Uno dei grandi problemi dei Piani del Consumatore inerenti posizioni debitorie che coinvolgono mutui e quindi immobili all’asta sappiamo essere la durata del piano stesso, infatti mentre i debiti non privilegiati, già mediamente più bassi rispetto ad un mutuo, possono essere decurtati anche di oltre il 90% finendo con il ridursi ad importi che possono essere pagati in pochissimi anni, per i debiti privilegiati o comunque coperti da ipoteca (come appunto il mutuo) esiste il problema dato dall’art 7 l. 3/2012 per il quale “i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile…. in caso di liquidazione…“, per cui tali debiti non solo hanno normalmente importi più elevati rispetto ad esempio ad un semplice finanziamento, ma la loro decurtabilità è fortemente limitata dal valore dell’immobile su cui è iscritta l’ipoteca, per cui la predisposizione di un piano che abbia una rata sostenibile che comprende tali debiti difficilmente potrà avere una durata breve.
La legge 3/2012 sul punto è molto carente, l’unica norma in qualche modo riferibile alla durata dei piani è il quarto comma dell’art. 8 laddove dispone che “La proposta di accordo …e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca”
ll sostanziale vuoto normativo è stato prontamente colmato dalla Giurisprudenza di merito che, prendendo a parametro di riferimento le indicazioni della Cassazione (n. 8468/2012) o dall’articolo 2, comma 2 bis, L. 89/2001 (Legge Pinto) che garantisce una ragionevole durata del procedimento quantificandola in misura massima di sei anni per le procedura concorsuali.
Sta di fatto che per molti sovraindebitati, come detto una breve durata equivale alla non sostenibilità della proposta.
In tali situazioni, un piano del consumatore di cinque anni (o poco più) diviene non sostenibile (in quanto le rate del piano sarebbero inferiori a quelle previste dal piano di ammortamento bancario).
E tuttavia, la giurisprudenza di merito sul punto è in continua evoluzione.
Il Tribunale di Nola ha recentemente omologato un piano del consumatore, proposto con l’assistenza dello Studio d’Ambrosio Borselli, ad una coppia di coniugi il cui sovraindebitamento era determinato, quasi del tutto, da un mutuo ipotecario per l’acquisto della prima abitazione, mutuo non pagato che aveva dato inesorabilmente luogo ad un pignoramento immobiliare, giunto alla prima asta, il Collegio del Tribunale nell’accogliere il reclamo ed omologare il piano ha espressamente affermato che “la durata del piano non deve essere limitata al massimo di sei anni, come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza 17834/2019, che ha escluso che la durata del piano dovesse essere limitata al periodo di 6 anni indicato dalla legge Pinto per la durata delle procedure concorsuali” (al per approfondimenti si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”)
Questa importantissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione cui ha fatto seguito, nella medesima linea, la stessa Corte con l’ordinanza 27544/2019 ha espressamente chiarito che “Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore” (si sottolinea che con riferimento ai piani del consumatore, la Cassazione ha precisato che l’equivalente del diritto di voto per i creditori è dato dalla possibilità che che hanno di potersi esprimere sulla proposta avanzata dal debitore”
È pertanto ammissibile il piano del consumatore della durata superiore a 6 anni a patto che gli interessi dei creditori siano meglio tutelati rispetto ad altre soluzioni alternative eventualmente praticabili, nel caso sottoposto al Tribunale di Nola la durata del piano era di 7 anni ed il collegio osservava a tal proposito che “nonostante tale durata l’importo previsto è superiore alla somma di capitale e interessi alle attuali condizioni del mercato creditizio per un importo mutuato di euro 43795,50” (tale era l’importo che si sarebbe incassato con il ribasso ex art 571 cpc alla prima asta, e il piano era stato supportato da una simulazione che dimostrava come tale importo, aumentato degli interessi che la banca avrebbe preso mutuando ai tassi attuali la cifra di euro 43795,50 avrebbe consentito alla banca di incassare complessivamente, dopo 7 anni, circa 47.000 euro e quindi oltre 8000 euro in meno dei 55.170,59 che la banca incasserà dopo sette anni a conclusione dei pagamenti previsti dal piano, pertanto in tal modo si è dimostrato che il piano fosse da preferire all’alternativa liquidatoria data dalla possibile vendita all’asta ad appunto 43795,50)
In conclusione sebbene l’importo previsto per la Banca nel piano fosse di soli euro 55.170,59 e quindi di molto inferiore al debito originario di euro 150.739,34 (solo il 37%!) e sebbene tale importo fosse stato dilazionato in ben 7 anni, il rispetto degli artt. 7 ed 8 l. 3/2012 e dei loro principi, come recentemente interpretati dalla più evoluta giurisprudenza, ha consentito di risolvere una situazione di sovrainebitamento che aveva provocato un pignoramento immobiliare a vantaggio del debitore e dello stesso creditore ipotecario. (per scaricare copia del piano si clicchi “Piano del consumatore Trib Nola” )
Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Per la durata del piano del consumatore si legga anche “La durata del Piano del consumatore”
Va sottolineato che è certamente molto più semplice procedere in maniera efficace ad una procedura da sovraindebitamenteo laddove si segua l’esecuzione dalle sue fasi iniziali, in quanto si ha, sia tutto il tempo necessario a preparare e portare a compimento nel modo più corretto e fruttuoso la procedura da sovraindebitamento, e sia la possibilità di incidere nell’esecuzione stessa affinchè, sia nella tempistica, che nella stima dell’immobile, venga facilitato il coordinamento con la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento che si sia scelto di seguire tra le tre forme possibili (Piano, accordo o liquidazione).
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“.
Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze”
Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”
Per il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”
Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si legga “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo”
Chi fosse interessato al nuovo fondo Salvacasa finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo «Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa»
Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” , “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“, e “Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”
Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”