Fondo patrimoniale e pignoramento: presupposti, limiti e rapporto con l’art. 2929 bis c.c.
In questo articolo approfondiamo la tematica del fondo patrimoniale e pignoramento immobiliare.
Il fondo patrimoniale è un istituto che consente ai coniugi, o anche ad un terzo per tramite di un testamento, di destinare determinati beni ai bisogni della famiglia.
Esso è regolato, oltre che dall’atto costitutivo, dal libro I, Titolo VI, capo III del codice civile disciplinante il “regime patrimoniale della famiglia” e, precisamente, dagli artt. 167 c.c. e successivi.
La ragione per la quale vi può essere la costituzione di un fondo patrimoniale va ricercata nell’intento di porre al riparo determinati beni e vincolarli, in tal modo, all’esclusivo uso familiare.
Proprio tale finalità ha dotato l’istituto di una particolare resistenza verso le aggressioni esecutive di terzi, tanto che l’art. 170 c.c. dispone l’ “ esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
Fondo patrimoniale e pignoramento immobiliare: cosa è il fondo?
La protezione dall’esecuzione, il cui credito non sia stato contratto per bisogni familiari, pone il problema di comprendere se sia pignorabile, e in che misura, il bene immobile rientrante nel fondo patrimoniale.
Cercheremo di rispondere alla domanda che spesso viene posta: i beni del fondo patrimoniale possono essere pignorati?
La risposta non è di poco rilievo considerando che, proprio per la tutela protettiva concessa al fondo, si è assistito ad un proliferare di fondi patrimoniali costituiti allo scopo di preservare, fraudolentemente, una parte del patrimonio dei coniugi dalle azioni esecutive poste in essere dai creditori.
Per dare risposta alla domanda su riportata occorre partire dalla natura giuridica del fondo patrimoniale.
La costituzione del fondo è un atto a titolo gratuito “poiché, oltre a mancare un obbligo giuridico di provvedere alla costituzione, non sussiste alcuna contropartita in favore dei costituenti” (Cass. Civ. 6 maggio 2016, n. 9128).
Tuttavia, secondo parte della dottrina, l’atto di costituzione del fondo patrimoniale potrebbe essere qualificato come atto a titolo oneroso nel caso in cui si dimostri, in concreto, una situazione oggettiva integrante gli elementi del dovere morale, e, al contempo, la volontà del costituente di adempiere solo a questo dovere mediante l’atto di costituzione del fondo.
Soggetti del fondo patrimoniale sono i coniugi o anche il terzo per testamento (cfr. 167 c.c.).
Oggetto del fondo patrimoniale possono essere tanto i beni immobili quanto i beni mobili iscritti che i titoli di credito.
La forma richiesta per la costituzione del fondo patrimoniale, trattandosi di una convenzione matrimoniale, è l’atto pubblico la cui ricorrenza andrà annotata a margine dell’atto di matrimonio ai fini dell’opponibilità ai terzi (si veda l’art. 162 c.c. o anche Cass.Civ. 21658 del 2009).
Pignoramento casa fondo patrimoniale: quando è possibile?
Veniamo dunque all’effetto che più ci interessa della costituzione del fondo patrimoniale: l’impignorabilità dei beni in esso ricadenti.
Tra gli effetti derivanti dalla costituzione del fondo, infatti, vi è l’impossibilità per i terzi di agire in executivis nei confronti dei beni facenti parte del fondo (cfr. art. 170 c.c.).
Ciò significa che essi divengono impignorabili, salvo che il debito per cui si procede sia stato contratto per bisogni familiari. Più nel dettaglio, tali beni non possono essere sottoposti ad esecuzione forzata “per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”(art. 170);
In genere, dunque, nel momento in cui i coniugi costituiscono un fondo patrimoniale ed in esso fanno confluire un bene immobile, il creditore di uno dei coniugi, o di entrambi, non potrà aggredire tale bene per debiti estranei ai bisogni della famiglia.
