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Approvato piano ex legge 3/2012

Gennaio 23, 2025by Redazione

Tribunale di Avezzano: omologata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Le contestazioni dei creditori. Sulla meritevolezza del debitore

Il Tribunale di Avezzano con sentenza dello scorso ottobre ha omologato una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore predisposta dagli avvocati dello Studio d’Ambrosio Borselli nell’interesse di un loro assistito, sovraindebitato ed esecutato.

Nell’articolo Sospeso pignoramento per piano del consumatore abbiamo anticipato l’ammissione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore e contestuale sospensione della procedura esecutiva in corso, in stato avanzatissimo.

Abbiamo anche approfondito in detta sede un aspetto importante, ossia la circostanza per cui il Tribunale con provvedimento di ammissione della proposta non aveva rilevato alcuna “anomalia”, irregolarità o perplessità in merito alla bassissima percentuale di soddisfo riconosciuta ad uno dei creditori del debitore ricorrente, una banca finanziatrice di un prestito, erogato al nostro cliente quando era già esecutato.

Circostanza, questa, come ampliamente discusso, che ha determinato una reazione a catena che è partita dalla compromissione della situazione economico-finanziaria del debitore già alquanto precaria, incrementando colposamente il suo stato di sovraindebitamento, ed è giunta al momento della presentazione della proposta di ristrutturazione dei debiti ove è stato proposto alla banca un importo di soddisfacimento del credito alquanto ridotto rispetto agli altri creditori.

Previsione in perfetta linea con le disposizioni della legge sul punto e con la giurisprudenza maggioritaria, fortemente sentito anche dal giudice di Avezzano. Per approfondimenti si consiglia la lettura dell’articolo.

Oggi, invece, partendo proprio da quando contestato dalla banca “vittima” del meccanismo da lei stessa avviato, approfondiamo un altro aspetto alquanto discusso.

Non meritevolezza del debitore: requisito obsoleto

Tra le contestazioni sollevate alla proposta di ristrutturazione dei debiti del nostro assistito riecheggiava la asserita mancanza in capo al debitore della meritevolezza.

A detta della banca, uno dei requisiti necessari per accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore è rappresentato dalla meritevolezza del ricorrente.

Ma è veramente così?

La risposta è un secco e deciso no.  E questo è quanto riaffermato anche dal Tribunale di Avezzano.

Il requisito della meritevolezza del debitore ricorrente non è più un requisito di ammissibilità e accesso alla procedura di ristrutturazione a seguito del nuovo intervento legislativo.

Ragionare in termini di meritevolezza ormai è obsoleto ed è modulato sulla vecchia formulazione della legge 3/2012 (art. 12bis, comma 3) che escludeva il requisito della meritevolezza del debitore tutte quelle volte che il consumatore:

– avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

– o avesse colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali.

Ma, a seguito della legge 176/2020 (che ha anticipato l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza) è stato previsto che l’accesso alla procedura è precluso solo nel caso in cui il debitore abbia determinato lo stato di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il controllo sul comportamento del debitore deve essere quindi ricalibrato su questi tre indici e quando dalla verifica da parte del giudice non emergano comportamenti del genere, l’accesso deve essere senz’altro garantito.

È chiaro, tuttavia, che non ci si può limitare a dichiarare l’assenza di colpa grave in capo al debitore ricorrente, ma questo va provato.

Nella proposta che si presenta il Giudice deve essere in grado di verificare da idonea documentazione e spiegazione delle vicende che hanno portato al sovraindebitamento che il debitore non abbia assunto un comportamento gravemente colpevole e/o non abbia compiuto atti in frode tali da determinare e/o contribuire al suo stato di indebitamento.

Se opportunamente rappresentati i fatti e correttamente dimostrato l’assenza di colpa e/o atti in fronde allora il requisito, oggi, previsto dalla legge sarà certamente soddisfatto ai fini della ammissione e successiva omologa (almeno sotto questo profilo) della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Dalla proposta, oggetto della presente lettura, il Giudice ha correttamente rinvenuto tra le cause del sovraindebitamento:

– la crisi finanziaria;

– lo stato di disoccupazione del debitore;

– il lungo periodo in cui ha svolto lavori saltuari;

Inoltre, ha correttamente ritenuto che:

– il debitore non conducesse una vita sopra le proprie possibilità economiche;

-che abbia fatto ricorso al successivo finanziamento prevalentemente per estinguere il mutuo e ottenere credito per poter presentare una proposta conciliativa appetibile;

– che, in occasione della richiesta di finanziamento, non abbia occultato la sua situazione finanziaria alla banca (che al contrario non ha valutato correttamente il merito creditizio del richiedente. Per approfondimenti si legga  l’articolo Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio)

Il Tribunale, in altre parole, dalla attenta analisi della proposta presentata ha concluso ritenendo che l’esposizione debitoria del ricorrente non fosse addebitabile a comportamenti rovinosi o imprudenti del debitore, quindi non fosse causata da comportamenti colposi dello stesso.

È questo il requisito su cui oggi il Giudice deve fare affidamento e verificarne, nel caso, la mancanza.

