La Corte Costituzionale con la sentenza numero 6 del 2014 ha dichiarato illegittima la norma sul prezzo valore (l’articolo 1 comma 497 della legge 266 del 2005) laddove non prevede la sua applicazione agli acquisti effettuati alle aste immobiliari.
La Corte ha sostanzialmente stabilito che anche alle case acquistate all’asta si applichi la regola del prezzo valore ossia l’imposta di registro va determinata in base al valore catastale del bene. Ricordiamo che il prezzo valore, è stato introdotto dall’articolo 1 comma 497 della legge 266 del 2005 il quale prevede che in caso di trasferimento di un’abitazione a persona fisica che non agisca nell’esercizio di impresa arte o professione l’acquirente può richiedere che la base imponibile dell’imposta di registro sia costituita non dal valore del bene trasferito o dal prezzo pagato ma dal valore della rendita catastale moltiplicata per i coefficienti stabiliti dalla legge (valore normalmente è molto più basso di quello effettivo) indipendentemente dal prezzo effettivamente dichiarato nel contratto. In sostanza la base imponibile nelle aste immobiliari non sarà più necessariamente il prezzo di aggiudicazione (come stabiliva l’articolo 43 del testo unico sull’imposta di registro il d.p.r. 131 del 1986) ma il valore catastale calcolato come detto.
L’aggiudicatario avrà adesso, secondo quanto stabilito dalla Consulta la possibilità di scegliere la tassazione sul prezzo più favorevole tra quello di aggiudicazione ed il valore catastale. Tutto ciò, in un momento nel quale le aste immobiliari stanno ritornando a consentire degli acquisti a chi vi partecipa enormemente più convenienti rispetto al Comune mercato immobiliare (con risparmi che vanno dal 40% al 100%), costituisce un ulteriore vantaggio dal punto di vista fiscale per chi decide di partecipare a questo tipo di Aste.
Chi volesse saperne di più sulle Aste immobiliari e sulla modalità di vendita più diffusa può leggere l’articolo La vendita senza incanto pubblicato sul portale diritto immobiliare.
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
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La Corte Costituzionale con la sentenza numero 6 del 2014 ha dichiarato illegittima la norma sul prezzo valore (l’articolo 1 comma 497 della legge 266 del 2005) laddove non prevede la sua applicazione agli acquisti effettuati alle aste immobiliari, ha sostanzialmente stabilito che anche le case acquistate all’asta si applichi la regola del prezzo valore ossia l’imposta di registro si determini in base al valore catastale del bene. Ricordiamo che il prezzo valore introdotto dall’articolo uno comma 497 della legge 266 del 2005 che prevede che in caso di trasferimento di un’abitazione a persona fisica che non agisca nell’esercizio di impresa arte o professione l’acquirente può richiedere che la base imponibile dell’imposta di registro si è costituita non dal valore del bene trasferito o dal prezzo pagato ma dal valore della rendita catastale moltiplicata per i coefficienti stabiliti dalla legge (valore normalmente è molto più basso di quello effettivo) indipendentemente dal prezzo effettivamente dichiarato nel contratto. In sostanza la base imponibile nelle aste immobiliari non sarà più necessariamente il prezzo di aggiudicazione (come stabiliva l’articolo 43 del testo unico sull’imposta di registro il d.p.r. 131 del 1986) ma il valore catastale calcolato come detto. L’aggiudicatario avrà adesso secondo quanto stabilito alla consulta la possibilità di scegliere la tassazione sul prezzo più favorevole tra quello di aggiudicazione ed il valore catastale ossia il prezzo valore. Tutto ciò in un momento nel quale le aste immobiliari stanno ritornando a consentire degli acquisti a chi vi partecipa enormemente più convenienti rispetto al Comune mercato immobiliare, (con risparmi che vanno dal 40 al 100%) costituisce un ulteriore vantaggio dal punto di vista fiscale per chi decide di partecipare a questo tipo di Asti.