Azione revocatoria ex art 2901 c.c. : presupposti per ottenerla, prescrizione, effetti sui terzi e rapporti con il pignoramento immobiliare
Con il pignoramento immobiliare il creditore pignora lโimmobile di proprietร del suo debitore per chiederne la vendita e soddisfarsi sul suo ricavato. Generalmente, il debitore, per evitare la procedura esecutiva ed il rischio di vedere venduto allโasta il suo immobile, pone in essere alcuni atti dispersivi del patrimonio quali potrebbero essere, ad esempio, la vendita o la donazione dellโimmobile.
Tali atti pregiudicano il creditore il quale potrebbe non avere piรน nessun bene del debitore sul quale soddisfarsi.
Allo scopo di privare di efficacia gli atti dispositivi del patrimonio del debitore vengono previste alcune specifiche azioni. Il legislatore, a tal riguardo, si รจ preoccupato di evitare quei fenomeni di โdispersione del patrimonioโ che rendono talvolta difficile il recupero del credito.
Per meglio comprendere la materia trattata, partiamo dal presupposto fissato dallโart. 2740 c.c. il quale introduce la garanzia patrimoniale generica del debitore disponendo che :โil debitore risponde dellโadempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuriโ.
La responsabilitร patrimoniale del debitore, anche futura, si traduce nel fatto che il medesimo risponderร dei suoi debiti non solo con i beni che giร possiede, ma anche con quelli che possederร in futuro.
Ciรฒ significa che il creditore, qualsiasi esso sia, potrร procedere ad esecuzione forzata sia sui beni attualmente in possesso del debitore che su quelli che, nel tempo, perverranno nel suo patrimonio.
Il rischio di subire unโ esecuzione forzata di qualsiasi tipo (pignoramento mobiliare, presso terzi, immobiliare) talora, come si diceva, spinge il debitore ad alienare, segregare e distrarre i beni di sua proprietร .
Tramite la vendita, non di rado fittizia, il debitore si spoglia della proprietร del bene e, pertanto, riduce drasticamente le chance del creditore di ottenere una fruttuosa esecuzione forzata (si immagini, per esempio, la donazione dellโimmobile ad un amico/parente o la vendita ad un prezzo vile).
In questo modo, perรฒ, al creditore รจ sottratta la garanzia sul patrimonio del debitore.
Ciรฒ detto, il nostro ordinamento, ben consapevole dellโutilizzo di queste macchinazioni, predispone unโazione ad hocย per reintegrare la suddetta garanzia e, in parole povere, per rendere inefficaci dinnanzi al solo creditore gli atti compiuti in suo pregiudizio.
Questโazione prende il nome di azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (per un primo approccio agli strumenti a disposizione del debitore per evitare l’azione revocatoria e proteggere il proprio patrimonio si legga anche “Tutela patrimoniale preventiva, contestuale o successiva”)
Lโart. 2901 c.c. e lโazione revocatoria
Con lโazione revocatoria il creditore chiede al Giudice di rendere inefficace nei suoi confronti quellโatto compiuto in suo pregiudizio.
Ad esempio, poniamo che Tizio, non curante del debito imponente accumulato con Banca Alfa per un finanziamento mai pagato, venda il suo appartamento (unico) a Caio. Banca Alfa, accortasi che Tizio ha alienato a Caio il suo unico appartamento e che vโรจ il rischio di non poter piรน recuperare, per tramite dellโesecuzione forzata, il suo credito, chiede al Giudice, con lโintroduzione dellโazione revocatoria, di privare quellโatto di efficacia nei suoi confronti.
A seguito della sentenza revocatoria, la Banca potrร procedere al pignoramento dellโimmobile come se lo stesso non fosse stato mai venduto.
La vendita, perรฒ, resterร inefficace solo nei confronti del creditore (in tal caso la Banca che ha introdotto lโazione revocatoria) mentre sarร opponibile a tutti gli altri.
Abbiamo parlato di vendita, e non di donazione, ย in quanto per la donazione e, in genere per gli altri atti a titolo gratuito, si registra una importante novitร consistente nel cosiddetto โpignoramento revocatorioโ di cui si avrร modo di parlare nell’articolo “Pignoramento immobiliare ex art. 2929 bis c.c.”
Procedendo con ordine, la normativa afferente allโazione revocatoria la ritroviamo agli artt. 2901 e ss. del codice civile qui, per chiarezza, integralmente riportati:
-Art.2901 c.c.: โIl creditore, anche se il credito รจ soggetto a condizione o a termine, puรฒ domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. Non e’ soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto. L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazioneโ.
