https://studioassociatoborselli.it/wp-content/uploads/2022/11/BANNER_LIBRO_BORSELLI3.jpg

Divisione ereditaria endoesecutiva

Gennaio 24, 2025by Redazione

L’esecuzione forzata sui beni indivisi. Divisione ereditaria in corso di pignoramento: tempi, costi, procedura. Sospensione del pignoramento

Quando oggetto del pignoramento è un bene indiviso (quindi quando il debitore esecutato sia proprietario di un immobile pro quota) il giudice dell’esecuzione avrà a disposizione tre mezzi di liquidazione delle quote indivise e precisamente:

  1. la vendita della quota indivisa;
  2. la separazione in natura;
  3. il giudizio di divisione.

Il giudizio di divisione “endo-esecutivo” è lo strumento di gran lunga più adottato ed è finalizzato allo scioglimento della comunione.

Questo perché, come può ben comprendersi, le soluzioni alternative sono senz’altro meno pratiche:

  • la separazione in natura, quando possibile, spesso è poco conveniente – a livello di costi, tempo e guadagno futuro; tra l’altro, può essere disposta solo su istanza di tutti i comproprietari o del creditore procedente, che spesso per convenienza non si attivanno in tal senso;
  • la vendita della quota indivisa, invece, è possibile solo quando il GE possa dimostrare la probabilità di liquidare la quota ad un prezzo pari o superiore al suo valore, soluzione spesso poco realistica (infatti è residuale).

Giudizio divisionale endo-esecutivo: cos’è

Il giudizio divisionale endo-esecutivo, ex artt. 599 e ss cpc, rappresenta una “parentesi cognitiva del processo d’espropriazione”.

Lo scopo della divisione endo-esecutiva è rappresentato dalla necessità di individuare l’oggetto dell’espropriazione forzata al fine di assicurare il migliore soddisfacimento delle pretese creditorie in sede esecutiva.

La divisione endo-esecutiva ha natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo e, pur essendo in collegamento con l’espropriazione forzata, costituisce un autonomo processo di scioglimento della comunione (in quanto soggettivamente ed oggettivamente distinto dal primo).

La competenza funzionale a conoscere tale giudizio, infatti, è attribuita al medesimo giudice della procedura esecutiva immobiliare (ex art. 181 disp att cpc).

Giudizio divisionale endo-esecutivo: procedura

Introduzione del giudizio

In caso di pignoramento dei beni indivisi, prima attività che il creditore procedente deve eseguire è quello di avvisare del pignoramento gli altri comproprietari (ex art. 599 cpc).

L’avviso deve contenere, tra le altre, l’invito a comparire davanti al giudice dell’esecuzione (ex art. 180 disp. att. cpc).

All’udienza all’uopo disposta, il GE verifica che il bene sia comune con soggetti non esecutati (anche solo uno) e, sentiti tutti gli interessati, provvede ai sensi dell’art. 600 cpc.

In particolare, se richiesta (dal creditore o dai comproprietari) dispone la separazione della quota (di proprietà del debitore esecutato) in natura. Viceversa, se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, dispone che si proceda alla divisione oppure alla vendita della quota indivisa – nei casi e limiti disposti dalla legge.

È una procedura ad hoc, che non richiede una apposita istanza di divisione, ma parte dalla pronuncia del GE.

Ai sensi dell’art 181 disp. att. cpc, il GE, se sono presenti tutti i comproprietari all’udienza (già in precedenza avvertiti dal creditore), instaurerà direttamente il giudizio di divisione, diversamente fisserà una nuova udienza di comparizione assegnando alla parte più diligente il termine massimo di 60 giorni – da considerarsi perentorio – per integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari non presenti, mediante notificazione dell’ordinanza (che dispone procedersi alla divisione).

Il giudizio endo-esecutivo, quindi, si introduce con ordinanza di fissazione della udienza di comparizione del giudice che deve essere notificata ed iscritta a ruolo (costituisce titolo anche per la trascrizione ex art. 2646 c.c.) – l’ordinanza in pratica si sostituisce all’ordinario atto di citazione, quale atto introduttivo del giudizio ordinario.

