la preclusione dell’opposizione all’esecuzione ex art 615 cpc , da proporsi entro l’ordinanza di vendita di cui all’art 569 cpc recentemente introdotta a favore dei creditori nel decreto salva banche del 2016 è solo apparentemente in contrasto con la recentissima sentenza n. 9479/2023 che a favore dei debitori consente l’opposizione tardiva a d.i. in caso di fideiussioni illegittime
L’opposizione all’esecuzione ha trovato negli ultimi anni una importantissima preclusione temporale che ha cambiato, radicalmente, la sua ammissibilità nel corso dell’esecuzione immobiliare.
Ai sensi dell’art. 615 II comma, terzo periodo cpc, modificato con il d.l. 3 maggio 2016 n. 59, convertito con modificazioni dalla l. 30 giugno 2016 n. 119 è infatti ora disposto che “l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
La norma in esame contempla l’ipotesi di opposizione all’esecuzione quando la parte contesta il diritto del creditore di procedere all’esecuzione oppure contesta l’impignorabilità dei beni sottoposti a esecuzione.
Pertanto dopo questa importante riforma (contenuta, lo ricordiamo, nel decreto salva banche, con la funzione di velocizzare le procedure per valorizzare i crediti incagliati degli istituti bancari), lo strumento principale (l’opposizione all’esecuzione ex art 615 cpc) offerto dal legislatore a tutela dell’esecutato trova un limite temporale segnato dall’udienza ex art. 569 cpc (limite posto appunto dall’ultima parte dell’art 615 cpc) all’esito della quale il giudice ordina la vendita dell’immobile pignorato.
E’ un principio chiaramente acceleratorio della procedura esecutiva immobiliare che sacrifica, (almeno in apparenza) parzialmente, le ragioni del debitore rispetto all’esigenza di chiarezza e di celerità della procedura (che non potrà essere inficiata da opposizioni ex art 615 cpc fatte nelle fasi finali della procedura, quando si sarebbe potuto proporle prima)
Tale principio è solo apparentemente in contrasto con il principio opposto affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 17 maggio 2022 resa nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19 e dalle sezioni Unite della Cassazione con la famosissima sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023, (famosa per aver provocato la vulgata che, in presenza di fideiussioni contenenti clausole nulle, i pignoramenti immobiliari dovessero essere, tutti, bloccati), in quanto la stessa Suprema Corte (in linea con il nuovo art 569 cpc) ha precisato che:
“Il giudice dell’esecuzione:
in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
non sfugge, ad occhio attento, che la Suprema Corte, pur consentendo un’opposizione a D.I. tardiva, anche, eventualmente, di 10 anni (per approfondimenti al riguardo si legga “Fideiussioni nulle e sospensione pignoramento immobiliare”), abbia posto il limite dell’ordinanza di vendita, che diventerebbe il limite ed il discrimine, assoluto, per opporsi a titoli che non abbiano ragione, sostanziale, di esistere, salva l’eccezione contenuta nell’ultima parte dell’art 615 cpc a norma del quale, in via eccezionale è possibile proporre opposizione ex art 615 c.p.c, anche dopo che sia disposta la vendita, “salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti oppure l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
In sostanza i principi (di giustizia sostanziale a che, in presenza di un titolo nullo, non si debba pagare, o subire, un’esecuzione ugualmente, e quello opposto, che il processo esecutivo, non sia ritardato, o, bloccato, da opposizioni, anche fondate, che si potevano proporre per tempo e che, sono state, colposamente, se non dolosamente, rinviate) potrebbero sembrare contrastanti, ma non lo sono, se i giudici dell’esecuzione si trasformeranno in effettivi giudici, delle questioni sottese all’esecuzione stessa, andando ad accertare, realmente, se non era stato possibile, per il debitore, contestare un debito inesistente (perché all’epoca la normativa o la giurisprudenza erano diverse o, solo, perché non sia riuscito ad avere conoscenza di certe nullità ecc.) e non rimarranno (come purtroppo spesso accade con buona pace di una minoranza di giudici dell’esecuzione che amano il diritto e la giustizia più delle classifiche di celerità del sole 24 ore ) dei meri esecutori di un procedimento di cui liberarsi quanto prima, in cui il risultato finale conta più del rispetto delle norme o della giustizia sottesa a quel rispetto.
