Notifica dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento: normativa, irregolarità ed invalidità della notificazione. Caso pratico. Tutti i rimedi del debitore
Procedura esecutiva: come si introduce?
Quando si parla di processo esecutivo si fa riferimento ad un tipo di giudizio settoriale e specifico. L’intera procedura presuppone l’esistenza di un titolo esecutivo che dà impulso all’intero processo, come previsto all’art. 474 c.p.c., il quale recita al co. 1: “l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.”
Il 2 comma della disposizione in parola precisa quali siano i diversi titoli esecutivi: le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; le scritture private, autenticate, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito a cui la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
L’esistenza di un titolo esecutivo fa prova dell’esistenza della pretesa creditoria nei confronti del debitore: ovviamente quest’ultimo deve essere a conoscenza del diritto vantato e preteso dal creditore nei suoi confronti o comunque deve essere stato messo nella condizione di conoscerlo.
Resta inteso che il debitore, come vedremo, può contestare la pretesa creditoria tramite apposite opposizioni esecutive che, se accolte, possono paralizzare o l’efficacia esecutiva del titolo in caso di opposizione al precetto ex art. 615 co 1 cpc o l’esecuzione in corso in caso di opposizione al pignoramento ex art. 615 co. 2 c.p.c.
Propedeutico al titolo esecutivo è l’atto di precetto che contiene l’intimazione rivolta al debitore di versare quanto dovuto e contenuto nel titolo esecutivo nel termine di 10 giorni (dalla notificazione del precetto), avvertendolo che in caso di mancato adempimento dall’undicesimo giorno in poi potrà aver luogo l’esecuzione forzata.
A tal proposito, primo step per il creditore è proprio la notificazione del titolo esecutivo e del precetto (art. 479 c.p.c.) in quanto è diritto del debitore essere cosciente dell’esistenza della pretesa creditoria. La fattispecie normativa in commento recita espressamente che: “l’’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all’originale e del precetto” (che potrà essere contestuale, come generalmente accade, oppure successiva: prima il titolo e poi il precetto).
Una volta effettuata la notifica del titolo esecutivo e del precetto il creditore avrà 90 giorni di tempo per poter notificare l’atto di pignoramento immobiliare e dare dunque inizio alla procedura esecutiva immobiliare.
N.B. la notifica del titolo esecutivo non è necessaria in presenza di un credito fondiario in quanto l’articolo 40 TUB esonera il creditore fondiario dalla notifica del titolo esecutivo (per approfondimenti si legga l’articolo il mutuo fondiario va notificato insieme al precetto?)
Atto di precetto
Come abbiamo anticipato il primo “passo” verso il pignoramento immobiliare consiste nella notifica dell’atto di precetto.
N.B. la notifica dell’atto di precetto è sì, il primo passo (insieme alla notifica del titolo) verso l’esecuzione, ma è importante ricordare che l’esecuzione inizia con la notifica del pignoramento e non con quella del precetto, che è invece atto stragiudiziale!
L’art. 480 c.p.c. intitolato “forma del precetto” a tale proposito dispone: “Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. Il precetto deve contenere a pena di nullità l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente [479, 654 2], o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. […] Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione […]”.
Inoltre, l’articolo 480 c.p.c. prevede espressamente che l’atto di precetto deve contenere l’avvertimento al debitore della possibilità di ricorrere alle procedure di sovraindebitamento, procedure che, oggi più di ieri, rivestono un ruolo fondamentale per la difesa dal pignoramento immobiliare (per approfondire si leggano i seguenti articoli Sovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa all’asta, Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure, Bloccato pignoramento con ammissione piano del consumatore, Piano del Consumatore e pignoramento: l 14/19 procedura, durata)
Parleremo successivamente della notifica dell’atto di precetto ed in particolare delle conseguenze circa la sua irregolarità tenuto conto che gli effetti e i rimedi sono i medesimi previsti per l’irregolarità del primo atto di esecuzione: l’atto di pignoramento immobiliare.
Atto di pignoramento
L’art. 555 c.p.c. al co. 1 prevede: “il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista all’art. 492 [..]”
