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Decreto ingiuntivo contro il fideiussore: tempi e procedura

Novembre 8, 2023by Redazione
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Decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore: tempi, costi e procedura. Come difendersi: analisi delle ipotesi di liberazione dalla garanzia assunta.

Com’è noto il decreto Ingiuntivo è uno strumento giuridico efficace che permette ad un creditore di ottenere il pagamento di un debito senza dover avviare un lungo e costoso processo giudiziario.
Tale meccanismo legale offre una via relativamente rapida per il recupero di somme di denaro, ed è particolarmente utile anche quando si ha a che fare con un fideiussore, ossia una persona fisica o giuridica che si è impegnata a garantire, attraverso un apposito contratto di fideiussione, il pagamento di un debito contratto da un’altra parte ( il debitore principale ), il cui inadempimento può verificarsi per una serie di motivi, tra cui il mancato pagamento di un prestito, il mancato pagamento di una fattura o l’inadempimento a qualsiasi altro tipo di obbligazione pattuita.
Il fideiussore offre una maggiore sicurezza al creditore, ma è importante per tutte le parti coinvolte comprendere le implicazioni legali di questo ruolo.
In questo articolo, esamineremo la procedura, i costi e i tempi associati al decreto Ingiuntivo nei confronti di un fideiussore.

Con una simile premessa comprendiamo come il contratto di fideiussione sia fortemente gradito in ambito bancario (sostiene la posizione del debitore e rafforza quella del creditore), sostanziandosi in una forma di garanzia personale, e ciò è messo in rilievo dall’avverbio “personalmente” usato dall’articolo 1936 c.p.c.
Ciò significa che, ai sensi dell’art. 2740 c.c., il fideiussore garantisce l’obbligazione del debitore principale con tutto il suo patrimonio.
N.B. La fideiussione si differenzia dal contratto autonomo di garanzia: contratto in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire immediatamente la prestazione del debitore (“a prima richiesta”) indipendentemente dall’esistenza, dalla validità o dall’efficacia del rapporto di base, e senza potere sollevare eccezioni (“senza eccezioni”).

Fatta questa brevissima precisazione sulla differenza tra il contratto di fideiussione e quello autonomo di garanzia, entriamo nel vivo della materia che oggi ci occupa soffermandoci sul ricorso al decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore, sulla procedura da seguire, sui tempi e sui costi che la riguardano.

Procedura per ottenere un decreto ingiuntivo al fideiussore

La procedura per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti di un fideiussore è disciplinata principalmente dal Codice di Procedura Civile (articoli 633 e seguenti regolano il Decreto Ingiuntivo) e dal Codice Civile (articoli 1936 e seguenti regolano la fideiussione e i suoi effetti).

Innanzitutto, prima di procedere con l’azione legale, è essenziale assicurarsi che il debitore principale non abbia adempiuto ai propri obblighi di pagamento secondo i termini del contratto. È importante disporre di prove documentate dell’inadempimento e dunque raccogliere tutta la documentazione rilevante, inclusi il contratto di fideiussione, l’accordo tra le parti, le comunicazioni, le fatture o gli altri documenti che dimostrano l’inadempimento del debitore principale.

Il creditore che vanti un credito con le caratteristiche indicate può procedere al deposito dell’omonimo ricorso presso la cancelleria del giudice competente.
La richiesta deve contenere informazioni dettagliate, tra cui l’identità del fideiussore (indicando quest’ultimo come parte responsabile del pagamento del debito), una descrizione dell’inadempimento del debitore principale e l’importo del debito reclamato.

Il giudice, una volta depositato il ricorso da parte del ricorrente, deve pronunciarsi entro 30 giorni (termine chiaramente ordinatorio e non sempre rispettato) e lo farà in merito al: A) Rigetto del ricorso; B) Accoglimento del ricorso; C) Oppure richiedendo al ricorrente una integrazione probatoria ai fini della decisione finale.
Se la richiesta è fondata, il giudice la accoglie ed emette il decreto ingiuntivo.
Il decreto contiene:

  • l’ingiunzione al fideiussore di pagare quanto richiesto dal ricorrente;
  • il termine entro cui l’ingiunto può proporre opposizione (40 giorni), con l’avvertimento che se non propone opposizione il decreto diverrà esecutivo.

Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, il giudice ingiunge al fideiussore di pagare senza dilazione, fermo restando il diritto di proporre opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica. Il procedimento di ingiunzione avviene “inaudita altera parte,” il che significa che il giudice emette una pronuncia “sommaria” senza ascoltare le ragioni del fideiussore/debitore, ma si basa unicamente sulle argomentazioni del creditore e la documentazione depositata.
In altre parole, il giudice giunge ad una conclusione senza coinvolgere tutte le parti coinvolte. Solo in un secondo momento, nel caso in cui il debitore si opponga al decreto ingiuntivo, si avvia un procedimento ordinario a cognizione piena e nel contraddittorio delle parti: in cui le parti processuali vengono ribaltate all’interno del processo con l’effetto che il debitore ha l’onere e il diritto di presentare le proprie argomentazioni (perciò si parla di contraddittorio eventuale e differito).

Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo, il creditore – nel caso in cui il decreto ingiuntivo non venga opposto o nel caso in cui la successiva opposizione venga rigettata o si estingua – può procedere con l’esecuzione, ma solo dopo aver intimato il pagamento al fideiussore con la notifica dell’atto di precetto. L’esecuzione può comportare il pignoramento di beni o altre azioni legali necessarie per riscuotere il debito (es. iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del fideiussore/destinatario della notifica del decreto ingiuntivo)
I tempi e i dettagli specifici della procedura possono variare in modo significativo in base alle circostanze specifiche del caso. Pertanto, è di cruciale importanza consultare un avvocato esperto per garantire che la procedura sia seguita correttamente e che vengano rispettati tutti i requisiti legali.

Decreto ingiuntivo al fideiussore: costi e tempi

I costi legati al ricorso per Decreto Ingiuntivo al fideiussore possono anch’essi variare in base alla competenza del Tribunale e ai servizi legali impiegati.
Tuttavia, in linea generale, questi costi includono:

  • Tariffe di deposito presso il tribunale: queste possono variare a seconda della competenza della “controversia” e dell’importo del debito oggetto del ricorso (il contributo unificato è sempre ridotto della metà);
  • onorari legali;
  • spese di notifica: l’atto di notifica del decreto Ingiuntivo al fideiussore può comportare ulteriori spese.
  • Al di là delle spese specifiche per il decreto ingiuntivo, potrebbero esservi ulteriori costi legati al processo legale nel suo complesso.

I tempi per ottenere un decreto ingiuntivo possono variare notevolmente.
Tuttavia, in molti casi, il processo può richiedere diversi mesi, a seconda del carico di lavoro del tribunale e della complessità del caso. È importante essere preparati a possibili ritardi, anche se il decreto ingiuntivo è spesso più rapido rispetto a un procedimento giudiziario completo.

Fideiussione: Può il fideiussore sottrarsi all’adempimento? Come liberarsi dalla garanzia?

Una volta spiegato come e cosa deve fare il creditore per ottenere un decreto ingiuntivo, in particolare, nei confronti di un fideiussore, vediamo quali sono gli strumenti offerti al fideiussore per difendersi.

La risposta al quesito iniziale ci viene data dal codice civile, che disciplina diverse ipotesi in cui il fideiussore può “liberarsi” dalla garanzia assunta.
Andiamo ad analizzarle:
-Art. 1956 c.c.: la liberazione del fideiussore per obbligazione futura
L’art. 1956 c.c. prevede la liberazione del fideiussore per un’obbligazione futura, qualora, in sostanza, il creditore abbia concesso credito al debitore, senza la preventiva autorizzazione del garante, pur consapevole del peggioramento delle condizioni economiche del primo (debitore), tali da rendere più difficile la soddisfazione del credito da parte del fideiussore.
L’onere gravante sul creditore (di “chiedere” l’autorizzazione al fideiussore) è espressione del generale principio di buona fede e correttezza in senso oggettivo, principi che consentono al fideiussore di (negare l’autorizzazione e quindi) sottrarsi all’adempimento di un’obbligazione divenuta più gravosa per cause a lui non imputabili.
Questa violazione costituisce un valido motivo affinché il garante agisca in giudizio (ovviamente ha l’onere di provare l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine) per chiedere la risoluzione del contratto.

