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Concordato preventivo e pignoramento immobiliare

Febbraio 4, 2025by Redazione
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Effetti della domanda di concordato sul pignoramento pendente. Interazioni e rapporti tra le due procedure. Limiti e divieti. Le misure protettive 

In precedenti articoli si è diffusamente trattato il tema del “Concordato Preventivo” e sugli effetti di tale procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza nei rapporti tra il debitore ed i propri creditori.

A tal riguardo, si è avuto modo di osservare nei citati articoli, che l’art. 54 co. 2 CCII (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), espressamente esclude, ove tale tutela sia richiesta, la possibilità per il creditore di iniziare e/o proseguire azioni esecutive o cautelari individuali a seguito della pubblicazione della domanda di accesso al concordato nel Registro delle Imprese e ciò anche nel caso in cui tale domanda sia presentata “in bianco”.

Lo scopo di tale previsione legislativa appare più che evidente e si pone l’obiettivo:

  • di evitare l’aggressione di singoli creditori che porrebbero a rischio il buon esito della procedura (soprattutto nella fase iniziale);
  • di “accertare” e cristallizzare la situazione patrimoniale del debitore affinché gli organi della procedura possano validamente ed opportunamente esprimersi sulla fattibilità del piano;
  • di garantire la par condicio creditorum.

Consiste, tuttavia, in una evidente innovazione rispetto al passato (art. 168 L.F.) l’aver previsto l’operatività automatica, ma eventuale dei citati divieti e sussistente, quindi, solo se espressamente richiesta dal debitore (cfr. art. 54 CCII: “Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all’articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa”).

Ulteriore innovazione rispetto alla vecchia normativa è l’aver previsto un arco temporale limitato per l’operatività della citata tutela.

Le richieste misure protettive, infatti, a norma dell’art. 55 co. 3 CCII, devono essere confermate o revocate dal Giudice investito della procedura entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda. Il mancato rispetto di tale termine comporta la sopravvenuta perdita di efficacia delle misure (che possono, tuttavia, essere nuovamente richieste).

Si consideri, inoltre, che, dal deposito della domanda di concordato, il debitore interessato dalla procedura conserva non solo la proprietà dei propri beni (come nella liquidazione giudiziale, ex “fallimento”), ma anche l’amministrazione e disponibilità dei predetti beni, con l’unico limite che ciò deve avvenire sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

Si concretizza, quindi, quello che la dottrina ha definito come uno spossessamento c.d. “attenuato” da parte del debitore dei beni rientranti nella procedura di concordato (sicuramente meno incisivo rispetto a quello riservato ai beni oggetto di liquidazione giudiziale).

Il citato effetto di “impermeabilizzazione” alle azioni esecutive o cautelari, unitamente alla possibilità di continuazione dell’esercizio dell’attività di impresa, rende, quindi, la procedura de qua palesemente opportuna, e forse salvifica, per quei soggetti in evidente difficoltà economico-finanziaria ma che ritengono di poter ancora proseguire la propria attività a fronte di un ridimensionamento della propria complessiva esposizione debitoria.

Effetti della domanda di concordato sulle azioni esecutive in corso

La previsione normativa di cui all’art. 54 CCII appare assolutamente chiara nel porre un divieto assoluto di iniziare azioni esecutive individuali in danno di un soggetto interessato da una procedura di concordato (dal deposito della domanda).

E’ evidente, pertanto, che ogni atto esecutivo posto in essere successivamente a tale data è soggetto a nullità (per altro rilevabile d’ufficio, come sancito da diversi arresti giurisprudenziali, anche se la dottrina non appare uniforme in tal senso: secondo alcuni autori, infatti, la “nullità” potrebbe essere fatta valere solo dai creditori per titolo o causa anteriori all’apertura del procedimento).

Sulle conseguenze, invece, dell’apertura della procedura sulle azioni esecutive già in corso, il dato letterale normativo appare meno lampante.

La tesi più accreditata, sorretta da numerose pronunce di merito e legittimità al punto da assurgere ad orientamento di riferimento, fa derivare dal divieto di prosecuzione delle azioni esecutive in corso, una volta operante, che tali azioni vengano a trovarsi in una sorte di “immobilizzazione” processuale del tutto assimilabile all’ipotesi di sospensione ex art. 623 c.p.c..

