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Opposizione al precetto o al pignoramento: 615 e 617?

Giugno 30, 2023by Redazione
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Opposizione a precetto o opposizione al pignoramento: quando utilizzare il 615 e quando il 617 c.p.c. con brevi consigli pratici al difensore.

Introdursi nel libro terzo del Codice di procedura civile è cosa assai ostica, questo breve scritto proverà a esserne chiave di lettura che partendo dagli articoli principi della opposizione all’esecuzione accompagnerà il lettore ad una visione di insieme semplice che consentirà un approccio logico-sistematico alla materia.

Nessuna disquisizione sul punto potrebbe prescindere dalla disamina dell’art. 615 c.p.c., rubricato “Forma dell’opposizione”, composto da due commi, tale approdo codicistico dispone che “Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.”.

L’opposizione al precetto

Orbene, letta la norma, ponendoci nei panni di chi è avulso da qualsiasi nozione della materia de qua, ci si pone un primo interrogativo: che tipo di opposizione è quella oggetto di tale comma?

Il primo comma della norma in analisi descrive la c.d. opposizione preventiva, che viene promossa quando l’esecuzione non è ancora iniziata, sotto forma di atto di citazione in seguito alla notifica del precetto. In tal caso, il debitore assumerà la veste di attore in opposizione ed il giudizio si concluderà con una sentenza soggetta alle ordinarie impugnazioni.

Altro spunto di riflessione su cui appare fondamentale soffermarsi è la competenza per territorio richiamata dall’articolo in analisi. L’art. 27 c.p.c. statuisce, per il caso che ci occupa, la competenza è del giudice del luogo dell’esecuzione, che, ricordiamo per i pignoramenti immobiliari, è quello in cui si trova l’immobile sottoposto a pignoramento (tale elemento si potrà evincere in modo molto semplice dallo stesso atto di pignoramento da opporre, infatti l’atto di pignoramento, al contrario dell’atto di precetto che lo precede, contiene, di norma, il tribunale presso cui si svolgerà l’esecuzione già nella sua intestazione) salva la disposizione dell’art. 480 terzo comma, a norma di tale previsione codicistica nel caso in cui la parte istante, nel notificare il precetto, abbia omesso di dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione, l’opposizione al precetto si propone innanzi al giudice del luogo nel quale è avvenuta la notifica.

Comprendiamo, dunque, che tale ultima precisazione rappresenta un’eccezione che potrebbe incidere sull’intero iter esecutivo.

Per quanto concerne la competenza per materia, anche a seguito del nuovo art. 15 bis (introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia l. 150/2022 che entrerà in vigore 31.10.2025), resta immutata per i beni immobili quella del tribunale.

Chiariti gli aspetti più rilevanti del comma introduttivo dell’art. 615 c.p.c. si procede alla disamina del capoverso.

L’ opposizione successiva al pignoramento

Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, [che si occupano rispettivamente del pagamento dei debiti ereditari, art.530 c.p.c., donazione e legati in conto di legittima, art. 552 c.p.c. e Provvedimento per l’autorizzazione della vendita, art. 569 c.p.c.] salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.”

Il secondo comma si occupa dell’ipotesi alternativa rispetto a quella di cui al co.1, l’esecuzione è già iniziata.

Questa circostanza come incide sul procedimento?

In tal caso, l’opposizione si propone di fronte al giudice dell’esecuzione, organo giudiziario già individuato, assumendo la forma del ricorso. Il giudice fissa la data dell’udienza di comparizione delle parti avanti a sé, concedendo all’opponente il termine per notificare il ricorso e il pedissequo decreto con cui ha fissato l’udienza. Durante l’udienza, il giudice decide, ma può farlo anche inaudita altera parte, in ordine all’eventuale istanza di sospensione dell’esecuzione, di cui all’art. 624 c.p.c. 

L’ulteriore articolo di cui si ritiene necessario disquisire è il 617 c.p.c., rubricato come il 615, si occupa delle opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, disponendo che la proposizione debba avvenire, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell‘articolo 480 terzo comma (di cui già si è detto), con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

Cosa si contesta con tale tipo di opposizione?