-Art. 2902 c.c. (Effetti): โ Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, puo’ promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato. Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, non puo’ concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore e’ stato soddisfattoโ.
-Art. 2903 c.c. (Prescrizione dell’azione): โL’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’attoโ.
Requisito principale per lโesperimento dellโazione revocatoria ordinaria รจ la presenza di un atto di disposizione, posto in essere dal debitore, pregiudizievole per il creditore. La presenza di un atto dispositivo pregiudizievole costituisce lโelemento oggettivo della fattispecie dedotta e puรฒ consistere in un qualsiasi atto che diminuisca la garanzia patrimoniale del debitore.
Lโelemento soggettivo richiesto dallโarticolo in commento si atteggia, invece,ย diversamente in base alla gratuitร /onerositร dellโatto di disposizione compiuto.
A tal fine, รจ necessario, per gli atti dispositivi (pregiudizievoli) a titolo gratuito, che il debitore conoscesse il pregiudizio che lโatto recava alle ragioni del creditore o che, qualora lโatto abbia preceduto la nascita del credito, questi fosse stato dolosamente architettato dallo stesso (cfr. 2901 c.c. p.1)
La norma, inoltre, prende in considerazione al punto n. 2, lโipotesi dellโatto pregiudizievole a titolo oneroso. Qui, infatti, non basta che il solo debitore abbia conoscenza del pregiudizio recato, ย ma occorre che lo stesso terzo ne sia stato consapevole.
Allo stesso modo, qualora lโatto dispositivo pregiudizievole a titolo oneroso, abbia preceduto la nascita del credito sarร necessario dimostrare che il terzo sia stato partecipe della dolosa progettazione.
Quindi riassumendo per gli atti a titolo gratuito si guarda la sola conoscenza/volontร del debitore con la differenza che se lโatto pregiudizievole รจ successivo alla nascita del credito รจ sufficiente la mera scientia damni e se รจ precedente il debitore deve avere un vero e proprio intento fraudolento.
Per gli atti a titolo oneroso si guarda invece alla conoscenza/volontร del terzo acquirente che proprio come per il debitore negli atti a titolo gratuito รจ sufficiente abbia la mera scientia damniย se lโatto pregiudizievole รจ successivo alla nascita del credito, mentre deve avere una vera e propria partecipazione alla frode se lโatto di disposizione patrimoniale รจ anteriore alla nascita stessa del credito.
Lโazione di cui si discorre, ex art. 2903 c.c., per ottenere la revocatoria dellโatto di disposizione si prescrive in 5 anni decorrenti dalla data dellโatto.
Particolare interesse, per la trattazione odierna, riveste invece lโart. 2902 c.c. che disciplina gli effetti dellโazione revocatoria.
Ottenuta la dichiarazione di inefficacia con sentenza revocatoria, il creditore puรฒ proporre lโesecuzione forzata (o altre azioni conservative) sui beni che formano oggetto dellโatto impugnato e revocato (dichiarato inefficace nei suoi confronti).
Pertanto, nellโesempio su riportato, Banca Alfa potrร procedere, ottenuta la revocatoria, nei confronti dellโimmobile acquistato da Caio (e di sua proprietร ) per un debito di Tizio.
ย Il comma secondo del richiamato art. 2902 c.c. detta, inoltre, una regola di prevalenza tale per cui Caio, terzo contraente, il quale voglia recuperare da Tizio quanto versato per lโacquisto dellโimmobile oggetto di esecuzione, dovrร attendere la soddisfazione di Banca Alfa e, solo dopo questโultima, potrร concorrere sul ricavato. Inoltre, il terzo acquirente, potrร sempre agire nei confronti del suo dante causa (Tizio), per la restituzione di quanto versato per lโacquisto dellโimmobile poi pignorato, oltre al risarcimento danni.
Il terzo proprietario pignorato
Il terzo proprietario, in tal caso Caio, sarร esecutato, in quanto sottoposto ad esecuzione forzata, ma non debitore.
Nei suoi confronti procederร lโesecuzione forzata, dando vita, nei fatti, ad unโesecuzione particolare. In tal senso lโart. 602 c.p.c. dispone che โQuando oggetto dellโespropriazione รจ un bene gravato da pegno, ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore รจ stata revocata per frode si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguonoโ.