-Articoli 1955 e 1957 c.c.: che disciplinano due ulteriori e specifiche ipotesi in cui il fideiussore può chiedere di liberarsi dalla garanzia assunta

1.
In particolare l’art. 1955 c.c. dispone che la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.
In tal caso viene a configurarsi una condotta colposa e antigiuridica del creditore, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico per il fideiussore, che si concretizza nella perdita del diritto di surrogazione e/o di regresso.
Il fatto del creditore, rilevante ex art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, deve costituire una precisa violazione di un dovere giuridico, imposto dalla legge o nascente dal contratto, con conseguente sottrazione al fideiussore di concrete possibilità, esistenti nella sfera del creditore al tempo della garanzia, che gli avrebbero consentito l’attuazione dell’obbligazione garantita.
Il pregiudizio deve, inoltre, essere giuridico, non solo economico, e concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c.) e non già nella sola maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore.
2. Ai sensi dell’art. 1957 c.c., invece, si ha l’estinzione della fideiussione se alla scadenza dell’obbligazione principale, il creditore non si sia attivato tempestivamente, agendo contro il garantito (debitore principale che non adempie spontaneamente) , decadendo, così, da tale diritto.

Segue: l’art. 1957 c.c. – Scadenza dell’obbligazione principale e deroga all’art. 1957 c.c.

La disposizione in parola  è rubricata “scadenza dell’obbligazione principale” e stabilisce quanto segue:
“Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale.
In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”.

In buona sostanza, la norma stabilisce sì un obbligo per il creditore principale, ma dispone anche una proroga legale della obbligazione del fideiussore, dalla durata di sei mesi (se la fideiussione non ha un termine specificamente determinato) e dalla durata di due mesi (se essa e stata concepita “a tempo determinato”). 

E’ noto, infatti, che la fideiussione può essere sia:

  • a tempo determinato: e cessare quindi solitamente quando cessa il contratto principale;
  • a tempo indeterminato: a garanzia di debiti presenti e futuri. Quest’ultima viene chiamata “omnibus” e deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione dell’importo massimo garantito.

Al riguardo, una delle principali eccezioni sollevate dal fideiussore in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore nei suoi confronti attiene al mancato rispetto dei termini indicati nell’art. 1957 c.c. (orientamento ormai consolidato e più volte riaffermato, anche di recente, dalla giurisprudenziale di legittimità).

Sul punto, si precisa che secondo l’interpretazione “tradizionale” dell’art. 1957 c.c. eventuali lettere monitorie, diffide, addirittura il precetto non seguito da pignoramento valido, etc., (in generale atti stragiudiziali) sarebbero utili a soli fini interruttivi della prescrizione del diritto di credito vantato, ma non anche ad evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. del diritto ad agire nei confronti del fideiussore!

Ora, va precisato che in materia di fideiussioni, la Banca spesso nella predisposizione del contratto in parola, era (in molti casi lo è ancora) solita inserire clausole derogative delle disposizioni codicistiche dettate in materia, a totale discapito del contraente più debole.

Caso particolare (e purtroppo molto frequente) è la deroga ai termini di cui all’art. 1957 c.c. (che chiaramente permette al creditore una maggiore libertà in termini di spazio e tempi).

In questi casi, sommariamente, il fideiussore, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, avrà una serie di eccezioni/argomentazioni da  poter presentare.

  • violazione Codice del Consumo e Direttiva 93/13/Cee del Consiglio del 5 aprile 1993: la clausola del contratto che deroga alla norma in commento, siccome determina un notevole squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti contraenti, limitando la facoltà di opporre eccezioni, si reputa vessatoria ed in quanto tale nulla.
  • violazione della disciplina Antitrust del contratto di fideiussione in quanto conforme allo schema predisposto dall’ABI.
    Occorre al riguardo premettere che l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), nel 2002, ha predisposto uno schema di contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, contenente la c.d. clausola omnibus. Tuttavia, la Banca d’Italia, con il Provv. n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto alcune specifiche clausole del suddetto schema contrattuale predisposto dall’ABI lesive della concorrenza, in quanto contrastanti con le disposizioni della legge n. 287/1990 (Legge Antitrust).
    Le clausole in oggetto prevedono l’imposizione di condizioni non pattuite tra le parti e peggiorative delle previsioni codicistiche, e consistono nella:
    1.reviviscenza della garanzia dopo l’estinzione del debito principale ;
    2.la rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. di cui abbiamo parlato poc’anzi;     
    3.l’estensione della garanzia agli obblighi di restituzione nel caso di invalidità del rapporto principale.
Al riguardo un interrogativo piuttosto vivo è:
la presenza di tali clausole comporta la nullità totale del contratto di fideiussione oppure colpisce solo le clausole “incriminate”?

