Art. 630, ult. co cpc: Estinzione della procedura esecutiva. Certificato di mancato reclamo e cancellazione del pignoramento. Come si richiede, dove e perché
In vari articoli abbiamo affrontato il tema della estinzione della procedura esecutiva ex art. 630 cpc ossia per “Inattività delle parti”, che è che un grandissimo traguardo per il debitore esecutato – sicuramente traguardo a cui tutti in una situazione del genere ambiscono, ma che (va detto) non è all’ordine del giorno.
Abbiamo anche spiegato, senza entrare qui nel merito, come detta ipotesi di estinzione rientra nella fattispecie di estinzione tipica del pignoramento, distinguendola da quella di estinzione atipica, anche sotto il profilo delle possibili contestazioni e delle modalità di contestazione. (per approfondimenti si leggano gli articoli L’estinzione del pignoramento immobiliare: tipica e atipica, effetti ed opposizione, ed ancora Cause di estinzione del pignoramento: art 629 e 624 bis cpc, Estinzione del pignoramento per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 567 terzo comma cpc-Istanza ex art. 630 cpc- Accoglimento, Estinzione del pignoramento per la mancata messa in sicurezza dell’immobile pignorato, L’estinzione del pignoramento immobiliare per infruttuosità)
NB: Abbiamo sempre segnalato l’importanza della corretta individuazione della fattispecie in una o altra categoria, siccome gli strumenti offerti dal legislatore dell’uno o l’altro caso sono alquanto differenti, seguono percorsi ed hanno natura distinta.
Il legislatore prevede, a seconda del caso, lo strumento del reclamo avverso il provvedimento con cui il GE pronuncia l’estinzione tipica della procedura e lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc avverso il provvedimento di estinzione atipica.
Fatte queste brevi premesse, che altro non sono che un invito ad approfondire i singoli argomenti, interessantissimi e di grande importanza al fine di conoscere ed adottare gli strumenti più opportuni a seconda del caso concreto per tutelare i propri interessi, andiamo ad affrontare ora un altro passaggio cruciale.
Cosa succede nella pratica quando la procedura esecutiva si estingue?
Si tratta di una fase successiva alla pronuncia di estinzione della procedura esecutiva, quindi, in verità di una fase che non attiene più la procedura, ma è diretta conseguenza di questa.
Senza entrare nel merito delle ragioni che portano il GE a estinguere una procedura esecutiva, entriamo ora nel vivo di quello che succede dopo la sua pronuncia, al di fuori delle porte del Tribunale.
Quando il GE pronuncia l’estinzione della procedura esecutiva e nessuno ha interesse a contestarne il provvedimento, primo passaggio da fare è quello di procedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Si tratta di un adempimento che va eseguito non in Tribunale, ma presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente.
Quindi, così come il creditore in occasione della iscrizione a ruolo del pignoramento trascrive il pignoramento immobiliare notificato al debitore (per approfondimenti si legga l’articolo Guida alla trascrizione del pignoramento immobiliare: costi, durata e termine), allo stesso modo, una volta estinto il pignoramento, la trascrizione dello stesso deve essere cancellata (per approfondire il tema della cancellazione del pignoramento ed i relativi costi si legga l’articolo La cancellazione del pignoramento immobiliare)
Ma, nella pratica, come si verifica la cancellazione del pignoramento?
A chi va richiesta?
E come fare?
Andiamo a rispondere passo dopo passo alle domande che sorgono spontanee e che è importante conoscere per meglio sapere come muoversi nei giusti tempi.
Innanzitutto va precisato che (come anticipato) siccome il provvedimento con il quale il GE estingue la procedura è contestabile bisogna accertarsi che lo stesso non sia stato reclamato (parliamo di reclamo perché il caso affrontato oggi attiene l’ipotesi di una procedura esecutiva estinta per inattività delle parti – quindi di fattispecie di estinzione tipica)
Sara quindi necessario prima di procedere oltre attendere i tempi previsti dalla legge per il reclamo – ossia 20 giorni dalla pronuncia se resa in udienza e la parte è costituita oppure dalla comunicazione se resa fuori udienza o quando il debitore non sia costituito – anche se, come vedremo ci sono delle eccezioni.
Trascorsi i 20 giorni senza che nessuna delle parti abbia proposto reclamo allora è necessario munirsi di un “attestato di mancato reclamo” (è prassi di alcuni Tribunali rilasciare direttamente un certificato di mancato reclamo e/o opposizione).
Si tratta di una certificazione del Tribunale che attesti che avverso tale provvedimento non è stata sollevata alcuna contestazione, quindi non è stato proposto reclamo ed è scaduto il termine per proporlo.
La certificazione viene rilasciata a seguito di apposita richiesta da presentare alla cancelleria competente del Tribunale davanti al quale si è svolta la procedura esecutiva e che ha pronunciato l’estinzione.
La richiesta potrà essere depositata nel fascicolo telematico della procedura esecutiva immobiliare oppure consegnata materialmente in cancelleria.
