Tribunale di Avezzano: omologata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Le contestazioni dei creditori. Sulla meritevolezza del debitore
Il Tribunale di Avezzano, con sentenza dello scorso ottobre, ha omologato una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore predisposta dagli avvocati dello Studio d’Ambrosio Borselli nell’interesse di un assistito, sovraindebitato ed esecutato.
Nell’articolo Sospeso pignoramento per piano del consumatore abbiamo anticipato l’ammissione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore e contestuale sospensione della procedura esecutiva in corso, in stato avanzatissimo.
Abbiamo anche approfondito in detta sede un aspetto importante, ossia la circostanza per cui il Tribunale con provvedimento di ammissione della proposta non aveva rilevato alcuna “anomalia”, irregolarità o perplessità in merito alla bassissima percentuale di soddisfo riconosciuta ad uno dei creditori del debitore ricorrente, una banca finanziatrice di un prestito, erogato al nostro cliente quando era già esecutato.
Circostanza, questa, come ampliamente discusso, che ha determinato una reazione a catena che è partita dalla compromissione della situazione economico-finanziaria del debitore già alquanto precaria, incrementando colposamente il suo stato di sovraindebitamento, ed è giunta al momento della presentazione della proposta di ristrutturazione dei debiti ove è stato proposto alla banca un importo di soddisfacimento del credito alquanto ridotto rispetto agli altri creditori.
Previsione in perfetta linea con le disposizioni della legge sul punto e con la giurisprudenza maggioritaria, fortemente sentito anche dal giudice di Avezzano. Per approfondimenti si consiglia la lettura dell’articolo.
Oggi, invece, partendo proprio da quando contestato dalla banca “vittima” del meccanismo da lei stessa avviato, approfondiamo un altro aspetto alquanto discusso.
Non meritevolezza del debitore: requisito obsoleto
Tra le contestazioni sollevate alla proposta di ristrutturazione dei debiti del nostro assistito riecheggiava la asserita mancanza in capo al debitore della meritevolezza.
A detta della banca, uno dei requisiti necessari per accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore è rappresentato dalla meritevolezza del ricorrente.
Ma è veramente così?
La risposta è un secco e deciso no. E questo è quanto riaffermato anche dal Tribunale di Avezzano.
Il requisito della meritevolezza del debitore ricorrente non è più un requisito di ammissibilità e accesso alla procedura di ristrutturazione a seguito del nuovo intervento legislativo.
Ragionare in termini di meritevolezza ormai è obsoleto ed è modulato sulla vecchia formulazione della legge 3/2012 (art. 12bis, comma 3) che escludeva il requisito della meritevolezza del debitore tutte quelle volte che il consumatore:
- avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- o avesse colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali.
Ma, a seguito della legge 176/2020 (che ha anticipato l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza) è stato previsto che l’accesso alla procedura è precluso solo nel caso in cui il debitore abbia determinato lo stato di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Il controllo sul comportamento del debitore deve essere quindi ricalibrato su questi tre indici e quando dalla verifica da parte del giudice non emergano comportamenti del genere, l’accesso deve essere senz’altro garantito.
È chiaro, tuttavia, che non ci si può limitare a dichiarare l’assenza di colpa grave in capo al debitore ricorrente, ma questo va provato.
Nella proposta che si presenta, il Giudice deve essere in grado di verificare da idonea documentazione e spiegazione delle vicende che hanno portato al sovraindebitamento che il debitore non abbia assunto un comportamento gravemente colpevole e/o non abbia compiuto atti in frode tali da determinare e/o contribuire al suo stato di indebitamento.
Se opportunamente rappresentati i fatti e correttamente dimostrato l’assenza di colpa e/o atti in fronde allora il requisito, oggi, previsto dalla legge sarà certamente soddisfatto ai fini della ammissione e successiva omologa (almeno sotto questo profilo) della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Dalla proposta, oggetto della presente lettura, il Giudice ha correttamente rinvenuto tra le cause del sovraindebitamento:
- la crisi finanziaria;
- lo stato di disoccupazione del debitore;
- il lungo periodo in cui ha svolto lavori saltuari;
Inoltre, ha correttamente ritenuto che:
- il debitore non conducesse una vita sopra le proprie possibilità economiche;
- che abbia fatto ricorso al successivo finanziamento prevalentemente per estinguere il mutuo e ottenere credito per poter presentare una proposta conciliativa appetibile;
- che, in occasione della richiesta di finanziamento, non abbia occultato la sua situazione finanziaria alla banca (che al contrario non ha valutato correttamente il merito creditizio del richiedente. Per approfondimenti si legga l’articolo Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio)
Il Tribunale, in altre parole, dalla attenta analisi della proposta presentata ha concluso ritenendo che l’esposizione debitoria del ricorrente non fosse addebitabile a comportamenti rovinosi o imprudenti del debitore, quindi non fosse causata da comportamenti colposi dello stesso.
