Guida alla riforma del sovraindebitamento: cosa è il merito creditizio, conseguenze e responsabilità del finanziatore per la sua mancata o erronea valutazione
INDICE
- Introduzione
- Che cosa è il merito creditizio?
- Cosa provoca la mancata valutazione del merito creditizio?
- Cosa cambierà con la riforma?
Introduzione
L’art. 4 ter della L.n. 176 del 18 dicembre 2020, di conversione del d.l. 137 del 2020, ha modificato profondamente la Legge 3 del 2012 (cd. Legge “Salva-suicidi”) prevedendo alcune misure nell’ottica di agevolare le procedure di sovraindebitamento.
Vengono, infatti, introdotte le procedure familiari, la possibilità per il socio illimitatamente responsabile di godere degli effetti della l.n. 3 del 2012, l’esdebitazione senza utilità e, tra gli altri innesti, la responsabilità da mancata valutazione del merito creditizio.
Che cosa è il merito creditizio?
Per comprendere cosa si intenda con merito creditizio potrà essere utile fare un esempio. Ogni uno di noi, almeno una volta nella vita, avrà chiesto un finanziamento, un mutuo o un prestito. Nel momento in cui viene richiesta una qualsiasi tipologia di prestito, la Banca o la Finanziaria, richiesta del credito, provvederà ad effettuare dei controlli per comprendere, in parole povere, se la somma concessa potrà essere effettivamente restituita alla scadenza.
Più nel dettaglio, la Banca provvederà ad effettuare un check up del richiedente valutando, a tal fine, lo storico dei finanziamenti concessi, il reddito disponibile, il possedimento di mobili/immobili, la situazione lavorativa e tutte le altre informazioni utili per comprendere il potenziale ritorno dell’investimento.
Questa verifica, sebbene possa sembrare destinata al solo uso e consumo dell’istituto concedente, è in realtà un controllo imposto dalla legge.
L’art. 124 bis del Testo Unico Bancario, infatti, impone al finanziatore “prima della conclusione del contratto di credito” di valutare “ il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.
La Banca deve verificare che il consumatore possa onorare il debito contratto.
Non solo perché vi è il rischio di perdere quanto prestato ma anche perché ove mai il debitore non riesca ad adempiere alla sua obbligazione (non pagando le rate), e tale evenienza fosse prevedibile (in quanto lo stesso era carente, già al momento della richiesta, di idonee possibilità di adempiere), il creditore non potrà dolersi dello stato di sovraindebitamento cui ha colposamente contribuito.
L’ente ha, dunque, l’onere di verificare in maniera complessiva la posizione del richiedente non potendo, altrimenti, in un secondo momento, far valere tale situazione di difficoltà economica. L’obbligo di verifica, corollario del più ampio onere di diligenza del creditore, è posto a tutela non solo del consumatore ma anche, e in genere, a garanzia della sanità e stabilità del mercato del credito.
È questa la chiave di lettura per comprendere le importanti modifiche che sono state introdotte alla legge n. 3 del 2012 allo scopo di valorizzare la responsabilità del finanziatore.
Cosa provoca la mancata valutazione del merito creditizio?
La mancata valutazione del merito creditizio produrrà, grazie alle modifiche della L.n. 176 del 2020, alcune importanti conseguenze.
In via preliminare, va chiarito che l’OCC (l’organismo di composizione della Crisi), come previsto dall’art. 4 ter, dovrà allegare alla proposta di piano del consumatore “l’indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159” Più nel dettaglio, il gestore della crisi dovrà indicare se il soggetto finanziatore abbia o meno valutato il merito creditizio alla luce del calcolo predisposto dall’articolo in commento.
Nel caso in cui l’OCC verifichi che il merito creditizio non sia stato adeguatamente valutato scattano alcune sanzioni processuali a carico del finanziatore negligente.
La sanzione che la nuova L.n. 3 del 2012 irroga al finanziatore che abbia colpevolmente determinato (o aggravato) la situazione di indebitamento del debitore è l’impossibilità di presentare opposizioni o reclamo avverso il piano.
Infatti “ Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, ne’ far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore” (art. 4 ter L.n. 176 del 2020).
Ciò significa che se il finanziatore sbaglia (non valutando attentamente il merito creditizio prima di concedere un finanziamento, aggravando la situazione debitoria) non potrà far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore, non potrà opporsi al piano né presentare reclamo in sede di omologa.
Cosa cambierà con la riforma?
Tutto quanto appena detto ci porta a concludere che, successivamente all’entrata in vigore della novella, la valutazione del merito creditizio diventerà effettivamente parte integrante della l.n. 3 del 2012.
Già prima della L.n. 176 del 2020, del resto, la giurisprudenza di merito si stava già orientando verso il riconoscimento, ai debitori istanti, di quelle norme di maggior favore contenute nelle modifiche or introdotte, che ricalcano in buona parte quelle contenute nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza.
Si pensi, in tal senso, al Tribunale di Napoli che, omologando un piano del consumatore, già ad ottobre scorso faceva riferimento alla “valutazione del merito creditizio da parte degli istituti di credito” la quale sarebbe stata elemento “idoneo” a rafforzare il giudizio di meritevolezza del debitore.
In quella sede, il magistrato fece notare che l’ultimo finanziamento concesso venne elargito in assenza di una qualsiasi verifica. Difatti, il debitore, pensionato, a fronte di altri finanziamenti pendenti, viveva con una quota disponibile di 400 euro con la quale far fronte ai bisogni quotidiani. Il finanziatore, sebbene consapevole che il debitore vivesse unicamente con tale cifra, approvò il finanziamento riducendo drasticamente la quota disponibile del debitore e, in tal senso, aggravandone l’indebitamento. Il Tribunale partenopeo ha ritenuto sussistente la meritevolezza del debitore sul presupposto che le banche hanno continuato a finanziare lo stesso in assenza di qualsiasi verifica circa il suo merito creditizio alla luce dell’art. 124 bis TUB. (T. Napoli- Ordinanza del 21 ottobre 2020- Giud. Dott. Graziano).
Con la riforma della L.n. 3 del 2012, ad opera della L.n. 176 del 2020, il merito creditizio diventerà criterio “ufficiale” per l’individuazione della responsabilità del finanziatore con la conseguenza che, nel prossimo futuro, il finanziatore “colpevole” di aver aggravato o causato l’indebitamento del debitore non potrà in alcun modo né opporsi al piano del consumatore proposto da quest’ultimo né presentare reclamo avverso l’ordinanza di omologa del piano né tantomeno far valere cause di inammissibilità che non derivino da atti fraudolenti del debitore.
Va da sé che, nei confronti di questo creditore, sarà possibile una maggiore falcidia del credito spettante in considerazione dell’atteggiamento tenuto da questi e dell’assenza di ogni possibilità di opposizione.
Avv. Daniele Giordano
(collaboratore dello Studio D’Ambrosio Borselli per la Sede di Napoli)
Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento”o anche“Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio” oppure “Il piano del consumatore dopo la riforma: la meritevolezza” o ancora “Il nuovo sovraindebitamento: la falcidia della cessione del quinto”.
Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“.
Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze”
Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”
Per il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”
Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si legga “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo”
Chi fosse interessato al nuovo fondo Salvacasa finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo «Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa»
Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” , “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“, e “Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”
Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento immobiliare” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”