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Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB

Maggio 8, 2024by Redazione
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Sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB

Con il presente articolo, andiamo oggi ad approfondire la (talvolta) confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse all’interno del processo esecutivo.

Nella pratica, infatti, è molto frequente l’operazione con cui un creditore deleghi il recupero coattivo dei propri crediti a soggetti terzi.

Ma dette operazioni sono soggette a regole costanti e ferree che spesso vengono eluse o frustrate.

Proprio per queste ragioni, una volta spiegato e semplificato questo tipo di operazione ci concentreremo sulle ipotesi – alquanto frequenti – di inosservanza/violazione delle suddette regole da parte dei soggetti giuridici coinvolti e le relative conseguenze.

N.B. protagonisti del presente approfondimento non sono i creditori titolari di diritti nei confronti del debitore esecutato, ma bensì di chi per essi agisce nell’ambito della procedura esecutiva promossa per il recupero coattivo del credito.

Operazioni di cartolarizzazione dei crediti: cosa sono?

Per cartolarizzazione dei crediti si intende quelle operazioni finanziarie che consistono nella cessione a titolo oneroso di crediti da un soggetto giuridico (ad esempio la Banca che ha concesso un mutuo) ad una società veicolo (SPV).

La società veicolo, quindi, è quella società, diversa da banche o intermediari finanziari, che viene all’uopo istituita ed è iscritta in appositi elenchi per finalità statistiche, sotto la vigilanza della Banca d’Italia. Compiti della società veicolo sono:

  • emettere titoli destinati alla circolazione per finanziare l’acquisto dei crediti dal cedente;
  • procedere al recupero dei crediti acquistati (cd. servicing);
  • rimborsare i titoli emessi.

A livello nazionale, l’attività di servicing in operazioni di cartolarizzazione è disciplinata dalla L. 130/99, per cui, secondo la lettura combinata degli art. 2 comma 3 e 6, l’attività di recupero dei crediti cartolarizzati è riservata esclusivamente (ex art. 2 comma 6 legge n.130/1999) in via diretta ai soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 106 TUB*.

Il servicing, nello specifico, consiste nella concreta attività di riscossione dei crediti, che le società veicolo (SPV) affidano a soggetti terzi, ossia le società servicer, le quali a loro volta possono subdelegarle a società dette special servicer/subservicer.

Il servicer o “Master servicer”, quindi, è un intermediario finanziario:

  • che per legge deve essere iscritto presso l’apposito albo ex art. 106 TUB*;
  • è soggetto ai controlli da parte della Banca d’Italia, che ha appunto il compito di monitorare l’attività dei soggetti che intervengono nella gestione dei crediti ceduti;
  • al quale è affidata l’attività di servicing: che a sua volta si compone sia funzioni di natura operativa, inerenti alla gestione del portafoglio di attivi cartolarizzati, sia funzioni di garanzia, relativi alla correttezza dell’operazione, tanto nell’interesse dei sottoscrittori dei titoli che, più in generale, del mercato.

Ora, i servicers, per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento, quindi compiti di natura operativa, possono avvalersi di soggetti terzi (cc.dd. special o sub servicers).

Gli Special Servicer o Sub-Servicer sono società regolate dall’articolo 115 del T.U.L.P.S., vigilate dal Ministero degli Interni e autorizzate a svolgere l’attività di recupero crediti, dalla gestione dei flussi di pagamento alle possibili sofferenze fino ad eventuali insoluti.

La Banca d’Italia con Circolare n. 288 del 3/4/2015, chiarisce che i servicer possano affidare lo svolgimento di attività connesse al recupero crediti a soggetti terzi “che possono anche essere soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell’albo ex art. 106 TUB” mediante contratti di esternalizzazione.

Quindi si tratta di società non vigilate (e non iscritte all’albo di cui all’art. 106 TUB), titolari della licenza prevista dall’art. 115 TULPS, che stabilisce che “le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del questore […]; la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall’autorità”.            

