https://www.studioassociatoborselli.it/wp-content/uploads/2022/11/BANNER_LIBRO_BORSELLI3.jpg

Coronavirus: sospesi i termini per le agevolazioni prima casa fino al 31 dicembre 2020

https://www.studioassociatoborselli.it/wp-content/uploads/2019/12/banner-3.jpg

Buone notizie, sul fronte del bonus “prima casa”, arrivano dal decreto legge n.23 del 2020.

Il decreto “liquidità” ha infatti sospeso i termini dalla normativa prevista in tema di agevolazione per l’acquisto della prima casa, prevedendo all’art.24 che “I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche’ il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020”.

 

Per capire meglio la sospensione in oggetto occorre chiare alcuni punti. Innanzitutto, l’agevolazione per l’acquisto della prima casa si sostanzia in una riduzione dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto usufruibile per chi acquisti la “prima casa”, a patto che essa consista nell’acquisto di un immobile non di lusso (vengono eccettuate le abitazioni A/1 di lusso ed A/8 ville e A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi).

Inoltre, qualora l’acquirente sia residente in altro comune e non lavori nel comune ove è sito l’immobile, entro 18 mesi dall’atto di acquisto dovrà trasferire la sua residenza in quello dove esso è situato, a pena di sottrazione dell’agevolazione concessa. Questo termine è stato sospeso dall’art.24 pertanto, qualora decorra tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, sarà sospeso e riprenderà a decorrere solo dal 1 gennaio 2021.

Ciò significa che se un contribuente ha acquistato la prima “casa”, con i benefici della normativa in materia, e il termine per lo spostamento della residenza decorreva nel periodo in oggetto, questo sarà sospeso fino al 1 gennaio 2021, data in cui tornerà a decorrere per la residua parte.

Analogamente dicasi nel caso in cui il contribuente acquisti la prima casa, usufruendo dei rispettivi vantaggi, pre-possendendone un’altra. Ciò gli è consentito sempre che, l’immobile pre-posseduto, sia venduto entro il termine di 12 mesi dall’acquisto del secondo. Anche detto termine qualora decorra tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, sarà congelato e riprenderà a decorrere solo dal 1 gennaio 2021 per la residua parte.

Infine, viene previsto che la casa, acquistata con i benefici in commento, non possa essere venduta entro cinque anni dal suo acquisto a pena di sottrazione dei benefici concessi. Nel caso in cui il contribuente prima ottenga l’agevolazione e di poi ceda l’immobile, egli verrà sanzionato con il pagamento dell’imposta di registro ordinaria e “una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte”. Purtuttavia le sanzioni previste e la sottrazione del beneficio non si applicheranno qualora il contribuente, entro un anno dall’alienazione, proceda ad acquistare un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Anche questo termine sarà sospeso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e continuerà a decorrere per la residua parte solo dal 1 gennaio 2021.

All’ultimo comma dell’art.24, il decreto-legge “liquidità”, per un’evidente esigenza di collegamento, chiarisce che tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 è sospeso altre-sì il termine per il “ riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casaprevisto dall’art.7 della l.n.448 del 1998.

Questo articolo prevede che “Ai contribuenti che provvedono ad acquistare, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato”.

Tanto per dire che, qualora un contribuente acquisti entro un anno dalla vendita dell’immobile, per cui ha usufruito delle agevolazioni fiscali previste dal Bonus prima casa, un nuovo immobile che rispetti ugualmente i requisiti della normativa citata avrà diritto ad un credito d’imposta pari all’imposta di registro o imposta sul valore aggiunto versata per il precedente acquisto.

Anche questo termine sarà sospeso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e continuerà a decorrere per la residua parte solo dal 1 gennaio 2021.

Concludendo, con la sospensione di tutti i termini predetti per 313 giorni, ossia dal 23 febbraio al 31 dicembre del corrente anno, il legislatore ha teso evitare che, a causa della paralisi del paese dovuta al fenomeno del Coronavirus, maturassero decadenze e sanzioni a carico dei contribuenti.

Difatti, tutte le attività previste per ottenere e/o non decadere dalle agevolazioni fiscali in commento, sono attività incompatibili con le restrizioni imposte dalla copiosa decretazione d’urgenza che ha limitato la circolazione delle persone, potendo provocare nel breve-medio periodo decadenze e sanzioni “incolpevoli”.

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello Studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Chi  dovesse acquistare la prima casa e voglia  sapere come darla in locazione senza perdere le agevolazioni fiscali o i requisiti necessari per usufruire delle detrazioni fiscali per gli interessi del mutuo legga “Chi compra con le agevolazioni prima casa, può darla in locazione?

