Estinzione del pignoramento per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 567 terzo comma cpc-Istanza ex art. 630 cpc- Accoglimento
L’art. 567, comma 2, c.p.c. prevede che all’istanza di vendita (atto da compiere entro il termine perentorio di 45 giorni dal pignoramento, pena la perdita di efficacia dello stesso: cfr. art. 497 cpc) debba essere allegato, a cura del creditore procedente, “l’estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento”;
la stesso art 567 cpc dispone che tale documentazione possa essere sostituita “da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari”;
Tale adempimento deve essere completato nel termine perentorio previsto dall’art 497 cpc (ossia di quarantacinque giorni dalla notifica del pignoramento mentre per la procedure iniziate anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 cd Riforma Cartabia e quindi prima del 28 febbraio 2023 tale termine resta di 60 giorni dall’istanza di vendita);
tale termine (che, in quanto processuale si ritiene sia soggetto al termine di sospensione feriale) può essere prorogato una sola volta su istanza – fondata sulla sussistenza di “giusti motivi” – dei creditori o dell’esecutato per un massimo di ulteriori sessanta giorni (centoventi giorni per le procedure iniziate anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015) a condizione che il termine di cui si chiede la proroga non sia già scaduto;
un ulteriore termine di quarantacinque giorni (sessanta giorni per le procedure iniziate anteriormente all’entrata in vigore della Riforma Cartabia), non prorogabile, può essere assegnato al creditore dal Giudice dell’esecuzione laddove questi ritenga che la documentazione allegata all’istanza di vendita vada, integrata in quanto incompleta o comunque insufficiente a soddisfare lo scopo di attestare la posizione dell’immobile ;
se la proroga non è richiesta o concessa ovvero se il creditore non provvede alle richieste integrazioni documentali nel termine assegnatogli il Giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del pignoramento e procede a dichiarare l’ estinzione del processo esecutivo “se non vi sono altri beni pignorati”.
La ratio della disposizione è duplice.
1) Nella parte in cui prescrive l’allegazione della documentazione ipocatastale o della relazione notarile sostitutiva (eventualità, quest’ultima, rispondente alla prassi più diffusa) la norma risponde alla necessità, posta a carico del procedente,– di dimostrare l’appartenenza del bene al debitore esecutato.
Al creditore è richiesto di dimostrare la c.d. continuità delle trascrizioni a favore e contro nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento.
2) Nella parte in cui sanziona l’omissione di tale allegazione con l’estinzione della procedura, l’art 567 cpc risponde ad una esigenza “acceleratoria” che caratterizza l’intera disciplina del processo esecutivo che si concretizza nella previsione di conseguenze pregiudizievoli per il creditore che non dia impulso alla procedura e ciò principalmente al fine di evitare che il patrimonio del debitore resti indefinitamente assoggettato al vincolo pignoratizio senza che all’apposizione di tale vincolo seguano ,in una sequenza che deve realizzarsi in tempi certi, le attività finalizzate a completare la procedura liquidatoria cui il pignoramento è finalizzato.
Val la pena sottolineare, con riferimento a tale ulteriore esigenza, che il legislatore, già con il d.l. n. 83 del 2015 – in una prospettiva, di “efficientamento” dell’esecuzione forzata, era intervenuto radicalmente provvedendo a dimezzare sia il termine assegnato per la presentazione dell’istanza di vendita (da 90 a 45 giorni) sia dei termini previsti dall’art. 567 c.p.c. (da 120 + 120 giorni a 60+60 giorni complessivi). Oggi tale ultimo termine è stato ulteriormente ridotto da 60+60 a 45+45 dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (cd Riforma Cartabia). Rendendo più probabile e frequente il verificarsi di ipotesi di estinzione della procedura esecutiva come quella che stiamo per analizzare, anche in considerazione della modifica del dies a quo da cui decorre il termine per depositare la certificazione (si ripete non più l’istanza di vendita ma la notifica del pignoramento) che condurrà a diversi errori ed estinzioni (tanto che in dottrina e pure in giurisprudenza qualche tribunale sostiene che il dies a quo, ossia il giorno da cui decorre il termine, rimarrebbe quello dell’istanza di vendita)
La disposizione pone diversi problemi di ordine pratico.
La giurisprudenza, ha ampiamente chiarito che, ai fini dell’art. 567 c.p.c., l’elemento caratterizzante della documentazione da allegare all’istanza di vendita è dato dalla “certificazione”:il che non consente chiaramente al creditore di allegare delle semplici visure ipotecarie prive di relativa attestazione da parte del Conservatore dei R.I. ( cui è ovviamente equipollente quella fornita dal notaio che redige la relazione sostitutiva).
Al là di tale caso limite, in cui il deposito va considerato del tutto inesistente, è particolarmente importante determinare con esattezza quali documenti il Giudice dell’esecuzione può richiedere vengano prodotti nel termine di quarantacinque giorni, trascorso inutilmente il quale si produce l’inefficacia del pignoramento di diritto.