La legittimità dello svolgimento dell’azione esecutiva, deducendo la mancanza o l’irregolarità formale di un presupposto o di un atto del processo (nulla osservando circa il diritto creditorio), in poche parole il quomodo  (ovvero il come) dell’esecuzione.

Come nel caso dell’opposizione all’esecuzione, quella agli atti esecutivi, che viene promossa prima dell’inizio dell’esecuzione, assume la forma dell’atto di citazione o del ricorso a seconda della materia su cui verte il procedimento, mentre se l’esecuzione è già iniziata, assume sempre e comunque la forma del ricorso.

Il termine perentorio è quello di venti giorni, o dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto, quale primo atto di esecuzione, o dal compimento dell’atto contro cui l’opposizione è proposta.

Uno strumento di fondamentale importanza per il procuratore che si ritrova a dover reagire all’esecuzione per fare l’interesse del proprio assistito.

Esaminati questi due pilastri del procedimento esecutivo, è giunto il momento di sottolinearne l’aspetto che maggiormente differenzia questi due istituti:

l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. si sostanzia nell’accertamento negativo del diritto dell’intimante di promuovere il giudizio di esecuzione;

nell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., sempre in materia di opposizione al precetto, l’oggetto del giudizio è dato dalla richiesta di dichiarare la nullità formale dell’atto preliminare all’azione esecutiva.

Stante queste premesse, appare opportuno un breve accenno all’opposizione al pignoramento, avendo riguardo in particolare a quello immobiliare.

L’opposizione al pignoramento, come dice la parola stessa, mira a contestare non una semplice intimazione ad adempiere (sebbene contenuta in un atto quello di precetto funzionale ad iniziare una futura eventuale esecuzione), ma una vera e propria esecuzione forzata già iniziata (con il suo primo atto ossia proprio l’atto di pignoramento), compresa questa fondamentale differenza, si comprende la ratio della differenza di forma e di competenza rispetto all’opposizione a precetto.

Che forma deve avere l’opposizione al pignoramento?

Dipende.

  • Quella di cui all’ 615 c.p.c., opposizione all’esecuzione, se si intende contestare il diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata, o se si contesta anche parzialmente il quantum del credito intimato;
  • Quella di cui all’art 617 c.p.c., opposizione agli atti esecutivi, se si contesta la regolarità formale del pignoramento o della sua notificazione.

La forma dell’opposizione al pignoramento (nella c.d. fase cautelare) è sempre e comunque quella del ricorso e non quella dell’atto di citazione come avviene per la quasi totalità dei casi di opposizione a precetto.

Va sottolineato peraltro che le opposizioni di cui si è detto non costituiscono i soli strumenti a disposizione del difensore nell’ambito della procedura esecutiva, essendoci, ad esempio, contestazioni che possono portare all’estinzione della stessa che si verificano quando il creditore non abbia rispettato un termine essenziale del pignoramento, proponendosi con istanza ex art. 630 c.p.c., si pensi al mancato rispetto del termine di cui all’art. 567 c.p.c.

L’art. 567 al comma 2 prevede che all’istanza di vendita (atto da compiere, ex art. 497 c.p.c., entro il termine perentorio di 45 giorni dalla notifica del pignoramento, pena la perdita di efficacia dello stesso) debba essere allegato, a cura del creditore procedente, “l’estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento.”, prevedendo il medesimo articolo la possibilità di sostituire tale documentazione con “un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari”.

Tale adempimento deve essere completato nel termine perentorio di 60 giorni dal deposito dell’istanza di vendita, con possibilità di proroga, una sola volta e sempre a condizione che non sia scaduto il termine precedente, su istanza del creditore o dell’esecutato – fondata su giusti motivi-, nonché di una ulteriore proroga, di egual durata, concessa dal GE al creditore laddove questi ritenga che la documentazione allegata all’istanza vada integrata in quanto incompleta o comunque non sufficiente ad attestare la situazione ipocatastale dell’immobile (il termine di 60 giorni, prorogabili di altri 60, è stato ridotto dalla Riforma Cartabia a 45 giorni, prorogabili di ulteriori 45). 

Qualora il creditore non provveda nei termini alle integrazioni richieste o concesse, il Giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del pignoramento e procede a dichiarare l’estinzione del processo esecutivo, sempre che non vi siano altri beni pignorati.

