Art 495 cpc: conversione del pignoramento, ammissibilità e termini di introduzione dell’istanza, rateizzazione, cauzione, rimedi contro l’ordinanza del Ge, aggiornato alla Cartabia
L’art. 495 cpc disciplina l’istituto della conversione del pignoramento.
Partiamo dalla premessa che l’istituto, più volte modificato nel corso dell’ultimo decennio (da ultimo con legge 12/19 in vigore per le procedure iniziate dal 13 febbraio 2019) non è stato oggetto di interventi da parte della c.d. “Riforma Cartabia” (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197).
Andiamone dunque a vedere la disciplina aggiornata.
Nel presente articolo spieghiamo cos’è la conversione del pignoramento immobiliare e quando si può presentale l‘istanza di conversione; quali sono i tempi da rispettare e cosa fare in caso di accoglimento/rigetto dell’istanza da parte del giudice dell’esecuzione.
Toccheremo infine 3 punti di cruciale importanza per il debitore che si accinge a chiedere la conversione del pignoramento: cauzione da versare, rateizzazione, precisazione del credito e calcolo degli interessi.
Tornando alla sua definizione, la conversione può essere esemplificata come una continuazione della procedura esecutiva immobiliare, ma su un bene diverso dall’immobile, ovvero su una somma denaro (non è concessa, dunque, quando oggetto del pignoramento è già una somma di denaro, mentre è ammessa in caso di pignoramenti di crediti).
Quando è utile fare la conversione del pignoramento?
La conversione del pignoramento costituisce, dunque, uno strumento ulteriore per il debitore (oltre al pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario ex art. 494 cpc, alle soluzioni previste dalla procedura da composizione della crisi ex L. 3/2012, all’istanza di riduzione del pignoramento ex art. 496 cpc, ad una eventuale transazione a saldo e stralcio, ecc…) al fine di impedire la vendita o l’assegnazione del proprio bene pignorato.
Essa, infatti, è considerabile una forma di tutela per lo stesso debitore ed è estremamente utile nei casi in cui valore del suo bene (passibile di una probabile svendita con la procedura esecutiva), sia di gran lunga superiore rispetto all’ammontare del debito complessivo.
Costituisce, inoltre, uno strumento il cui utilizzo è molto incoraggiato dallo stesso legislatore, in quanto ha una funzione “deflattiva” della procedura esecutiva (infatti il legislatore, all’art. 492, co. 3 cpc, ha previsto che nello stesso atto di pignoramento debba essere indicata la possibilità per il debitore che ai sensi dell’art. 495 cpc può chiedere che le cose o i crediti pignorati vengano sostituiti da una somma di denaro…). Scopo del legislatore, evidenziato anche dalle ultime riforme al processo esecutivo, è quello di consentire la definizione della procedura esecutiva senza incorrere nei costi eccessivi che essa richiede, ed una maggiore celerità della medesima (con la conversione del pignoramento si andrebbe ad evitare l’intera e lunga fase della vendita).
Vediamo nel dettaglio come si articola tale istituto.
Istanza di conversione del pignoramento e termini
La richiesta di conversione va fatta dal debitore al giudice dell’esecuzione (al quale è stata affidata la procedura esecutiva afferente il suo immobile) mediante il deposito di una “istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 cpc”, da presentarsi, a pena di inammissibilità, prima che sia stata disposta la vendita o l’assegnazione del bene sottoposto a pignoramento. Dell’istituto della conversione non ci si può avvalere subito nel momento in cui l’ufficiale giudiziario provvede alla notifica del pignoramento (come invece potrebbe avvenire per il pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario ex art. 494 cpc) in quanto, in quel momento, la procedura esecutiva ancora non esiste, non essendo ancora iscritto a ruolo l‘atto di pignoramento. Può essere presentata personalmente dal debitore, anche oralmente in udienza. con annotazione a verbale della richiesta e prova del versamento dell’importo indicato dal secondo comma dell’art. 495 cpc (1/5 del complessivo credito vantato dai creditori, 1/6 dopo le ultime modifiche all’art. 495 cpc introdotte dalla legge 12/19 di conversione del dl 135/18 ed in vigore per le procedure iniziate dal 13 febbraio 2019, al riguardo si legga “Le modifiche agli artt. 495, 560 e 569 c.p.c. ad opera della Legge 12/19″)). Se depositata in Cancelleria dal debitore, sarà necessario che il Cancelliere si accerti dell’identità dell’istante, con annotazione in calce alla sottoscrizione.
