Guida all’intervento nelle procedure esecutive: Come funziona? Procedura e riconoscimento del credito. Estensione del pignoramento immobiliare
L’art. 499 cpc disciplina l’intervento nella procedura esecutiva, introducendo quindi nuovi (eventuali) personaggi della esecuzione, ossia altri creditori del debitore esecutato.
Una volta promosso un pignoramento ed iscritto a ruolo, questo è visibile da tutti e tutti quindi possono fare istanza per parteciparvi.
Nella pratica succede che, l’avvocato tramite una semplice verifica sul sistema di accesso giustizia può accertarsi della pendenza o meno di una procedura esecutiva nei confronti di un determinato soggetto, persona fisica e/o giuridica.
In caso di esito positivo della ricerca, l’eventuale creditore potrà intervenire nella procedura, conoscendone il numero di ruolo.
Ovviamente intervenire in una procedura esecutiva deve essere supportato da un fondamento giuridico, nel senso che chi interviene deve essere legittimato a partecipare alla distribuzione del ricavato che all’esito della procedura si sarà formato ai danni del debitore esecutato.
Quindi per “tutti” si intendono tutti coloro che vantano nei confronti del debitore esecutato un credito.
Chi può intervenire?
In particolare, dalla norma, possono intervenire nell’esecuzione:
- i creditori che hanno un credito fondato su titolo esecutivo nei confronti del debitore, ad esempio una sentenza di condanna nei suoi confronti;
- i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati o che avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, ad esempio una banca ipotecaria oppure chi aveva eseguito sul bene oggetto di pignoramento un sequestro conservativo (che risulta tra l’altro dai registri immobiliari in caso di bene immobile), che sono sempre tutelati dall’ordinamento;
- i creditori titolari di un credito di una somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’articolo 2214 cc;
- i creditori privi di titolo.
Per approfondimenti si legga “L’intervento nel pignoramento immobiliare, soggetti titolati ad intervenire, modalità e convenienza dell’intervento”.
Come si interviene nella procedura esecutiva?
L’intervento si fa con ricorso da depositarsi nel fascicolo telematico della procedura esecutiva di riferimento. Il ricorso deve contenere:
- l’indicazione del credito;
- l’indicazione del titolo dal quale trae origine il credito;
- la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata;
- la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione;
- l’estratto autentico notarile delle scritture contabili di cui all’articolo 2214 cc, se l’intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle medesime scritture, pena di inammissibilità.
Il ricorso di regola non va preventivamente notificato al debitore ad eccezione del caso in cui il creditore intervenga in assenza del titolo. In questo caso, entro 10 giorni dall’intervento dovrà notificare copia del ricorso e copia dell’estratto autentico notarile attestante il credito se l’intervento nell’esecuzione ha luogo in forza di essa.
Il ricorso non deve essere neppure preceduto dalla notificazione prima del titolo e poi del precetto, come in caso di pignoramento.
Per il creditore che interviene in una procedura già iniziata quindi, sarà necessario e sufficiente solamente depositare l’atto di intervento, in uno alla procura.
NB: il creditore intervenuto che prima dell’intervento notifica il precetto non potrà richiedere il riconoscimento delle spese legali per precetto, siccome si tratta di atto non dovuto.
Entro quanto si può intervenire?
Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione, questo è quanto ci dice la norma.
Ma, questo non significa che una volta disposta la vendita un potenziale creditore non possa più intervenire.
La norma infatti non prevede che a pena di inammissibilità l’intervento deve avvenire prima della vendita.
Infatti, un creditore può intervenire anche dopo, in questo caso però il suo intervento sarà tardivo.
Quindi, se interviene prima che sia disposta la vendita l’intervento sarà tempestivo, dopo che viene disposta la vendita e fino al momento della distribuzione del ricavato sarà tardivo.
La differenza rileva al momento della distribuzione del ricavato, il creditore intervenuto tardivamente, infatti, parteciperà alla distribuzione del ricavato che sopravanzerà a seguito del totale soddisfacimento del creditore pignorante e dei creditori intervenuti tempestivamente.
Questo limite tuttavia riguarda solo i creditori chirografari. Nel senso che la tardività non ha effetto se il creditore in questione sia un creditore privilegiato.
Per approfondimenti si legga “Intervento nella procedura esecutiva immobiliare”.
Art. 499 cpc: estensione del pignoramento
Per i creditori intervenuti tempestivamente, quando sono chirografari, il creditore procedente può indicare o in occasione dell’udienza 569 cpc oppure con atto notificato l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili.