Fatte le dovute premesse, seguirà un breve vademecum per il difensore che si appresta ad affrontare la complessità della materia esecutiva immobiliare.

Innanzitutto, occorre aver bene in mente che il bene da tutelare è l’abitazione dell’assistito, il che obbliga l’avvocato a trattare la materia con la massima diligenza ed accortezza, essendo il diritto all’abitazione un diritto fondamentale garantito non solo dalla nostra Costituzione, ma anche dall’articolo 7 della Carta Europea dei Diritti Dell’Uomo.

Proprio in virtù di tale ultima previsione le Corti Europee hanno ribadito, da ultimo con la sentenza n. C-34/13 del 10.09.2014, la necessità che anche il processo esecutivo rispetti i principi dell’equo processo, tenendo conto delle conseguenze che comporta l’espulsione del consumatore e dalla famiglia dall’abitazione che costituisce la loro residenza.

I giudici europei hanno sottolineato l’importanza, per il giudice competente, di “emanare provvedimenti provvisori atti a sospendere un procedimento illegittimo di esecuzione ipotecaria o a bloccarlo”.

Termini dell’opposizione al precetto e opposizione al pignoramento

Punto fondamentale da affrontare è quello relativo ai termini per l’opposizione, che come accennato mutano in virtù dell’atto da opporre sia esso precetto, esecuzione ex art. 615 c.p.c., oppure atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Qualora si contesti la regolarità formale o la notifica del precetto, proponendo opposizione ex art. 617 c.p.c., il termine da rispettare è quello di 20 giorni dalla notificazione del precetto o dal momento in cui il debitore ha avuto conoscenza, anche di fatto, del compimento di quell’atto, cfr Cass. 25110/2015 e 1560/2017, nel caso in cui la notifica del pignoramento, ad esempio, sia stata irregolare, e la conoscenza dell’atto sia intervenuta in un momento successivo, ad esempio per essere venuto a conoscenza il debitore, anche informalmente, dell’esistenza della procedura per essere stato contattato dal perito o dal custode, per iscritto o anche telefonicamente per procedere all’accesso dell’immobile necessario a periziare lo stesso).

Di contro, qualora si contesti lo stesso diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata per inesistenza (anche parziale) del credito o si contesti la esistenza del titolo esecutivo (si pensi ad un assegno che decorsi sei mesi perde la valenza di titolo esecutivo) o la totale illegittimità della formula esecutiva che vi sia apposta (ad esempio per essere falsa o per essere stata ottenuta fraudolentemente senza che vene fosse presupposto alcuno), trattandosi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. non vi è alcun termine per farla valere se non quello introdotto al co. 2   dalla l. 119/2016, il quale prevede “l’inammissibilità dell’opposizione se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”, pertanto, il termine per l’opposizione a precetto, come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., diventa oggi quello dell’emissione dell’ordinanza di vendita da parte del Giudice dell’Esecuzione.

Ultimo punto da trattare è quello che concerne la forma dell’opposizione al precetto: quando l’esecuzione non è ancora iniziata, l’opposizione a precetto si proporrà nella forma dell’atto di citazione, mentre nel caso in cui l’esecuzione sia iniziata (si tratta di un caso limite, si pensi, ad esempio, al caso in cui non si debbano attendere gli ordinari 10 giorni dalla notifica del precetto per iniziare l’esecuzione in quanto il presidente del tribunale abbia, ex art. 482 c.p.c., ( “Non si può iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente del tribunale competente per l’esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l’esecuzione immediata, con cauzione o senza [119; disp. att. 86]. L’autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell’ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.”) abbia autorizzato l’esecuzione immediata), si propone, sia che si tratti di opposizione ex art. 615 c.p.c. che di opposizione ex art. 617 c.p.c., sempre e comunque con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa.

Opposizione al precetto e opposizione al pignoramento: consigli al difensore

In conclusione, già dall’incipit di tale articolo si comprende come la materia trattata sia annosa e complessa, tenuto conto in primis dei tempi (serratissimi) in cui un pignoramento immobiliare illegittimo va opposto, è proprio alla luce di questa esigenza temporale che è da ritenersi assolutamente doverosa l’assistenza di un avvocato specializzato nel diritto dell’esecuzione forzata che saprà, individuato il vizio, non solo eccepirlo nella maniera giusta (abbiamo del resto visto che i rimedi sono diversi e l’eventuale errore nella loro scelta può comportare l’improcedibilità dell’opposizione proposta) ma anche nei tempi giusti.