Con la presentazione dell’istanza di conversione, in pratica, si chiede al GE di sostituire all’immobile pignorato una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale e degli interessi ed alle spese.
CAUZIONE
Molto importante è quindi identificare correttamente tutti i crediti ed i creditori presenti nella procedura esecutiva. Infatti, sempre a pena di inammissibilità, deve essere contestualmente depositata in cancelleria una somma non inferiore ad 1/6 dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento (qualora siano già stati fatti dei versamenti, dei quali i creditori non abbiano tenuto conto in precetto o negli atti d’intervento, questi devono essere dedotti dalla somma complessiva, ma deve essere data comunque prova documentale). Su tale somma dunque va calcolato il valore del quinto, che costituisce l’importo minimo dell’acconto (il quale potrebbe essere anche superiore, a discrezione del debitore, ma mai al di sotto di tale soglia).
Tale acconto deve essere depositato dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice. Oppure potrà essere lo stesso debitore a versare, previa autorizzazione del cancelliere, un assegno circolare non trasferibile all’ordine della procedura esecutiva, previamente girato dal cancelliere, su di un libretto di deposito fruttifero da intestarsi alla medesima procedura esecutiva, e vincolato all’ordine del giudice dell’esecuzione. In tal caso, l’istituto di credito dovrà essere espressamente autorizzato anche a comunicare l’Iban del predetto libretto, al fine di consentire al debitore di effettuare i successivi pagamenti. Tale libretto sarà custodito dal cancelliere in cassaforte.
L’istanza può essere presentata una sola volta dal debitore (nella medesima procedura esecutiva), a pena di inammissibilità. È opinione diffusa, però, che la stessa possa essere ripresentata solo nell’ipotesi in cui il mancato buon fine della precedente conversione non sia dovuto all’inadempimento del debitore al versamento del residuo con successiva decadenza dal beneficio.
Conversione del pignoramento e rateizzazione
Col deposito dell’istanza di conversione, il giudice dell’esecuzione – valutata l’ammissibilità dell’istanza–deve determinare, previa audizione delle parti, l’importo globale che il debitore deve versare. L’ammissibilità dell’istanza andrà verificata in base alla presenza o meno di alcuni presupposti imprescindibili: tempestività della stessa; il versamento della somma pari ad 1/6 del credito complessivo vantato dai creditori; presentazione dell’istanza per la prima volta.
Effettuato questo controllo preliminare, il giudice provvederà con ordinanza all’accoglimento totale o parziale, al rigetto od a dichiararne l’inammissibilità.
Lo stesso art. 495 c.p.c., al comma 4 disciplina la possibilità di rateizzazione dell’importo oggetto della conversione del pignoramento:
Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.
Dunque, in caso di accoglimento il giudice, in un’apposita udienza di comparizione delle parti e, all’esito di questa, ordinerà la sostituzione dei beni pignorati con una determinata somma di denaro. Inoltre, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili il GE può disporre con lo stesso provvedimento, qualora ricorrano giustificati motivi (il riferimento non può che essere di carattere economico, con riferimento alle condizioni del debitore, all’interesse del creditore, alle garanzie di adempimento), che il debitore versi la somma stabilita, maggiorata dei relativi interessi, con un rateizzo della durata massima di 36 mesi per le procedure iniziate anteriormente al 13 febbraio 2019 e di 48 mesi per le procedure iniziate dopo la predetta data (sempre a seguito delle ultime modifiche all’art. 495 cpc introdotte dalla legge 12/19 di conversione del dl 135/18)
Una volta stabilita la somma complessiva da versare*, nonché la durata del rateizzo, al debitore non resta che provvedere al regolare pagamento. Egli ha tutto l’interesse ad ottemperare correttamente a quanto stabilito dal GE nella propria ordinanza in quanto, qualora tralasci di versare l’importo determinato dal giudice, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni (30 giorni per le procedure iniziate dal 13.2.2019) il versamento anche di una sola delle rate determinate, le somme già versate formano parte dei beni pignorati. Conseguentemente il giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente o di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi. La non ottemperanza all’ordinanza del GE determina, dunque, la decadenza da tale beneficio della conversione.