Svolgimento del giudizio divisionale

Una volta introdotto, il giudizio endo-esecutivo non si discosta molto da quello divisionale ordinario (Per approfondimenti si legga l’articolo Divisione ereditaria: tempi, costi, modalità e procedura)

Unica differenza meritevole di annotazione è che nel giudizio endo-esecutivo non si applica l’istituto della mediazione obbligatoria.

Il giudizio prevede l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio e della redazione del relativo progetto di divisione e termina con la pronuncia di una:

  1. ordinanza con cui il giudice approva e rende esecutivo il progetto divisionale (in assenza di contestazioni);

N.B. Quando il progetto divisionale prevede la vendita dell’immobile, allora si avrà luogo alla vendita e solo successivamente il progetto sarà depositato.

  1. sentenza (in presenza di contestazioni, ad esempio in merito alla sussistenza della comunione, all’entità delle quote, o semplicemente quando il progetto approvato non è accettato da tutte le parti) con cui il giudice provvede sulle contestazioni, cui fa seguito altra ordinanza di esecutività del progetto.

N.B. Si ritengono applicabili nella vendita disposta nel giudizio divisorio incidentale gli istituti tipici della vendita forzata (come la custodia, la delega ex art. 591-bis c.p.c., lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc per denunciare irregolarità della vendita, il divieto di partecipare alla vendita ex art. 571 c.p.c., la chiusura anticipata per infruttuosità ex art. 164-bis disp. att. c.p.c., la cancellazione delle formalità pregiudizievoli).

Conclusione del giudizio

Il giudizio di divisione deve concludersi, quindi, con un progetto di divisione il cui contenuto varia a seconda delle modalità di realizzazione dello scioglimento della comunione:

  1. assegnazione dell’intero bene al comproprietario che lo richiede, dietro versamento del prezzo di stima;
  2. la vendita dell’intero bene;
  3. l’attribuzione di porzioni concrete del bene a ciascun comproprietario dietro eventuali versamenti di conguagli.

L’assegnazione dell’immobile al comproprietario si attua solo su sua espressa istanza (al di fuori del debitore esecutato) e presenta notevoli vantaggi:

  1. velocizza lo scioglimento della comunione;
  2. evita la vendita forzata, quindi permette di mantenere l’immobile nel patrimonio familiare;
  3. garantisce il pagamento pari al valore di stima dell’immobile, senza svalutazioni.

La vendita dell’intero bene immobile comporta la vendita forzata anche della quota appartenente al comproprietario non esecutato che pur non essendo debitore è, quindi, costretto a subire la vendita.

La vendita avviene senza incanto, tra l’altro, non può essere evitata neanche in presenza di opposizione di un comproprietario, salvo che lo stesso dimostri la praticabilità delle alternative.

N.B. la vendita avviene sempre nel contesto del giudizio divisorio, infatti, il processo esecutivo riprenderà direttamente con la fase della distribuzione del ricavato.

Entrambe le soluzioni si concludono, poi, con l’emissione di un decreto di trasferimento del bene.

La formazione dei singoli lotti avviene quando non si fa luogo alla vendita perché la comoda divisibilità della massa lo consente.

Nella pratica, si formano tante quote quanti sono i comproprietari e si estraggono a sorte ai fini dell’assegnazione. In altre parole, si realizza lo stesso risultato della separazione in natura, nei casi in cui questa non sia stata richiesta in udienza ex art. 600 cpc e sia possibile. Nel giudizio divisionale, infatti, non è richiesta una apposita istanza, ma semplicemente un provvedimento motivato del giudice sulla modalità prescelta.

E se il bene indiviso è abusivo?

La divisione endo-esecutiva di beni indivisi è sottratta alla comminatoria di nullità prevista per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, ex artt. 46 d.p.r. 380/2001 e 40 l. 47/1985 (confermato anche dalle Sezioni Unite con sentenza n. 25021 del 7 ottobre 2019).

