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Domanda di insinuazione al passivo ex art. 201 C.C.I.I.

Ottobre 25, 2023by Redazione
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 Domanda di insinuazione al passivo nella liquidazione giudiziale: termini, costi, forma e procedura; domanda tempestiva, tardiva e ultra-tardiva

 

Nel precedente articolo “Istanza di fallimento dopo la riforma” abbiamo analizzato la prima fase della liquidazione giudiziale, partendo dalla presentazione dell’istanza di “liquidazione giudiziale” (ex fallimento) fino alla dichiarazione di apertura della procedura con sentenza.
Con il presente articolo, invece, si punta a semplificare, per quanto possibile, la fase appena successiva alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, ossia la presentazione delle domande di insinuazione allo stato passivo.

Aspetti generali

Una volta dichiarata con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale dell’impresa insolvente, si apre una fase necessaria rivolta all’ ”accertamento” dei crediti vantati dai terzi nei confronti della predetta impresa.

Tale fase si svolge, in via esclusiva, dinanzi il Giudice Delegato alla procedura e, più in generale, dinanzi il Tribunale investito della procedura stessa (così come per l’eventuale fase di impugnazione, di cui si dirà in seguito), nel rispetto del principio della par condicio creditorum.

Secondo tale principio, infatti, tutti i creditori hanno pari diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, ragion per cui tutte le relative domande di accertamento dei crediti devono trovare ingresso nella medesima procedura e non sono più possibili azioni esecutive individuali.

Fanno eccezione in tal senso gli eventuali diritti di prelazione ed i crediti sorti durante la procedura (ad esempio, il compenso del curatore, le spese di giustizia ecc.) che, invece, devono ritenersi “prededucibili” e, quindi, soddisfatti in via prioritaria rispetto ai crediti della massa sorti anteriormente alla dichiarazione di apertura della procedura.

Nell’ambito dell’accertamento dello stato passivo saranno esaminate domande aventi ad oggetto diritti di credito nei confronti dell’impresa insolvente (caso tipico), domande di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui. (art. 201 C.C.I.I.).

Forma e procedura

La domanda di ammissione al passivo si propone con ricorso da inoltrare al curatore presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata dalla parte personalmente, oppure, nel caso in cui questi sia assistito da un legale dalla pec di quest’ultimo, dotato di procura (per la presentazione della domanda di ammissione, infatti, non è necessaria l’assistenza di un legale, ma, vista la complessità e la capillarità della procedura è altamente consigliata).

A norma dell’art. 200 C.C.I.I., il curatore è tenuto “senza indugio” a informare tutti i creditori (di cui è a conoscenza sulla base della documentazione in suo possesso e delle informazioni raccolte) dell’apertura della liquidazione giudiziale dell’impresa insolvente, dell’udienza di verifica dello stato passivo e del fatto che possono provvedere, entro il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza, ad inoltrare le proprie domande di insinuazione.

Con la medesima comunicazione (a mezzo raccomandata a/r o a mezzo pec) il curatore deve informare i creditori dell’indirizzo di posta elettronica certificata assegnata alla procedura presso cui trasmettere le citate domande (nella pratica, il Curatore, una volta nominato dal G.D. è tenuto ad eseguire alcune specifiche operazioni, tra le quali rientra l’apertura di un indirizzo pec che sarà da lui gestito per le comunicazioni con i creditori)

A questo punto, il creditore destinatario della comunicazione sarà tenuto a presentare la domanda di insinuazione. I suoi diritti risulteranno irrimediabilmente disattesi, infatti, se non introdotti nelle opportune sedi (“fallimentari” – siccome le procedure esecutivi individuali non potranno essere più promosse) e nel rispetto dei relativi termini (spesso perentori).

Il ricorso inoltrato al curatore avente ad oggetto la domanda di ammissione al passivo deve contenere:

  1. l’indicazione della procedura, le generalità ed il codice fiscale del creditore e le coordinate bancarie ove ricevere eventuali pagamenti, ovvero la dichiarazione di voler ricevere i pagamenti in modalità diversa rispetto all’accredito in conto corrente bancario;
  2. l’indicazione della somma che s’intende insinuare al passivo;
  3. la succinta esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto della domanda;
  4. l’eventuale indicazione del titolo di prelazione (ove sussistente);
  5. l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica presso cui ricevere le comunicazioni inerenti la procedura (art. 201 C.C.I.I.).