Nella pratica spesso accade che il Giudice dell’esecuzione o i suoi ausiliari abitualmente investiti del compito di verificare la completezza della documentazione (o l’avvocato di una delle parti interessata al corretto svolgimento della procedura ed al rispetto dei termini quand,o come purtroppo spesso accade, il G.E. ed i suoi ausiliari non sono sufficientemente attenti nell’analizzare una mole spesso rilevantissima di documenti), riscontrino carenze, incompletezze o inesattezze documentali cui sia necessario porre rimedio.
Il caso previsto dall’art. 567, comma 3, c.p.c. è, si ribadisce per chiarezza, quello in cui tali carenze, incompletezze errori ed omissioni ineriscano alla ricostruzione della provenienza del bene.
Si pensi, per citare gli esempi più frequenti :
- al caso in cui la certificazione non ricomprenda l’intero ventennio;
- al caso in cui nel ventennio che precede la trascrizione del pignoramento si sia verificata (caso tutt’altro che infrequente), una trasmissione del bene mortis causa, per la quale non sia stata trascritto alcun atto che implichi l’accettazione tacita dell’eredità (considerato che la denuncia di successione ha, notoriamente, esclusivamente rilievo fiscale: ( Cass. 29.7.2004, n. 14395), ammesso che un tale atto da trascrivere esista (in materia si legga. Cass. 11638/2014 e Cass. 6833/2015 in cui viene enunciato il principio per cui, quando un atto del genere manchi del tutto , il creditore non possa che propiziare l’accertamento della qualità di erede, in capo all’esecutato, al di fuori del processo esecutivo;
- all’ulteriore caso in cui il bene pignorato trovandosi in comunione legale tra i coniugi,renda indispensabile a causa della qualificazione di tale comunione come “comunione senza quote”, ulteriori accertamenti ipotecari anche nei confronti del coniuge non esecutato (n quanto sul bene in comunione potrebbero risultare iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli da parte di creditori “personali” di quest’ultimo).
In sostanza dunque si ribadisce che le carenze documentali cui si riferisce il termine di cui all’art. 567, comma 3, c.p.c. sono quelle che riguardano, esclusivamente la ricostruzione della provenienza del bene oltre che dei diritti di terzi sullo stesso che risultino iscritti o trascritti.
Accade frequentemente che nell’esaminare la documentazione, ai fini della fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c., il G.E. rilevi delle ulteriori problematiche: si pensi all’omesso o ritardato deposito della nota di trascrizione (al riguardo si legga “Il Tribunale di Salerno segue la Cassazione: estinto pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione entro 15 giorni!“), o ancora all’omesso deposito dell’avviso ex art. 498 c.p.c..
In questo caso, capita frequentemente che il G.E. pronunci (erroneamente) un’ordinanza con cui concede al creditore un termine di quarantacinque giorni per rimediare tanto alle problematiche relative alla provenienza (si veda ad esempio il provvedimento con cui il Ge del Tribunale di Napoli Nord assegna un ulteriore termine di 120 giorni sia per la prova della notifica dell’avviso ex art 498 ai creditori iscritti che per il deposito della certificazione attestante lo stato di avanzamento delle procedure esecutive avviate con i pignoramenti precedenti rilevati nella certificazione notarile cliccando su “provvedimento su art 567 cpc Trib Napoli Nord 14.4.15“) quanto a ulteriori problematiche ; o addirittura accade non di rado che il G.E. assegni (del tutto erroneamente) “il termine di cui all’art. 567, comma 3, c.p.c.” per far fronte esclusivamente a problematiche non strettamente inerenti la provenienza del bene .
La Cassazione (4543/2016) ha in realtà ampiamente chiarito che “è agevole osservare ……che l’art. 567 c.p.c. prevede determinati termini – prorogabili dal giudice dell’esecuzione e il cui mancato rispetto determina l’estinzione della procedura esecutiva – esclusivamente per la produzione della certificazione ipotecaria e catastale e dell’eventuale certificazione notarile sostitutiva. La norma certamente non è applicabile in relazione al deposito di altri documenti, pur se necessari ai fini dell’utile procedibilità dell’azione esecutiva, quali il titolo esecutivo, la nota di trascrizione del pignoramento, la prova degli avvisi ai creditori iscritti ai sensi dell’art. 498 c.p.c., il certificato di destinazione urbanistica ecc….”.
Ad ogni modo l’inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione della procedura può esser dichiarata d’ufficio dal Giudice dell’esecuzione, non necessitando necessariamente di apposita istanza scritta del debitore o di altra parte interessata, potendo essere sufficiente (se il Ge non rilevi autonomamente i difetti le incompletezze) anche l’istanza verbale alla prima udienza successiva al verificarsi della causa estintiva (si veda ad esempio il provvedimento di estinzione della procedura pronunciato nella medesima procedura di cui sopra dal Tribunale di Napoli Nord per il mancato completamento della documentazione ex art 567 cpc cliccando “Trib Napoli Nord estinzione del 22.12.15“).