Alla richiesta dovrà essere allegato, solitamente:
- prova del pagamento dei diritti di certificato (generalmente circa €. 3,92);
- Copia conforme del provvedimento di cancellazione della trascrizione del pignoramento (ossia il provvedimento di estinzione della procedura) da scaricare dal fascicolo telematico e autenticata dall’avvocato (se costituito) oppure rilasciata dalla cancelleria dietro pagamento delle marche per i diritti di copia
A questo punto, si hanno tutte le carte in regola per presentarsi alla Conservatoria dei registri immobiliari competente (ove cioè il creditore ha trascritto il pignoramento sull’immobile di proprietà del debitore esecutato).
Il conservatore ha bisogno della prova che quel provvedimento sia definitivo, ossia non sia stato contestato nel merito né sia ancora “contestabile” (reclamabile), come è nei suoi poteri.
Di regola, infatti, in assenza della dichiarazione di mancato reclamo apposta dalla Cancelleria, anche se decorsi i 20 giorni previsti dall’art. 630 del c.p.c. per l’eventuale reclamo, la formalità di cancellazione non può essere accettata.
Ma se non sono ancora trascorsi i termini di legge per il reclamo/opposizione cosa succede?
Va detto che nella pratica possono verificarsi casi di estrema urgenza (ad esempio il proprietario ha trovato un acquirente interessato) per cui è necessario procedere immediatamente alla cancellazione della trascrizione del pignoramento.
In questi casi, le parti possono, ancorché non siano decorsi i termini per la proposizione del reclamo, formalizzare la richiesta di certificato, ma il conservatore può rifiutarsi.
Perciò sarà necessario aggiungere ai documenti di cui sopra un altro documento.
Di regola, infatti, verrà richiesto di allegare alla richiesta di certificato una dichiarazione di rinuncia del creditore e del debitore all’impugnazione del provvedimento, debitamente firmata (la firma dovrà essere autenticata dall’avvocato – se costituito – oppure resa davanti al cancelliere che la autenticherà se non costituito).
Costi
Sono da annoverare tra i costi di cancellazione del pignoramento, oltre quelli già indicati per il rilascio del certificato di mancato reclamo, anche quelli propri della cancellazione presso la Conservatoria.
I tributi da pagare ammontano a € 200,00 di imposta ipotecaria, € 59,00 di imposta di bollo e € 35,00 di tassa ipotecaria.
A questi poi, si potrebbero aggiungere costi da sopportare nell’ipotesi in cui ci si affidi ad un avvocato o agenzia per l’esecuzione delle formalità.
Conclusioni
Come può ben comprendersi, anche una volta estinta la procedura esecutiva, sicuramente grande traguardo per il debitore, le attività da compiersi per ottenere una completa ed efficiente tutela dei propri diritti non sono finite.
Quindi, per non incorrere in difficoltà “tecniche” che, per quanto superabili con i giusti accorgimenti, possono essere una grande spina nel fianco per chi – come molti – è poco pratico, è fondamentale farsi assistere in tutti i passaggi (dall’inizio alla fine) da professionisti competenti e del settore.
avv. Biancamaria Leone de Pertis
(collaboratrice dello Studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per approfondire i più recenti risultati ottenuti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si leggano gli articoli Revocato decreto di trasferimento per vizi della vendita e Bloccato pignoramento per carenza di legittimazione
Per verificare la concreta possibilità con una adeguata difesa specialistica di ottenere la revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica, persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento” Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”
Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”
Per maggiori approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Per approfondire gli eccezionali risultati ottenuti dallo studio relativamente alla sospensione delle procedure esecutive in corso a seguito della proposizione degli accordi di ristrutturazione dei debiti si leggano “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare” ed ancora Bloccato pignoramento con ammissione piano del consumatore.
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione
Va rilevato per completezza espositiva che, al contrario di quanto credono i più, le opposizioni ex art. 615 e 617 cpc, non definiscono affatto l’ambito delle possibili contestazioni possibili nell’ambito della procedura esecutiva, le contestazioni che possono portare all’estinzione della procedura esecutiva laddove (più frequentemente di quanto si creda) il creditore non abbia rispettato un termine essenziale del pignoramento si propongono infatti con istanza ex art. 630 cpc (si leggano a tal riguardo gli articoli “Estinzione del pignoramento per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 567 terzo comma cpc-Istanza ex art. 630 cpc- Accoglimento” e “Il Tribunale di Salerno segue la Cassazione: estinto pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione entro 15 giorni!”), inoltre molte norme procedurali possono essere, e sono spesso, violate senza che sia necessaria od opportuna una formale opposizione, mentre possono essere formalmente contestate tali, definiamo, minori irregolarità, in udienza stessa, e potrà essere lo stesso G.E. a disporre la ripetizione degli atti irregolari, e una successiva nuova udienza per riparare i difetti procedurali (anche ad esempio il mancato rispetto di un termine procedurale, da parte del creditore, di un interventore, di un terzo, del ctu, dell’esperto, termine non così grave da consentire un’opposizione, tanto che per prassi laddove non vi sia una difesa del debitore, abitualmente tali termini non vengono quasi mai rispettati), il tutto con consistente allungamento dei tempi a tutto beneficio del debitore esecutato.
Per quella particolare forma di sospensione di 300 giorni dei termini delle procedure in caso di usura od estorsione si legga “La sospensione di 300 giorni dell’esecuzione immobiliare per Usura od Estorsione”
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”, per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”
avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”