Il pignoramento immobiliare si connota di due fasi procedurali:
- la notificazione al debitore esecutato che segna l’inizio del processo esecutivo;
- la fase della trascrizione che ha, invece, la funzione di completare il pignoramento che consiste, non solo nella produzione di effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma si pone anche come presupposto indispensabile affinché il giudice possa dar seguito all’istanza di vendita del bene.
L’atto di pignoramento contiene, inoltre e tra le altre, la ingiunzione ex art. 492 c.p.c. ossia un avvertimento che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi (di modo che non vengano pregiudicate le pretese creditorie).
Invalidità della notificazione: nullità ed inesistenza.
Può accadere che la notifica dell’atto di precetto o dell’atto di pignoramento (entrambe fondamentali) sia irregolare o nulla e che pertanto si ponga un interrogativo sugli effetti circa la prosecuzione della procedura.
In tema di invalidità della notifica si è soliti distinguerle in due categorie:
- La notifica nulla.
La notifica nulla può aversi nel caso in cui non vengano rispettate le prescritte formalità e modalità previste dalla legge: ce ne parla espressamente l’art. 160 c.p.c. il quale prevede la nullità della notifica ogniqualvolta non si osservino le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia dell’atto o se vi è assoluta incertezza sul destinatario o sulla data; in quest’ultima ipotesi ci si riferisce chiaramente all’art. 148 c.p.c. il quale prevede che l’ufficiale giudiziario deve espressamente indicare nella relazione di notifica la persona cui è consegnata la copia, il luogo della consegna e le ricerche effettuate, pena, appunto, la nullità della notifica.
La norma dispone che devono ritenersi affette da nullità le notifiche svolte a persona diversa, o in violazione dell’ordine stabilito dall’art. 139 c.p.c. il quale prevede che: “[..] la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Continuando al co. 2 della disposizione: “Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.”
Per fare un esempio, è da considerarsi nulla la notifica fatta al portiere dello stabile senza attestazione dell’avvenuta ricerca ad opera dell’ufficiale giudiziario degli altri luoghi prioritariamente indicati dall’articolo 139 c.p.c.
- La notifica inesistente (la più grave delle ipotesi tra le invalidità della notifica).
L’inesistenza è frutto di creazione giurisprudenziale. In genere di notifica inesistente si discute per distinguere tra notifica nulla, e sanabile, da quella inesistente, e insanabile.
Insomma, la notifica inesistente è equiparata alla notifica omessa, in tal senso si pensi alla notifica effettuata ad una persona che non ha alcun collegamento con il destinatario (cfr. Cass. Civ. 25350/2009).
Premettendo che una notifica nulla possa essere sanata e una inesistente no, la Suprema Corte a Sezioni Unite al fine di chiarire la nozione di notificazione inesistente ha statuito quanto segue: “quando nessun atto sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario, ovvero quando quest’ultimo nessun atto abbia potuto consegnare al destinatario” oppure “quando l’atto venga restituito puramente e semplicemente al notificante” si può discorrere di notificazione inesistente (cfr. Cass.Civ. S.U 14916/2016).
L’art. 156 c.p.c.: la sanatoria dei vizi della notifica
La disposizione normativa in commento, recita: “Non può̀ essere pronunciata la nullità̀ per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può, tuttavia, essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
- Per quanto riguarda la notifica inesistente, questa, non può essere sanata, in quanto non è potenzialmente idonea a raggiungere il suo scopo. Pertanto, potrà essere eccepita senza che operi la sanatoria prevista dall’art. 156 c.p.c.
- La notifica semplicemente nulla, invece, può essere sanata.
Di sanatoria dell’atto invalido parla l’art. 156 c.p.c. comma terzo, a mente del quale, si ribadisce: “la nullità non può essere mai pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato”.
Raggiungimento dello scopo significa che, avendo la notifica un semplice scopo consistente nel portare a conoscenza del destinatario il contenuto dell’atto, qualora la parte si costituisca, la nullità non potrà essere dichiarata. Dunque, nonostante il vizio della notifica, il destinatario ha avuto conoscenza dell’atto e ciò integra effetto sanatorio della nullità.
