Indice
Esecuzione degli obblighi di consegna o rilascio
Le opposizioni preventive e successive
L’opposizione al rilascio: legittimazione, competenza, costi.
L’opposizione al rilascio
Il preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. è l’ultimo atto che la parte tenuta ad abbandonare l’immobile riceverà prima che l’esecuzione avvenga.
Detto avviso, notificato dall’ufficiale giudiziario, contiene l’ora e il giorno in cui costui provvederà ad eseguire lo sfratto.
Con opposizione al rilascio si definisce, invece, quell’opposizione proponibile avverso l’avviso in questione. Essa è un’opposizione successiva all’inizio dell’esecuzione e può essere tanto tesa a lamentarne la carenza di fondamento, nel qual caso assume la forma di opposizione all’esecuzione, che la scorrettezza formale, nel qual caso assume la forma di opposizione agli atti esecutivi. Quello che più ci interessa sottolineare è che con l’opposizione al rilascio, sempre che sia fondata su validi motivi, risulta possibile ottenere la sospensione dell’esecuzione in un momento in cui il pericolo di essere sfrattati è imminente.
Esecuzione degli obblighi di consegna o rilascio
Procedendo con ordine, occorre chiarire innanzitutto che l’esecuzione degli obblighi di consegna o rilascio è generalmente rimessa all’ufficiale giudiziario, salvo quanto previsto dall’art. 560 c.p.c. che, in tema di esecuzioni immobiliari, onera il custode delle rispettive mansioni.
Pertanto, indipendentemente dall’origine del titolo esecutivo (ordinanza di convalida di sfratto ex art. 663 c.p.c., decreto di trasferimento ex art.586 c.p.c., sentenza che accerti l’occupazione sine titulo etc…), il procedimento per dare esecuzione all’obbligo di rilasciare un’immobile è tendenzialmente unico. A tal proposito, gli artt. 605 c.p.c. e seguenti, in particolare, stabiliscono come debba avvenire l’esecuzione degli obblighi di consegna o rilascio.
Tutto inizia con la notifica del titolo e del precetto, ai sensi dell’art.605 c.p.c. (Si ricordi, in tal senso, che non tutti i titoli esecutivi consentono l’esecuzione degli obblighi anzidetti, ma unicamente quelli previsti dal 3 co. dell’art. 474 c.p.c.)
Notificato il precetto, al fine di consentire alla parte tenuta al rilascio l’adempimento spontaneo, e trascorso il termine senza che questi abbandoni l’immobile, potrà avere inizio l’esecuzione forzata.
Successivamente la parte (il proprietario/l’aggiudicatario, il locatore etc.) incaricherà l’ufficiale giudiziario competente affinché questi provveda al rilascio. La prima attività che l’ufficiale giudiziario (U. G.) dovrà compiere, a tale scopo, sarà quella di notificare alla parte, tenuta al rilascio, un atto denominato preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c.
Con questa comunicazione, l’U.G. rende noto, almeno dieci giorni prima della data fissata, il giorno e l’ora del primo accesso finalizzato alla liberazione dell’immobile.
Tale avviso, ai sensi dell’art.608 c.p.c., segna l’inizio dell’esecuzione e rappresenta, in quanto tale, lo spartiacque tra diverse opposizioni.
Le opposizioni preventive e successive
Prima della notifica del preavviso di rilascio sono esperibili e si introducono con atto di citazione le opposizioni “preventive”. Tali sono l’opposizione al precetto prevista dall’art.615 1 comma c.p.c., quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, e l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617, 1 comma c.p.c., quando si contesta la regolarità formale del titolo e del precetto notificato.
Dopo che sia avvenuta la notifica del preavviso di rilascio e dunque ad esecuzione iniziata, sono esperibili e si introducono con ricorso, per gli stessi motivi, le opposizioni “successive”. Tali sono quelle previste dall’art. 615 comma secondo e dall’art. 617 comma secondo.
L’opposizione al rilascio: legittimazione, competenza, costi.
Con opposizione al rilascio si definisce quell’opposizione avverso il preavviso di rilascio che, investendo i motivi di cui agli art.615 o 617 c.p.c., si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione, una volta che l’esecuzione sia già iniziata (opposizione “successiva”).
