La garanzia per evizione: cos’è? Normativa e tipologie. Differenza tra la garanzia per evizione nelle compravendite immobiliari tra privati e acquisti all’asta.
La garanzia per evizione: cos’è?
La garanzia per evizione consiste in una particolare tutela che il legislatore riconosce all’acquirente di un immobile nel caso in cui l’acquisto sia pregiudicato da diritti vantati da terzi e gravanti sul bene oggetto di compravendita.
L’evizione, infatti, consiste nella privazione della proprietà del bene acquistato a causa di/a seguito di diritti vantati da terzi sul medesimo bene.
Garanzia per evizione nella vendita volontaria
Prima di analizzare la garanzia per evizione nell’ambito delle espropriazioni immobiliari dobbiamo recuperare alcune nozioni e forme tipiche della garanzia in ipotesi “ordinarie” di compravendita tra privati.
In caso di compravendita tra privati, tra le obbligazioni cui è tenuto il venditore ex art. 1476 cc è annoverato, tra gli altri, l’obbligo di “garantire il compratore dall’evizione”.
L’evizione si configura, come detto, nella perdita del bene (o meglio della proprietà del bene) da parte dell’acquirente a causa delle pretese di un terzo.
La garanzia per evizione è una tipica obbligazione di garanzia nel senso che, in occasione dell’acquisto, il venditore assume il rischio di dover (eventualmente) tenere indenne l’acquirente dalle conseguenze cui dovesse andare incontro qualora il diritto di proprietà sul bene oggetto di compravendita risultasse viziato e ciò compromettesse il regolare trasferimento della proprietà stessa (effetto traslativo del contratto di compravendita).
N.B. Presupposto di operatività della garanzia è l’esistenza di un concorrente diritto vantato da un terzo sul bene che non deve essere astratto o ipotetico e che sia tale da precludere il trasferimento del diritto di proprietà in capo all’acquirente. (es. sentenza di accoglimento di un’azione di rivendicazione che accerta il diritto del terzo sul bene oppure sentenza di accertamento dell’esistenza di un vincolo in capo al terzo attore).
In caso di perdita della proprietà sul bene acquistato, allora l’acquirente avrà diritto ad agire in evizione, entro un termine prescrizionale decennale [che decorre non, chiaramente, dalla data di conclusione del contratto di vendita bensì dal momento in cui il diritto del terzo sul bene è stato accertato in maniera incontrovertibile (termine che coincide di regola con il passaggio in giudicato della sentenza favorevole al terzo)].
La garanzia per evizione: normativa e tipologie
Il legislatore disciplina la garanzia per evizione agli articoli 1483 cc e ss, distinguendone le varie tipologie.
Tipologie di evizione
Evizione totale (art. 1483 cc): integrale perdita della titolarità del bene acquistato.
Esempio: Tizio vende un bene a Caio, ma Sempronio ottiene una pronuncia giudiziale che accerta che è lui, e non Tizio, il vero proprietario del bene per usucapione, con conseguente condanna di Caio alla restituzione.
In caso di evizione totale, la garanzia opera nel senso che l’acquirente evitto ha diritto di ottenere dal venditore:
- il risarcimento del danno (ex art. 1479 cc quindi restituzione del prezzo pagato anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata, nonché le spese sostenute in funzione del contratto);
- il rimborso dei frutti che questi ha dovuto restituire al terzo;
- il rimborso delle spese sostenute: spese per la denuncia della lite e (eventuali) spese legali che ha dovuto rimborsare all’attore (il terzo).
Evizione parziale (art. 1484 cc): parziale perdita del diritto di proprietà sul bene.
Esempio: Tizio vende a Caio un immobile con terreno annesso, ma il terreno non era nella proprietà di Tizio bensì di Sempronio, che a seguito di azione vittoriosa rientra nel possesso del terreno privandolo a Caio.
In caso di evizione parziale, la garanzia opera nel senso che l’acquirente evitto ha diritto di ottenere dal venditore:
alternativamente:
- la risoluzione del contratto: quando, in mancanza di quella parte/porzione del bene, non avrebbe acquistato la cosa (circostanza da prova);
- la riduzione del prezzo: nei casi diversi dal primo (a seconda della “porzione” di proprietà persa).
