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Guida alla riduzione del pignoramento immobiliare ex art. 496 c.p.c.

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La riduzione del pignoramento: i presupposti per ottenerla, i soggetti legittimati a chiederla, termine costi e procedimento per l’istanza di riduzione

“Su istanza del debitore o anche di ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti di cui all’articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento” (art.496 c.p.c.)

L’art.  496 c.p.c. introduce un istituto di grande rilievo. Stiamo parlando della riduzione del pignoramento che consente al debitore di chiedere la riduzione di quanto gli sia stato pignorato, quando esso risulti sproporzionato rispetto al credito preteso dal creditore procedente.

La norma è tesa ad evitare l’eccessività del pignoramento subito nella consapevolezza che l’esistenza del vincolo pignoratizio, rendendo il bene indisponibile, risulta pregiudizievole per il debitore. Per fare un esempio, poniamo che Tizio vanti un credito di 50.000 euro verso Caio.

A tal fine, egli pignora due appartamenti di quest’ultimo uno dal valore di 250.000 euro e l’altro dal valore di 700.000. Or bene, considerata la sperequazione e l’eccessiva differenza tra quanto dovuto (50.000 euro) e quanto pignorato ( 950.000 euro), Caio potrebbe chiedere al Giudice di ridurre il pignoramento subito.

Così, ad esempio, potrebbe chiedere l’esclusione del bene di 700.000 euro, avanzando che la vendita dell’altro (quello di 250.000) è già di per sé idonea a soddisfare la pretesa di Tizio.

Una volta ottenuta la riduzione, Caio potrebbe vendere autonomamente l’immobile svincolato riuscendo magari a conseguire un profitto maggiore dalla libera vendita piuttosto che dalla vendita all’asta.

Va, purtuttavia, precisato che, con l’istanza di riduzione, il debitore non contesta il diritto del suo creditore a procedere ad esecuzione forzata quanto piuttosto l’eccessivo uso del procedimento stesso (Cass.Civ. s.n.2604/1995). È per tale ragione che la riduzione del pignoramento viene considerata, per il debitore, una “misura speciale di salvaguardia”  al pari della conversione del pignoramento descritta dall’art. 495 c.p.c. (Cass.Civ. 12618/1999).

Sostanzialmente, sebbene il debitore risponda del suo inadempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri (art.2740 c.c.) tale responsabilità dovrà essere proporzionata alla pretesa corrente e, in tal guisa, la riduzione ex art. 496 c.p.c. rappresenta lo strumento processuale per realizzare la predetta proporzionalità.

Quando è eccessivo il pignoramento?

La riduzione del pignoramento presuppone, come anticipato, la sua eccessività. Ciò significa che “il valore dei beni pignorati” deve essere “ superiore all’importo delle spese e dei crediti” per cui si procede (art. 496 c.p.c.). Purtuttavia, il pignoramento che abbia ad oggetto beni dal valore superiore a detta soglia non sempre risulta essere eccessivo. La stessa Giurisprudenza ha avuto modo di confermare, a più riprese, che  “il creditore pignorante è legittimato ad espropriare più di quanto sarebbe necessario per soddisfare il suo credito”  in quanto “il rapporto tra l’ammontare dei beni pignorati rispetto alle necessità del processo esecutivo non può essere aprioristicamente determinato, dal momento che, nel corso del medesimo processo, sono consentiti gli interventi dei creditori i quali, se privilegiati, concorrono sul ricavato conservando la loro prelazione e, se chirografari, concorrono a parità degli altri ove spieghino rituale e tempestivo intervento” (Cass.Civ. 3952/2006). In buona sostanza, la difficoltà di individuare l’eccessività del pignoramento risiede nel fatto che non si può determinare in maniera preventiva quanto sarà, nel concreto, dovuto.

Un pignoramento, del resto, potrebbe sembrare inizialmente eccessivo qualora fossero pignorati beni per un valore di 850 mila euro a fronte di una pretesa iniziale di 200 mila.

Eppure, nel corso della procedura esecutiva immobiliare, potrebbero intervenire “nuovi” creditori aumentando fino a 700 mila il dovuto, cifra che non risulterebbe più eccessiva rispetto a quanto pignorato.