Tuttavia, la presenza stessa del giudice, nell’esecuzione per rilascio di beni immobili, è del tutto marginale. Del resto, il giudice assume un ruolo solo quando dovessero sorgere contestazione ex art.615 o 617 c.p.c. o difficoltà ex art. 610 c.p.c. ( si intendono difficoltà di ordine materiale per la cui risoluzione le parti possono adire il g.e.). Pertanto, l’esecuzione potrebbe terminare senza che un giudice intervenga, se non per liquidare, ad esecuzione ultimata, le spese anticipate dalla parte istante con decreto ex art. 611 c.p.c.
Non è raro, infatti, che l’ufficiale giudiziario resti l’unico organo dell’esecuzione fino al suo completamento. Chiarita la fisionomia dell’esecuzione in esame, possiamo adesso osservare le caratteristiche dell’opposizione al rilascio.
Legittimato a proporla è sicuramente l’esecutato, in quanto a lui è direttamente rivolto l’ordine di rilascio. Costui potrà contestare, nelle forme dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., l’inesistenza del titolo per cui si procede. Così per esempio, qualora la sentenza in virtù della quale si procede sia stata riformata in appello, o il titolo sia stato ceduto a persona diversa dalla parte che ha azionato l’esecuzione. Altresì, come anticipato, egli potrà far valere i vizi formali degli atti dell’esecuzione attraverso l’opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c.
Sono tali, ad esempio, quelli che riguardano la validità dell’avviso di rilascio ( Cass.Civ. 11806/1990), la mancata descrizione sommaria dei beni nel precetto per rilascio, e più in generale gli errori procedurali.
Non si dubita che sia legittimato a proporre le medesime contestazioni il terzo detentore del bene. Egli, sebbene sia persona diversa da quella indicata nel titolo esecutivo, è sostanzialmente sottoposto all’ordine ivi contenuto e risulta essere, dunque, “l’unico soggetto che può, con la restituzione del bene medesimo, soddisfare la pretesa esecutiva della parte istante” ( cfr. Cass.Civ. 6630/1985).
Così, ad esempio, nel caso di condanna al rilascio per occupazione sine titulo il terzo detentore “può opporsi all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ove sostenga di detenere l’immobile in virtù di un titolo autonomo, come tale non pregiudicato da detta sentenza” (Cass. Civ.. 2279/2005).
Tanto chiarito circa la legittimazione, possiamo adesso osservare la forma dell’opposizione in commento. Essa andrà introdotta con ricorso al Giudice dell’esecuzione competente ai sensi dell’art. 26 c.p.c., e dunque al giudice del tribunale nel cui circondario si trova il bene oggetto di esecuzione. Il deposito del ricorso in opposizione al rilascio non prevede il pagamento del contributo unificato, essendo tale opposizione finalizzata ad ottenere solo una decisione circa la sospensione dell’esecuzione (diversamente è dovuto il contributo per l’introduzione del giudizio di merito).
Il termine ultimo per la proposizione dell’opposizione all’esecuzione, secondo consolidata giurisprudenza, risulta essere l’immissione in possesso nell’immobile oggetto di esecuzione (cfr. Cass.Civ. 7357/2009). L’opposizione agli atti è, invece, proponibile nel termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal “primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”(cfr. 617 c.p.c.)
E’ bene evidenziare che questa fase, definita cautelare, introdotta con l’opposizione al rilascio è finalizzata ad ottenere la sospensione dell’esecuzione imminente.
Il procedimento può essere così descritto: il Giudice dell’esecuzione, adito con l’opposizione, fisserà con decreto l’udienza di comparizione delle parti, onerando l’opponente della notifica del ricorso e del decreto alle altre parti.
Nulla vieta, a tal proposito, che il G.E. con il decreto di fissazione dell’udienza, sospenda l’esecuzione inaudita altera parte allorquando sussistano il fumus bonis iuris ed il periculum in mora. All’udienza camerale il Giudice decide con ordinanza, con la quale sospende l’esecuzione, nel caso di accoglimento, o non la sospende, nel caso di rigetto dell’opposizione, potendo sempre revocare la sospensione eventualmente concessa inaudita altera parte.