In ogni caso,
- risarcimento del danno;
- il rimborso dei frutti che questi ha dovuto restituire al terzo – come nel caso di evizione totale;
- il rimborso delle spese sostenute: spese per la denuncia della lite e (eventuali) spese legali che ha dovuto rimborsare all’attore (il terzo) – come nel caso di evizione totale.
Evizione limitativa o minore (art. 1489 cc): si verifica quando il diritto di proprietà dell’acquirente è parzialmente limitato da oneri o diritti reali minori non apparenti o non dichiarati nel contratto di compravendita che ne diminuiscono il libero godimento.
Esempio: Caio acquista un immobile come libero per poi scoprire essere gravato da un diritto di servitù e Tizio/venditore non lo aveva informato prima dell’acquisto.
Mentre l’evizione parziale comporta una limitazione quantitativa della proprietà sul bene (una porzione del bene che viene “sottratta” all’acquirente), in caso di evizione limitativa il bene rimane interamente di proprietà dell’acquirente, ma quel che viene ridotto/limitato è la sua facoltà di goderne liberamente.
In caso di evizione minore, la garanzia opera nel senso che l’acquirente evitto ha diritto di ottenere dal venditore, alternativamente:
- la risoluzione del contratto;
- la riduzione del prezzo
A queste sopra elencate si affiancano altre due ipotesi:
- Evizione “evitata” quando ex art. 1486 cc l’acquirente evita l’evizione del bene pagando il terzo titolare del diritto concorrente sul bene acquistato. In questo caso il venditore sarà tenuto al rimborso della somma di denaro versata dall’acquirente, degli interessi e altre (eventuali) spese sostenute;
- Evizione invertita: che ricorre quando il compratore, venuto a conoscenza dell’altruità del bene venduto, ne acquista la proprietà dall’effettivo titolare. L’acquisto dal terzo può avvenire a titolo oneroso o a titolo gratuito: nel primo caso si applicherebbe l’art. 1486 c.c., mentre se l’acquisto è a titolo gratuito opererebbe l’art. 1483 c.c., per cui il venditore dovrà rimborsare al compratore il prezzo del bene, le spese sostenute e risarcire il danno.
Fatte le doverose premesse sulla garanzia per evizione in generale e su come opera in casi “ordinari”, andiamo ora a spiegare come si configura la garanzia nell’ambito delle espropriazioni.
La garanzia per evizione nel pignoramento immobiliare
Il diritto alla garanzia per evizione sorge in presenza di un conflitto concernente l’immobile, in questi casi che dovrà emergere dalle risultanze dei registri immobiliari ed è invocabile se anteriormente alla trascrizione del pignoramento immobiliare un terzo abbia trascritto il proprio acquisto (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) oppure una domanda giudiziale avente ad oggetto diritti reali sul medesimo bene (successivamente poi accolta con sentenza passata in giudicato).
La garanzia per evizione nell’ambito delle espropriazioni è contenuta nell’art. 2921 cc.
Ai sensi dell’art. 2921 cc “L’acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l’evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l’eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.
Se l’evizione è soltanto parziale, l’acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l’aggiudicatario, per evitare l’evizione, ha pagato una somma di danaro. In ogni caso l’acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile”.
La garanzia per evizione nell’ambito delle espropriazioni è contenuta in una sola norma, che ci riassume come opera e cosa può fare l’acquirente/aggiudicatario (di un immobile all’asta) in caso di evizione. Più precisamente:
se l’evizione è totale:
- prima della distribuzione del ricavato: ripetizione del prezzo non ancora distribuito;
- dopo la distribuzione del ricavato: ripetizione del prezzo da ciascun creditore che ha riscosso (secondo le percentuali spettanti) una quota del totale e dal debitore (nel caso in cui abbia riscosso l’eventuale residuo);
- risarcimento danni nei confronti del creditore procedente (per danni subiti e spese sostenute);
se l’evizione è parziale:
- ripetizione della parte proporzionale (all’evizione) del prezzo;
- ripetizione della parte proporzionale (all’evizione) del prezzo, anche nell’ipotesi in cui abbia versato una somma di denaro per evitare l’evizione;
in ogni caso
- la ripetizione non può promuoversi contro i creditori ipotecari e privilegiati ai quali la causa di evizione non era opponibile.