In pratica, riassumendo questo paragrafo, quindi:

  • le società veicolo devono essere necessariamente iscritte all’elenco tenuto presso la Banca d’Italia per finalità statistiche (ex art. 4, l. 130/1999);
  • la riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo deve essere affidata a un servicer iscritto nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB;
  • il servicer nominato può a sua volta delegare la concreta attività di riscossione dei crediti a un cd. subservicer o special servicer, anche non iscritto all’albo, che opera sotto la sua responsabilità.

FACCIAMO UN ESEMPIO:

La Banca Alfa creditrice di Tizio promuove nei suoi confronti una procedura esecutiva immobiliare.

Nelle more della pendenza della procedura cede in blocco un pacchetto di crediti alla società intermediaria Beta, nella quale rientra anche il credito nei confronti di Tizio.

La società Beta (società veicolo) affida il materiale compito di recupero del credito verso Tizio alla società Delta (servicer).

La società Delta, quindi, interviene nella procedura – quale mandataria della società veicolo (Beta), in sostituzione della Banca procedente – a mezzo di un soggetto terzo, la società Gamma (special servicer).

In questo esempio:

  • la società Beta è società veicolo, che delega l’operazione di recupero del credito di Tizio alla società Delta;
  • la società Delta è la servicer, che delega a sua volta l’operazione di recupero alla società Gamma;
  • la società Gamma è la special servicer, preposta all’effettivo recupero del credito.

Orientamenti giurisprudenziali a confronto

I orientamento

La Giurisprudenza di merito è alquanto costante ed allineata a pronunciarsi su opposizioni o istanze, nel senso di sospendere le procedure esecutive nei casi di mancata iscrizione all’albo ex art 106 TUB dei servicers preposti al recupero crediti nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione o per la mancata dimostrazione della loro regolare iscrizione.

L’effetto della mancata iscrizione all’albo ex art. 106 TUB (da intendersi come assenza delle autorizzazioni legislative necessarie) consiste nell’impossibilità del soggetto giuridico a riscuotere i crediti oggetto del recupero forzoso.

E senz’altro la pronuncia sulla questione rientra tra i poteri del GE, che nella maggior parte dei casi analizzati tende a sospendere la procedura esecutiva in corso.

Queste le conclusioni della giurisprudenza maggioritaria.

  • Il Tribunale di Treviso, con provvedimento del 11.09.2023, ha sospeso l’efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato siccome il servicer non era regolarmente iscritto nell’apposito albo ex art. 106 TUB.
  • Il Tribunale di Rimini, con sentenza, ha accolto l’opposizione promossa dal debitore esecutato anche perché, nel caso di specie, non risultava provato che il ruolo di servicer fosse stato assunto da un soggetto iscritto all’albo di cui all’art. 106 TUB, allo stesso modo il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 22.02.2024 che ha accolto la richiesta di sospensione della procedura per le medesime ragioni.
  • Il Tribunale di Matera, con decreto del 6 marzo 2024, ha sospeso le operazioni di vendita nell’ambito di una procedura di esecuzione immobiliare proposta da una servicer non iscritta all’albo ex art. 106 TUB.
  • Il Tribunale di Viterbo ha ritenuto che il servicer titolare della sola licenza ex art. 115 TULPS, che agisce per il recupero giudiziale del credito per conto di una SPV è privo di legittimazione – sostanziale e processuale – in quanto, in presenza di un credito cartolarizzato, l’attività di recupero del credito può e deve essere svolta solo dalla società vigilata, cioè iscritta all’albo ex art. 106 TUB; di conseguenza, i soggetti non iscritti, non sono legittimati a tale attività e la relativa delega, pur essendo presente, è nulla in quanto viola gli articoli 2 e 3 della L.130/90.
  • Il Tribunale di Monza, con l’ordinanza del 22 gennaio 2024, ha sospeso la vendita disposta in quanto ha rilevato che il servicer incaricato dalla società veicolo era privo della rappresentanza sostanziale e processuale non essendo iscritto nell’albo degli intermediari finanziari e nello stesso senso, in fattispecie analoga, si è espresso il Tribunale di Arezzo, con provvedimento del 24.01.2024.
  • Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è espressa nel senso che lo Special Servicer dotato di licenza ex art 115 T.U.L.P.S., ma non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, non potrà agire in executivis al fine del recupero dei crediti ceduti qualora neanche il Master Servicer sia una società iscritta al suddetto albo.

