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Fideiussioni nulle e sospensione pignoramento immobiliare

Maggio 5, 2023by Redazione
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Fideiussioni nulle e sospensione del pignoramento immobiliare in corso: le Sezioni Unite affermano che il giudice deve bloccare il pignoramento per consentire l’opposizione del debitore.

Le sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023, pronunciata nell’interesse della legge, hanno enunciato un importante principio di diritto a tutela dei debitori/fideiussori che vedono aggrediti i loro beni in forza di fideiussioni nulle per violazione della normativa anti trust.

In breve, la Cassazione ha statuito che in presenza di un pignoramento fondato su una fideiussione omnibus o specifica contenente le clausole nulle per violazione della normativa antitrust il Giudice dell’esecuzione dovrà sospendere le operazioni di vendita o di assegnazione dando modo al preteso debitore di far valere le sue ragioni innanzi al Giudice del merito, nonostante non le abbia fatte valere in precedenza non impugnando il decreto ingiuntivo così superando l’intervenuto giudicato.

Il Giudice dell’esecuzione dovrà controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo e di conseguenza informare le parti e avvisare il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione tardiva avverso al decreto ingiuntivo.

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dopo l’importante sentenza n. 41994/2021 che ha sancito la nullità parziale, imprescrittibile, delle fideiussioni contenenti le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI per violazione della normativa sulla concorrenza, sono intervenute per dare effettiva tutela ai consumatori vittime dell’abusivo comportamento anticoncorrenziale dei creditori.

Alla luce del principio di diritto affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 17 maggio 2022 resa nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19 [si veda nota n. 1 in basso], il Supremo Collegio, dopo aver disciplinato per il futuro il comportamento dei Giudice in presenza della richiesta di un decreto ingiuntivo fondato su fideiussione [si veda nota n. 2 in basso] contenente le clausole nulle, ha enunciato il seguente principio di diritto relativo alla Fase esecutiva, così da consentire al debitore / fideiussore di evitare la vendita o l’assegnazione dei propri beni e “recuperare” la possibilità di far valere anche in corso di esecuzione la nullità delle clausole abusive, nonostante la mancata impugnazione in precedenza, della fideiussione:  

Il giudice dell’esecuzione:

a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;

b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;

c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo;

d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito;

(ulteriori evenienze)

e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);

f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.

Fase di cognizione

Il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:

a) una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;

b) procederà, quindi, secondo le forme di rito.

 

Nota n. 1: “l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa ‑ per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità ‑ successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”.

Nota n. 2: Fase monitoria

Il giudice del monitorio:

a) deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia;

b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione:

b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;

b.2) ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l’istanza d’ingiunzione;

c) all’esito del controllo:

c.1) se rileva l’abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso;

c.2) se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione alla

anzidetta effettuata delibazione;

c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l’avvertimento indicato dall’art. 641 c.p.c., nonché l’espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.

In sintesi la sentenza è importantissima, e non perchè come si legge in giro il debitore salvi automaticamente la propria casa (in realtà se c’è il mutuo sulla propria abitazione la stessa potrà sempre essere pignorata e venduta, salvo si svolgano altri tipi di difese ed attività) visto che si può fare salvo il fideiussore e non il debitore principale (certo il fideiussore potrà essere un parente che risponde coi propri beni e quindi anche con la propria abitazione), a meno che il debitore principale non sia egli stesso fideiussore (magari per la proprie azienda) e quindi vanno scissi i casi di mutuo prima casa (o in generale i mutui se non concessi dal fideiussore ma qui il discorso si complica per essere analizzato in questa sede) dalle ipotesi di terzi garanti (i veri interessati da questa norma), la norma è importantissima, si diceva, perchè apre un vero e proprio nuovo canale (con una sentenza che in effetti crea una vera e propria nuova normativa e procedura) a quei principi di giustizia sostanziale (rispetto alla mera formalità di non aver tempestivamente opposto un decreto ingiuntivo) e a poteri del giudice dell’esecuzione che prima erano estranei al nostro ordinamento e oggi potranno essere sfruttati per sanare le tante, tantissime, ingiustizie sostanziali che stanno alla base di moltissime posizioni debitorie incolpevoli, a condizione che ciò sia fatto con cognizione di causa e nel rispetto di principi e procedure che ci impongono di non poter vendere soluzioni semplici a problemi complessi (come vuol fare chi oggi sta generalizzando troppo ampiamente una sentenza che per essere rivoluzionaria va maneggiata con cura da mani esperte, senza pretendere che ex se cancelli per magia tutte le esecuzioni immobiliari!!!)

Avv. Mario Rosario Curzio

Per sapere se il tuo contratto di fideiussione è legittimo o meno confrontalo con il modello Abi  che puoi scaricare cliccando Modello ABI fideiussione omnibus”

Per maggiori informazioni circa la possibile nullità della fideiussione prestata legga La Cassazione 13846/2019 conferma la nullità delle fideiussioni omnibus redatte secondo lo schema Abi”

Se vuoi leggere dello straordinario risultato ottenuto dallo Studio d’Ambrosio Borselli in Cassazione (6083 /2023) relativamente alla irregolarità di tutte le Aste tenutesi per anni a Brescia e soprattutto alle conseguenze del mancato rispetto della normativa sulla vendita che può finalmente portare,  ad opporre direttamente il decreto di trasferimento  (ex art 617 cpc)  ottenendone l’annullamento addirittura senza alcun danno dimostrato dal debitore leggi “Per la Cassazione irregolari le aste bandite a Brescia fino al 2016”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” , o  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”

Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“.

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

A proposito della revoca di un’asta ottenuta dallo Studio  a seguito della violazione dell’ordinanza di vendita si legga Revocata asta per violazione dell’ordinanza di vendita

Per approfondire tra le tante cause di estinzione quella conseguente alla mancata messa in sicurezza dell’immobile pignorato si legga  “Estinzione del pignoramento per la mancata messa in sicurezza dell’immobile pignorato

Per approfondire l’ammissibilità e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga “La trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento”

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari del sovraindebitamento e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento immobiliare” o “sovraindebitamento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

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