Azione di riduzione: legittimazione e presupposti dell’azione, la procedura giudiziaria. Qual è l’oggetto della riduzione? E quali le finalità e conseguenze
Nel diritto delle successioni, l’azione di riduzione è quell’azione concessa ai legittimari o loro eredi o aventi causa, diretta a reintegrare le quote a essi spettanti, che siano state lese per effetto di donazioni o disposizioni testamentarie (spesso tali donazioni o disposizioni hanno ad oggetto beni immobili).
Bisogna ricordare che nel nostro ordinamento la legge riserva ad alcuni soggetti, detti legittimari, una quota di patrimonio ereditario intangibile detta “quota di legittima”
Il de cuius, infatti, potrà disporre liberamente (attraverso un testamento o una donazione) soltanto di una parte del proprio patrimonio, detta “quota disponibile”, mentre l’altra parte è riservata agli eredi legittimari, che varia a seconda del numero e del grado di parentela degli stessi.
La quota di eredità riservata dalla legge ai legittimari non può essere lesa né da disposizioni testamentarie né da donazioni fatte in vita.
Quindi cosa succede se, al contrario, la loro quota viene lesa?
In questo caso, il legittimario ha la possibilità di esperire l’azione di riduzione per tutelare il proprio diritto.
In altre parole, quando un testamento o una donazione superano la quota disponibile e invadono la quota di legittima destinata agli eredi legittimari, questi possono agire per mezzo dell’azione di riduzione.
Cos’è l’azione di riduzione?
L’azione di riduzione, quindi, è la forma di tutela riconosciuta ai legittimari per ottenere giudizialmente la quota di legittima, così come determinata dagli artt. 556 e ss cc.
È un’azione:
- di accertamento costitutivo (dell’esistenza della lesione della legittima);
- di inefficacia relativa e sopravvenuta e non di nullità: la sentenza di riduzione non attua un trasferimento, ma opera in modo che il trasferimento posto in essere dal de cuius si consideri come non avvenuto nei confronti del legittimario;
- personale e non erga omnes perché si rivolge verso specifici soggetti;
- con effetti retroattivi reali perché gli effetti retroagiscono al momento dell’apertura della successione.
La finalità dell’azione di riduzione per lesione di legittima
L’azione di riduzione, quindi, è finalizzata ad integrare la porzione di eredità che gli eredi hanno effettivamente ricevuto, con quella spettante per legge, mediante la dichiarazione di inefficacia delle disposizioni testamentarie o delle donazioni, per mezzo delle quali il de cuius, non rispettando le limitazioni imposte dalla legge, ha intaccato la quota spettante ai legittimari.
Quindi, ad esempio, nel caso in cui Tizio abbia lasciato/donato 100.000,00 euro a Caio, il legittimario di Tizio, ossia Sempronio, potrà agire in riduzione nei confronti di Caio al fine di vedersi riconosciuta la sua intera quota di legittima.
Se la quota di legittima di Sempronio è lesa per un importo pari alla metà di quanto lasciato/donato da Tizio, allora Caio dovrà restituire la somma di 50.000,00 euro, a seguito dell’azione, se, invece, Tizio non avesse potuto lasciare alcunché a Caio, questo sarà tenuto alla restituzione dell’intero.
Chi può agire per riduzione?
I legittimari: ossia gli stretti congiunti del defunto (coniuge, figli e ascendenti) a cui la legge riconosce quei particolari diritti e quote sul patrimonio del defunto. L’azione spetta anche agli eredi ed agli aventi causa dei legittimari.
Non possono agire per riduzione, invece, i donatari e i legatari.
Oggetto dell’azione di riduzione
L’azione di riduzione può avere ad oggetto disposizioni testamentarie o donazioni eseguite dal de cuius.
Quindi, è un’azione che va promossa nei confronti del beneficiario testamentario oppure nei confronti del donatario, a seconda che la quota di legittima sia stata lesa da una disposizione testamentaria (nel primo caso) o una donazione (nel secondo).