Del resto, la finalità dell’accesso alle procedure di ristrutturazione del debito è la riabilitazione del debitore ed anche per questo la precedente normativa è stata modificata nell’ottica del favor debitoris, limitando di fatto il grado di rilevanza della colpa e valorizzando solo i casi di colpa grave quali preclusivi e/o limitativi all’accesso da parte del sovraindebitato.

N.B. “La colpa grave può essere esclusa quando il consumatore, confidando sull’entità disponibile di reddito e di patrimonio, abbia ritenuto, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l’obbligazione, di poterla adempiere. Risulta, dunque, incolpevole il debitore che si trovi ad affrontare una crisi da sovraindebitamento a causa di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati” in questi termini si è espressa la più recente giurisprudenza (Trib. Avezzano, Trib. Santa Maria Capua Vetere, Trib. Salerno)

Conclusioni

Con grande soddisfazione, possiamo confermare che con impegno, dedizione, costanza e sacrificio di tutti, avvocati, gestori della crisi e soprattutto debitori, lo strumento della ristrutturazione dei debiti del consumatore può garantire e permettere il raggiungimento di importanti risultati.

Non sono solo parole, ma sono i fatti che lo dimostrano!

Un altro grande traguardo, quindi, raggiunto dallo Studio d’Ambrosio Borselli ed i suoi avvocati ha garantito al proprio cliente non soltanto un piano di rientro rateale dei propri debiti sopportabile e proporzionale alle proprie disponibilità economiche, ma gli ha permesso anche (previa corretta esecuzione della proposta e dei pagamenti da eseguirsi negli anni) di salvare la propria casa.

Per approfondimenti sul tema si leggano Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze ,Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureApprovato il nuovo sovraindebitamento, Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaLa sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012.  

Consigliamo sempre, quindi, a persone che si trovino in situazioni analoghe di affidarsi a professionisti esperti e preparati che sappiano consigliare al meglio e guidare il proprio assistito lungo tutto il percorso, che per quanto ricco di insidie alla fine regala tante soddisfazioni.

avv. Biancamaria Leone de Pertis

(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore), nonostante le contestazioni dei creditori sulla mancata meritevolezza, si sia riusciti a dimostrare che tale requisito non è più richiesto e ottenuta l’omologa sia stata salvata l’abitazione del debitore con un taglio del debito di oltre il 60% si legga l’articolo Approvato piano ex legge 3/2012

Per conoscere come in 20 giorni lo studio d’Ambrosio Borselli sia riuscito a sospendere una procedura esecutiva immobiliare ottenendo un provvedimento di sospensione per ammissione del piano del consumatore il giorno prima della vendita all’asta dell’abitazione del debitore si legga “Bloccato pignoramento con ammissione piano del consumatore”.

Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante l’avvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si legga Bloccato pignoramento per carenza di legittimazione”

Ritornando alle irregolarità degli avvisi di vendita ed al loro strumento tipico di contestazione ( il ricorso ex art 591 ter cpc) che ne consente se ben motivato la revoca si legga “Revocata vendita all’asta per assenza di foto degli interni” che tratta con dovizia di particolari un caso in cui il Tribunale di Pescara ha  revocato l’esperimento di vendita per violazione, da parte del delegato, degli oneri pubblicitari prescritti nell’apposita ordinanza.

Per verificare la concreta possibilità  con una adeguata difesa specialistica di ottenere la  revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la  difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”

Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,   persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”

Per approfondire l’importantissimo risultato ottenuto dallo studio d’Ambrosio Borselli presso il Tribunale di Roma che, giusta opposizione, ha revocato un decreto di trasferimento dopo anni dalla sua emissione per la denunciata difformità tra avviso di vendita e ordinanza di vendita emessa nell’ambito della medesima esecuzione si legga “Invalidità del decreto di trasferimento: come opporsi

Per approfondire come lo studio d’Ambrosio Borselli sia riuscito ad impedire un rilascio dell’immobile a seguito di decreto di trasferimento nell’ambito dell’esecuzione immobiliare e per conoscere tutte le condizioni e regole della liberazione dell’immobile e i modi per opporsi ad un illegittimo rilascio a seguito del decreto di trasferimento si legga l’articolo “Come bloccare lo sfratto di una casa all’asta

Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta  dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”

Per maggiori  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed  i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Per approfondire l’ammissibilità e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga “La trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento”

Per scoprire come l’intervento dello Studio d’Ambrosio Borselli sia arrivato sino al punto di ottenere che La Corte di Cassazione, riconoscendo le tesi portate avanti dallo studio fino alla Suprema Corte, confermasse che tutte le aste svoltesi nel circondario del Tribunale di Brescia fino al 2016 erano totalmente illegittime si legga “Per la Cassazione irregolari le aste bandite a Brescia fino al 2016″

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”, “l’Opposizione agli atti esecutivi, come e quando va proposta”e “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme

Per approfondire lo strumento per opporsi all’avviso di vendita, che non è il ricorso in opposizione agli atti esecutivi bensì il ricorso ex art. 591 ter si legga “Come opporsi all’avviso di vendita: opposizione agli atti esecutivi o ricorso ex art 591 ter?”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate – Soluzioni per Salvare casa”

Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un  modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il  controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”.

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari del sovraindebitamento e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su Google la parola “pignoramento” o “sovraindebitamento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito Il Manuale ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

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avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

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