Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (ex fallimento): tutte le conseguenze personali, civili e penali cui potrebbe incorrere l’imprenditore
Abbiamo già avuto modo di occuparci, in precedenti articoli, del “Fallimento”, oggi, nella sua nuova denominazione, “Liquidazione giudiziale”, nei suoi aspetti generali, dei relativi presupposti e procedura.
Oggi, invece, tratteremo le conseguenze di carattere personale cui va incontro l’imprenditore in seguito alla propria dichiarazione di “fallimento”, ora, a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale.
Imprenditore fallito: conseguenze civili
Spossessamento dei beni
Va ricordato che scopo della procedura, come si è diffusamente trattato nei precedenti articoli, è la liquidazione del patrimonio del debitore rivolta al miglior soddisfacimento possibile dei creditori.
Questa è la ragione per cui il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza, ricalcando in gran parte quanto già precedentemente previsto per il “Fallimento”, ha delineato un impianto normativo rivolto alla miglior tutela possibile della massa attiva, cercando di ridurre al minimo i rischi di eventuali intromissioni, magari con intenti occultativi e/o distrattivi, da parte del debitore.
Tale tutela viene attuata attraverso una serie di norme che mirano ad evitare tali illegittime ingerenze sia nel corso della procedura, sia nella fase di crisi antecedente la procedura in sé, in tal caso andando a sanzionare, anche e soprattutto penalmente, eventuali condotte commissive e/o omissive del debitore intraprese da questi in un momento antecedente l’apertura della liquidazione giudiziale.
Si è, quindi, normativamente stabilito che con la sentenza che dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale all’imprenditore venga sottratta l’amministrazione e la disponibilità di ogni bene esistente a tale data (art. 142 CCII), ivi compresi eventuali beni che dovessero pervenire a quest’ultimo nel corso della procedura (cd. “spossessamento”).
Nella medesima direzione, si è, altresì, stabilito che qualsiasi atto compiuto dall’imprenditore in spregio al predetto divieto sia inefficace rispetto ai creditori (art. 143 co. I, CCII).
Ciò posto, restano, tuttavia, esclusi dalla liquidazione e, quindi, permangono nella disponibilità del debitore, a norma dell’art. 146 CCII, tutti i beni di natura “strettamente personale”, nonché:
- i proventi di natura “alimentare” ed i guadagni della propria attività occorrenti per il mantenimento suo e della propria famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi;
- i beni impignorabili.
Incapacità processuale
Parallelamente all’impossibilità di amministrare e disporre dei propri beni (ad eccezion di quelli di natura strettamente personale), il debitore, inoltre, perde la possibilità di stare in giudizio (con contestuale sostituzione da parte del Curatore) in qualsivoglia controversia riguardante tali beni, ed è, altresì, costretto a consegnare a quest’ultimo tutta la propria corrispondenza riguardante i diritti patrimoniali rientranti nella procedura.
Chiaramente la perdita della capacità processuale è relativo solamente a cause che attengono i beni oggetto della liquidazione/ex fallimento, e non anche i beni personali che restano nella disponibilità dell’imprenditore e/o per cause in cui l’imprenditore interessato sia convenuto/attore nella qualità di persona fisica e non nella qualità di imprenditore.
Altre incapacità
Sussistono, inoltre, una serie di incapacità personali del “fallito” a ricoprire talune cariche e, in particolare:
- tutore o curatore degli incapaci (art. 350 n. 5 c.c. e 393 c.c.);
- amministratore di società per azioni (art. 2382 c.c.);
- sindaco (art. 2399 c.c.);
- rappresentante comune degli obbligazionisti (art. 2417 c.c.);
- socio di società di persone (art. 2288 c.c., art. 2293 ed art. 2315 c.c.).
Tali incapacità cessano con la chiusura della liquidazione giudiziale (art. 236 CCII).
Imprenditore fallito: conseguenze penali
Esaminate le conseguenze “civilistiche” che ricadono sull’imprenditore fallito all’esito della sentenza di apertura della procedura, affrontiamo invece quelle (ben più pesanti – ed eventuali) di stampo penalistico che questi potrà essere costretto ad affrontare in tale evenienza.
Gli articoli n. 322 e n. 323 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, infatti, disciplinano, rispettivamente, le ipotesi di “bancarotta fraudolenta” e “bancarotta semplice”.
