Tribunale di Arezzo: il Giudice dell’Esecuzione blocca il pignoramento immobiliare per carenza di di prova circa la titolarità del credito oggetto di esecuzione
Lo studio legale d’Ambrosio Borselli ha di recente ottenuto un importante risultato presso il Tribunale di Arezzo, il cui Giudice dell’Esecuzione, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione ha, con ordinanza del 30.01.20204, accolto un nostro ricorso in opposizione all’esecuzione ed ha sospeso la relativa procedura esecutiva.
Quanto al contenuto, la vicenda espropriativa trae origine da un pignoramento promosso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, a danno di una nostra assistita.
Il titolo azionato consiste in un contratto di mutuo agrario erogato, diversi anni prima, da MPS Banca Verde S.p.A. (già Istituto Nazionale di Credito Agrario S.p.A.) in favore della società debitrice.
Successivamente all’ordinanza di vendita, interviene nella procedura esecutiva la società AMCO – Asset Management Company S.p.A. la quale sosteneva di essere subentrata a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS) ed essere dunque, in virtù di una serie di articolati passaggi, l’attuale ed unica titolare del credito.
In particolare, la società AMCO sosteneva di essere la nuova creditrice in virtù di un atto di scissione del 25.11.2020, con cui era subentrata di pieno diritto a MPS nella titolarità degli elementi attivi e passivi e dei rapporti giuridici rientranti nel compendio scisso, ivi compreso il credito azionato nella procedura esecutiva in oggetto.
Premesso quanto precede, è importante sottolineare che in caso di successione nella titolarità nel credito da parte di altro creditore la legge richiede che venga depositata documentazione attestante l’avvenuta successione. Questa indagine è fondamentale ai fini della prosecuzione della procedura in quanto il Giudice, in ogni fase e stato del procedimento esecutivo, è tenuto a verificare che il creditore sia effettivamente l’attuale titolare del credito. A tale proposito, veniva sottolineato al Giudice che, nonostante la documentazione fornita dalla Banca, con cui aveva dimostrato la scissione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a favore di AMCO, non vi era alcuna prova che il credito azionato fosse incluso nell’insieme scisso!!
Infatti, dalla documentazione presente agli atti della procedura non era stato possibile verificare se in capo al creditore procedente, unico creditore presente, vi fosse una legittimazione attiva per la prosecuzione della procedura esecutiva: in buona sostanza la documentazione depositata non era sufficiente.
Nulla risultava depositato a riguardo, ad esempio, alle molteplici cessioni intermedie che avevano tra l’altro riguardato varie società ed istituti di credito, prima che il credito arrivasse nella titolarità della creditrice.
Detto in termini semplici, non si riusciva ad individuare “il percorso del credito” durante le numerose cessioni, trasformazioni, scissioni passate.
Ciò, tra l’altro, aveva causato non pochi disagi alla società debitrice in quanto la medesima aveva sempre cercato di addivenire ad un accordo in relazione ai due contratti di mutuo suindicato, così come fatto con l’altro creditore intervenuto nella procedura, ma la sua volontà si scontrava da un lato con il fatto che ogni due/tre mesi il credito veniva trasferito ad altro soggetto e dall’altro dalla confusione creata dal non sapere con chi, tra questa moltitudine di società, trattare.
Arriviamo così all’opposizione all’esecuzione depositata dallo Studio Legale d’Ambrosio Borselli con cui si lamentava dinnanzi al Giudice dell’esecuzione l’assenza o quantomeno il dubbio sulla legittimazione attiva del creditore.
In particolare veniva lamentata l’assenza di documentazione a supporto delle plurime successioni nel credito e altresì la mancanza di documenti chiave.
Venendo al provvedimento che oggi commentiamo il Giudice, in primo luogo, chiarisce un aspetto importante sulla tempestività dell’opposizione.
Infatti, rispetto alla contestazione della Banca per cui l’opposizione era tardiva perché proposta dopo l’ordinanza di vendita (si ricorda che l’articolo 615 c.p.c. dispone che le opposizioni all’esecuzione anno proposte al massimo entro l’ordinanza di vendita e sono consentite anche dopo solo se si fondano su fatti sopravvenuti), il Giudice dispone che:
“benché la predetta norma detti una preclusione temporale tale da impedire la proposizione di contestazioni che non attengano fatti sopravvenuti, ovvero fatti che ben avrebbero potuto essere allegati tempestivamente, devono ritenersi ricompresi nell’ambito dei poteri officiosi del giudice gli accertamenti concernerti la titolarità del credito azionato in via esecutiva; considerato infatti che il Giudice dell’esecuzione ha il potere/dovere di compiere d’ufficio un controllo sulle condizioni dell’azione esecutiva, che permettono di ritenere configurabile in concreto il diritto di colui che propone la domanda di agire in executivis (come indicato da Cass. n. 2043 del 27.1.2017; Cass. n.16904 del 27.6.2018)”-
Ricade quindi sull’attuale creditore procedente l’onere di fornire la prova della titolarità del credito azionato in via esecutiva, il cui difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. Sez. Unite 2591/2016), con la conseguente inammissibilità e nullità di tutti gli atti da essa depositati nella procedura.