Ovviamente l’inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione della procedura per il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 567 cpc può essere contestata anche con istanza ex art 630 cpc non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa, ed è ciò che è avvenuto con l’istanza ex art 630 cpc presentata in altra procedura davanti allo stesso Tribunale di Napoli Nord (per il modello dell’istanza di estinzione depositata si legga Istanza ex art 630 cpc), al fine di far dichiarare estinta una procedura esecutiva in cui il creditore era stato correttamente invitato dal Ge, con relativa concessione del termine di 120 giorni per provvedervi, ad integrare la documentazione ed in particolar modo a presentare una integrazione della relazione notarile in quanto “la relazione notarile depositata dal creditore non mette in luce il quadro sinottico della provenienza del bene, per modo che non risulta possibile appurare se vi sia la continuità delle trascrizioni a favore e contro con riguardo al ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento” (quindi correttamente il Ge concedeva il termine di cui all’art 567 cpc per consentire la ricostruzione della provenienza del bene come previsto dalla norma, senza ulteriori ragioni), il provvedimento del GE, ha successivamente accolto l’istanza depositata e quindi provveduto a dichiarare l’inefficacia del pignoramento da cui ha avuto origine la procedura esecutiva, dichiarando altresì;
l’estinzione della procedura esecutiva Rgn. 42/2015 e ordinando al Conservatore dei RR.II. competente di provvedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento (per scaricare il Provvedimento del GE si clicchi Trib Napoli Nord provvedimento di estinzione della procedura 567 cpc)
Va sottolineato in conclusione che di fronte a un pignoramento immobiliare il debitore frequentemente decide di non difendersi, ben consapevole di non avere altra scelta che subire l’esecuzione e quindi perdere l’immobile.
Questo in realtà si rivela un atteggiamento sbagliato, in quanto una adeguata difesa tecnica di un professionista esperto in esecuzioni immobiliari può consentire a quel proprietario- debitore di ottenere, sia il rispetto della procedura da parte del creditore pignorante, che da un lato gli consentirà di guadagnare tempo, rendendo meno celere la procedura (si possono guadagnare anche diversi anni), e in tempi più lunghi , può accadere che una situazione di temporanea difficoltà economica venga risolta, che il mercato immobiliare cresca, consentendo una transazione favorevole al proprietario che paghi in tal modo il proprio debito e ne abbia anche un guadagno, o nella peggiore delle ipotesi quel proprietario avrà a disposizione l’immobile pignorato in cui vivere per molti più anni di quanti riuscirebbe a mantenerlo senza difendersi (risparmiando in tal modo in quegli anni tutti i costi di un eventuale affitto di altro immobile).
I tempi della procedura possono variare da un minimo di 18-24 mesi a una media di 5-6 anni fino a tempi che in alcuni casi possono raggiungere e superare i 15 anni, una adeguata difesa del debitore può certamente ottenere un cospicuo allungamento dei tempi, che come dicevamo presenta indiscutibili vantaggi per il debitore (non foss’altro perchè evita di dover locare altro immobile per vivere) che in alcune situazioni può persino arrivare a non perdere l’immobile o a trarne un inatteso profitto dalla vendita o transazione
Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Per un guida completa all’estinzione del pignoramento immobiliare con le differenze tra estinzione tipica ed atipica, comprensiva degli effetti e delle modalità per ottenerne la declaratoria o opporsi alla stessa si legga “L’estinzione del pignoramento immobiliare: tipica e atipica, effetti ed opposizione”
Per maggiori approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Per approfondire la possibilità di ottenere la revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dalla Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita” mentre per leggere di un annullamento del decreto di trasferimento ottenuto dal medesimo Studio e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”
Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Chi fosse interessato, oltre alle attività difensive nell’ambito delle esecuzioni immobiliari, alla possibilità di trovare un investitore pronto ad acquistare il proprio immobile per poi locarglielo con la possibilità di riacquistarlo, (conserviamo infatti una banca dati di potenziali investitori al fine di poter far incontrare, quando se ne realizzano le condizioni concrete, nell’interesse di entrambe le parti, le domande di investimento di potenziali compratori e la volontà di vendere a chi possa offrire la possibilità di restare in locazione nell’immobile dei debitori esecutati nostri assistiti ) legga “Come comprare casa all’asta in accordo col debitore e ottenere grande redditività”
Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“
Per maggiori informazioni sul pignoramento immobiliare e su come evitarlo si legga il nostro articolo su Money.it (una delle tante prestigiose riviste giuridico-economiche per le quali pubblichiamo articoli ed approfondimenti) dal Titolo: “L’aumento dei pignoramenti immobiliari e le possibili soluzioni legislative o processuali per salvare le case degli italiani sovraindebitati” , oppure si legga “Perchè il Dl 59/16 (cd Decreto Salva Banche) si rivelerà un fallimento- Le possibili soluzioni per salvare le case dei debitori“.
O ancora sempre in tema di pignoramento immobiliare «“Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2019- Soluzioni per Salvare casa”, per i Limiti a Equitalia nell’esecuzione immobiliare da procedente e da intervenuto si legga invece “I limiti a Equitalia nell’esecuzione immobiliare: quando può pignorare l’immobile e le conseguenze in caso di pagamento dei creditori privati quando l’agente della Riscossione è intervenuto nella procedura .“
Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli “l’Opposizione agli atti esecutivi, come e quando va proposta”e “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“
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