Questo fa ben comprendere, come detto, che l’azione di riduzione sia personale, il legittimario non agisce nei confronti di tutti o di ogni disposizione testamentaria/donazione, ma unicamente nei confronti di quelle attribuzioni inter vivos o mortis causa che hanno determinato la violazione del suo diritto.
N.B. Le donazioni che possono essere oggetto di riduzione sono quelle soggette a collazione (ex art. 737 cc), quindi:
- le donazioni dirette;
- le donazioni indirette;
- le donazioni dissimulate;
I presupposti per l’esercizio dell’azione di riduzione
Ai sensi dell’art. 564 cc:
- Può agire in giudizio solo l’erede legittimario (o un suo erede o avente causa);
- Il legittimario deve aver accettato l’eredità, almeno con beneficio di inventario, fatto salvo il caso in cui donazioni e legati da ridurre siano stati disposti a favore dei suoi coeredi;
- Il legittimario deve imputare alla sua quota, i legati e le donazioni fatte dal defunto.
Come si propone l’azione di riduzione?
Per proporre l’azione di riduzione, è necessario seguire una serie di passaggi.
Innanzitutto, il legittimario che ritiene che sia stata lesa la propria quota dovrà esperire il tentativo della mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità.
Successivamente, in caso di infruttuoso tentativo, può procedere ad introdurre il giudizio, con atto di citazione, che dovrà contenere (oltre i requisiti indispensabili per legge):
- prova della qualità di erede legittimario del de cuius;
- espressa richiesta di reintegrazione nella quota di legittima mediante la riduzione degli atti di disposizione o delle donazioni;
- prova della lesione della quota di legittima;
- ricostruzione del patrimonio, ricavabile dalla “riunione fittizia” del c.d. relictum con il donatum (per procedere al calcolo dell’asse ereditario e quindi alla individuazione della quota di legittima, occorre ricostruire il patrimonio originale, includendovi anche eventuali donazioni fatte a favore dell’attore legittimario, decurtando eventuali debiti e pesi);
- con annesse perizie per la valutazione dei beni.
L’azione non dà luogo a litisconsorzio necessario attivo; la sentenza fa stato solo nei confronti dei legittimari che hanno promosso o sono intervenuti nel giudizio, non anche dei legittimari che al giudizio non hanno partecipato.
Accertata l’eventuale lesione, il giudice dichiarerà l’inefficacia parziale o totale delle disposizioni testamentarie o della donazione lesive della quota, reintegrando il legittimario nei diritti spettanti per legge.
In forza della sentenza di riduzione, i beni lesivi colpiti si considerano, in favore del legittimario come mai usciti dal patrimonio del de cuius.
Come si riducono le disposizioni lesive della legittima?
La riduzione avviene proporzionalmente.
E segue il presente ordine:
- dovrà avvenire prima sui beni eventualmente lasciati per successione ab intestato (in questo caso, si precisa che il legittimario non agirebbe in riduzione, ma bensì per un automatismo insito nelle regole della successione);
- poi sui beni di cui è stato disposto per testamento (Quando, però, nel testamento il de cuius ha disposto che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non quando il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari);
- infine, se i beni relitti non sono sufficienti, sui beni donati (l’azione di riduzione delle donazioni è dunque subordinata all’incapienza del patrimonio ereditario – Suddetta norma è fondata sul principio di irrevocabilità della donazione; se così non fosse, si ammetterebbe un mezzo per revocare atti che per loro natura sono irrevocabili).
Quando l’azione di riduzione ha ad oggetto le donazioni, il criterio generale applicabile è quello della riduzione cronologica, iniziando dalla donazione più recente, per poi risalire a quella antecedente, fin quando non verrà reintegrata la quota di riserva del legittimario. Quando poi ci sono donazioni coeve, nel senso di donazioni disposte dal testatore nello stesso giorno, contestuali, allora, troverà applicazione il criterio della riduzione proporzionale.
Se il tribunale accoglie l’azione di riduzione, le disposizioni quindi si riducono proporzionalmente e gli eredi testamentari o i beneficiari delle donazioni eccessive saranno tenuti a restituire la parte eccedente, che sarà redistribuita tra gli eredi legittimari.