Ora, le pronunce della giurisprudenza maggioritaria partono tutte da una premessa, pienamente condivisibile a nostro parere:

Art. 2, comma 6 l. 130/1999 è norma imperativa

Secondo i Giudici di merito, l’art. 2, comma 6, della legge 130/1999 va considerato norma imperativa, la cui ratio risiede nell’esigenza pubblicistica di tutela dei soggetti che hanno acquistato i titoli emessi dalla società veicolo e garantire che la riscossione dei crediti – da cui dipende la redditività dell’investimento – venga svolta da soggetti dotati di specifici requisiti di professionalità.

Del resto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con pronuncia n. 8472/2022 ha sottolineato che le norme imperative non riguardano solo la struttura o il contenuto dei regolamenti, ma anche quelle che vietano direttamente o indirettamente la stipula di contratti in determinate condizioni. Pertanto, l’art. 106 TUB rientra nella seconda categoria di norme imperative, limitando la stipula di contratti per la riscossione dei crediti ai soli soggetti iscritti all’albo degli intermediari finanziari.

La riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo configura pertanto una attività riservata ai soli soggetti iscritti all’albo ex art. 106 TUB (salva la facoltà di delega da parte di questi ai cd. subservicers i quali operano sotto la loro responsabilità)

La disposizione in parola si propone primariamente di salvaguardare i risparmiatori e il mercato mediante un rigoroso controllo sui soggetti autorizzati a esercitare attività di erogazione di prestiti. Il legislatore ha introdotto tale controllo con l’obiettivo di assicurare una sorveglianza equipollente tra gli istituti finanziari bancari e quelli non bancari, garantendo contemporaneamente una verifica continua della adeguata patrimonializzazione delle società finanziarie non bancarie.

Dalla lettura di quanto sopra non si comprende perché in caso di violazione delle stesse non ne deriverebbe, in termini positivi e imperativi, generali ed astratti, il divieto di esercizio di attività finanziarie indirizzato alla generalità degli operatori economici, soggetti non iscritti al precitato Albo”.

L’art. 2, comma 6 della l. 130/99, quindi, rappresenta una norma imperativa!!

A questo punto, sostenendo che l’art. 2, comma 6, L. 130/1999 che prevede che l’attività di riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo sia attività riservata ai soli soggetti iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB è una norma imperativa, bisogna capire quali sono le conseguenze in caso di violazione.

La sorte di un contratto stipulato in violazione di una norma imperativa, in applicazione dell’art. 1418 cc, è la nullità.

Quindi, si arriva alla conclusione per cui l’atto con cui la società veicolo conferisce la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all’Albo di cui all’art. 106 TUB è nullo per violazione di una normativa ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c.       (cfr. Tribunale di Viterbo, Tribunale di Monza)

La nullità della procura conferita al servicer non iscritto all’albo comporta che la stessa risulta priva del potere di rappresentanza sostanziale e quindi processuale della società veicolo nella procedura esecutiva in corso e non può, pertanto, riscuotere i crediti in nome e per conto di quest’ultima, ex art. 77 cpc.

N.B. È ovvio che la nullità della procura conferita dalla società veicolo al servicer determina la nullità anche della conseguente – se presente – procura conferita dal servicer al subservicer.