Tale giudizio di eccessività è rimesso, pertanto, alla discrezionalità del Giudice dell’esecuzione con il risultato che lo stesso concetto di eccessività risulta drasticamente ampliato, dovendo tenere conto dei potenziali interventi e dell’impossibilità, in tal senso, di prevederli.

Altro elemento di cui deve tener conto il G.E. è quello dei ribassi che l’immobile subirà alle aste, e quindi dell’effettivo importo che la procedura produrrà per i creditori.

Per tornare all’esempio di prima se il credito fosse stato di 150.000 anziché di 50.000 il giudice non avrebbe mai ridotto il pignoramento liberando l’immobile di valore maggiore, in quanto è molto probabile che un immobile stimato 250.000 euro possa vendersi anche  alla metà del suo valore (se non meno), e pertanto al creditore resterebbero 125.000 euro sulle quali soddisfarsi da cui vanno anche detratte le spese della procedura (che possono superare i 20.000 euro).

Pertanto, una riduzione del pignoramento che liberi il secondo immobile si rivelerebbe dannosa per il creditore, il quale non potrebbe più recuperare interamente il suo credito anche senza l’intervento di altri creditori.

Per prassi molti giudici di fronte a situazioni dubbie (sia per il valore dei beni rispetto a quanto effettivamente frutteranno alle aste, sia per il possibile intervento di altri creditori) piuttosto che ridurre il pignoramento (con la conseguenza che il bene viene liberato dal pignoramento per cui il debitore, potrebbe, se volesse, venderlo liberamente, senza alcuna autorizzazione dei creditori o del giudice), scelgono di bloccare la vendita dell’immobile di cui si sia chiesta la riduzione, in attesa della vendita degli altri immobili (lotti).

Tale prassi avvantaggia certamente il creditore che non rischia (in caso in cui il ricavato della vendita effettuata non sia sufficiente a coprire il suo credito) di rimanere anche parzialmente insoddisfatto, ma svantaggia altrettanto certamente il debitore, il quale, in caso di accoglimento della domanda di riduzione potrebbe liberamente vendere il suo bene sul mercato, ad un prezzo superiore e con minori difficoltà (non avendo necessità dell’autorizzazione dei creditori, del G.E. , e non dovendo pagare lo scotto che una cd. Vendita contestuale paga nella diffidenza dei potenziali compratori, per maggiori informazioni sulla vendita contestuale si legga   “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva”) rispetto ad un tentativo di vendere l’immobile al di fuori dell’asta in corso di pignoramento, il che potrebbe fornirgli il denaro necessario a chiudere anche un accordo con i creditori prima della svendita all’asta del bene non oggetto di riduzione del pignoramento

Ad ogni modo va sottolineato che l’eccessività non comporta l’illegittimità o l’invalidità del pignoramento. Del resto, pignorare “più del dovuto” configura un’attività non vietata per il creditore procedente il quale potrebbe farlo per evitare di dover dividere il ricavato in conseguenza di altri interventi (Cass.Civ. 8464/1994).

Legittimati

Legittimato a chiedere la riduzione del pignoramento è sicuramente il debitore in quanto soggetto passivo della procedura esecutiva.  Purtuttavia, il Giudice, anche di sua iniziativa ( “anche di ufficio”), può disporre l’esclusione di uno o più beni pignorati. L’iniziativa del giudice va letta alla luce del fatto che un evidente eccessività del pignoramento può essere anche immediatamente ravvisabile e non necessitare, pertanto, di un’istanza di parte.

Costi

L’istanza di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. non prevede il pagamento del contributo unificato né di altri costi aggiuntivi.

Termine

L’istanza di riduzione potrà essere richiesta in ogni momento. L’unica preclusione, per ovvie ragioni, è rappresentata dalla vendita del bene di cui si richiede l’esclusione. Difatti, per risalente ma consolidata giurisprudenza, a differenza del limite temporale previsto per la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., per la riduzione si deve rifiutare l’ipotesi “dell’esistenza di un qualsivoglia limite temporale alla possibilità di richiedere e di disporre la riduzione del pignoramento” (Cass.Civ. 12618/1999).

