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La Cassazione 13846/2019 conferma la nullità delle fideiussioni omnibus redatte secondo lo schema Abi

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Nullità delle fideiussioni omnibus: prime pronunce anticipatorie della ormai consolidata giurisprudenza che ne sanziona la nullità, totale o parziale. Le tesi

Un anno e mezzo dopo che la Prima Sezione della Corte di Cassazione con ordinanza n. 29810 statuì per la prima volta la nullità delle fideiussioni omnibus bancarie predisposte sullo schema ABI, la Cassazione, con la sentenza 13846 del 2019, riconosce e conferma la nullità delle fideiussioni prestate secondo quello che era lo schema prefissato dall’Abi alcuni anni fa e ritenuto lesivo della normativa antitrust dalla Banca d’Italia con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.

È un grandissimo risultato che consentirà, in sostanza, a tutti coloro che hanno prestato queste fideiussioni di non doverne rispondere data la loro nullità, nullità che, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, scatta in automatico senza che sia nemmeno necessario una valutazione del giudice circa la legittimità delle clausole della fideiussione.

Questo in considerazione del fatto che tale valutazione era già stata fatta dalla Banca d’Italia quando stabilì che le banche con lo schema redatto dall’Abi (che disciplinava le clausole per le fideiussioni omnibus) violava la concorrenza, non dando la possibilità  ai debitori di scegliere le condizioni contrattuali nemmeno chiedendo a diversi istituti di credito (visto che tutte le banche con intesa restrittiva della concorrenza avevano adottato quello schema che diventava quindi obbligatorio per i debitori-fideiussori).

A tal proposito si riporta quanto statuito dalla Banca d’Italia “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia
delle operazioni bancarie, fideiussione omnibus, contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a),
della legge n. 287/90″.

Dopo la pronuncia della Cassazione: fideiussioni nulle schema ABI

 

A seguito della sentenza della Suprema Corte, al Tribunale spetterà solo verificare:

  1. se il contratto di fideiussione che la banca ha sottoposto al cliente sia identico  o meno allo schema Abi (precisamente, come spiega la Corte nella sentenza citata, “Cio’ che andava accertata, pertanto, non era la diffusione di un modulo ABI da cui non fossero state espunte le nominate clausole, quanto la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali, di cui qui si dibatte, col testo di uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva: giacche’, come e’ chiaro, l’illecito concorrenziale poteva configurarsi anche nel caso in cui l’ABI non avesse contravvenuto a quanto disposto dalla Banca d’Italia nel provvedimento del 2 maggio 2005, ma la Banca  avesse egualmente sottoposto all’odierno ricorrente un modulo negoziale includente le disposizioni che costituivano comunque oggetto dell’intesa di cui alla L. n. 287 del 1990, articolo 2, lettera a))
  2. in caso di esito positivo di tale verifica, annullare tale contratto liberando definitivamente il fideiussore da tutte le proprie obbligazioni.

Prima della pronuncia della Cassazione

Va chiarito, per comprendere la portata storica di tale sentenza, che sulla scorta dei principi enunciati dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 29810/2017, la giurisprudenza di merito si era espressa prevalentemente  per la declaratoria di nullità, ma non è però mancata anche qualche pronuncia in contrasto col principio espresso dalla Suprema Corte in importanti Tribunali come quello di  Milano (sentenza n° 5039/18) e Napoli (sentenza n° 29810/17) i quali avevano creato sottili “distinguo”, prevalentemente di carattere strumentale, che di fatto finivano con il reintrodurre i presupposti di validità della fideiussione redatta su schema ABI.

Dunque, proprio per tali ragioni, al fine di contrastare ciò che ai più era, invece, parso come un chiarissimo verdetto di nullità totale della fideiussione in ogni sua parte e rilevabile da chiunque in ogni stato e grado di qualsiasi giudizio, la Corte di Cassazione, sempre prima sezione, è voluta ritornare sull’argomento, questa volta non più con ordinanza, bensì con la citata sentenza n. 13846 del 2019.

La citata sentenza, in particolare, riforma una sentenza resa dalla Corte d’Appello di Brescia n° 554/2014 la quale aveva deciso, appunto, in contrasto con i principi precedentemente affermati dalla Suprema Corte, concludendo per la validità della fideiussione bancaria omnibus redatta su schema ABI.

Dunque, definitivamente la Cassazione ha fatto chiarezza su alcuni punti che, nell’arco dell’ultimo anno e mezzo dalla prima ordinanza – per la verità già chiarissima – avevano costituito elemento di (presunto) diritto per alcuni giudici di merito per sostenere la validità della fideiussione, ampliandone in tal modo la nullità e facilitandone l’accertamento.

Le successive pronunce: fideiussioni nulle sentenze 2022

Dalla storica sentenza in questo articolo approfondita, per quanto possibile, si sono succedute una serie di numerosissime sentenze di merito e di legittimità che hanno avvalorato e rafforzato ancor più la portata della pronuncia del 2019.

La nullità delle fideiussioni omnibus riproduttive dello schema Abi (in uso anche dopo la sanzione della Banca d’Italia) è stata più e più volte confermata.

Quel che continua ad essere oggetto di dibattito, anche in dottrina, è invece la portata della nullità: se trattasi di nullità totale della fideiussione, o al contrario nullità parziale delle singole clausole sanzionate dal provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia.

Di recente, si è espressa la Suprema Corte a Sezioni Unite che, con sentenza n. 41994 del 30.12.2021, ha abbracciato l’indirizzo favorevole a riconoscere la nullità parziale delle fideiussioni bancarie riproduttive dello schema elaborato dall’ABI, perché l’interesse protetto dalla normativa antitrust non sarebbe solo l’interesse individuale del singolo contraente pre-giudicato, ma quello del mercato in senso oggettivo.

Conseguenza diretta della nullità parziale della fideiussione è l’espunzione delle singole clausole (nulle) che riproducono lo schema unilaterale “costituente l’intesa vietata” e sanzionata dalla Banca d’Italia.

Tuttavia, non v’è chi non veda che, diversamente da quanto sostenuto dagli Ermellini, la nullità in questione, senza entrare nel merito del lungo ed articolato dibattito (che sarà senz’altro oggetto di prossimo approfondimento), debba essere qualificata come totale, invalidando pertanto l’intero contratto. (Per approfondimenti si legga l’articolo “La nullità totale della fideiussione omnibus”)

 Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per approfondire il tema sull’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo del consumatore secondo la sentenza delle Sezioni unite n. 9479/2023 e le ripercussioni sui pignoramenti immobiliari in corso si legga l’articolo “opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.” o anche  “Decreto ingiuntivo contro il fideiussore: tempi e procedura”

Per sapere se il tuo contratto di fideiussione è legittimo o meno confrontalo con il modello Abi  che puoi scaricare cliccando Modello ABI fideiussione omnibus”

Per approfondire il tema della nullità delle fideiussioni e il rapporto tra le pronunce sul punto ed il pignoramento immobiliare si legga “Fideiussioni nulle e sospensione pignoramento immobiliare” e  “La Cassazione blocca il pignoramento  immobiliare!?

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2019- Soluzioni per Salvare casa”

Se si è già ricevuto l’atto di precetto e si vuol approfondire gli aspetti che lo riguardano e la sua opposizione si legga “L’atto di precetto contenuto, spese, termini e opposizione”

Per saperne di più sull’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi si leggano anche  “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“, “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” e l’Opposizione agli atti esecutivi, come e quando va proposta”

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”

Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga”Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze”

Per approfondire il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari del sovraindebitamento e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento” o “sovraindebitamento”associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

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