A questo punto ci chiediamo: come eccepire il difetto di rappresentanza? E, cosa succede una volta eccepita?

Difetto di rappresentanza sostanziale e processuale: come eccepirla?

Ciò detto, lo strumento più appropriato per eccepire la carenza di legittimazione attiva a procedere in capo al servicer o al subservicer (a seconda del caso) nell’ambito di una procedura esecutiva in corso è senz’altro l’opposizione ex art. 615 cpc.

Opposizione che però, come ricordiamo, è soggetta a preclusioni temporali precisamente indicate nella stessa norma di riferimento che, pertanto, apre le porte a varie contestazioni in ordine alla sua ammissibilità.

L’articolo 615 c.p.c. infatti dispone che le opposizioni all’esecuzione possono essere proposte fino all’emissione dell’ordinanza di vendita salvo che siano motivate da fatti sopravenuti.

Pertanto bisogna distinguere il caso in cui la cessione del credito interviene prima o dopo l’ordinanza di vendita.

Nel primo caso:

  • il debitore dovrebbe promuovere l’opposizione sollevando il difetto di rappresentanza entro l’ordinanza di vendita.

In caso contrario, potrebbe esserne rilevata la tardività in quanto trattandosi di circostanza già nota al momento dell’emissione dell’ordinanza andava eccepita al massimo in quel termine.

Tuttavia, va precisato che sul punto si sono espressi vari Tribunali nel senso che seppur venisse eccepita la tardività dell’opposizione, in ogni caso resta fermo il potere officioso del GE di disporre la chiusura anticipata della procedura ogni volta che rilevi il difetto di legittimazione attiva o passiva (diversamente opinando infatti si dovrebbe acconsentire alla prosecuzione di un’espropriazione illegittima).

Ragion per cui in questi casi, l’eventuale opposizione (anche se tardiva) verrebbe riqualificata in termini di sollecito all’esercizio del potere del G.E. di controllo della legittimità della procedura, che come abbiamo visto tendenzialmente opta per la sospensione della procedura in corso.

Nel secondo caso (cessione intervenuta dopo l’ordinanza di vendita):

  • la cessione intervenuta costituirebbe il fatto sopravvenuto che autorizza l’opponente a far valere l’opposizione ex art. 615 c.p.c. anche successivamente all’ordinanza. In questi casi, l’opposizione in parola senz’altro risulterebbe regolare.

 

Ma, rilevato il difetto di rappresentanza, cosa dovrà/potrà fare il G.E.?

In altre parole, come può provvedere?

Ora, sul punto, alcuni ritengono che debba sospendere la procedura, altri che è sufficiente un mero differimento/rinvio dell’udienza con assegnazione di termini perentori per la sanatoria del difetto rilevato ex art. 182 cpc

Concedendo un termine per la sanatoria si attribuisce la possibilità per il creditore “sostanziale” di procedere alla regolarizzazione della propria costituzione in giudizio, mediante conferimento del potere di rappresentanza – sia sostanziale che processuale – ad un soggetto debitamente iscritto all’albo ex art. 106 T.U.B., e dunque dotato di capacità rappresentativa.

Di diverso avviso invece è quella giurisprudenza di merito che ritiene inapplicabile il meccanismo del rinvio quale sanatoria del difetto rilevato, siccome detto difetto costituisce motivo di opposizione.

Quindi in altre parole, al debitore che rileva il difetto di rappresentanza processuale mediante lo strumento dell’opposizione il GE non può rispondere disponendo rinvii ma, al contrario, deve prendere posizione sull’opposizione quindi accogliere o meno l’istanza di sospensione della procedura. (cfr Trib. Napoli, ord. 23.02.2024)

E secondo la giurisprudenza esaminata – come abbiamo visto sopra – molti sono i Tribunali che sul punto si sono espressi per la sospensione della procedura esecutiva.