Al ricorso, ovviamente, devono essere allegati anche tutti documenti giustificati del credito e/o dell’eventuale diritto di prelazione.

Su ciascuna domanda il curatore rassegnerà le proprie conclusioni, eventualmente eccependo fatti estintivi, modificativi o impeditivi, e redigerà il progetto di stato passivo che dovrà depositare presso la cancelleria del G.D. e trasmettere ai creditori ricorrenti, il tutto entro 15 giorni dalla data di udienza fissata per la verifica.

Questi, poi, dall’esame del progetto, potranno presentare osservazioni e documenti integrativi da trasmettere al curatore entro 5 giorni dalla data di udienza

All’udienza di verifica, il Giudice Delegato, esaminato il progetto, deciderà su ciascuna domanda, accogliendola in tutto o in parte ovvero rigettandola.

A seconda della mole delle domande presentate, il G.D. potrà disporre più udienze al fine di verificarne tutte le domande ammesse dal curatore, dandone previa comunicazione.

Terminato l’esame di tutte le domande il Giudice Delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto (art. 204, IV° comma  C.C.I.I.).

Il Curatore è tenuto a questo punto a trasmettere copia del decreto ai creditori ricorrenti (tutti coloro che hanno presentato domanda), comunicandogli del diritto di proporre opposizione.

Avverso il predetto decreto, infatti, può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione e, quindi, si può contestare sia il rigetto, anche parziale, della propria domanda di ammissione, sia l’ammissione di domande proposte da terzi (cfr. artt. 205 e 206 C.C.I.I. per approfondimenti in tema di legittimazione attiva e passiva).

Tutti i rimedi impugnatori vanno esperiti dinanzi il Tribunale investito della procedura con ricorso da presentarsi nel termine perentorio di 30 giorni dalla avvenuta comunicazione da parte del curatore dello stato passivo, reso esecutivo con decreto dal G.D. (ex art. 205 C.C.I.I.) o, nel sol caso di revocazione, da quando si è scoperto il dolo, l’errore o la falsità.

Il Tribunale, esperita l’eventuale fase istruttoria, provvederà in via definitiva con decreto assunto in composizione collegiale (cui non potrà partecipare il giudice delegato alla liquidazione giudiziale) ed il predetto decreto sarà ricorribile, solo in Cassazione, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dello stesso da parte della cancelleria.

Domande tardive ed “ultra-tardive”

Le domande di ammissione al passivo inoltrate al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza di verifica del passivo e non oltre il termine di sei mesi (prorogabile dal Tribunale in occasione della dichiarazione di apertura della liquidazione in dodici mesi in caso di “particolare complessità” della procedura) dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate “tardive”.

La procedura di accertamento delle domande tardive segue lo stesso iter di quelle presentate tempestivamente, unica differenza sta nel fatto che, in questi casi, il Giudice Delegato deve fissare una apposita udienza per la relativa verifica entro quattro mesi.

Nel caso in cui la domanda di ammissione al passivo sia inoltrata oltre il termine di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività e, comunque, “fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo” (art. 208 co. 3 C.C.I.I.), sarà considerata “ultratardiva” e risulterà ammissibile solo ove il ricorrente darà prova che il ritardo non sia a lui imputabile.

In ogni caso, dovrà essere presentata entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla cessazione della causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.

Anche per tali domande è previsto che il Giudice Delegato fissi l’udienza di verifica nei successivi 4 mesi, tuttavia, ove tale domanda risulti manifestamente inammissibile (perché l’istante non ha adeguatamente indicato le circostanze di fatto da cui è dipeso il mancato tempestivo deposito o non ha fornito le opportune prove documentali o, ancora, non ha indicato i mezzi istruttori di cui intende avvalersi), ne dichiara l’inammissibilità con decreto, reclamabile dinanzi al Collegio ai sensi dell’art. 124 C.C.I.I..