Per approfondire il tema sul pignoramento di immobili abusivi si legga l’articolo Pignoramento immobile abusivo: è possibile?L’immobile abusivo può essere venduto all’asta, ma l’abuso non è sanato

Sospensione della procedura esecutiva

L’introduzione del giudizio di divisione endo-esecutivo comporta la sospensione ex lege della procedura esecutiva da cui è originato il tutto. (ex art. 601 cpc)

Anche se sospeso, sarà sempre consentito il compimento di atti conservativi o in generale non incompatibili con tale stato:

  • Classico esempio è la nomina di un custode. In questo caso, la nomina avverrà nell’ambito della procedura esecutiva non del giudizio divisionale, e riguarderà pertanto solo la quota di cui è titolare il debitore esecutato. Se occorrerà assumere delle iniziative conservative o di amministrazione si applicheranno le regole sulla comunione dei beni.
  • Inoltre, potrà sicuramente proporsi istanza di conversione, che di conseguenza comporta la caducazione del giudizio di divisione, siccome con questa si sostituisce al bene pignorato una somma di denaro. (Per approfondimenti si legga Art 495 cpc: la conversione del pignoramento immobiliare)
  • In pendenza della divisione e quindi a processo esecutivo sospeso, è ammissibile l’intervento di altri creditori, che risulterà tempestivo se depositato prima che nel giudizio di divisione sia disposta la vendita o chiesta l’assegnazione.

La sospensione dura finché non sia intervenuto un accordo fra le parti (emissione dell’ordinanza di divisione) o fino alla pronuncia della sentenza.

Cosa succede dopo la pronuncia sulla divisione?

Oneri del creditore

Il creditore al termine del giudizio di divisione dovrà:

  1. provvedere a trascrivere la sentenza (se conclusa con sentenza);
  2. riassumere la procedura esecutiva immobiliare nel termine originariamente fissato dal giudice;
  3. nei novanta giorni successivi (termine perentorio) alla trascrizione della sentenza, se creditore ipotecario, procedere al trasferimento dell’ipoteca sul bene (o porzione di bene) assegnato al proprio debitore – in mancanza perderà il privilegio (ex art. 2825 c.c.).

Riassunzione del processo esecutivo

Con ordinanza di divisione o sentenza, il giudice fissa altresì il termine per la riassunzione dell’esecuzione forzata, sospesa di diritto; in mancanza, il termine è di sei mesi.

Il caso di omessa riassunzione entro i termini di legge o stabiliti dai giudice, la procedura esecutiva si estingue (ex artt. 627 e 630 comma 1 c.p.c.).

Una volta riassunta la procedura esecutiva, è in questa sede che avrà luogo la distribuzione del ricavato della vendita (o assegnazione con contestuale versamento del prezzo) eseguita in sede divisionale.

Giudizio di divisione endo-esecutivo: tempi e costi

Tempi

I tempi della procedura di divisione endo-esecutiva variano a seconda della evoluzione del giudizio, in altre parole, a seconda della presenza o meno di contestazioni.

In caso di contestazioni i tempi inevitabilmente si dilateranno, se sol si pensi al fatto che il giudice dovrà provvedere con sentenza anche sulle stesse.

Costi

Di regola, nel giudizio divisionale ordinario, le spese del giudizio non sono regolate dal principio della soccombenza, ma vengono liquidate a carico della massa con la sentenza che definisce il giudizio o con l’ordinanza di approvazione del progetto divisionale (Per approfondimenti si legga Divisione ereditaria: tempi, costi, modalità e procedura)

Diversa è la impostazione nel giudizio endo-esecutivo, o meglio astrattamente la ripartizione è la stessa, ciascuno partecipa pro quota alle spese.

Quel che cambia è che è il creditore procedente ad anticipare le spese, ma non avendo un interesse diretto, anche se funzionale, ha anche diritto all’integrale rimborso. (Per approfondimenti si legga Pignoramento immobile in comproprietà: chi paga le spese?).

Il rimborso delle spese sostenute (che si qualificano quali spese dell’esecuzione) avverrà in sede di distribuzione del ricavato dalla vendita, in prededuzione in quanto costo sostenuto per lo svolgimento dell’azione esecutiva, ex art. 2770 c.c.

Quando il creditore ha anticipato le spese anche per gli altri comproprietari, allora il rimborso avverrà o mediante decurtazione dagli importi spettanti ai singoli comproprietari nel caso si sia proceduto a vendita dell’intero immobile oppure con sentenza di condanna degli stessi al rimborso.