II orientamento

La recente (ed alquanto isolata) pronuncia n. 7243/2024 della Corte di Cassazione, relativa alle conseguenze derivanti dalla mancata iscrizione all’Albo ex art. 106 TUB dei soggetti incaricati al recupero dei crediti, ha creato grande confusione, allontanando le successive pronunce dei Tribunali da quella che era diventata ormai giurisprudenza di merito costante.

Secondo la recente pronuncia della Suprema Corte, l’art. 2 della l. 130/99 non sarebbe qualificabile come norma imperativa.

Perché? Perché il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie e finanziarie non varrebbe di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l’indefinita serie di disposizioni contenute nel TUB o nel TUF.

Tali norme non avrebbero, quindi, alcuna valenza civilistica, ma atterrebbero più alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie.

Le conclusioni a cui è giunta la Cassazione, come abbiamo detto sopra, non risultano condivisibili, tuttavia, hanno portato delle conseguenze.

La pronuncia della Cassazione

La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con ordinanza n. 7243/2024  si è pronunciata in materia di iscrizione all’albo ex art. 106 T.U.B. da parte del sub-servicer che agisce per il recupero di un credito cartolarizzato.

Nel caso di specie veniva eccepito il difetto di rappresentanza dello stesso, in quanto non risultava iscritto all’albo di cui all’art. 106 T.U.B.

Ma, sul punto, la Cassazione si è espressa nel senso che a nulla rileva la iscrizione o meno del sub servicer nell’albo ex art. 106 TUB, non derivandone – in caso di mancata iscrizione – alcuna invalidità del suo operato.

Tutt’al più, l’omessa iscrizione potrà rilevare sul diverso piano del rapporto con l’autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici, ma non civilistico.

Conseguenze

Subito dopo la pubblicazione dell’ordinanza della Suprema Corte, alcuni Tribunali – come il Tribunale di Roma, Bergamo o Busto Arsizio –  chiamati a pronunciarsi sulla questione, si sono subito allineati al recente insegnamento della Suprema Corte (interpretato tuttavia, a nostro parere in modo parzialmente errato) ed hanno quindi rigettato le istanze/contestazioni mosse dai debitori nell’ambito dei relativi procedimenti di recupero, ribadendo che la circostanza per cui l’attività di recupero sia demandata a società non iscritta all’Albo ex art. 106 TUB non comporterebbe alcuna conseguenza negativa al regolare svolgimento e prosecuzione della procedura esecutiva in corso.

Nello specifico, avevano ribadito che, dal combinato disposto dell’art. 106 TUB, della L. 130/99 e del provvedimento n. 288/2015 della Banca d’Italia, emerge che lo special servicer può rientrare nella definizione di “operatore incaricato delle attività di recupero” con poteri rappresentativi (anche sul piano processuale); pertanto, l’attività di recupero dei crediti da parte di uno special servicer non vigilato e titolare della licenza ex art. 115 TULPS, è consentita.

Critica

La pronuncia della Cassazione ha creato grande confusione.

Questo perché, in parole povere, dalla lettura della stessa risulta che non rileva l’iscrizione del sub servicer nell’albo ex art. 106 TUB e, quindi, per la validità dell’operato dello stesso sarebbe sufficiente l’iscrizione all’elenco ex art. 115 TULPS.

Ciò detto, la pronuncia così come resa sarebbe anche in linea con quanto previsto dalla legge sulla cartolarizzazione, nonché la circolare della Banca d’Italia, come abbiamo detto sopra.

Tuttavia – e questo è spesso dimenticato – è sempre necessario che all’albo 106 TUB risulti iscritto per lo meno il Master servicer e che di questa iscrizione se ne dia prova.

Quindi il sub servicer può anche non essere iscritto all’albo ex art. 106 TUB fintanto che lo sia il Master servicer.

Il Servicer che delega l’operazione di recupero crediti deve sempre essere iscritto all’albo 106 TUB, anche perché svolge funzioni di controllo e garanzia della correttezza dell’operato del delegato, ossia il sub servicer.