Sulla natura dell’azione descritta dalla norma vi è una duplice interpretazione, secondo alcuni (maggioranza) si tratterebbe di una azione di ripetizione di indebito, siccome la prestazione dell’acquirente si considererebbe priva di causa, secondo altri si tratterebbe di una azione di arricchimento.
N.B. se l’aggiudicatario evitto agisce prima della distribuzione del ricavato, poiché l’azione di ripetizione viene esercitata nei confronti della massa, va proposta istanza al giudice dell’esecuzione ex art. 487 c.p.c., cui fa seguito l’instaurazione del contraddittorio di tutte le parti del processo esecutivo in corso.
Quando, invece, l’aggiudicatario agisca a processo esecutivo concluso la domanda va proposta nei soli confronti dei creditori che n sede di riparto hanno ottenuto una quota del ricavato – ed eventualmente nei confronti del debitore cui sia stato restituito il residuo del ricavato- e segue le regole proprie dell’ordinario processo di cognizione.
L’azione risarcitoria verso il creditore procedente
di cui al punto III
L’aggiudicatario evitto può agire nei confronti del creditore procedente per il risarcimento dei danni subiti. La responsabilità posta dall’art. 2921 c.c. a carico del creditore procedente risiede nel fatto che l’ordinamento gli conferisce il potere di individuare i beni da sottoporre ad esecuzione forzata; a tale potere questa responsabilità è consequenziale, insorgendo quando egli assoggetta al procedimento espropriativo beni che non appartengono al debitore.
Per la stessa ragione, e specularmente, è stato ritenuto che la responsabilità risarcitoria del creditore procedente in aggiunta alla ripetizione del prezzo sia esclusa ove risulti che lo stesso aggiudicatario conosceva, o doveva conoscere usando l’ordinaria diligenza, che il bene trasferitogli apparteneva ad altri, o comunque era soggetto di rivendicazione da parte di terzi.
Sulla scorta di tali premesse, è stato affermato il principio di diritto secondo cui “in tema di vendita forzata, rientrano tra i danni risarcibili dal creditore procedente in favore dell’acquirente della cosa espropriata che ne abbia subito l’evizione, i costi sopportati dall’aggiudicatario per procurarsi la liquidità necessaria all’acquisto mediante ricorso al credito bancario, nonché le spese ed i pagamenti dovuti dall’aggiudicatario al terzo, successivo acquirente della cosa espropriata, per il contratto stipulato con l’aggiudicatario, poiché entrambi questi rimborsi concorrono, ai sensi dell’articolo 2921 cod. civ., al ripristino della situazione patrimoniale dell’acquirente anteriore alla vendita, forzata, il cui effetto traslativo sia venuto meno per evizione”.
Limiti della garanzia (ultimo comma art. 2921 cc)
In base a quanto previsto dal comma III, la ripetizione in ogni caso non ha luogo nei confronti dei creditori ipotecari o privilegiati ai quali la causa di evizione non è opponibile.
La norma pone un limite alla garanzia nell’ambito delle espropriazioni, escludendo l’azione di ripetizione da parte dell’aggiudicatario evitto nei confronti dei creditori privilegiati od ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile.
Il fondamento di tale esclusione si può rinvenire negli artt. 2770 ss. e 2808 ss. c.c. (avuto riguardo alle rispettive categorie di creditori), ove è previsto che ai beneficiari dell’esclusione non può essere opposto il titolo che ha dato causa all’evizione; nei confronti di costoro, pertanto, neppure può ricadere il peso dell’evizione.
In questi casi, però, cosa succederebbe? Il debitore conseguirebbe un ingiustificato arricchimento, poiché con il ricavato dell’esecuzione verrebbe a essere liberato dai propri creditori.
Per questo ricorrono gli estremi di un’azione per ingiustificato arricchimento che l’aggiudicatario evitto potrebbe promuovere contro il debitore esecutato.