Per ottenere tale tutela protettiva, occorre che vi siano, contestualmente, i seguenti presupposti:
- -il fondo deve essere stato costituito regolarmente;
- -risulti l’annotazione a margine del certificato di matrimonio (requisito necessario ai fini della opponibilità ai terzi);
- -il debito sia estraneo ai bisogni della famiglia;
- -il creditore abbia avuto conoscenza dell’estraneità del debito.
Alla ricorrenza dei requisiti indicati, i beni risulteranno impignorabili per espressa previsione normativa (art. 170 c.c.). In mancanza di anche uno soltanto dei detti presupposti, l’esecuzione immobiliare potrà avere validamente ad oggetto un bene immobile rientrante nel fondo patrimoniale in quanto lo stesso effetto protettivo non si verificherà.
Più nel dettaglio, qualora manchi l’estraneità del debito ai bisogni familiari, il creditore potrà pignorare liberamente l’immobile facente parte del fondo patrimoniale.
Tanto chiarito in termini generali, occorre evidenziare che, nella prassi, mentre i primi due requisiti richiesti per la tutela protettiva del fondo (costituzione regolare e annotazione) non presentano problemi di sorta, risulta più arduo invece soddisfare il terzo e il quarto requisito.
Fondo patrimoniale e bisogni della famiglia
Il concetto di estraneità del debito ai bisogni della famiglia è stato ampliato dalla giurisprudenza di legittimità tanto da provocare, per alcuni, l’abolizione della funzionalità del fondo patrimoniale.
Il discorso può essere così riassunto.
Per pignorare un bene ricadente nel fondo occorre che la nascita del credito sia ancorata al soddisfacimento di un bisogno familiare.
Si pensi, ad esempio, ad un credito sorto per far fronte alle spese dentistiche per i figli, a ristrutturazioni dell’appartamento e/o a qualsiasi altra spesa relativa direttamente ad un bisogno della famiglia.
Da questo concetto, negli anni, si è sviluppato un nuovo orientamento estensivo per il quale non solo i crediti sorti direttamente per il soddisfacimento di un bisogno familiari consentissero il pignoramento di un bene del fondo, ma anche quelli che erano sorti sì per il soddisfacimento di un bisogno familiare ma indirettamente.
In seno a queste considerazioni, si è spiegato che anche il lavoro è direttamente collegato al soddisfacimento di un bisogno familiare e, pertanto, che i relativi debiti siano riconducibili ai bisogni familiari.
Da qui si è giunti ad affermare che i “beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari» (cfr. sul tema: Cass s.n. 4011 del 19/02/2013; S.n. 21800 del 28/10/2016; S.n. 1652 del 29/01/2016; S.n. 20998 del 23/08/2018).
Di poi, nell’orbita dei bisogni familiari si è confermato rientrino anche i debiti di “ natura tributaria sorti per l’esercizio dell’attività imprenditoriale”, (Cass. Civ. Ord. n. 3738 del 24/02/2015, Cass. Civ. Ord. n. 23876 del 23/11/2015)
Più nel dettaglio, è stato chiarito che, piuttosto che osservare la natura del credito, occorre avere riguardo al “fatto generatore dell’obbligazione, prescindendo dalla natura della stessa”. Così, ad esempio, è stato ritenuto rapportabile al bisogno della famiglia (e dunque consentita l’esecuzione su beni facenti parte del fondo) il mancato pagamento di sanzioni amministrazione per violazione del codice della strada e per omesso pagamento di tributi ( Cass. Civ. 20998 del 2018).
Onere della prova nell’opposizione al pignoramento per fondo patrimoniale
Complica ancor di più le cose l’onere probatorio gravante sul debitore.