 

Procedimento

Per chiedere la riduzione del pignoramento occorre depositare un’istanza al G.E ai sensi dell’art.  496 c.p.c. Tale conterrà la richiesta di escludere uno o più degli immobili staggiti tra quelli oggetto di pignoramento. In particolare, il debitore dovrà dimostrare la sussistenza dell’eccessività del pignoramento subito e fornire prova del fatto cheil valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti” per cui si procede.  

Depositata l’istanza, il G.E. fisserà un’udienza alla presenza del debitore, del creditore procedente e degli eventuali creditori intervenuti.

La necessaria audizione dei creditori è funzionale affinché, questi ultimi, possano replicare alla richiesta di riduzione. Del resto, sottrarre un bene destinato alla successiva vendita comporterà un minor ricavato per la procedura e per i creditori stessi.

Al termine del procedimento, il Giudice decide con ordinanza con la quale dispone la riduzione o rigetta l’istanza. L’ordinanza in oggetto sarà sempre modificabile o revocabile dal G.E. prima che abbia esecuzione e, avverso la stessa, sarà proponibile l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine di 20 giorni dalla sua pronuncia o comunicazione (Cass.Civ. 21235/2010).

Opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza che nega o dispone la riduzione

Avverso l’ordinanza che nega o dispone la riduzione del pignoramento è esperibile, come si diceva, l’opposizione agli atti esecutivi nel termine di 20 giorni dalla sua pronuncia o comunicazione. Con l’opposizione agli atti esecutivi la parte interessata (il creditore nel caso dell’accoglimento dell’istanza di riduzione, il debitore nel caso di suo diniego) potrà dolersi della decisione del giudice chiedendo una sua più favorevole riforma. Per l’opposizione è competente il Giudice dell’esecuzione che ha emesso il provvedimento impugnato e,  inoltre, la stessa non prevederà alcun costo attestandosi come opposizione cautelare endo-processuale.

Il procedimento replica quanto previsto dall’art. 618 c.p.c. Pertanto, il G.E. fisserà un’udienza di comparizione delle parti onerando l’opponente della notifica del decreto e dell’opposizione alle altre parti. All’udienza ivi fissata, il Giudice potrà tanto rigettare l’opposizione che accoglierla, potendo sempre disporre i più opportuni provvedimenti.

Per concludere, si ritiene, che l’istanza per poter essere accolta dovrà essere adeguatamente documentata.

In particolare, andrà dimostrato al G.E. sia la probabile assenza di altri creditori, sia l’evenienza che il probabile valore di realizzo possa garantire con sufficiente certezza la soddisfazione con la sola liquidazione dei beni non oggetto di riduzione.

Inoltre, l’istanza andrà altresì motivata con la dimostrazione che la riduzione, non solo non costituisca un danno per i creditori, ma addirittura potrebbe avvantaggiarli da una migliore (e più rapida) vendita fuori asta dei beni oggetto di riduzione, mentre al contrario tenere tutti gli immobili del debitore bloccati potrebbe rivelarsi un enorme danno per lui che non avrebbe più margini per liquidare liberamente i suoi beni e risolvere con i minori danni la sua posizione debitoria.

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello Studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” ,  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” e    “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme

Per verificare la concreta possibilità  con una adeguata difesa specialistica di ottenere la  revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la  difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”

Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,   persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”

Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta  dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”

Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”

Per maggiori  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed  i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.

Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliar15i in corso si legga   “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento o anche Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio

Per approfondire la nuova ed eccezionale possibilità di vedersi omologato un piano del consumatore anche in presenza di debiti imprenditoriali si legga “Sì al piano del consumatore per debiti imprenditoriali!”

Per approfondimenti in tema di tutela del consumatore dal pignoramento immobiliare in caso di fideiussione, si leggano gli articoli “Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo del consumatore”,  “La Cassazione blocca il pignoramento immobiliare!?”, “La nullità totale della fideiussione omnibus”, “Fideiussioni nulle e sospensione pignoramento immobiliare “e “Decreto ingiuntivo contro il fideiussore: tempi e procedura”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per approfondire il tema della trascrizione del pignoramento, dei suoi costi, della durata, del suo termine e della relativa cancellazione si legga Guida alla trascrizione del pignoramento immobiliare: costi, durata e termine”

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

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