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Decreto ingiuntivo cos’è e come funziona?

Novembre 9, 2023by Redazione
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Decreto ingiuntivo: cos’è e come funziona? Tempi del ricorso per decreto ingiuntivo, conseguenze. Cosa cambia per il decreto ingiuntivo con la Riforma Cartabia.

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento del Giudice che ingiunge ad una persona di pagare una determinata somma, o di consegnare una determinata cosa, in un tempo stabilito di 40 giorni. 

Per comprendere pienamente di cosa stiamo parlando è il caso di spiegare che nel nostro ordinamento quando un creditore non viene pagato può, sostanzialmente, fare due cose:

A. Introdurre un vero e proprio procedimento civile che viene introdotto con citazione o ricorso, a seconda della materia.

B. Chiedere l’emissione del decreto ingiuntivo.

Comprenderete che la strada sub. A è articolata, costosa e soprattutto lunga. Un procedimento civile in Italia può durare anche 3 anni (al minimo) e pertanto il “povero” creditore si troverebbe a dover attendere un tempo molto lungo per vedersi soddisfatto.

Proprio al fine di “evitare” le lungaggini di un procedimento civile, per il solo pagamento di somme determinate e la consegna di cose determinate, il creditore può intraprendere un percorso “più breve”, “più semplice” che può concludersi, in assenza di opposizione dell’ingiunto, in appena 40 giorni.

Questo percorso più breve e più semplice è il ricorso per decreto ingiuntivo dal quale nascerà poi, a seconda dello snodo processuale, il decreto ingiuntivo. 

Ricorso per decreto ingiuntivo cos’è e come funziona?

Abbiamo appena visto che la strada del ricorso per decreto ingiuntivo rappresenta la “strada più semplice” e “breve”.

In effetti il nostro ordinamento colloca questo strumento in un’ apposito titolo (I procedimenti sommari) di uno speciale libro (quello relativo ai procedimenti speciali) chiaramente intendendo con la parola “speciale” che tale rimedio è utilizzabile solo in alcuni casi e solo al ricorrere di alcune condizioni.

Il decreto ingiuntivo, leggendo l’articolo 633 c.p.c. che ne disciplina le condizioni, può essere concesso:

“su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata”

Pertanto se il creditore deve avere soldi (somma liquida di denaro), una determinata quantità di cose fungibili (sostituibili) o un attrezzo dato in prestito per esempio (consegna di una cosa mobile determinata) può servirsi del ricorso per decreto ingiuntivo.

Al di fuori di questi casi il ricorso per decreto ingiuntivo verrebbe dichiarato inammissibile così ad esempio qualora si chiedesse il risarcimento del danno (la somma non sarebbe liquida) oppure qualora si chiedesse la consegna di un immobile.

Decreto ingiuntivo: la procedura per il ricorso per decreto ingiuntivo 

Abbiamo detto che il ricorso per decreto ingiuntivo può essere utilizzato solo in alcuni e specifici casi.

Comprendiamo adesso qual è la procedura prevista dalla legge.

Il ricorso per decreto ingiuntivo si introduce, per l’appunto, con ricorso da depositarsi presso la cancelleria del Giudice normalmente competente per valore, materia e territorio.

Allo stesso va allegata la documentazione che prova il credito anche se tale formula va un attimo spiegata.

L’articolo 633 c.p.c. infatti dispone che:

 il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

La documentazione che prova il credito pertanto potrebbe darsi con prova scritta – esempio il deposito del contratto di fornitura o del riconoscimento del debito – o anche, per alcune categorie, con la semplice produzione della parcella vidimata dall’Ordine.

Gli articoli 634, 635 e 636 si occupano delle “prove” che possono sostenere la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo.

Basti sapere, per quanto rileva, che ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo non occorre una vera e propria “prova” classicamente intesa, ma basta un indizio di prova, un accenno di prova ossia qualcosa che faccia ritenere al giudice “ragionevolmente” fondata la richiesta del ricorrente (es. una fattura emessa e non pagata dal proprio debitore).

Venendo alla procedura del ricorso per decreto ingiuntivo soccorre l’articolo 638 c.p.c. secondo cui:

“La domanda di ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell’art. 125, l’indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresi’ l’indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.
Se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.
Il ricorso e’ depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d’ingiunzione a norma dell’art. 641″. 

Decreto ingiuntivo: il procedimento del ricorso per decreto ingiuntivo

Siamo arrivati alla fase del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.