Le conseguenze dell’azione di riduzione
L’azione di restituzione
All’azione di riduzione può conseguire l’azione di restituzione.
- L’azione di restituzione è una modalità di reintegrazione della quota di legittima lesa, che ha come presupposto il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione;
- ha ad oggetto gli immobili dell’eredità;
- non è necessaria quando il legittimario è già nel possesso dei beni;
- lo scopo è quello di far conseguire il pieno possesso dei beni al legittimario, ed è esperibile sia contro i beneficiari (art. 560 cc) sia contro gli aventi causa da questi (art. 563 cc).
In quest’ultimo caso, l’azione contro i contro i terzi aventi causa del donatario, è soggetta a talune condizioni ben precise, vale a dire:
- il bene oggetto dell’attribuzione ridotta deve essere stato alienato dal donatario, legatario o erede;
- il donatario, legatario o l’erede devono essere stati preventivamente e infruttuosamente escussi dal legittimario;
- non devono essere trascorsi più di 20 anni dalla trascrizione della donazione.
Questa azione viene esperita qualora il donatario, contro il quale sia stata esperita vittoriosamente l’azione di riduzione, abbia alienato a terzi i beni oggetto della donazione. In questo caso, la sentenza di riduzione non ha effetto immediato nei confronti degli aventi causa dal donatario, in quanto, al fine di ottenere la restituzione dei beni, il legittimario dovrà esperire l’azione di restituzione.
Recentemente era stata anche proposta l’eliminazione dell’azione nei confronti degli aventi causa dei donatari, che però non ha riscontrato l’approvazione della maggioranza per cui la norma che prevedeva l’eliminazione dell’azione di restituzione è stata stralciata dalla legge di bilancio, vedremo se sarà riproposta in seguito.
Ad oggi, proprio al fine di evitare situazioni analoghe in cui gli aventi causa – nonostante un regolare e legittimo atto di compravendita – possano vedersi sottratto l’immobile sono già previste diverse forme di tutela aggiuntive, come apposite assicurazioni che garantiscono detti soggetti coprendoli da eventuali azioni di riduzione promosse a loro danno.
La rinuncia all’azione di riduzione
Si può rinunciare all’azione di riduzione? Si, l’erede leso può anche scegliere di rinunciare a proporre l’azione di riduzione. Le ragioni possono essere le più diverse:
- ai fini transattivi e dietro corrispettivo di un prezzo (ipotesi assai comune);
- per spirito liberale di favorire un altro erede
Si può revocare la rinuncia all’azione di riduzione? No, una volta rinunciata l’azione non è possibile tornare indietro, principalmente per tutelare la circolazione dei beni oggetto dell’eredità relitta.
È possibile la rinuncia tacita all’azione di riduzione? Si, è possibile che un comportamento concludente del legittimario leso gli possa precludere l’esercizio in giudizio dell’azione di riduzione. Ma, in ogni caso, per la rinuncia il comportamento deve sostanziarsi in una manifestazione inequivoca, chiara e precisa, di volontà da parte del legittimario leso di rinunciare.
Azione di riduzione prescrizione
L’azione di riduzione si prescrive in 10 anni.
Quando le disposizioni da ridurre sono donazioni, allora il termine prescrizionale inizia a decorrere dalla data di apertura della successione del de cuius/donante.
Questo perché solo al momento dell’apertura della successione, i legittimari vengono effettivamente lesi dalla disposizione contestata.
Quando, invece, le disposizioni da ridurre sono testamentarie (oggi, orientamento maggioritario ritiene che) il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il chiamato beneficiario della disposizione lesiva abbia accettato l’eredità. Solo dopo l’accettazione dell’eredità, infatti, il legittimario leso può avere piena cognizione della lesione a proprio danno ed è solo dopo l’accettazione che si rende attuale quella lesione di legittima che per effetto delle disposizioni testamentarie era solo potenziale.
N.B. Il legato è assoggettato al medesimo trattamento giuridico delle donazioni.