Può succedere infatti che a seguito dell’intervento il credito per cui si procede diventa maggiore del valore di quanto pignorato, in questi casi il creditore procedente ha la facoltà di invitare il creditore intervenuto ad estendere il pignoramento (se l’intervenuto è munito di titolo esecutivo nei confronti del debitore) oppure di anticipare le spese necessarie per l’estensione (se l’intervenuto non è munito di tiolo. In questo caso sarà il procedente ad attivarsi per estendere il pignoramento ma a seguito di anticipazione delle spese).
L’art. 499 cpc precisa poi che se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.
Art. 499 cpc: intervento senza titolo Riconoscimento del credito
Quando intervengono creditori privi di titolo, il GE con l’ordinanza con cui dispone la vendita o l’assegnazione fissa, altresì, l’udienza di comparizione del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica.
Il debitore infatti sarà tenuto a riconoscere o meno il credito che l’intervenuto dichiara di vantare nei suoi confronti.
Questo perché, in questi casi, il credito non deriva da titolo o iscrizioni per cui nessuno potrebbe dimostrare la validità di quanto fatto valere dal (ipotetico) creditore intervenuto, se non il debitore stesso.
Il debitore all’udienza potrà:
- riconoscere il credito per intero;
- riconoscere il credito parzialmente, indicandone la misura;
- disconoscere il credito.
Se il debitore non compare in udienza, tutti i crediti si intendono riconosciuti.
I creditori intervenuti privi di titolo partecipano alla distribuzione del ricavato in porzione a quanto riconosciuto, quindi per intero in caso di riconoscimento totale o limitatamente alla quota riconosciuta, se il riconoscimento è stato parziale.
In caso di disconoscimento, invece, gli stessi creditori hanno diritto all’accantonamento delle somme che gli spetterebbero dalla distribuzione del ricavato se:
- ne fanno richiesta tramite apposita istanza a seguito del disconoscimento;
- e se dimostrano di aver proposto, nei trenta giorni successivi all’udienza nella quale il debitore ha disconosciuto il credito, l’azione necessaria per munirsi del titolo esecutivo.
In ogni caso, il riconoscimento rileva ai soli effetti dell’esecuzione in corso, cioè quella nella quale il riconoscimento viene fatto.
Conclusioni
Quando sei debitore di più soggetti ed uno di essi promuove nei tuoi confronti un pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi che sia) c’è una altissima probabilità che, nel corso della procedura, intervengano gli altri tuoi creditori.
È un aspetto questo da non sottovalutare perché l’intervento di altri creditori nella procedura comporta un aumento del debito fatto valere e quindi dell’importo che all’esito della procedura il debitore coattivamente verserà nell’interesse dei creditori.
In caso di pignoramento presso terzi sullo stipendio o sulla pensione ad esempio succederà che il vincolo di 1/5 di quanto pignorato sarà più lungo perché dovrà coprire il credito del creditore procedente e poi quello del creditore intervenuto.
In caso di pignoramento immobiliare, dal ricavato verranno soddisfatti oltre il creditore procedente anche tutti i creditori intervenuti, per cui se in un primo momento si era palesata l’ipotesi che all’esito della vendita parte del ricavato tornava nelle tue tasche, a seguito di interventi, questo potrebbe non verificarsi o comunque potresti vedere diminuito quanto ti viene restituito.
Analogo discorso per il pignoramento mobiliare.
Ragion per cui bisogna fare sempre molta attenzione ad eventuali interventi che, tra l’altro, potrebbero pregiudicare anche altre attività concesse al debitore, come ad esempio la conversione del pignoramento. In caso di intervento, infatti, la somma che deve essere anticipata in occasione della presentazione dell’istanza di conversione deve essere parametrata al complessivo credito per il quale si procede (credito precettato+ credito degli interventori).
Questa è la ragione per cui continuamente consigliamo ai nostri lettori che si trovano in situazioni analoghe di affidarsi ad un professionista esperto e competente che sappia valutare attentamente ogni aspetto della procedura esecutiva e consigliare la strada giusta da percorrere.
avv. Biancamaria Leone de Pertis
(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Con una adeguata difesa, quindi, il debitore può certamente ottenere un cospicuo allungamento dei tempi che, come dicevamo, presenta indiscutibili vantaggi per il debitore (non foss’altro perché evita di dover locare altro immobile per vivere) che in alcune situazioni può persino arrivare a non perdere l’immobile o a trarne un inatteso profitto dalla vendita o transazione (si legga a tale riguardo ‘“Opposizione all’esecuzione immobiliare, il rispetto della procedura e la tutela del diritto all’abitazione“)
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Per conoscere la ripartizione delle spese nell’esecuzione immobiliare e nelle procedure concorsuali, con particolare attenzione ai crediti prededucibili e la differenza tra la prededuzione ed il privilegio si legga l’articolo “Prededuzione: codice della crisi ed esecuzione forzata”.