Nel primo caso viene comminata la reclusione da tre e dieci anni al soggetto, dichiarato in liquidazione giudiziale, che compie attività di distrazione e/o occultamento di beni allo scopo di recare pregiudizio al ceto creditorio (anche riconoscendo passività inesistenti), ovvero che va ad alterare, distruggere o falsificare scritture contabili sempre in pregiudizio ai creditori o, comunque, per arrecare a sé od altri un ingiusto profitto.
L’ipotesi di “bancarotta semplice”, invece, punita con la reclusione da sei mesi a due anni, si concretizza nel caso in cui il soggetto interessato dalla procedura concorsuale, secondo quanto testualmente previsto ex art. 324 CCII:
a) ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
b) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
c) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l’apertura della liquidazione giudiziale;
d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;
e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.
E’ altresì punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 325 CCII, la condotta dell’imprenditore che dissimula il proprio dissesto economico od il proprio stato d’insolvenza al fine di ricorrere o continuare a ricorre al credito (“Ricorso abusivo al credito”).
L’ampiezza delle suddette disposizioni normative, unitamente alla circostanza che l’esistenza stessa della procedura (con eventuale accesso ai relativi atti e documenti) viene sempre portata all’attenzione del Pubblico Ministero, così come previsto dall’art. 38 CCII co. II° (“L’autorità giudiziaria che rileva l’insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.”), rende del tutto consistente il rischio per l’imprenditore “fallito” di essere penalmente perseguito anche qualora abbia compiuto atti, ancorché leciti, ma che abbiano in qualche modo pregiudicato gli interessi dei creditori e ciò, quindi, anche nell’ipotesi in cui la condotta avuta non assurga a fattispecie penalmente rilevante.
Tale ipotesi, purtroppo, non appare del tutto inverosimile data la criticità del periodo antecedente la dichiarazione dello stato d’insolvenza, in cui, per ovvie ragioni, l’imprenditore che viene a trovarsi in grave difficoltà economica deve necessariamente compiere atti in cui possa essere ravvisata, seppur in via meramente astratta, l’illecita lesione dei diritti della massa dei creditori (si pensi, ad esempio, al pagamento di taluni crediti rispetto ad altri).
Il rischio, in tal caso, sarà quello di dover affrontare uno o più procedimenti penali (e la relativa alea), magari diversi gradi di giudizio, per far accertare la propria innocenza.
Conclusioni
In conclusione, come si è già avuto modo di accennare in precedenti articoli, è assolutamente sconsigliabile (salvo in talune ipotesi) per l’imprenditore in crisi di addivenire alla liquidazione giudiziale poiché, in tal caso, l’intera gestione aziendale sarebbe attentamente scansionata dai preposti organi della procedura ed inquirenti, con il rischio concreto di ritrovarsi “invischiato” in procedimenti penali dall’esito quanto mai incerto (e, comunque, a sopportarne ogni relativo esborso).
Ciò senza considerare le altrettanto spiacevoli conseguenze “civilistiche” affrontate.
Il consiglio che offriamo al lettore che si trovi in situazioni analoghe, o, comunque, all’imprenditore in grave difficoltà economica, sarà sempre quello di affidarsi (il prima possibile) ad esperti, professionisti del settore al fine di porre in essere ogni opportuna attività per scongiurare siffatte ipotesi e, magari, addivenire ad una gestione “controllata” della crisi che non sconfini in liquidazione giudiziale.
Avv. Roberto Solobrino
Per approfondimenti sulla nuova procedura di “liquidazione giudiziale” (ex “fallimento”) delle imprese insolventi, i presupposti, la procedura, gli organi (con particolare attenzione alla figura del “Curatore”), i tempi ed i relativi costi si leggano “Liquidazione giudiziale e fallimento: tempi, costi procedura,” e “ Il Curatore nella liquidazione giudiziale”
Per approfondire ciò che riguarda l’istanza di fallimento a seguito della riforma del codice della crisi con una guida completa alla procedura e tutto ciò che riguarda giurisdizione e competenza, forma e presupposti, tempi e costi dell’istanza si legga “Istanza di fallimento dopo la riforma,”
Per approfondimenti sulla domanda di insinuazione al passivo nella liquidazione giudiziale con termini, costi, forma e procedura e differenza tra domanda tempestiva, tardiva e ultra-tardiva si legga “Domanda di insinuazione al passivo ex art. 201 C.C.I.I.,”
Per conoscere le possibili opposizioni da proporre nell’ambito di una liquidazione giudiziale si legga “Opposizioni nel fallimento”
Per approfondimenti sul concordato preventivo quale diversa procedura di regolazione della crisi d’impresa, si leggano “Nuovo concordato preventivo: presupposti, finalità, procedura” e “Nuovo concordato preventivo: effetti e concordato in bianco” .
Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 (anticipatoria del nuovo codice della crisi) alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento” o anche “Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio”
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“.
Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze” “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”
Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si leggano “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”, “Procedure di esdebitazione e pignoramento immobiliare”
Per approfondire la nuova ed eccezionale possibilità di vedersi omologato un piano del consumatore anche in presenza di debiti imprenditoriali si legga “Sì al piano del consumatore per debiti imprenditoriali!”
Per il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”
Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si legga “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo”
Per gli spunti e le novità interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso l’ennesimo pignoramento immobiliare a seguito di un piano del consumatore (ora “accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dallo Studio legale d’Ambrosio Borselli si legga “Tribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012″
Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”
Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore), nonostante le contestazioni dei creditori sulla mancata meritevolezza, si sia riusciti a dimostrare che tale requisito non è più richiesto e ottenuta l’omologa sia stata salvata l’abitazione del debitore con un taglio del debito di oltre il 60% si legga l’articolo “Approvato piano ex legge 3/2012”
Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dall’asta si legga “Sovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa all’asta“
Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante l’avvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si legga “Bloccato pignoramento per carenza di legittimazione”
Per approfondire come gli errori contenuti nell’avviso di vendita (determinante è una approfondita analisi dell’avviso, in comparazione con l’ordinanza, e la perfetta conoscenza delle norme e delle prassi dei vari tribunali in tal senso) ci abbiano consentito di ottenere l’ennesima revoca del decreto di trasferimento si legga “Revocato decreto di trasferimento per vizi della vendita”
Per l’ennesima sospensione di una procedura esecutiva immobiliare ottenuta, peraltro, a pochissime ore dalla celebrazione dell’asta stessa, grazie all’ammissione dell’ennesima proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore portata con soddisfazione a compimento dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Bloccato pignoramento con ammissione piano del consumatore”
Ritornando alle irregolarità degli avvisi di vendita ed al loro strumento tipico di contestazione ( il ricorso ex art 591 ter cpc) che ne consente se ben motivato la revoca si legga “Revocata vendita all’asta per assenza di foto degli interni” che tratta con dovizia di particolari un caso in cui il Tribunale di Pescara ha revocato l’esperimento di vendita per violazione, da parte del delegato, degli oneri pubblicitari prescritti nell’apposita ordinanza.
Per verificare la concreta possibilità con una adeguata difesa specialistica di ottenere la revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica, persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”
Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”
Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”
Per approfondire l’importantissimo risultato ottenuto dallo studio d’Ambrosio Borselli presso il Tribunale di Roma che, giusta opposizione, ha revocato un decreto di trasferimento dopo anni dalla sua emissione per la denunciata difformità tra avviso di vendita e ordinanza di vendita emessa nell’ambito della medesima esecuzione si legga “Invalidità del decreto di trasferimento: come opporsi”
Per approfondire come lo studio d’Ambrosio Borselli sia riuscito ad impedire un rilascio dell’immobile a seguito di decreto di trasferimento nell’ambito dell’esecuzione immobiliare e per conoscere tutte le condizioni e regole della liberazione dell’immobile e i modi per opporsi ad un illegittimo rilascio a seguito del decreto di trasferimento si legga l’articolo “Come bloccare lo sfratto di una casa all’asta”
Per approfondire l’ammissibilità e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga “La trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento”
Per scoprire come l’intervento dello Studio d’Ambrosio Borselli sia arrivato sino al punto di ottenere che La Corte di Cassazione, riconoscendo le tesi portate avanti dallo studio fino alla Suprema Corte, confermasse che tutte le aste svoltesi nel circondario del Tribunale di Brescia fino al 2016 erano totalmente illegittime si legga “Per la Cassazione irregolari le aste bandite a Brescia fino al 2016″
Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento immobiliare” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”, per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”
Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”