Le possibili conseguenze dell’irregolarità della notifica
Possiamo ipotizzare, ad esempio, che nel caso di irregolarità della notifica dell’atto di precetto destinato al debitore ovviamente conseguenza più scontata e prevedibile sarà l’impossibilità da parte di quest’ultimo di poter provvedere al pagamento della somma precettata nel tempo utile al fine di evitare la notifica del pignoramento (entro 10 giorni dalla notifica del precetto).
Ed ancora, nel caso di vizio nella notifica di un atto di pignoramento, il debitore potrebbe perdere l’occasione di presentare, nei termini, istanza ex. art. 495 c.p.c. di conversione del pignoramento: “prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.”
Come opporsi ad una notifica irregolare o nulla?
La parte debitrice può opporsi alla notifica irregolare, nulla o inesistente tramite l’esperimento di un’opposizione ex art. 617 cpc.
E’ infatti questo il rimedio per eccepire le irregolarità della procedura, incluse quelle relative alla irregolarità o nullità delle notificazioni.
Lo dichiara, espressamente, l’art. 617 co.2, quando si riferisce ai vizi della “notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione”. Pertanto, nel caso in cui la notifica sia nulla, tale doglianza va veicolata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi esperibile “entro 20 giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.
Premesso, quindi, che il rimedio idoneo va individuato nell’art. 617 c.p.c. e che il medesimo vada proposto nel termine di 20 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, bisogna altresì ricordare che l’opposizione agli atti esecutivi potrà essere sia preventiva che successiva, a seconda che la procedura esecutiva sia, o meno, iniziata.
Per intenderci, se al momento della presentazione dell’opposizione la procedura esecutiva non è stata ancora introdotta, l’opposizione andrà depositata presso la cancelleria del giudice normalmente competente secondo gli ordinari canoni (opposizione preventiva).
Invece, se al momento della presentazione dell’opposizione la procedura esecutiva è stata già introdotta, l’opposizione andrà depositata presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione, nel frattempo, iniziata (opposizione successiva).
(Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura dell’articolo “differenze tra opposizioni a precetto preventive e successive/”).
Ma, tanto chiarito in termini procedurali, ci chiediamo, in particolare con riferimento all’atto di precetto: qual è l’utilità di opporsi ai vizi formali della notifica ?
Quando la nullità della notifica è sanabile e quando non lo è?
V’è da dire che alcuni hanno dubitato della utilità di promuovere una opposizione volta ad eccepire la nullità della notifica del precetto in quanto vi è il pericolo che, depositata l’opposizione, il vizio venga dichiarato sanato per raggiungimento dello scopo.
Eppure, non è sempre così. Alcune volte, infatti, la notifica potenzialmente sanabile può non essere sanata sebbene raggiunga il suo scopo rendendo inoperante, di fatto, il meccanismo previsto dall’art. 156 c.p.c.
Esempio:
Si pensi al caso in cui la notifica sia nulla (ma potenzialmente sanabile) per non aver l’ufficiale giudiziario rispettato l’ordine previsto dalla legge per la notificazione.
Poniamo il caso che l’errore formale in cui è incorso l’UG provochi un ritardo in quanto, ad esempio, il portiere del palazzo cui è stata consegnata la notifica consegni con netto ritardo la medesima al destinatario.
In questo caso, la ritardata conoscenza della notifica del titolo e del precetto pervenuto avrebbe impedito al debitore di pagare spontaneamente quanto richiesto nei termini di 10 giorni dalla notifica del precetto (ex art. 480 cpc) ed evitare il pignoramento, sia esso mobiliare, immobiliare, presso terzi che, nel frattempo, è stato introdotto, con ovvio aumento delle spese.
E’ palese che in questi casi il vulnus che riceve il debitore non è meramente virtuale ma si concretizza in una concreta lesione del suo diritto, nella specie, di pagare spontaneamente il creditore prima che venga introdotto il pignoramento (evitando così l’aumento dei costi del pignoramento).
