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”
Per maggiori informazioni sul piano del consumatore e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
Per approfondimenti sulla domanda di insinuazione al passivo nella liquidazione giudiziale con termini, costi, forma e procedura e differenza tra domanda tempestiva, tardiva e ultra-tardiva si legga “Domanda di insinuazione al passivo ex art. 201 C.C.I.I.,”
Per una guida completa al nuovo concordato preventivo: a partire dai suoi presupposti, con finalità e procedura dalla domanda all’omologazione e la differenza fra concordato in continuità e liquidatorio si legga “Nuovo concordato preventivo: presupposti, finalità, procedura”
In altri articoli abbiamo avuto modo di trattare, la nuova procedura di “liquidazione giudiziale” (ex “fallimento”) delle imprese insolventi, indicandone i presupposti, la procedura, gli organi (con particolare attenzione alla figura del “Curatore”), i tempi ed i relativi costi. (Si legga al riguardo “Liquidazione giudiziale e fallimento: tempi, costi procedura,” e “ Il Curatore nella liquidazione giudiziale”)
Per approfondire la possibilità di ottenere la revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dalla Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita” mentre per leggere di un annullamento del decreto di trasferimento ottenuto dal medesimo Studio e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”
Per maggiori approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”, per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”
Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”