Depositato il ricorso per decreto ingiuntivo possono accadere tre cose:

  • Il Giudice potrebbe rigettare la domanda di ricorso per decreto ingiuntivo se, ai sensi dell’articolo 640 c.p.c., “ritiene la domanda non accoglibile” (il che non esclude la facoltà del creditore di ripresentare un nuovo ricorso o instaurare direttamente un giudizio a cognizione piena)
  • Potrebbe invitare il ricorrente a depositare documentazione integrativa, sempre ai sensi del citato art. 640 c.p.c.
  • Potrebbe accogliere la domanda, nel qual caso verrà emesso il decreto ingiuntivo.

Se sussistono tutte le condizioni, infatti, ai sensi dell’articolo 648 c.p.c. il Giudice “con decreto motivato ingiunge all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all’art. 639 nel termine di quaranta giorni con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata”.

Con l’ingiunzione il Giudice in buona sostanza fa una duplice attività: da un lato ordina alla parte ingiunta di pagare/consegnare nel termine di 40 giorni, dall’altro la avverte che entro questo stesso termine può essere fatta opposizione e che in mancanza di pagamento o di opposizione il decreto ingiuntivo diventerà titolo esecutivo.

Ricorso per decreto ingiuntivo: il contributo unificato

Per il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo è previsto il pagamento del Contributo unificato alla metà.

Ciò significa che andrà preso come riferimento il contributo dovuto per lo scaglione di riferimento (determinato in base al valore della “controversia”) e ridotto della metà in conseguenza del procedimento speciale anzidetto.

L’altra metà verrà – eventualmente – versata dall’attore opponente nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.

La notifica del decreto ingiuntivo

Comprenderete che il decreto ingiuntivo di per sé è un provvedimento firmato dal Giudice di cui sono a conoscenza il Giudice che l’ha emesso e il creditore che l’ha depositato.

E’ dunque essenziale che il medesimo venga “notificato” all’ingiunto affinché lo stesso sia messo in condizione di pagare o di presentare opposizione al decreto ingiuntivo.

La notifica del decreto ingiuntivo è pertanto fondamentale affinché questi produca effetti giuridici.

Un decreto ingiuntivo non notificato diviene, infatti, inefficace trascorsi 60 giorni dalla pronuncia del Giudice (l’inefficacia comporterà conseguenze solo dal punto di vista della liquidazione delle spese legali e non anche sulla validità del decreto ingiuntivo che – si ricorda – pur se notificato dopo 6 anni, ad esempio, dalla sua emissione va sempre opposto).

La notifica del decreto ingiuntivo determina, ex art. 643 c.p.c. la pendenza della lite.

Dalla data di notifica del decreto ingiuntivo decorrono infatti i 40 giorni, per l’ingiunto, per pagare/consegnare o per fare opposizione. 

Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo: cosa significa?

Al fine di non complicare eccessivamente la narrazione non ci siamo fin ora occupati della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.

Premesso tutto quanto che precede c’è da dire che il ricorso per decreto ingiuntivo può contenere (e per prassi contiene) la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. 

Questa richiesta di “provvisoria esecutività” può essere accolta o non accolta dal Giudice competente.

In particolare il Giudice parrebbe essere tenuto a concederla quando il credito, ex art. 642 c.p.c., ” è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato” mentre sembrerebbe poterla concedere quando ” vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere”. 

La prassi ha dimostrato invero che il Giudice gode di una certa discrezionalità sulla concessione della provvisoria esecutività.

Ora, premesso che la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo può essere concessa o meno, cerchiamo di comprendere cosa significa decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. 

Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo significa che sulla base del decreto emesso possono essere iniziate, indipendentemente dall’opposizione dell’ingiuntivo, le azioni esecutive. 

Quindi il creditore mentre attende che “decorrano” i 40 giorni per l’opposizione può iniziare a pignorare il conto corrente del proprio debitore, la sua casa, la sua auto; insomma il creditore, munito di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, può comportarsi come se quel decreto ingiuntivo fosse già un titolo esecutivo.

Come difendersi dal decreto ingiuntivo?

Il mezzo per difendersi da un decreto ingiuntivo e per evitare che lo stesso divenga un titolo esecutivo è l’opposizione a decreto ingiuntivo  disciplinata dall’articolo 645 c.p.c. secondo cui:

“l’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’art. 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto. In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. L’anticipazione di cui all’articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l’udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire”. 

Per approfondire la materia dell’opposizione a decreto ingiuntivo si legga “Guida all’opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.”