Venendo dunque al controllo d’ufficio, il Giudice prosegue ribadendo un principio fondamentale che è quello secondo cui la creditrice “ha l’onere di dimostrare, a fronte della contestazione di controparte, la titolarità del credito azionato fornendo la prova non solo della scissione che l’ha vista direttamente coinvolta, ma anche di tutte le altre operazioni sovra richiamate, nonché dell’inclusione del credito azionato nelle stesse”.
Malgrado questo preciso compito la Banca, secondo il provvedimento in commento, non aveva adempiuto a questo onere probatorio ed infatti, nonostante nelle cessioni fossero indicati i crediti ceduti, non era possibile risalire alla singola posizione debitoria della società nostra assista.
Ed infatti il giudice commenta “ritenuto, pertanto, senza andare ulteriormente a ritroso per verificare l’inclusione del credito azionato nelle altre operazioni, che quanto sovra illustrato già consente di concludere che la documentazione prodotta dalla AMCO – Asset Management Company S.p.A. non appare idonea a dimostrare la titolarità in capo all’opposta del credito portato dal contratto di mutuo agrario…”.
Il provvedimento è sicuramente di grande importanza e ricorda che l’analisi della legittimazione attiva riveste ancora oggi un ruolo fondamentale.
La vicenda vuole essere dimostrazione di quanto è importante la difesa tecnica di professionisti esperti in esecuzioni immobiliari poiché, anche quando la situazione per il debitore esecutato sembri tanto ostica da non lasciar via d’uscita se non la perdita dell’immobile, un avvocato esperto e specializzato sarà invece in grado di consentire al debitore-proprietario il pieno rispetto della procedura da parte del creditore pignorante, circostanza che permette di guadagnare anche diversi anni, rendendo così possibile, nella peggiore delle ipotesi, meno celere la procedura (il che comporta notevoli risparmi) o, nelle migliori, di salvare il proprio immobile dall’esecuzione.
La pregnanza dei rilievi sopra esposti dalla difesa d’Ambrosio Borselli ha così giustificato l’adozione della sospensione dell’esecuzione richiesta in via cautelare.
Per leggere l’ordinanza di accoglimento clicca qui Tribunale di Arezzo ordinanza sospensione procedura per assenza legittimazione.
Avv.p. Alessandra Verde
(collaboratrice dello Studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”
Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dall’asta si legga “Sovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa all’asta“
Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante l’avvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si legga “Bloccato pignoramento per carenza di legittimazione”
Ritornando alle irregolarità degli avvisi di vendita ed al loro strumento tipico di contestazione ( il ricorso ex art 591 ter cpc) che ne consente se ben motivato la revoca si legga “Revocata vendita all’asta per assenza di foto degli interni” che tratta con dovizia di particolari un caso in cui il Tribunale di Pescara ha revocato l’esperimento di vendita per violazione, da parte del delegato, degli oneri pubblicitari prescritti nell’apposita ordinanza.
Per verificare la concreta possibilità con una adeguata difesa specialistica di ottenere la revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica, persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”
Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”
Per maggiori approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Per approfondire l’ammissibilità e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga “La trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento”
Per scoprire come l’intervento dello Studio d’Ambrosio Borselli sia arrivato sino al punto di ottenere che La Corte di Cassazione, riconoscendo le tesi portate avanti dallo studio fino alla Suprema Corte, confermasse che tutte le aste svoltesi nel circondario del Tribunale di Brescia fino al 2016 erano totalmente illegittime si legga “Per la Cassazione irregolari le aste bandite a Brescia fino al 2016″
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”, “l’Opposizione agli atti esecutivi, come e quando va proposta”e “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“
Per approfondire lo strumento per opporsi all’avviso di vendita, che non è il ricorso in opposizione agli atti esecutivi bensì il ricorso ex art. 591 ter si legga “Come opporsi all’avviso di vendita: opposizione agli atti esecutivi o ricorso ex art 591 ter?”
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate – Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”.
Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari del sovraindebitamento e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento” o “sovraindebitamento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”, per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”
Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”