Il Giudice dell’Esecuzione, quindi, venuto a conoscenza della operatività del divieto, sarà tenuto a dichiarare, anche d’ufficio, l’improseguibilità dell’azione esecutiva in corso con un atto che, avente mero valore ricognitivo, non risulterà in alcun modo reclamabile.

E’ di tutta evidenza che al venir meno del divieto de quo, il processo esecutivo in “quiescenza” potrà essere legittimamente proseguito con atto di riassunzione del creditore procedente.

Qualora siano compiuti atti dell’esecuzione in spregio del citato operante divieto è ovvio che il rimedio esperibile sarà l’opposizione ex art 615 c.p.c., ovvero ex art. 617 c.p.c., a secondo che si contesti la messa in esecuzione del titolo, ovvero la legittimità degli atti successivi dell’esecuzione.

Questione di grande interesse dottrinario, ma anche pratico, ha riguardato l’esame delle conseguenze dell’apertura della procedura rispetto all’ordinanza di assegnazione già emessa, ma per cui non è ancora intervenuto il pagamento.

D’altra parte, se è vero che l’art. 54 CCII vieta l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive, è altrettanto vero che l’ordinanza di assegnazione consiste nell’atto conclusivo e finale dell’espropriazione presso terzi e, quindi, in base al mero dato letterale, sembrerebbe tale ipotesi esulare dall’ambito di applicazione previsto dalla citata disposizione di legge, che, d’altra parte, sembra presupporre la pendenza dell’azione.

Esattamente in tali termini si è espressa, con un’importantissima pronuncia (cfr. Cass., Sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3850) la Suprema Corte, che ha opportunamente sancito: “Nella disciplina del concordato preventivo non trova applicazione il congegno di spossessamento previsto in ambito fallimentare dalla L. Fall., artt. 42-43, con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del successivo art. 44, ma opera un diverso congegno di spossessamento attenuato in forza del quale il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Pertanto, è legittimo – salvo non ricorra l’ipotesi di frode sanzionabile con la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 173, comma 2 – il pagamento effettuato dal debitor debitoris in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 533 c.p.c. sia anch’essa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato successivamente ad essa”.

Conclusioni

Posto il suddetto quadro normativo e giurisprudenziale, come si è avuto modo di accennare in premessa, è del tutto evidente che l’accesso alla procedura di concordato determini evidenti vantaggi per l’imprenditore che versi in uno stato di difficoltà economico-finanziaria di natura transitoria.

La possibilità di proseguire l’attività d’impresa, di ridurre la propria complessiva esposizione debitoria, di bloccare, ove possibile, le nuove azioni esecutive o cautelari, oppure quelle già in corso, rende il ricorso a tale procedura, per taluni soggetti, altamente consigliabile.

Dall’altro lato la legge pone limiti e sanzioni nei confronti di quei soggetti che, in maniera strumentale e lesiva degli interessi del proprio ceto creditorio, mirano unicamente ad acquisire i vantaggi connessi all’apertura della procedura de qua per meri fini procrastinatori e senza alcun reale interesse per la concreta risoluzione delle problematiche connesse al proprio stato d’insolvenza.

Anche per tali ragioni è opportuno e, forse, necessario, qualora un soggetto si venga a trovare nelle condizioni di accesso alla procedura di concordato, o, dall’altro lato, risulti creditore di un soggetto che ha avuto accesso a tale procedura, affidarsi a competenti professionisti che sapranno valutare e consigliare, caso per caso, le opportune azioni da intraprendere.

avv. Roberto Solombrino

 

In altri articoli abbiamo avuto modo di trattare, la nuova procedura di “liquidazione giudiziale” (ex “fallimento”) delle imprese insolventi, indicandone i presupposti, la procedura, gli organi (con particolare attenzione alla figura del “Curatore”), i tempi ed i relativi costi. (Si legga al riguardo per approfondimenti “Liquidazione giudiziale e fallimento: tempi, costi procedura,” e “ Il Curatore nella liquidazione giudiziale”)

Per approfondire ciò che riguarda l’istanza di fallimento a seguito della riforma del codice della crisi con una guida completa alla procedura e tutto ciò che riguarda giurisdizione e competenza, forma e presupposti, tempi e costi dell’istanza si legga  “Istanza di fallimento dopo la riforma,”

Per approfondimenti sulla domanda di insinuazione al passivo nella liquidazione giudiziale con termini, costi, forma e procedura e differenza tra domanda tempestiva, tardiva e ultra-tardiva si legga “Domanda di insinuazione al passivo ex art. 201 C.C.I.I.,”

Per conoscere le possibili opposizioni da proporre nell’ambito di una liquidazione giudiziale si legga “Opposizioni nel fallimento”

Per approfondimenti sul concordato preventivo quale diversa procedura di regolazione della crisi d’impresa, si leggano  “Nuovo concordato preventivo: presupposti, finalità, procedura” e “Nuovo concordato preventivo: effetti e concordato in bianco” .

Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 (anticipatoria del nuovo codice della crisi) alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento o anche Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“.

Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze”  “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si leggano Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”, “Procedure di esdebitazione e pignoramento immobiliare

Per approfondire la nuova ed eccezionale possibilità di vedersi omologato un piano del consumatore anche in presenza di debiti imprenditoriali si legga “Sì al piano del consumatore per debiti imprenditoriali!”

Per  il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”

Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si legga “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo”

Per gli spunti e le novità interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso l’ennesimo pignoramento immobiliare a seguito di un piano del consumatore (ora “accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dallo Studio legale d’Ambrosio Borselli si legga Tribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012″

Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore), nonostante le contestazioni dei creditori sulla mancata meritevolezza, si sia riusciti a dimostrare che tale requisito non è più richiesto e ottenuta l’omologa sia stata salvata l’abitazione del debitore con un taglio del debito di oltre il 60% si legga l’articolo Approvato piano ex legge 3/2012

Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dall’asta si legga Sovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa all’asta

Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante l’avvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si legga Bloccato pignoramento per carenza di legittimazione”

Per approfondire come gli errori contenuti nell’avviso di vendita (determinante è una approfondita analisi dell’avviso, in comparazione con l’ordinanza, e la perfetta conoscenza delle norme e delle prassi dei vari tribunali in tal senso) ci abbiano consentito di ottenere l’ennesima revoca del decreto di trasferimento si legga “Revocato decreto di trasferimento per vizi della vendita”

Per l’ennesima sospensione di una procedura esecutiva immobiliare ottenuta, peraltro, a pochissime ore dalla celebrazione dell’asta stessa, grazie all’ammissione dell’ennesima proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore portata  con soddisfazione a compimento dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga Bloccato pignoramento con ammissione piano del consumatore”

Ritornando alle irregolarità degli avvisi di vendita ed al loro strumento tipico di contestazione ( il ricorso ex art 591 ter cpc) che ne consente se ben motivato la revoca si legga “Revocata vendita all’asta per assenza di foto degli interni” che tratta con dovizia di particolari un caso in cui il Tribunale di Pescara ha  revocato l’esperimento di vendita per violazione, da parte del delegato, degli oneri pubblicitari prescritti nell’apposita ordinanza.

Per verificare la concreta possibilità  con una adeguata difesa specialistica di ottenere la  revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la  difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”

Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,   persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”

Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta  dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”

Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”

Per approfondire l’importantissimo risultato ottenuto dallo studio d’Ambrosio Borselli presso il Tribunale di Roma che, giusta opposizione, ha revocato un decreto di trasferimento dopo anni dalla sua emissione per la denunciata difformità tra avviso di vendita e ordinanza di vendita emessa nell’ambito della medesima esecuzione si legga “Invalidità del decreto di trasferimento: come opporsi

Per approfondire come lo studio d’Ambrosio Borselli sia riuscito ad impedire un rilascio dell’immobile a seguito di decreto di trasferimento nell’ambito dell’esecuzione immobiliare e per conoscere tutte le condizioni e regole della liberazione dell’immobile e i modi per opporsi ad un illegittimo rilascio a seguito del decreto di trasferimento si legga l’articolo “Come bloccare lo sfratto di una casa all’asta

Per approfondire l’ammissibilità e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga “La trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento”

Per scoprire come l’intervento dello Studio d’Ambrosio Borselli sia arrivato sino al punto di ottenere che La Corte di Cassazione, riconoscendo le tesi portate avanti dallo studio fino alla Suprema Corte, confermasse che tutte le aste svoltesi nel circondario del Tribunale di Brescia fino al 2016 erano totalmente illegittime si legga “Per la Cassazione irregolari le aste bandite a Brescia fino al 2016″

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento immobiliare” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito Il Manuale ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando Lo Studio – Avvocati dal 1880, per informazioni sulla Partnership dello Studio  con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”,  per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

 

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