L’opposizione instaura un vero e proprio procedimento civile teso all’accertamento dell’inesistenza del credito azionato dal creditore con la fase monitoria ed è la sede, rispetto a quanto precisato sulla provvisoria esecutività, già in prima udienza di due importanti richieste.

Nella prima udienza dell’opposizione a decreto ingiuntivo infatti il Giudice è chiamato a:

A. pronunciarsi sulla provvisoria esecutività del decreto (se non l’ha già fatto quando l’ha emesso)

Ed infatti l’articolo 648 c.p.c. espone al primo comma “Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642.”

B. Revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo se l’ha previamente concessa

Infatti l’articolo 649 c.p.c. recita:

“Il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, puo’, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell’art. 642” 

La “battaglia” sulla provvisoria esecutività del decreto si snoda così: il creditore la chiede, il debitore chiede non venga concessa. E’ questa una battaglia fondamentale in quanto qualora venga concessa la provvisoria esecutività il creditore risulterebbe libero di procedere all’espropriazione forzata nei confronti dei beni del suo debitore, anche in costanza della stessa opposizione con tutto quello che ne può conseguire!!!

Decreto ingiuntivo tempi 

Una domanda spesso posta è quella relativa ai tempi del ricorso  per decreto ingiuntivo. 

Anche se è (quasi) impossibile rispondere in maniera analitica proveremo a dare un’indicazione sui tempi del decreto ingiuntivo.

Possiamo dire che per la sua emissione potrebbero passare circa 1-2 mesi anche se non mancano casi in cui Tribunali più veloci provvedano anche in 10/15 giorni così come altri in 4/5 mesi (ipotesi che può verificarsi, ma eccezionalmente) .

Per quanto riguarda invece la fase successiva abbiamo detto che devono decorrere i 40 giorni previsti dalla legge per l’opposizione.

Trascorsi questi 40 giorni in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo diviene titolo esecutivo e pertanto viene ben presto raggiunto il risultato sperato: un titolo in forza del quale provvedere all’azione esecutiva.

In caso di opposizione, invece, è davvero complesso ipotizzare i tempi senza sapere, ad esempio, se vi sia la necessità di un’ istruttoria complessa (nel qual caso il primo grado potrebbe durare anche 3/4 anni) oppure se la questione è totalmente documentale (nel qual caso si potrebbero ipotizzare 1/2 anni).

Decreto ingiuntivo Riforma Cartabia

Vediamo ora cosa cambia per il decreto ingiuntivo dopo la riforma Cartabia.

Le ultime novità della Riforma Cartabia sono state implementate il 30 giugno, a seguito delle modifiche introdotte lo scorso 28 febbraio.

Per quanto riguarda il decreto ingiuntivo con la riforma Cartabia sostanzialmente cambia l’abolizione della formula esecutiva. 

La Riforma Cartabia ha abrogato l’art. 476 c.p.c., semplificando un adempimento burocratico spesso causa di ritardi a causa della lentezza degli uffici giudiziari.

Prima del 28 febbraio 2023, era necessario farsi apporre la formula esecutiva, un passo che rallentava il recupero coattivo del credito.

Ora invece l’avvocato può direttamente procedere all’esecuzione forzata con la copia attestata del titolo.

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello Studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Il decreto ingiuntivo (per saperne di più su questo strumento processuale si legga anche Decreto Ingiuntivo: cos’è, condizioni di ammissibilità, procedura e termini per l’opposizione ) costituisce un titolo esecutivo e come tale per poterlo mettere effettivamente in esecuzione è necessario redigere un atto di precetto (si legga al riguardo L’atto di precetto contenuto, spese, termini e opposizione)

Per approfondire quel particolare caso di condanna in futuro data dal decreto ingiuntivo richiesto per i canoni di locazione impagati in un procedimento di sfratto per morosità si legga Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per i canoni di locazione”.

Per chi volesse conoscere e approfondire le principali novità introdotte dalla Riforma Cartabia nel processo esecutivo si consiglia la lettura degli articoli ““Esecuzione immobiliare: le novità dopo la riforma cartabia”, “Guida alla Vendita Diretta istituita dalla Riforma Cartabia”, “Guida al ricorso ex art. 591 ter dopo la riforma Cartabia”, “Lo Sfratto dopo la Riforma Cartabia”, “L’art. 560 cpc la liberazione dell’immobile dopo la Riforma Cartabia

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” , o  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

 

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