È questo il requisito su cui oggi il Giudice deve fare affidamento e verificarne, nel caso, la mancanza.
Del resto, la finalità dell’accesso alle procedure di ristrutturazione del debito è la riabilitazione del debitore ed anche per questo la precedente normativa è stata modificata nell’ottica del favor debitoris, limitando di fatto il grado di rilevanza della colpa e valorizzando solo i casi di colpa grave quali preclusivi e/o limitativi all’accesso da parte del sovraindebitato.
N.B. “La colpa grave può essere esclusa quando il consumatore, confidando sull’entità disponibile di reddito e di patrimonio, abbia ritenuto, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l’obbligazione, di poterla adempiere. Risulta, dunque, incolpevole il debitore che si trovi ad affrontare una crisi da sovraindebitamento a causa di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati” in questi termini si è espressa la più recente giurisprudenza (Trib. Avezzano, Trib. Santa Maria Capua Vetere, Trib. Salerno)
Conclusioni
Con grande soddisfazione, possiamo confermare che con impegno, dedizione, costanza e sacrificio di tutti, avvocati, gestori della crisi e soprattutto debitori, lo strumento della ristrutturazione dei debiti del consumatore può garantire e permettere il raggiungimento di importanti risultati.
Non sono solo parole, ma sono i fatti che lo dimostrano!
Un altro grande traguardo, quindi, raggiunto dallo Studio d’Ambrosio Borselli ed i suoi avvocati ha garantito al proprio cliente non soltanto un piano di rientro rateale dei propri debiti sopportabile e proporzionale alle proprie disponibilità economiche, ma gli ha permesso anche (previa corretta esecuzione della proposta e dei pagamenti da eseguirsi negli anni) di salvare la propria casa.
Per approfondimenti sul tema si leggano Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze ,Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure, Approvato il nuovo sovraindebitamento, Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa, La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012.
Consigliamo sempre, quindi, a persone che si trovino in situazioni analoghe di affidarsi a professionisti esperti e preparati che sappiano consigliare al meglio e guidare il proprio assistito lungo tutto il percorso, che per quanto ricco di insidie alla fine regala tante soddisfazioni.
avv. Biancamaria Leone de Pertis
(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per gli spunti e le novità interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso l’ennesimo pignoramento immobiliare a seguito di un piano del consumatore (ora “accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dallo Studio legale d’Ambrosio Borselli si legga “Tribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012″
Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”
Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dall’asta si legga “Sovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa all’asta“
Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante l’avvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si legga “Bloccato pignoramento per carenza di legittimazione”
Per approfondire come gli errori contenuti nell’avviso di vendita (determinante è una approfondita analisi dell’avviso, in comparazione con l’ordinanza, e la perfetta conoscenza delle norme e delle prassi dei vari tribunali in tal senso) ci abbiano consentito di ottenere l’ennesima revoca del decreto di trasferimento si legga “Revocato decreto di trasferimento per vizi della vendita”
Per l’ennesima sospensione di una procedura esecutiva immobiliare ottenuta, peraltro, a pochissime ore dalla celebrazione dell’asta stessa, grazie all’ammissione dell’ennesima proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore portata con soddisfazione a compimento dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Bloccato pignoramento con ammissione piano del consumatore”
Ritornando alle irregolarità degli avvisi di vendita ed al loro strumento tipico di contestazione ( il ricorso ex art 591 ter cpc) che ne consente se ben motivato la revoca si legga “Revocata vendita all’asta per assenza di foto degli interni” che tratta con dovizia di particolari un caso in cui il Tribunale di Pescara ha revocato l’esperimento di vendita per violazione, da parte del delegato, degli oneri pubblicitari prescritti nell’apposita ordinanza.
Per verificare la concreta possibilità con una adeguata difesa specialistica di ottenere la revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica, persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”
Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”
Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”
Per maggiori approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”, per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”
Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”