Sarà costui, infatti, che dovrà dimostrare, per ottenere la tutela protettiva e l’impignorabilità del bene, la ricorrenza dei requisiti di forma e di sostanza del fondo patrimoniale e, in particolare, l’estraneità ai bisogni familiari e la conoscenza del creditore dell’estraneità del debito (Cass.Civ. 2970 del 2013).
In tal senso, grava “in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa”. (Cass. Civ. 20883 del 2018)
Fondo patrimoniale quando può essere pignorato?
Da tutto quanto brevemente riportato emerge, a grandi linee, che il pignoramento immobiliare su beni oggetto di fondo patrimoniale può essere validamente compiuto sempre che il credito, per il quale si procede, sia direttamente o indirettamente riportabile ai bisogni della famiglia nelle accezioni poc’anzi elencate.
Pertanto anche un bene ricadente in un fondo patrimoniale può essere pignorato.
Graverà, come si è visto, sul debitore, che voglia godere degli effetti protettivi del fondo, l’onere di dimostrare l’esistenza del fondo patrimoniale, la sua valida costituzione, l’annotazione sull’atto di matrimonio (anteriore al credito) e l’estraneità del debito ai bisogni familiari. Tale contestazione del debitore avverrà stesso nella procedura esecutiva immobiliare attraverso l’opposizione all’esecuzione ex art 615 cpc.
Considerato l’ampliamento del significato dei “bisogni familiari” dal quale ne è derivato che virtualmente quasi tutti i crediti possano rientrarvisi, possiamo dire che il compito del debitore sarà di ben ardua soluzione.
Nondimeno, ove mai il credito sia totalmente avulso da tale sfera “familiare” (da non poter superare il muro perimetrale del fondo patrimoniale), il creditore danneggiato dal vincolo apposto con la costituzione del fondo, potrà sempre esperire l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. o, a maggior ragione, procedere con il pignoramento speciale previsto dall’art. 2929 bis c.c.
riassumendo:
Se il debito è relativo a bisogni familiari, il problema non si pone in quanto l’effetto protettivo del fondo non si verifica e dunque, il creditore, potrà pignorare l’immobile senza problemi.
Se il debito è estraneo ai bisogni familiari, la costituzione del fondo proteggerà il bene immobile in esso contenuto, con la conseguenza che il creditore che voglia sorpassare tale “ostacolo” potrà, a determinate condizioni, esperire l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. o procedere con il pignoramento ex art. 2929 bis c.c.
Fondo patrimoniale: quando può essere oggetto di revocatoria?
Anche il fondo patrimoniale, quale atto dispositivo/segregativo, può essere oggetto sia revocatoria che di pignoramento revocatorio.
Pertanto è possibile, per il creditore, chiedere la revocatoria del fondo patrimoniale nei 5 anni successivi alla costituzione del fondo stesso.
Azione revocatoria art. 2901 c.c. del fondo patrimoniale
Nel primo caso, sussistendone i presupposti, si chiederà al giudice di rendere inefficace nei confronti del creditore istante il fondo patrimoniale pregiudizievole. Il creditore d’altronde dovrà unicamente dimostrare che il debitore conoscesse il pregiudizio che la costituzione del fondo recava alle sue ragioni o, se il fondo fosse anteriore al credito, che la sua costituzione si stata dolosamente preordinata a pregiudicarne il soddisfacimento. Evenienze che, in assenza di altri beni da aggredire, possono essere facilmente presumibili.
Pignoramento revocatorio ex art. 2929 bis c.c.
Nel secondo caso si potrà procedere direttamente alla notifica dell’atto di pignoramento immobiliare entro un anno dalla data della trascrizione della costituzione del fondo patrimoniale ex art. 2647 c.c.
Proprio l’art. 2929 bis c.c. consente, infatti, di procedere al pignoramento senza previamente ricorrere all’azione revocatoria quando l’atto pregiudizievole sia stato posto in essere a titolo gratuito.