NOTA DI PRECISAZIONE DEL CREDITO
*Importante novità relativamente all’udienza ex. art 569 cpc. e che ci interessa in tale sede, è stata introdotta dalla L. n. 12/19 che ora prevede, almeno 30 giorni prima dell’udienza, che il creditore pignorante e gli intervenuti depositino un atto, preventivamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l’ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all’udienza.
Non si sottovaluti l’enorme portata di tale norma, in quanto, in suo difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell’art. 495 c.p.c., il credito resta definitivamente fissato nell’importo indicato nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.
Alla predetta udienza fissata per i provvedimenti di conversione, e con la medesima ordinanza, il giudice rinvia ad un’altra udienza per la verifica del buon esito dei versamenti da parte del debitore e per dichiarare eventualmente estinto il pignoramento ordinandone la cancellazione e assegnando la somma versata ai creditori.
I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell’intera somma.
Rigetto istanza di conversione: rimedi
Il giudice, come anticipato, con la presentazione da parte del debitore dell’stanza di conversione del pignoramento ex art. 495 cpc potrebbe, oltre ad accoglierla, provvedere con un rigetto della stessa, a dichiararla inammissibile o ad accoglierla parzialmente (nel caso in cui disponga un rateizzo di durata inferiore).
Contro l’ordinanza del GE il debitore ha i seguenti rimedi:
- può chiedere al GE, con istanza motivata, la modifica o la revoca della propria ordinanza ex art. 487 cpc;
- può impugnare l’ordinanza con ricorso ex art. 617 cpc (l’accoglimento dell’opposizione comporta l’annullamento dell’ordinanza opposta con effetto ex tunc).
In conclusione, si può affermare che l’istituto della conversione del pignoramento previsto dall’art. 495 cpc costituisce un sub-procedimento della procedura esecutiva immobiliare e che il debitore potrà avvalersene solamente se è realmente intenzionato a saldare tutti i suoi debiti nei confronti dei creditori presenti nella procedura esecutiva. Per il medesimo costituisce una forma di protezione dei suoi beni che, altrimenti, sarebbero sottoposti ad una vendita giudiziaria, con concreto rischio di svalutazione a beneficio di qualche speculatore.
In definitiva, la conversione del pignoramento costituisce un sub-procedimento della procedura esecutiva immobiliare, che consente al creditore di impedire la vendita o l’assegnazione del bene pignorato, ma solo se realmente intenzionato a saldare tutti i suoi debiti nei confronti di creditori presenti nella procedura esecutiva. Un’importante valutazione per il debitore sarà quella iniziale del se avvalersi o meno di tale istituto, e sarà frutto di un suo attento studio, magari coadiuvato da un professionista del settore. Tale sub-procedimento, infatti, nasconde tantissime insidie ed è stato nel corso degli anni oggetto di dibattiti di dottrina e giurisprudenza, data la sua importanza. Col presente articolo, consapevole della vastità dell’argomento, ci si è limitati a descrivere gli aspetti più importanti dello strumento della conversione ed il medesimo rappresenta sicuramente un buon approccio all’istituto, che comunque merita di essere approfondito.
Avv Vito Calcagno
(collaboratore dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
In merito al pignoramento immobiliare in generale, “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondire le conseguenze del mancato pagamento delle rate del mutuo, che comporta la decadenza del beneficio del termine, che condurranno al precetto e poi al pignoramento immobiliare, si legga l’articolo “Guida alla decadenza dal beneficio del termine del mutuo”
Per approfondire tra le tante cause di estinzione quella conseguente alla mancata messa in sicurezza dell’immobile pignorato si legga “Estinzione del pignoramento per la mancata messa in sicurezza dell’immobile pignorato“
Per conoscere delle novità introdotte dalla Cartabia sull’esecuzione clicca qui:
Per approfondire l’ammissibilità e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga “La trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento”
Chi abbia una prima casa pignorata o potenzialmente pignorabile e voglia approfondire caratteristiche e particolari tutele di cui gode la prima casa rispetto agli altri immobili legga “Guida alle caratteristiche e tutele del Pignoramento immobiliare della prima casa”
Per approfondire la possibilità di ottenere la revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto dalla Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”)
Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”
Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”
Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze”
Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento”
Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli “l’Opposizione agli atti esecutivi, come e quando va proposta” e “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ e “Rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di merito”
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