Orbene, seppur le Sezioni Unite si sono più volte pronunciate sancendo che la fideiussione che riproduca lo schema fideiussorio dall’ABI è parzialmente nulla per le clausole riproduttive di quello stesso schema, a parer di chi scrive,  pur non ignorando che sul punto siano intervenute anche recentemente le S.U. con pronuncia n. 41994 del 30 dicembre 2021 (abbracciando l’indirizzo favorevole alla nullità parziale), non può non considerarsi anche la possibilità di una pronuncia sulla totale nullità del contratto, non convincendo l’ultimo arresto della Suprema Corte.

Ed invero, il dato della nullità totale potrebbe dedursi primariamente dalla lettura combinata dell’art. 1418 c.c. per cui “il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative”, e degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/90 (nello specifico l’art. 2 vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza)!!
La questione, com’è evidente, non è affatto marginale per le conseguenze che comporta e merita sicuramente un adeguato approfondimento.

Breve cenni sull’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non opposto   

Il tema delle fideiussioni è oramai oggetto di particolare interesse per tutti gli operatori del diritto nonché dei debitori, consumatori etc., soprattutto a seguito della importante sentenza emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479 del 6 aprile 2023, pronunciata nell’interesse della legge, con la quale viene enunciato un importante principio di diritto a tutela dei debitori/consumatori – anche fideiussori – che vedono aggrediti i loro beni in forza di contratti/fideiussioni nulli per violazione della normativa Antitrust.

In breve, adattando la sentenza alla questione affrontata dal presente articolo, la Cassazione ha statuito che in presenza di un pignoramento fondato su un decreto ingiuntivo emesso sulla scorta di una fideiussione omnibus o specifica contenente le clausole nulle per violazione della normativa antitrust, il Giudice dell’esecuzione dovrà sospendere le operazioni di vendita o di assegnazione, al fine di permettere al preteso debitore (esecutato) di far valere le sue ragioni innanzi al Giudice del merito (competente), nonostante non le abbia fatte valere in precedenza (quindi nonostante la mancata opposizione al decreto ingiuntivo da parte del debitore entro i termini di legge ordinari);  così superando, in questo modo, l’intervenuto giudicato del decreto ingiuntivo in parola!!

In linea generale, è stato statuito che anche nella fase sommaria di un procedimento monitorio il Giudice ha il potere/dovere si eseguire d’ufficio controlli circa l’eventuale natura abusiva delle clausole contrattuali connesse all’oggetto della controversia/della richiesta di ingiunzione del creditore.

E, a seconda dell’esito dei doverosi rilievi eseguiti, potrà poi addivenire al rigetto del ricorso, ovvero al suo consentito accoglimento, purché motivato (anche se sommariamente) nel decreto emesso.

Sistema che, in ogni caso, era già previsto nel nostro ordinamento, ora rafforzato.

Per approfondire il tema sull’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo del consumatore secondo la sentenza delle Sezioni unite n. 9479/2023 e le ripercussioni sui pignoramenti immobiliari in corso si legga l’articolo “opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.”

Conclusioni

In conclusione, già dall’incipit di tale articolo si comprende come la materia trattata sia annosa e complessa. Scopo di questo articolo è semplificare e schematizzare, per quanto possibile, gli aspetti salienti ed introduttivi della materia trattata.
Tale scritto non  vuole in alcun modo sostituirsi ad una consulenza legale, anzi, è doveroso affidarsi ad un professionista altamente esperto della materia che sappia analizzare dettagliatamente il caso specifico e individuare la miglior strategia difensiva, soprattutto alla luce dei continui aggiornamenti normativi e giurisprudenziali che, come poc’anzi evidenziati, attanagliano l’argomento.

Avv.p. Alessandra Verde 
(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura degli articoli Fideiussioni nulle e sospensione pignoramento immobiliare”   e “La Cassazione blocca il pignoramento  immobiliare!?

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” ,    “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“, Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”;

Sull’opposizione a decreto ingiuntivo si leggaGuida all’opposizione a decreto ingiuntivo ex art 645 cpc”

In merito al pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si leggano anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” ,  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga   “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito Il Manuale ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando Lo Studio – Avvocati dal 1880, per informazioni sulla Partnership dello Studio  con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”,  per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci

 

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