Insomma, se i giudici dell’esecuzione, effettivamente, si preoccuperanno di verificare, ex officio, se il titolo, eventualmente, nullo o inesistente, posto alla base di quella esecuzione, sia stato non contestato, incolpevolmente, o meno (in fondo quale debitore avrebbe interesse a non contestare un debito inesistente, se non in rarissimi casi? La realtà è che il sistema delle preclusioni, nel nostro sistema giuridico processuale, sia relativamente al decreto ingiuntivo, che in merito alle esecuzioni, è troppo artificioso e complesso per essere conosciuto dai cittadini che, spesso, incorrono in decadenze, per mancata conoscenza di quel sistema, oltre che per rivolgersi troppo frequentemente ad avvocati amici o di famiglia che, avendo competenze troppo ampie, non conoscono realmente, il più delle volte, quelle preclusioni e finiscono con il far incorrere il proprio cliente in delle vere e proprie trappole in cui un debito inesistente, diventa una scure inesorabile, che non si potrà più evitare, in alcun modo!!), il sistema non potrà che trovare una sua coerenza complessiva in linea con i principi dell’ordinamento europeo dettati dalla Corte di Giustizia, ma anche della stessa Carta Costituzionale, coerenza che potrà far convivere nel modo migliore l’esigenza di giustizia sostanziale con quella di rapidità delle esecuzioni e relativa chiarezza nella circolazione degli immobili che ne consegue.
Se gli stessi GE acquisiranno consapevolezza del proprio ruolo di effettivi giudici col potere-dovere di verificare ex officio, la reale sussistenza del titolo e delle ragioni per cui non sia stato tempestivamente opposto, piuttosto che di meri esecutori materiali di un sistema automatizzato che ha l’unico scopo di liquidare gli immobili nel più breve termine, ogni apparente contrasto tra i due succitati principi sarà risolto secondo coerenza, logica ma anche morale e giustizia!!
Intanto spetta ad avvocati esperti della procedura esecutiva immobiliare sapere introdurre tali questioni nei tempi e nelle modalità più opportune, inutile aggiungere che, una certa credibilità nello specifico settore, può fare una enorme differenza nell’atteggiamento del giudicante, non solo per i contenuti e la forma delle questioni poste, ma, inevitabilmente, come in ogni settore sempre accade, per la credibilità acquisita dalla fonte da cui provengono quelle questioni (che altrimenti spesso e volentieri non vengono nemmeno prese in considerazione). Difendersi è importante farlo bene forse ancora di più!!!
Per un breve commento alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 9479 del 6 aprile 2023, a quale casistica si riferisce e le condizioni per ottenere la sospensione del pignoramento immobiliare. si legga La Cassazione blocca il pignoramento immobiliare!?
Per approfondire il provvedimento per l’autorizzazione della vendita ex art 569 cpc termine ultimo per l’opposizione all’esecuzione ex art 615 cpc si legga “Provvedimento per l’autorizzazione della vendita: art 569 cpc”
Per sapere se il tuo contratto di fideiussione è legittimo o meno confrontalo con il modello Abi che puoi scaricare cliccando “Modello ABI fideiussione omnibus”
Per maggiori informazioni circa la possibile nullità della fideiussione prestata legga “La Cassazione 13846/2019 conferma la nullità delle fideiussioni omnibus redatte secondo lo schema Abi”
Se vuoi leggere dello straordinario risultato ottenuto dallo Studio d’Ambrosio Borselli in Cassazione (6083 /2023) relativamente alla irregolarità di tutte le Aste tenutesi per anni a Brescia e soprattutto alle conseguenze del mancato rispetto della normativa sulla vendita che può finalmente portare, ad opporre direttamente il decreto di trasferimento (ex art 617 cpc) ottenendone l’annullamento addirittura senza alcun danno dimostrato dal debitore leggi “Per la Cassazione irregolari le aste bandite a Brescia fino al 2016”
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” , o “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“.
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
A proposito della revoca di un’asta ottenuta dallo Studio a seguito della violazione dell’ordinanza di vendita si legga Revocata asta per violazione dell’ordinanza di vendita
Per approfondire tra le tante cause di estinzione quella conseguente alla mancata messa in sicurezza dell’immobile pignorato si legga “Estinzione del pignoramento per la mancata messa in sicurezza dell’immobile pignorato“
Per approfondire l’ammissibilità e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga “La trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento”
Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari del sovraindebitamento e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento immobiliare” o “sovraindebitamento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. Pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”