Ai fini pratici la tardività della domanda rileva in relazione alla circostanza per cui tali domande concorreranno alle sole ripartizioni dell’attivo successive alla relativa ammissione ed in proporzione al proprio credito (salvo cause di prelazione ovvero in ipotesi di non imputabilità del ritardo).

La liquidazione dell’attivo, infatti, avviene secondo le modalità previste nel Capo IV del C.C.I.I.., ove è previsto che già nel corso della procedura e prima dell’approvazione del rendiconto finale della gestione, con ogni probabilità, possono esserci periodiche ripartizioni parziali dell’attivo in favore dei creditori ammessi.

Ragion per cui, si consiglia sempre una precisa attenzione ai termini!

Costi

La domanda di ammissione al passivo, essendo un’istanza rivolta al curatore, da trasmettersi a mezzo pec, non sconta alcun costo.

Non trattandosi di un ricorso da proporsi in Tribunale, non è soggetto al pagamento di alcun contributo unificato o marca da bollo.

Chiaramente, nel caso in cui il creditore ricorrente si affidi a un avvocato per la predisposizione della domanda e la successiva fase di verifica e/o contestazione della stessa, dovrà sostenerne i costi relativi al compenso.

I costi potranno poi aumentare nel caso in cui, come anticipato, dalla redazione dello stato passivo risulti un parziale riconoscimento del credito vantato o, addirittura, l’esclusione della domanda, che induce inevitabilmente a proporre idonea opposizione.

Considerazioni finali

Come dimostrato, la procedura di insinuazione allo stato passivo è alquanto articolata e non sempre lineare per il singolo creditore.

Qualora si ritengano sussistenti ragioni di credito nei confronti di un soggetto sottoposto ad una procedura di liquidazione giudiziale (ex “fallimento”), è assolutamente indispensabile quindi attivarsi nel minor tempo possibile per non far in modo che le predette ragioni risultino irrimediabilmente disattese.

In verità, già la sola circostanza che il proprio debitore versi in un accertato stato d’insolvenza, pone in forte rischio l’effettivo integrale soddisfacimento del credito vantato, e questo sia relativamente alla misura dell’attivo “liquidabile”, sia dall’importo complessivo dei crediti ammessi e dalla sussistenza o meno di eventuali cause di prelazione di altri soggetti.

Come si è avuto modo di spiegare, quindi, oltre certi limiti temporali o nel mancato rispetto delle opportune forme procedurali, eventuali domande di ammissione non potranno trovare alcun ingresso nella procedura ed il relativo credito non potrà essere soddisfatto in alcun modo.

Ragion per cui si consiglia sempre di affidarsi ad un professionista preparato in grado di seguire passo dopo passo tutte le fasi che interessano la procedura al fine di rispettare termini e modalità e tutelare i diritti del proprio assistito.

Avv. Roberto Solombrino

(collaboratore dello Studio d’Ambrosio Borselli)

In altri articoli abbiamo avuto modo di trattare, la nuova procedura di “liquidazione giudiziale” (ex “fallimento”) delle imprese insolventi, indicandone i presupposti, la procedura, gli organi (con particolare attenzione alla figura del “Curatore”), i tempi ed i relativi costi. (Si legga al riguardo per approfondimenti “Liquidazione giudiziale e fallimento: tempi, costi procedura,” e “ Il Curatore nella liquidazione giudiziale”)

Per una guida completa al nuovo concordato preventivo: a partire dai suoi presupposti, con finalità e procedura dalla domanda all’omologazione e la differenza fra concordato in continuità e liquidatorio si legga Nuovo concordato preventivo: presupposti, finalità, procedura”

Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 (anticipatoria del nuovo codice della crisi) alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento o anche Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio ed ancora “Piano del Consumatore e pignoramento: l 14/19 procedura, durata”.

Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze”  “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedureIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa”, “Documenti per la ristrutturazione dei debiti del consumatore”,

Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012” e “Procedure di esdebitazione e pignoramento immobiliare

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”

Per  il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”

Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si legga “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo”

Chi fosse interessato al nuovo  fondo Salvacasa   finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo «Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa»

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare illegittimo si legga l’articolo “Pignoramento immobiliare illegittimo: cosa fare?”

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

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