Secondo la S.C., recentemente adita sul tema, “se lo scopo cui è preordinato l’atto di precetto è di consentire all’intimato di prevenire l’attuazione del pignoramento (mediante il pagamento spontaneo o proponendo opposizione con contestuale richiesta di sospensione pre-esecutiva), non potrà aversi sanatoria ex art. 156, terzo comma c.p.c., cod. proc. civ. del vizio di notifica dell’atto se nel frattempo il pignoramento è stato già eseguito” (testualmente cfr.Cass.Civ.24291/2017; ex plurimis Cass.Civ.5906/06 ;Cass.Civ.11176/2015).
Ed ancora “…In simili circostanze non si può ritenere che la nullità della notifica dell’atto di precetto venga sanata dal raggiungimento dello scopo, atteso che la sanatoria potrebbe intervenire solo qualora sia provato che l’opponente abbia avuto comunque conoscenza dell’avvenuta notifica del precetto prima della esecuzione del pignoramento, ovvero in tempo utile per adempiere spontaneamente evitando il pignoramento stesso e le relative spese “.
In tali ipotesi, pertanto, il Giudice dovrà dichiarare la nullità della notifica del precetto siccome, nonostante abbia (alla fine) raggiunto lo scopo, questo si è realizzato in “tempi non utili” al fine di evitare l’instaurazione del pignoramento ed i rispettivi costi.
Al contrario, in una situazione in cui il ritardo non abbia provocato una effettiva lesione del diritto del debitore, ad esempio perché nelle more l’esecuzione non è stata ancora introdotta dal creditore, allora la nullità della notificazione del precetto sarà sanabile.
Conclusioni
Come abbiamo avuto modo di capire, anche nell’ambito dell’esecuzione, il complesso meccanismo delle notificazioni degli atti suscita sempre grande confusione e spesso ci si trova a non sapere come e quando muoversi.
Per tali ragioni è sempre utile affidarsi ad esperti del settore, professionisti in grado di riconoscere e sfruttare una opportunità al meglio e nell’interesse del proprio cliente, ed in ogni caso agire per garantire la correttezza e regolarità della procedura esecutiva già dalle prime attività, anche nell’ottica del debitore, potenzialmente esecutato.
avv.p. Francesca Perrone
(collaboratrice dello studio legale d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.
Per approfondire l’ammissibilità e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga “La trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento”
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”.
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per approfondire le questioni relative ai vizi della notifica dell’atto di pignoramento immobiliare ed in particolare tutto quel che riguarda nullità ed inesistenza della notifica del pignoramento immobiliare, la sanatoria per raggiungimento dello scopo e cosa fare in caso di notifica nulla si legga “Pignoramento immobiliare: i vizi della notifica”.
Per un modello di opposizione agli atti esecutivi da scaricare si legga “Modello di opposizione agli atti esecutivi per deposito tardivo dell’istanza di vendita – Accoglimento del Ge ed estinzione del pignoramento”
Per approfondire lo strumento per opporsi all’avviso di vendita, che non è il ricorso in opposizione agli atti esecutivi bensì il ricorso ex art. 591 ter si legga “Come opporsi all’avviso di vendita: opposizione agli atti esecutivi o ricorso ex art 591 ter?”
Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 (anticipatoria del nuovo codice della crisi) alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento” o anche
“Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio”
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“.
Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze” “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”
Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si leggano “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”, “Procedure di esdebitazione e pignoramento immobiliare”
Per approfondire la nuova ed eccezionale possibilità di vedersi omologato un piano del consumatore anche in presenza di debiti imprenditoriali si legga “Sì al piano del consumatore per debiti imprenditoriali!”
Per il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”
Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si legga “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo”
Per approfondimenti in tema di tutela del consumatore dal pignoramento immobiliare in caso di fideiussione, si leggano gli articoli “Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo del consumatore”, “La Cassazione blocca il pignoramento immobiliare!?”, “La nullità totale della fideiussione omnibus”, “Fideiussioni nulle e sospensione pignoramento immobiliare “e “Decreto ingiuntivo contro il fideiussore: tempi e procedura”
Per conoscere la situazione che si viene a creare quando un immobile abusivo viene acquistato attraverso l’asta immobiliare si legga invece “L’immobile abusivo può essere venduto all’asta, ma l’abuso non è sanato”
Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”