Conclusioni

L’espropriazione immobiliare è sempre ricca di insidie e le questioni si complicano man mano che si procede e si va avanti nella procedura, specialmente quando l’immobile interessato dalla stessa è in comproprietà (le attività si duplicano e i problemi si complicano), per questo è importantissimo, o comunque sempre utile, farsi assistere sin dalle prime fasi del pignoramento da un professionista esperto e preparato che sappia da subito come procedere ed agire nel pieno ed unico interesse del debitore esecutato.

avv. Biancamaria Leone de Pertis

(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Con una adeguata difesa, quindi, il debitore può certamente ottenere un cospicuo allungamento dei tempi che, come dicevamo, presenta indiscutibili vantaggi per il debitore (non foss’altro perché evita di dover locare altro immobile per vivere) che in alcune situazioni può persino arrivare a non perdere l’immobile o a trarne un inatteso profitto dalla vendita o transazione (si legga a tale riguardo ‘“Opposizione all’esecuzione immobiliare, il rispetto della procedura e la tutela del diritto all’abitazione“)

Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Per approfondire come gli errori contenuti nell’avviso di vendita (determinante è una approfondita analisi dell’avviso, in comparazione con l’ordinanza, e la perfetta conoscenza delle norme e delle prassi dei vari tribunali in tal senso) ci abbiano consentito di ottenere l’ennesima revoca del decreto di trasferimento si legga “Revocato decreto di trasferimento per vizi della vendita”

Per approfondire l’importantissimo risultato ottenuto dallo studio d’Ambrosio Borselli presso il Tribunale di Roma che, giusta opposizione, ha revocato un decreto di trasferimento dopo anni dalla sua emissione per la denunciata difformità tra avviso di vendita e ordinanza di vendita emessa nell’ambito della medesima esecuzione si legga “Invalidità del decreto di trasferimento: come opporsi

Per l’ennesima sospensione di una procedura esecutiva immobiliare ottenuta, peraltro, a pochissime ore dalla celebrazione dell’asta stessa, grazie all’ammissione dell’ennesima proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore portata  con soddisfazione a compimento dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga Bloccato pignoramento con ammissione piano del consumatore”

Ritornando alle irregolarità degli avvisi di vendita ed al loro strumento tipico di contestazione ( il ricorso ex art 591 ter cpc) che ne consente se ben motivato la revoca si legga “Revocata vendita all’asta per assenza di foto degli interni” che tratta con dovizia di particolari un caso in cui il Tribunale di Pescara ha  revocato l’esperimento di vendita per violazione, da parte del delegato, degli oneri pubblicitari prescritti nell’apposita ordinanza.

Per verificare la concreta possibilità  con una adeguata difesa specialistica di ottenere la  revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la  difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”

Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,   persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”

Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta  dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”

Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”

Per maggiori  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed  i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Per approfondire l’ammissibilità e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga “La trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”, “l’Opposizione agli atti esecutivi, come e quando va proposta”e “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme

Per approfondire lo strumento per opporsi all’avviso di vendita, che non è il ricorso in opposizione agli atti esecutivi bensì il ricorso ex art. 591 ter si legga “Come opporsi all’avviso di vendita: opposizione agli atti esecutivi o ricorso ex art 591 ter?”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate – Soluzioni per Salvare casa”

Per  approfondire le questioni relative ai vizi della notifica dell’atto di pignoramento immobiliare ed in particolare tutto quel che riguarda nullità ed inesistenza della notifica del pignoramento immobiliare, la sanatoria per raggiungimento dello scopo e  cosa fare in caso di notifica nulla si legga Pignoramento immobiliare: i vizi della notifica”.

Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.

Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un  modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il  controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”.

Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante l’avvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si legga Bloccato pignoramento per carenza di legittimazione”

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”o anche “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga   “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Per approfondimenti sulle più recenti novità legislative in tema si leggano i seguenti articoli Piano del Consumatore e pignoramento, Procedure di esdebitazione e Approvato il nuovo sovraindebitamento.

Per conoscere la situazione che si viene a creare quando un immobile abusivo viene acquistato attraverso l’asta immobiliare si legga invece “L’immobile abusivo può essere venduto all’asta, ma l’abuso non è sanato”

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari del sovraindebitamento e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento” o “sovraindebitamento”associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito Il Manuale ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando Lo Studio – Avvocati dal 1880, per informazioni sulla Partnership dello Studio  con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”,  per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci

Redazione