Il vantaggio, riconosciuto da questa particolare forma di azione, consiste nell’evitare le lungaggini di un procedimento revocatorio raggiungendone, in breve tempo, gli effetti a fronte però di un breve termine di prescrizione (1 anno piuttosto che 5 anni della dell’azione revocatoria).
Salvare casa dal pignoramento con il fondo patrimoniale
L’espansione del concetto di bisogno familiare operato dalla giurisprudenza di legittimità e la creazione di uno strumento immediato che consente di pignorare come liberi i beni oggetto di trasferimento o segregazione a titolo gratuito (art.2929 bis c.c.) hanno di fatto privato il fondo patrimoniale di ogni utilità.
Ad oggi, se consideriamo che la revocatoria difficilmente non viene concessa a fronte di un atto a titolo gratuito, dobbiamo ritenere plausibile che il fondo possa mantenere una certa efficacia protettiva solo trascorsi 5 anni dalla data della sua costituzione (non potendo esserci successivamente alcuna revocatoria) e per quei (pochissimi) crediti che non sono stati ancora inclusi dalla giurisprudenza nella sfera dei bisogni familiari.
Malgrado il fondo non sia la soluzione migliore per salvare la casa dal pignoramento abbiamo inserito, in un apposito articolo, una serie di strumenti che riteniamo in grado di essere estremamente utili. Per approfondire ti invitiamo a leggere l’articolo “Come salvare casa dal pignoramento: soluzioni e cosa fare” o anche i numerosi articoli sul sovra indebitamento che ben fanno comprendere le potenzialità di questa procedura come “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“.
Insomma, le soluzioni anzidette (che troverete analiticamente nel Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare) rappresentano ottimi, straordinari strumenti per risolvere il pignoramento immobiliare, strumenti che però da soli restano lettera morta e che necessitano per funzionare non solo di un avvocato specializzato, ma di una consapevolezza da parte del debitore, la consapevolezza che nulla è perduto!
Avv. Daniele Giordano
(collaboratore dello Studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per approfondimenti sugli atti non revocabili, o comunque la cui revocabilità o pignorabilità è talmente complessa da scoraggiare il creditore dal tentativo di ottenere la revocatoria o tentarne il pignoramento immobiliare si legga il paragrafo “Atti irrevocabili che rendono l’immobile sostanzialmente impignorabile” dell’articolo “Tutela patrimoniale preventiva, contestuale o successiva”
Per approfondimenti sull’azione revocatoria, dai presupposti per ottenerla alla prescrizione, dagli effetti sui terzi ai rapporti con il pignoramento immobiliare si legga “Azione revocatoria e pignoramento immobiliare”, Il nuovo art. 2929 bis c.c. 5 come accennato nell’articolo ha previsto una nuova forma di revocatoria semplificata definita, più comunemente, pignoramento “revocatorio” per il cui approfondimento si rimanda alla lettura dell’articolo “Pignoramento immobiliare ex art. 2929 bis c.c.”.
Per approfondire la questione degli atti di disposizione patrimoniale non soggetti ad azione revocatoria: in particolar modo relativamente alla transazione ed al verbale di mediazione di cui al Dlgs 28/2010 si legga anche “Atti di disposizione patrimoniale non soggetti ad azione revocatoria”.
Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” e “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“.
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si leggano anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” , “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondire la nuova ed eccezionale forma di esdebitazione prevista dall’art. 41 bis l 157/2019 per i pignoramenti iniziati dal 2010 al 30 giugno 2019 si legga “Art. 41 bis L 157/2019 di conversione del Dl 124/2019: La rinegoziazione dei mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva”, Mentre chi fosse interessato al nuovo fondo Salvacasa ( approvato, negli stessi giorni dell’art. 41 bis, dal comma 445 dell’art. 1 della legge di stabilità 2020 [l.160/2019] che modifica la legge sulle cartolarizzazioni, [la L. 130 del 1999]) finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”
Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“
Per la durata del piano del consumatore si legga anche “La durata del Piano del consumatore”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perché non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”