Per approfondire lo strumento per opporsi all’avviso di vendita, che non è il ricorso in opposizione agli atti esecutivi bensì il ricorso ex art. 591 ter si legga “Come opporsi all’avviso di vendita: opposizione agli atti esecutivi o ricorso ex art 591 ter?”
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate – Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondire le questioni relative ai vizi della notifica dell’atto di pignoramento immobiliare ed in particolare tutto quel che riguarda nullità ed inesistenza della notifica del pignoramento immobiliare, la sanatoria per raggiungimento dello scopo e cosa fare in caso di notifica nulla si legga “Pignoramento immobiliare: i vizi della notifica”.
Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.
Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”
Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore), nonostante le contestazioni dei creditori sulla mancata meritevolezza, si sia riusciti a dimostrare che tale requisito non è più richiesto e ottenuta l’omologa sia stata salvata l’abitazione del debitore con un taglio del debito di oltre il 60% si legga l’articolo “Approvato piano ex legge 3/2012”
Per conoscere come in 20 giorni lo studio d’Ambrosio Borselli sia riuscito a sospendere una procedura esecutiva immobiliare ottenendo un provvedimento di sospensione per ammissione del piano del consumatore il giorno prima della vendita all’asta dell’abitazione del debitore si legga “Bloccato pignoramento con ammissione piano del consumatore”.
Per approfondire l’importantissimo risultato ottenuto dallo studio d’Ambrosio Borselli presso il Tribunale di Roma che, giusta opposizione, ha revocato un decreto di trasferimento dopo anni dalla sua emissione per la denunciata difformità tra avviso di vendita e ordinanza di vendita emessa nell’ambito della medesima esecuzione si legga “Invalidità del decreto di trasferimento: come opporsi”
Ritornando alle irregolarità degli avvisi di vendita ed al loro strumento tipico di contestazione ( il ricorso ex art 591 ter cpc) che ne consente se ben motivato la revoca si legga “Revocata vendita all’asta per assenza di foto degli interni” che tratta con dovizia di particolari un caso in cui il Tribunale di Pescara ha revocato l’esperimento di vendita per violazione, da parte del delegato, degli oneri pubblicitari prescritti nell’apposita ordinanza.
Per verificare la concreta possibilità con una adeguata difesa specialistica di ottenere la revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica, persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”
Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”
Per maggiori approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Per approfondire l’ammissibilità e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga “La trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento”
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”.
Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante l’avvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si legga “Bloccato pignoramento per carenza di legittimazione”
Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”o anche “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“
Per approfondimenti sulle più recenti novità legislative in tema si leggano i seguenti articoli Piano del Consumatore e pignoramento, Procedure di esdebitazione e Approvato il nuovo sovraindebitamento.
Per conoscere la situazione che si viene a creare quando un immobile abusivo viene acquistato attraverso l’asta immobiliare si legga invece “L’immobile abusivo può essere venduto all’asta, ma l’abuso non è sanato”
Per approfondire come lo studio d’Ambrosio Borselli sia riuscito ad impedire un rilascio dell’immobile a seguito di decreto di trasferimento nell’ambito dell’esecuzione immobiliare e per conoscere tutte le condizioni e regole della liberazione dell’immobile e i modi per opporsi ad un illegittimo rilascio a seguito del decreto di trasferimento si legga l’articolo “Come bloccare lo sfratto di una casa all’asta”
Per scoprire come l’intervento dello Studio d’Ambrosio Borselli sia arrivato sino al punto di ottenere che La Corte di Cassazione, riconoscendo le tesi portate avanti dallo studio fino alla Suprema Corte, confermasse che tutte le aste svoltesi nel circondario del Tribunale di Brescia fino al 2016 erano totalmente illegittime si legga “Per la Cassazione irregolari le aste bandite a Brescia fino al 2016″
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari del sovraindebitamento e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su Google la parola “pignoramento” o “sovraindebitamento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”, per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”
Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”