A tal riguardo โseguonoโ lโart. 603 c.p.c. il quale dispone che il titolo e il precetto debbano essere notificati anche al terzo e lโart. 604 c.p.c. in guisa del quale al terzo si applicano tutte le norme riferite al debitore tranne il divieto di fare offerte allโincanto di cui allโart. 579 c.p.c. Il terzo, inoltre, ai sensi dellโart. 604, co. 2ยฐ c.p.c., dovrร essere sentito ogni qualvolta verrร chiesta lโaudizione del debitore nel corso della procedura (es.: udienza ex art. 569 c.p.c.).
Tanto precisato, il terzo acquirente diventa parte del processo esecutivo e acquista, per tale via, il diritto di proporre le opposizioni esecutive sia in proprio, sia in surroga dei diritti del debitore esecutato (cfr. Cass. Civ. 4612/1985; 4856/2000).
Avv. Daniele Giordano
(collaboratore dello Studio dโAmbrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per approfondimenti sugli atti non revocabili, o comunque la cui revocabilitร o pignorabilitร รจ talmente complessa da scoraggiare il creditore dal tentativo di ottenereย la revocatoriaย o tentarne il pignoramento immobiliare si legga il paragrafo “Atti irrevocabili che rendono l’immobile sostanzialmente impignorabile” dell’articolo “Tutela patrimoniale preventiva, contestuale o successiva”ย ย
Per approfondire la questione degli atti di disposizione patrimoniale non soggetti ad azione revocatoria: in particolar modo relativamente alla transazione ed al verbale di mediazione di cui al Dlgs 28/2010 si legga anche “Atti di disposizione patrimoniale non soggetti ad azione revocatoria”.
Per un’analisi del rapporto tra il Pignoramento immobiliare ed il fondo patrimoniale si legga “Fondo patrimoniale e pignoramento immobiliare”.
Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร per salvare il proprio immobile si leggano ancheย gli articoli โOpposizione allโesecuzione e tutela del diritto allโabitazioneโ ,ย ย โPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casaโ
Per verificare la concreta possibilitร ย con una adeguata difesa specialistica di ottenere laย revoca dellโaggiudicazione giร compiuta per laย difformitร tra lโordinanza e lโavviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio dโAmbrosio Borselli si legga โRevocata aggiudicazione per difformitร tra ordinanza e avviso di venditaโ
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,ย ย persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimentoย che hanno portato a un tale eccezionale risultato si leggaย โ617 cpc: Ottenuto lโannullamento del decreto di trasferimentoโ
Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita giร pronunciata, ottenutaย dallo Studio dโAmbrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”
Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolaritร nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”
Per maggioriย approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga lโarticoloย Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casaย ed ย i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato dโAmbrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Per approfondire le questioni relative alla continuitร delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessitร nella procedura si leggaย โContinuitร delle trascrizioni e pignoramento immobiliareโ.
Per approfondire lโeccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha ottenutoย lโomologa di un piano del consumatoreย proposto inย corso di pignoramento, salvandoย in tal modoย la casaย del debitore, con ilย pagamento del solo 37% del mutuoย originariamente dovutoย in 7 anniย da parte sua si legga โOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ
Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si leggaย โSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโย o ancheย โGuida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโAccordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedureโ,ย mentre sulle possibilitร offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliar15i in corso si legga ย โIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaโย ed ancheย โLa sospensione dellโesecuzione con lโintroduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012โ
Per conoscere tutteย le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012ย si legga โApprovato il nuovo sovraindebitamentoโ o ancheย โGuida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizioโ
Per approfondire la nuova ed eccezionale possibilitร di vedersi omologato un piano del consumatore anche in presenza di debiti imprenditoriali si legga โSรฌ al piano del consumatore per debiti imprenditoriali!โ
Per approfondimenti in tema di tutela del consumatoreย dal pignoramento immobiliare in caso di fideiussione, si leggano gli articoli “Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo del consumatore”,ย “La Cassazione blocca il pignoramento immobiliare!?”, “La nullitร totale della fideiussione omnibus”, “Fideiussioni nulle e sospensione pignoramento immobiliare “e “Decreto ingiuntivo contro il fideiussore: tempi e procedura”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโimporto, con modelli di proposta e accettazioneโ
Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui lโavrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerร finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in piรน ad abitare la vostra casa perchรจ non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerร i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
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Avv. Edgardo Diomede dโAmbrosio Borselli
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