Differenze tra la garanzia per evizione nella vendita volontaria e vendita coattiva
Da quanto detto, possiamo capire come differisce l’operatività della garanzia nell’ambito della vendita volontaria rispetto alla vendita coattiva:
- quanto ai soggetti: l’aggiudicatario (acquirente) non agisce nei confronti del proprietario del bene (ex proprietario), ossia il debitore, ma nei confronti dei creditori che partecipano al riparto (eccetto il caso in cui debitore abbia ricevuto il residuo del prezzo ricavato, e comunque nei limiti di tale residuo);
- quanto al contenuto della garanzia: che nella vendita coattiva è assai più limitato (palese soprattutto quando si tratta di una evizione parziale e l’aggiudicatario abbia versato una somma di denaro per evitare l’evizione. In questo caso infatti recupera solo la quota proporzionale all’evizione, mentre in caso di vendita volontaria l’art. 1486 prevede anche il rimborso da parte del venditore della somma pagata degli interessi e di tutte le spese).
Conclusioni
Come abbiamo avuto modo di comprendere, nell’ambito dell’esecuzione immobiliare le regole di acquisto, in questo caso quindi in capo al terzo (e non alle parti processuali originarie) subisce delle alterazioni.
Per queste ragioni, anche nelle operazioni di acquisto all’asta, da parte di soggetti terzi bisogna fare molta attenzione.
È chiaro che questo approfondimento, diversamente dai soliti, non è rivolto ad un lettore indebitato, esecutato, soggetto ad espropriazione, ma al contrario a quei privati che siano interessati all’acquisto all’asta di immobili ed entrino pertanto a contatto con una procedura esecutiva.
È giusto, infatti, che non solo il debitore, ma anche coloro che si approcciano ad una procedura esecutiva conoscano i dettagli di cui, in generale, si compone la procedura e nel caso specifico le operazioni di vendita degli immobili all’asta e sappiano riconoscerne le particolarità.
Pertanto, è sempre raccomandato che un privato/potenziale interessato all’acquisto all’asta sia assistito da un professionista esperto che sappia dare le giuste dritte e i giusti consigli per un acquisto sicuro e fruttuoso.
avv. Biancamaria Leone de Pertis
(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per maggiori informazioni ed approfondimenti sul contratto preliminare di compravendita si legga anche “Profili generali del contratto preliminare di compravendita”.
Per saperne di più sullo scioglimento del contratto preliminare, in particolare dovuto al Coronavirus, si legga l’articolo “Lo scioglimento del contratto preliminare a causa del Coronavirus”.
Per approfondimenti sul tema delle tutele relative al contratto preliminare, ed in particolare della delicata materia della tutela del promissario acquirente di un immobile in costruzione si legga “Contratto preliminare: La Fideiussione del Costruttore“
Se dovete acquistare la prima casa e volete sapere come darla in locazione senza perdere le agevolazioni fiscali o i requisiti necessari per usufruire delle detrazioni fiscali per gli interessi del mutuo leggete “Agevolazioni prima casa: mutuo e locazione”
Per saperne di più sul cd rent to buy si legga “Contratto di affitto con riscatto come funziona dopo l’art. 23 DL 133/14 – le soluzioni alternative con maggior profitto e tutele”
Per la tematica condominiale del riparto delle relative alle riparazioni dei muri di cinta/contenimento dei giardini privati nei condomini o supercondomini si legga “A chi spettano i costi per la riparazione del muro di cinta nel condominio o supercondominio”
Per la tematica delle difformità, più o meno gravi, che incidono sulla conformità urbanistica, o regolarità edilizia e creano non pochi problemi e costi all’acquirente fino a giungere alla nullità assoluta dello stesso atto di acquisto si legga “Conformità urbanistica e catastale: quali rischi corre chi acquista un immobile”
Per approfondire il tema dei vizi si legga “Vizi occulti dell’immobile acquistato: come tutelarsi”
Per approfondimenti sull’azione di manutenzione che tutela chi è stato molestato nel possesso di un immobile si legga anche “l’azione di manutenzione: tempi e procedura”
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Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”