Per approfondimenti sul tema agevolazioni prima casa si leggano anche Agevolazioni prima casa: novità 2014″ e “l’Imposta di Registro viene ridotta, opportunità di risparmio

Per saperne di più sul sul cd rento to buy si legga Contratto di affitto con riscatto come funziona dopo l’art. 23 DL 133/14 – le soluzioni alternative con maggior profitto e tutele”

Per la tematica condominiale del  riparto delle relative alle riparazioni dei muri di cinta/contenimento dei giardini privati  nei condomini o supercondomini si legga A chi spettano i costi per la riparazione del muro di cinta nel condominio o supercondominio”

Per la tematica  delle difformità, più o meno gravi, che incidono sulla conformità urbanistica, o regolarità edilizia e creano non pochi problemi e costi all’acquirente fino a giungere alla nullità assoluta dello stesso atto di acquisto si legga “Conformità urbanistica e catastale: quali rischi corre chi acquista un immobile” 

Per approfondire il tema dei vizi si legga “Vizi occulti dell’immobile acquistato: come tutelarsi

Per approfondimenti sull’azione di manutenzione che tutela chi è stato molestato nel possesso di un immobile si legga anche “l’azione di manutenzione: tempi e procedura”

Se volete acquistare, avete intenzione di investire nel mercato immobiliare in un momento in cui è così basso (comprare  in un mercato depresso piuttosto che in uno che sta ai massimi livelli è una delle elementari regole di ogni investitore professionista) e  state cercando la miglior strategia per i vostri Investimenti immobiliari, (attraverso il mercato ordinario, le aste, o ancora attraverso l’acquisto dell’immobile fuori asta con un’offerta a saldo e stralcio ai creditori ) rivolgetevi a noi per una consulenza –  o per sapere quali opportunità di investimento con i ns clienti, possiamo proporre (conserviamo una banca dati di potenziali investitori al fine di poter far incontrare, quando se ne realizzano le condizioni concrete,  nell’interesse di entrambe le parti, le domande di investimento di potenziali compratori e la volontà di vendere a chi possa offrire la possibilità di restare in locazione nell’immobile dei debitori esecutati nostri assistiti, per approfondire la questione si legga Come comprare casa all’asta senza rischi e ottenere grande redditività” )

Per approfondire la tematica del saldo e stralcio come strumento per acquistare gli immobili pignorati fuori asta ad un prezzo molto inferiore a quello di mercato e quali competenze sono necessarie per non commettere errori che compromettano l’esito di tali operazioni si legga Guida al saldo e stralcio come forma di investimento immobiliare”

In sede di consulenza studiamo i singoli casi concreti e tutte le possibili soluzioni alternative, sia al livello contrattuale che fiscale (potendovi offrire infinite opportunità di risparmio fiscale sia al momento dell’acquisto che in quello successivo della messa a reddito dell’immobile, si legga al riguardo per approfondire l’argomento l’articolo “Investimenti immobiliari regole e suggerimenti per fare profitto ”)

La conoscenza approfondita e specialistica del diritto immobiliare, in cui questo studio si è specializzato (siamo probabilmente l’unico studio che opera sull’intero territorio nazionale ad occuparsi solo ed esclusivamente di diritto immobiliare come può evincersi dalla lettura della nostro sito web alla pagina Chi Siamo) ci consente di far ottenere ai nostri clienti , tutte le opportune ed adeguate tutele, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, sia in sede di asta che in caso di investimento sul mercato ordinario, anche di fronte a questioni che possano apparire estremamente complesse.

Per approfondire anche la secolare la storia dello studio si legga la pagina  “Lo Studio – Avvocati dal 1880″ , per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi

Per  investire nel mercato immobiliare e saperne di più sulle competenze dello studio e sul tipo di assistenza offerta si visiti la pagina Investimenti Immobiliari

Per contattarci telefonicamente o inviare una richiesta di preventivo si visiti la pagina Diventa Cliente – Contattaci

PER QUALSIASI INFORMAZIONEInviaci una richiesta

Verrai ricontattato/a personalmente da un nostro professionista che ti proporrà le soluzioni migliori per la tua specifica esigenza. Per questioni che necessitano di assistenza urgente si consiglia di contattare lo studio telefonicamente.


    https://www.studioassociatoborselli.it/wp-content/uploads/2021/04/footer-partner.png

    NAPOLI

    Via Posillipo, 56/85
    Tel. 081.4206164
    Fax 081.0105891

    MILANO

    Via F. Reina, 28
    Tel. 02.87198398
    Fax 02.87163558

    ROMA

    Via dei Gracchi, 91
    Via Catone, 3
    Tel. 06.92927916

    BRESCIA

    Via Aldo Moro, 13
    (Palazzo Mercurio)
    Tel. 030.7777136

    Studio Legale  d’Ambrosio Borselli

     P.IVA 07581660631  – email: info@studioassociatoborselli.it – PEC studioborselli@pec.it

    mobile: 340.5009682