Tempi
I tempi dell’azione di riduzione sono estremamente variabili.
In media, il giudizio (previa instaurazione della mediazione) può durare – senza intoppi – 2/3 anni e una volta ottenuta sentenza favorevole, dovrà seguire la fase successiva, che come abbiamo visto può variare.
Se non si è in possesso del bene, allora dovrà esperirsi azione di restituzione e questo comporta una dilatazione dei tempi anche maggiore.
I costi dell’azione di riduzione
I costi dell’azione di riduzione variano a seconda del valore della quota per cui si agisce.
Coloro che vogliono instaurare il giudizio, infatti, innanzitutto devono introdurre la mediazione obbligatoria (la cui domanda generalmente è pari ad euro 50,00) e che varia a seconda della quantificazione della domanda giudiziale e a seconda che le parti trovino o meno un accordo.
In caso di mancato accordo in sede di mediazione, si dovranno tenere a mente le successive spese di giustizia, quindi il pagamento del contributo unificato il cui costo è proporzionale all’oggetto della domanda e la marca da bollo pari ad € 27,00.
A tutto ciò, va aggiunto il pagamento dell’onorario dell’avvocato sia in sede di mediazione che in sede giudiziale.
Conclusioni
Il diritto delle successioni è sempre alquanto insidioso e frutto di diverse e strazianti battaglie legali, alcune delle quali possono durare per anni.
Valida alternativa all’azione di riduzione, anche nell’ottica di velocizzare o quantomeno ridurre i tempi (e soprattutto i costi) potrebbero essere ad esempio gli accordi stragiudiziali di reintegrazione della legittima – pienamente validi.
E a queste si affiancano tante altre soluzioni alternative, spesso anche più convenienti.
Per questo è sempre preferibile l’assistenza di esperti e professionisti del settore che sappiano consigliare al meglio i propri clienti.
avv. Biancamaria Leone de Pertis
(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per approfondimenti sulla divisione ereditaria si legga “Divisione ereditaria: tempi, costi, modalità e procedura” e sulle spese della divisione si legga “Pignoramento immobile in comproprietà: chi paga le spese?”
Per saperne di più sulla espropriazione dei beni in comproprietà si legga “Espropriazione dei beni in comproprietà, tutela del debitore esecutato” e per la divisione endo-esecutiva “Divisione endoesecutiva: tempi, costi e procedura“
Per approfondimenti sugli immobili abusivi venduti all’asta si legga “L’immobile abusivo può essere venduto all’asta, ma l’abuso non è sanato”
Sulla Locazione di immobile in caso di comproprietà si legga “Locazione immobile in comproprietà: tassato solo il comproprietario che compare nel contratto”
Per maggiori informazioni ed approfondimenti sul contratto preliminare di compravendita si legga anche “guida all’azione ex.art 2932c.c. a seguito di preliminare non adempiuto.”
Per approfondimenti sul tema delle tutele relative al contratto preliminare, ed in particolare della delicata materia della tutela del promissario acquirente di un immobile in costruzione si legga “Contratto preliminare: La Fideiussione del Costruttore“
Per approfondire il tema dei vizi si legga “Vizi occulti dell’immobile acquistato: come tutelarsi”
Per approfondimenti sull’azione di manutenzione che tutela chi è stato molestato nel possesso di un immobile si legga anche “l’azione di manutenzione: tempi e procedura”
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare ed i relativi termini si veda l’articolo Tutti i termini del pignoramento mentre sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si leggano anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” ,
Per maggiori approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Per approfondire la possibilità di ottenere la revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dalla Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita” mentre per leggere di un annullamento del decreto di trasferimento ottenuto dal medesimo Studio e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”
Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.
Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento” o anche “Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio”
Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”
Per approfondire la questione degli atti di disposizione patrimoniale non soggetti ad azione revocatoria: in particolar modo relativamente alla transazione ed al verbale di mediazione di cui al Dlgs 28/2010 si legga anche “Atti di disposizione patrimoniale non soggetti ad azione revocatoria”.
Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” , “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“, e “Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”
Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento immobiliare” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”