Però.

I problemi nascono dal fatto che, nella prassi operativa, molto spesso capita che nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione manchi la “doppia delega” alle operazioni di recupero crediti.

Premessa la distinzione tra il servicer “Master” e il sub servicer, la procedura di assegnazione dei compiti corretta è la seguente: la Società veicolo delega al Master Servicer, che a sua volta delega al Sub servicer (all’atto della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, dell’avvenuta cessione delle operazioni, è annunciato lo “sdoppiamento” dei servicers in master e special).

Nella pratica, tuttavia, spesso accade che la procura speciale al recupero crediti viene data dalla società veicolo (SPV) direttamente allo special servicer, con conseguente e totale estromissione del master servicer.

Ebbene, tale pratica è illegittima in quanto elude il controllo di legalità operato dalla Banca d’Italia – quale organo di vigilanza – e non garantisce che almeno il master sia iscritto all’Albo ex art. 106 TUB.

Quindi:

  • quando la delega al recupero segue l’ordinario e corretto iter allora il sub servicer non deve necessariamente essere iscritto all’albo (come affermato dalla Cassazione);
  • MA quando, al contrario, la delega al recupero è disposta direttamente dalla società veicolo alla sub servicer allora questa assume le vesti di Master servicer ed in questo caso deve necessariamente essere iscritta all’albo ex 106 TUB, non essendo sufficiente l’iscrizione all’elenco di cui all’art. 115 TULPS per legge.

C’è da dire, tra l’altro, quanto al punto a), che alcuni ritengono (in modo, a parere di chi scrive, non errato) che, in ogni caso, l’iscrizione all’elenco 115 TULPS non può considerarsi sufficiente ai fini della validità della rappresentanza in giudizio da parte degli special servicers considerato che tale iscrizione abilita i soggetti all’uopo iscritti soltanto alle attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi, come si evince dal comma 4 della norma, non legittimando alcuna attività giudiziale.

Nel caso analizzato dalla Cassazione, ad ogni modo, il procedimento di delega era stato ordinario e il Master servicer era regolarmente iscritto all’albo 106 TUB, a differenza del sub servicer.

Conclusioni

Molto spesso abbiamo concluso i nostri articoli invitando i debitori esecutati ad affidarsi ad avvocati esperti, professionisti che conoscano approfonditamente la materia, che sappiano indirizzare in modo appropriato il proprio cliente e che, soprattutto, sappiano come aiutarli e che strumenti adottare nel modo più efficace e utile.

Prima attività che un avvocato esperto e preparato deve fare, infatti, è quello di scrutinare tutti gli elementi della procedura esecutiva che vede coinvolti i propri clienti, partendo dalle più solite formalità fino ad arrivare alla sostanza.

Questo è un esame “preliminare” fondamentale. (Per approfondimenti si legga anche l’articolo “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento“)

Perché? Perché, come abbiamo avuto modo di capire oggi, proprio partendo dalle basi, dagli elementi più banali si possono trovare le prime crepe di una procedura già iniziata/introdotta viziata.

E, seppur abbiamo precisato che il GE in caso di opposizione (anche tardiva) possa riqualificare l’atto presentato dal debitore esecutato, è sempre bene sapere che il tempo (come la preparazione di coloro a cui decidete di affidarvi) è cruciale, considerato che non sempre i Tribunali sono allineati alla stessa giurisprudenza.

avv. Biancamaria Leone de Pertis

(collaboratrice dello Studio Legale d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” ,  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate – Soluzioni per Salvare casa”

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” e    “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme

Per verificare la concreta possibilità  con una adeguata difesa specialistica di ottenere la  revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la  difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”

Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,   persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”

Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta  dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”

Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”

Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento o anche Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“.

Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze”

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su Google la parola “pignoramento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

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