Va rilevato per concludere che, al contrario di quanto credono i più, le opposizioni ex art. 615 e 617 cpc, non definiscono affatto l’ambito delle possibili contestazioni possibili nell’ambito della procedura esecutiva, le contestazioni che possono portare all’estinzione della procedura esecutiva  laddove (più frequentemente di quanto si creda) il creditore non abbia rispettato un termine essenziale del pignoramento si propongono infatti con istanza ex art. 630 cpc (si leggano a tal riguardo gli articoli “Estinzione del pignoramento per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 567 terzo comma cpc-Istanza ex art. 630 cpc- Accoglimento” e “Il Tribunale di Salerno segue la Cassazione: estinto pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione entro 15 giorni!”), inoltre molte norme procedurali possono essere, e sono spesso, violate senza che sia necessaria od  opportuna una formale opposizione, mentre possono essere formalmente contestate tali, definiamo, minori irregolarità, in udienza stessa, e potrà essere lo stesso G.E. a disporre la ripetizione degli atti irregolari, e una successiva nuova udienza per riparare i difetti procedurali (anche ad esempio il mancato rispetto di un termine procedurale, da parte del creditore, di un interventore, di un terzo, del ctu, dell’esperto, termine non così grave da consentire un’opposizione, tanto che per prassi laddove non vi sia una difesa del debitore, abitualmente tali termini non vengono quasi mai rispettati), il tutto con consistente allungamento dei tempi a tutto beneficio del debitore esecutato.

Per verificare la concreta possibilità  con una adeguata difesa specialistica di ottenere la  revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la  difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”

Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,   persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”

Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta  dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”

Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”

Per maggiori  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed  i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.

Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione“ e “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeo ancora “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma”,

 

Avv. p. Maria Giovanna Lanatà

(collaboratrice dello Studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.

Per approfondire l’ammissibilità e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga “La trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento”

Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un  modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il  controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”.

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per  approfondire le questioni relative ai vizi della notifica dell’atto di pignoramento immobiliare ed in particolare tutto quel che riguarda nullità ed inesistenza della notifica del pignoramento immobiliare, la sanatoria per raggiungimento dello scopo e  cosa fare in caso di notifica nulla si legga Pignoramento immobiliare: i vizi della notifica”.

Per un modello di opposizione agli atti esecutivi da scaricare si legga  “Modello di opposizione agli atti esecutivi per deposito tardivo dell’istanza di vendita – Accoglimento del Ge ed estinzione del pignoramento”

Per approfondire lo strumento per opporsi all’avviso di vendita, che non è il ricorso in opposizione agli atti esecutivi bensì il ricorso ex art. 591 ter si legga “Come opporsi all’avviso di vendita: opposizione agli atti esecutivi o ricorso ex art 591 ter?”

Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 (anticipatoria del nuovo codice della crisi) alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento o anche

Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“.

Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze”  “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si leggano Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”Procedure di esdebitazione e pignoramento immobiliare

Per approfondire la nuova ed eccezionale possibilità di vedersi omologato un piano del consumatore anche in presenza di debiti imprenditoriali si legga “Sì al piano del consumatore per debiti imprenditoriali!”

Per  il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”

Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si legga “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo”

Per approfondimenti in tema di tutela del consumatore  dal pignoramento immobiliare in caso di fideiussione, si leggano gli articoli “Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo del consumatore”,  “La Cassazione blocca il pignoramento immobiliare!?”, “La nullità totale della fideiussione omnibus”, “Fideiussioni nulle e sospensione pignoramento immobiliare “e “Decreto ingiuntivo contro il fideiussore: tempi e procedura”

Per conoscere la situazione che si viene a creare quando un immobile abusivo viene acquistato attraverso l’asta immobiliare si legga invece “L’immobile abusivo può essere venduto all’asta, ma l’abuso non è sanato”

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito Il Manuale ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando Lo Studio – Avvocati dal 1880, per informazioni sulla Partnership dello Studio  con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga Partner 24 Ore”,  per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

 

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