Il giudizio di merito
In ogni caso, l’ordinanza con cui il giudice decide sull’opposizione (di natura cautelare) conterrà, ai sensi dell’art. 616 c.p.c., nel caso di opposizione all’esecuzione, e 618 c.p.c., nel caso di opposizione agli atti esecutivi, un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito. In buona sostanza il Giudice decide e, con la stessa ordinanza, fissa un termine entro il quale le parti possono introdurre il giudizio di merito per vedere vagliate le proprie ragioni in un processo a cognizione piena. Difatti, mentre il procedimento con cui il giudice dell’esecuzione decide sull’opposizione al rilascio è un procedimento snello, contratto e finalizzato solo ad una decisione sommaria sulla sospensione, il giudizio di merito sarà un vero e proprio normale giudizio. In tal senso, a differenza dell’opposizione al rilascio, che non prevede costi di alcuna sorta, l’introduzione del giudizio di merito prevede il pagamento del contributo unificato ( 168 euro per l’introduzione del giudizio di merito successivo all’opposizione agli atti esecutivi; in base al valore per l’introduzione del giudizio di merito successivo all’opposizione all’esecuzione).
Ciò detto, la parte che ne avrà interesse ( evidentemente l’esecutato nel caso di mancata sospensione, o l’istante nel caso in cui il giudice abbia sospeso l’esecuzione) potrà introdurre il giudizio di merito a cognizione piena secondo le modalità previste, in ragione della materia e del rito.
Tale giudizio, a differenza di quello cautelare, sarà deciso con sentenza con l’unica differenza che mentre la sentenza emessa all’esito del giudizio di merito nascente dall’opposizione all’esecuzione sarà appellabile, quella emessa all’esito del giudizio di merito nascente dall’opposizione agli atti sarà solo ricorribile per cassazione ex art.111 cost.
Il reclamo al collegio
L’ordinanza del G.E. che decide sull’opposizione al rilascio, oltre a contenere il termine per l’introduzione del giudizio di merito, sarà reclamabile ai sensi dell’art.669 terdecies c.p.c. dinnanzi al Collegio entro 15 giorni dalla pronuncia in udienza o dalla sua comunicazione se anteriore.
Il reclamo, del resto, non esclude l’introduzione del giudizio di merito e viceversa. Pertanto, possono tranquillamente coesistere entrambi i giudizi, l’uno teso a sindacare la scelta sulla sospensione del giudice dell’esecuzione (reclamo) e l’altro diretto a vagliare la fondatezza dell’opposizione nelle forme della cognizione piena (giudizio di merito).
Tornando al reclamo, come previsto dall’art. 669 terdecies, del collegio non farà parte il giudice di prime cure.
Il procedimento prevede che il Collegio adito fissi un’udienza alla presenza delle parti, nella quale potrà confermare, modificare o revocare l’ordinanza reclamata, con un’ordinanza non ulteriormente impugnabile. Il reclamo, evenienza espressamente ribadita dalla norma, “non sospende l’esecuzione del provvedimento”. Tuttavia, quando “per motivi sopravvenuti” il provvedimento reclamato arrechi “grave danno” potrà essere disposta con opposito provvedimento del Collegio la sospensione dell’esecuzione o “subordinarla alla prestazione di congrua cauzione”.
Avv. Daniele Giordano
(collaboratore dello Studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga anche l’articolo “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme “ o anche “Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze “
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” , “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa”
Per conoscere la procedura, i tempi e i costi dello sfratto per morosità leggere: “Lo sfratto per morosità: tempi, costi, procedura e modello di intimazione”
Per conoscere le differenze tra lo sfratto per morosità nel contratto di locazione ad uso abitativo e ad uso commerciale si legga “Sfratto per morosità locazione commerciale ed abitativa: Tutte le differenze”
Per approfondire l’argomento del grave inadempimento per procedere alla risoluzione da parte del locatore e dopo quanti canoni impagati si possa procedere allo sfratto, ed inoltre quando sia sanabile la morosità in questo tipo di situazioni si legga “Contratto di Locazione commerciale: la sanatoria della morosità e il Grave inadempimento” .
Per approfondimenti sul precetto per rilascio e sul preavviso di sloggio e per scaricarne i relativi modelli si legga “Il precetto per rilascio ed il preavviso di sloggio con i relativi modelli”
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”