https://www.studioassociatoborselli.it/wp-content/uploads/2022/11/BANNER_LIBRO_BORSELLI3.jpg

Guida al ricorso ex art. 591 ter c.p.c.: forma, termini e costi con modello

https://www.studioassociatoborselli.it/wp-content/uploads/2020/12/guida-al-591-ter.jpg

Guida al ricorso previsto dall’art.  591 ter c.p.c. contro gli atti del professionista delegato alla vendita:  forma, termini e costi, con modello da scaricare

 

INDICE

Definizione

 

L’art. 591 ter c.p.c., sotto la rubrica “ricorso al giudice dell’esecuzione”, disciplina una particolare forma di ricorso esperibile nelle procedure esecutive immobiliari. Principalmente il ricorso in commento viene utilizzato quale mezzo di impugnazione degli atti del professionista delegato in quanto, tramite lo stesso, le parti possono opporsi agli atti propri del professionista davanti al giudice dell’esecuzione.

Si pensi, ad esempio, ad un avviso di vendita errato, al mancato adempimento degli oneri pubblicitari, alla mancata/erronea redazione della bozza del decreto di trasferimento.

In presenza di questi errori, di queste mancanze o di qualsiasi contestazione che dovesse riguardare il campo di attività (molto vasto) del professionista delegato, le parti e gli interessati potranno proporre ricorso ex art. 591 ter c.p.c.

 Normativa

 

Per comprendere pienamente il ricorso in esame occorre muoversi dal dettato normativo e, precisamente, dall’art. 591 ter c.p.c. a mente del quale:  “Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies”.    

 

Dalla lettura della norma ricaviamo che l’art. 591 ter c.p.c. contiene, invero, due distinte possibilità.

Il primo comma, infatti, dispone che “quando insorgono difficoltà” il professionista delegato può rivolgersi al giudice il quale provvede con “decreto”.

Il comma secondo specifica che le parti e gli interessati potranno con reclamo opporsi  a tale decreto oppure direttamente all’atto del professionista delegato.

In buona sostanza, cosa succede:

Nel primo caso le parti si oppongono al decreto con il quale il giudice ha risolto la difficoltà avanzata dal professionista delegato.

Nel secondo le parti si oppongono all’atto, nel senso più ampio del termine, del professionista.

Benché la norma possa ingenerare una certa confusione (anche quando alterna il termine ricorso/reclamo) nella sostanza non si ritiene vi sia una differenza di fondo tra l’impugnare l’uno (il decreto) o l’altro (l’atto).

In ultimo, la norma precisa che “il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione”. Viene inteso dunque che il deposito del ricorso non basta a sospendere le operazioni di vendita essendo viceversa necessari gravi motivi in tal senso.

Concludendo, l’ordinanza emessa dal Giudice dell’esecuzione potrà essere , dopo il   d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (cd Riforma Cartabia) nuovamente oggetto di opposizione ex art 617 cpc ( e non più reclamabile al Collegio ex art.669 terdecies) . come si avrà modo di approfondire in proseguo.

 

La modifica dell’art. 591 ter c.p.c.

 Prima del 2015, e nuovamente oggi dopo la Cd riforma Cartabia l’ordinanza del giudice non poteva essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi. Pertanto, prima della riforma, l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione che decideva il ricorso ex art. 591 ter avverso l’atto del delegato, poteva essere opposta con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’ art.617 c.p.c. e l’ordinanza emessa ex art.618 c.p.c., a sua volta, con reclamo al collegio ex art.669 terdecies. Succedeva e tornerà ad accadere che  lo stesso Giudice dell’esecuzione dovesse esprimersi doppiamente sulla vicenda controversa: in prima battuta in qualità di giudice del ricorso ex art.591 ter ed in seconda battuta in qualità di giudice dell’opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c.  si legga anche al riguardo Come opporsi all’avviso di vendita:  opposizione agli atti esecutivi o ricorso ex art 591 ter?”).

Forma, soggetti e modello di ricorso

Il ricorso ex art. 591 ter c.p.c. si introduce con ricorso, per l’appunto, presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione. Lo dice testualmente il medesimo art. 591 ter c.p.c. ove recita al comma secondo “con ricorso allo stesso giudice”. Esso non richiede formalismi di alcun tipo essendo unicamente necessario che il ricorrente descriva l’atto del professionista delegato di cui si duole con la presentazione dell’opposizione o il decreto del giudice che ha deciso la difficoltà del delegato, il motivo per il quale si ritiene tale atto illegittimo, e le richieste nonché, eventualmente, i gravi motivi per cui sospendere le operazioni di vendita (per il modello di ricorso ex art. 591 ter c.p.c.  “modello di ricorso ex art. 591 ter”)

 

Dal punto di vista soggettivo, l’opposizione in commento potrà essere presentata dalle “parti” o anche dagli “interessati”.  Da notare che l’art. 591 ter c.p.c. riferendosi agli interessati amplia, di molto, la platea di legittimati a proporre il ricorso in commento. Sicuramente, esso potrà essere proposto dal debitore esecutato, dal creditore e dall’aggiudicatario (in merito a quest’ultimo si pensi al caso in cui il delegato tardi la redazione della bozza del decreto di trasferimento o l’adempimento degli incombenti post-vendita).

 

Oggetto del ricorso

 

Oggetto del ricorso potranno essere non solo gli “atti del delegato”, sebbene l’art. 591 ter c.p.c. parli unicamente di essi, ma anche tutte le altre attività che, rientrando nei compiti del professionista, possano essere oggetto di contestazione.

Ciò si deduce dal fatto che lo stesso ambito di applicazione dell’art. 591 ter c.p.c. risulterebbe di fatto molto delimitato qualora esso si limitasse unicamente agli atti in senso giuridico del professionista delegato.

Si consideri, inoltre, che ogni errore dell’ausiliario del giudice, inteso in senso ampio, rifluisce nel successivo atto dello stesso, motivo per il quale anche volendo interpretare l’art. 591 ter c.p.c. in maniera letterale, ad ogni modo, ciò non modificherebbe il risultato finale.

Del resto, lo stretto collegamento tra l’attività ed il successivo atto (notifica ed avviso di vendita) presuppone che la validità del secondo dipenda dalla validità del primo senza che sia possibile dividere le sorti dell’uno dall’altro.

 

Termine e Costi

L’art. 591 ter c.p.c  nella sua precedente versione  non faceva menzione di alcun termine entro il quale proporre il ricorso. Oggi la situazione è cambiata con Riforma Cartabia che ha fissato anche un termine perentorio entro il quale la parte può proporre reclamo avverso gli atti del professionista, ossia 20 giorni dal compimento dell’atto oppure dalla sua conoscenza;

Il ricorso in esame non prevede il pagamento di alcun costo. Infatti, al pari delle opposizioni endo esecutive, verrà discusso all’interno della procedura esecutiva già pendente.

Procedimento

Il giudice dell’esecuzione, una volta depositato il ricorso, fisserà un’udienza alla presenza delle parti. Anche prima dell’udienza, se richiesto della sospensione ed alla ricorrenza dei gravi motivi, il G.E. potrà sospendere inaudita altera parte le operazioni di vendita in attesa della decisione sull’opposizione. All’udienza fissata per la discussione, il giudice, salvo i successivi provvedimenti che saranno adottati in merito alla sospensione, deciderà sul ricorso con ordinanza.

Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. al primo provvedimento successivo

Qualora il ricorso non venga accolto dal giudice dell’esecuzione ex art 617 cpc né dal collegio adito con reclamo, oppure quando questi non sia mai stato presentato nel corso delle operazioni delegate, il debitore potrà far valere i medesimi motivi opponendosi al decreto di trasferimento e veicolando, nelle forme dell’art. 617 c.p.c., le doglianze non accolte.

L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c avverso al primo provvedimento successivo, al pari del ricorso, non prevede il pagamento di alcun contributo unificato per la sua presentazione, esso andrà proposto nel termine decadenziale di 20 giorni dall’emissione del provvedimento del giudice o dalla sua conoscenza/comunicazione.

Il reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.

Avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che rigetta il ricorso ex art 617 cpc in seguito al rigetto del 591 ter cpc è, ad oggi, solo ammesso reclamo, nel termine di 15 giorni dalla sua pronuncia (o comunicazione se anteriore), al collegio ex art.669 terdecies c.p.c. del quale non farà parte il primo giudice.

Il collegio individuato per il reclamo, valutata la fondatezza del reclamo, provvederà con un’ordinanza definitiva espressamente non impugnabile (art. 669 terdecies c.p.c. comma 5°) né tantomeno ricorribile per cassazione ai sensi dell’art.111 Cost. “mancando dei requisiti della definitività e decisorietà” (si veda Cass.Civ. 12238/2019).

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per maggiori  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed  i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Per approfondire la possibilità di ottenere la  revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la  difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dalla Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita” mentre per leggere di un annullamento del decreto di trasferimento ottenuto dal medesimo Studio e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”

Per comprendere le ragioni, l’utilità e le modalità di una corretta ed utile opposizione al pignoramento dell’abitazione si legga Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione“ e Come salvare casa dal pignoramento: soluzioni e cosa fare

Per approfondire l’argomento dell’opposizione agli atti esecutivi e all’esecuzione si leggano anche “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”, “Rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di merito”,  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma”o ancora Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme,  ed inoltre  Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”

Per un modello di opposizione agli atti esecutivi da scaricare si legga  “Modello di opposizione agli atti esecutivi per deposito tardivo dell’istanza di vendita – Accoglimento del Ge ed estinzione del pignoramento”

Va rilevato per concludere che, al contrario di quanto credono i più, le opposizioni ex art. 615 e 617 cpc, non definiscono affatto l’ambito delle possibili contestazioni possibili all’interno della procedura esecutiva, le contestazioni che possono portare all’estinzione della procedura esecutiva  laddove (più frequentemente di quanto si creda) il creditore non abbia rispettato un termine essenziale del pignoramento si propongono infatti con istanza ex art. 630 cpc (si leggano a tal riguardo gli articoli “Estinzione del pignoramento per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 567 terzo comma cpc-Istanza ex art. 630 cpc- Accoglimento” e “Il Tribunale di Salerno segue la Cassazione: estinto pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione entro 15 giorni!”), inoltre molte norme procedurali possono essere, e sono spesso, violate senza che sia necessaria od  opportuna una formale opposizione, mentre possono essere formalmente contestate tali, definiamo, minori irregolarità, in udienza stessa, e potrà essere lo stesso G.E. a disporre la ripetizione degli atti irregolari, e una successiva nuova udienza per riparare i difetti procedurali (anche ad esempio il mancato rispetto di un termine procedurale, da parte del creditore, di un interventore, di un terzo, del ctu, dell’esperto, termine non così grave da consentire un’opposizione, tanto che per prassi laddove non vi sia una difesa del debitore, abitualmente tali termini non vengono quasi mai rispettati), il tutto con consistente allungamento dei tempi a tutto beneficio del debitore esecutato.

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga   “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari del sovraindebitamento e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento immobiliare” o “sovraindebitamento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito Il Manuale ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando Lo Studio – Avvocati dal 1880, per informazioni sulla Partnership dello Studio  con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”,  per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci

 

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

PER QUALSIASI INFORMAZIONEInviaci una richiesta

Verrai ricontattato/a personalmente da un nostro professionista che ti proporrà le soluzioni migliori per la tua specifica esigenza. Per questioni che necessitano di assistenza urgente si consiglia di contattare lo studio telefonicamente.


    https://www.studioassociatoborselli.it/wp-content/uploads/2021/04/footer-partner.png

    NAPOLI

    Via Posillipo, 56/85
    Tel. 081.4206164
    Fax 081.0105891

    MILANO

    Via F. Reina, 28
    Tel. 02.87198398
    Fax 02.87163558

    ROMA

    Via dei Gracchi, 91
    Via Catone, 3
    Tel. 06.92927916

    BRESCIA

    Via Aldo Moro, 13
    (Palazzo Mercurio)
    Tel. 030.7777136

    Studio Legale  d’Ambrosio Borselli

     P.IVA 07581660631  – email: info@studioassociatoborselli.it – PEC studioborselli@pec.it

    mobile: 340.5009682