Guida alla sospensione del pignoramento immobiliare: la sospensione volontaria, quelle interna ed esterna, tutto sugli artt. da 623 a 628 cpc
La sospensione dell’esecuzione, regolata dagli artt. Da 623 a 628 cpc (oltre all’art. 618 cpc in tema di sospensione a seguito di ricorso per opposizione agli atti esecutivi richiamato espressamente dall’ultimo comma dell’art. 624 cpc), può dividersi in due tipologie principali:
A) La sospensione volontaria, ossia concordata fra il debitore e tutti i creditori prevista dall’art. 624 bis (intitolato appunto “sospensione su istanza delle parti”). La norma ha il chiaro intento di favorire la soluzioni transattive concedendo alle parti un adeguato lasso temporale per definire bonariamente la vicenda anche con un pagamento rateizzato.
Tale tipologia di sospensione dell’esecuzione può essere disposta dal giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, per una durata massima di 24 mesi. Il termine di 24 mesi implica che normalmente il creditore accetti offerte transattive che non superino tale durata temporale (di prassi le banche chiedono un acconto di almeno il 20% di quanto concordato per dimostrare la serietà della proposta e provvedere a presentare l’istanza di sospensione). Va sottolineato che la sospensione può essere disposta dal giudice solo una volta. Presupposto per la sospensione è il consenso espresso di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, é infatti irrilevante la volontà dei creditori non muniti di titolo, in quanto privi del potere di compiere atti di impulso della procedura. L’istanza di sospensione può essere validamente formulata, per iscritto o oralmente in udienza, da uno solo dei creditori a muniti di titolo ma sulla stessa dovrà convergere l’incontro delle volontà degli altri creditori muniti di titolo, che potranno aderire od opporsi alla sospensione in un’udienza appositamente fissata dal giudice, oppure in apposito atto di adesione alla richiesta formulata dagli altri creditori depositato nel fascicolo telematico.
Il debitore dovrà essere sentito sulla richiesta di sospensione, ma il suo assenso non è vincolante per la decisione del Ge.
Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di sospensione nel caso (ormai pressochè esclusivo) di vendita senza incanto, è di 20 giorni prima della scadenza del termine previsto per il deposito delle offerte e ciò per ragioni di affidamento dei potenziali offerenti, tale termine è molto importante in quanto i debitori, ignorando tale norma, spesso si decidono a presentare la propria offerta transattiva (offerta non in unica soluzione di pagamento, in quanto in tal caso si punterebbe all’estinzione della procedura e non alla sua sospensione, estinzione che è invece possibile fino all’ultimo giorno prima del termine fissato per le offerte) nell’imminenza della data fissata per la vendita e non riescono poi nei 20 giorni antecedenti alla vendita a ottenere il pieno accordo con i creditori e la presentazione della relativa istanza da parte di uno di essi. Durante il periodo di sospensione la procedura entra in uno stato di quiescenza provvisoria, nel quale non possono essere compiuti atti esecutivi ad eccezione di quelli conservativi e di urgenza.
L’ordinanza di sospensione può essere revocata, in ogni momento, su istanza anche di uno solo dei creditori interessati, previa audizione del debitore, ad ogni modo la procedura potrà essere riattivata su impulso delle parti, entro 10 giorni dalla scadenza del termine finale fissato dal giudice con il provvedimento di sospensione (in caso contrario la procedura si estinguerà per inattività delle parti ai sensi dell’art 630 cpc, pertanto il creditore non integralmente soddisfatto avrà l’onere di riattiviare la procedura entro detto termine).
B) La sospensione conseguente ad una opposizione (al precetto o al pignoramento, all’esecuzione o agli atti esecutivi), quindi su istanza di parte, parte (normalmente il debitore o un terzo) che chiede al giudice la sospensione per gravi motivi così come previsto dall’art 624 cpc., tale ultimo tipo di sospensione si divide a sua volta in sospensione:
- Interna: quella disposta dallo stesso giudice davanti al quale pende l’esecuzione regolata dall’art 624 cpc che testualmente recita “Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza” (per approfondimenti sulla sospensione provvisoria che il GE può disporre “inaudita altera parte” prima dell’udienza di comparizione delle parti si legga “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”)
- Esterna: quella disposta da un giudice diverso da quello dell’esecuzione che trova il suo fondamento normativo nell’art 623 cpc che recita “Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l’esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell’esecuzione” ammettendo la possibilità eccezionale, rispetto alla ordinaria sospensione che va chiesta allo stesso giudice dinanzi a cui pende l’esecuzione forzata, che la sospensione sia disposta direttamente dalla legge o da un giudice (diverso da quello dinanzi cui pende l’esecuzione) davanti al quale sia stato impugnato il titolo esecutivo, il caso classico di sospensione esterna normalmente citato è quello disciplinato dall’art. 615, primo comma, cpc che regola l’opposizione a precetto disponendo “Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo” (per approfondimenti sull’argomento dell’opposizione a precetto si legga “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma”). Altro caso di opposizione esterna disposta da un giudice diverso dal giudice dell’esecuzione è quello di cui al primo comma dell’art 617 cpc (opposizione alla regolarità formale del titolo esecutivo o al precetto nella forma di opposizione agli atti esecutivi) che recita “Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giornidalla notifi cazione del titolo esecutivo o del precetto”. Un ulteriore esempio di sospensione esterna all’esecuzione forzata è quello, di recente formulazione, introdotto dalla l. 3/2012 sul sovraindebitamento che prevede la sospensione obbligatoria nel caso di liquidazione del patrimonio o di accordo con i creditori (si legga al riguardo “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012″) e la sospensione discrezionale da parte del Giudice (un giudice diverso da quello dell’esecuzione e per questo si parla di sospensione esterna) in caso di piano del consumatore, come previsto dal comma 2 dell’art 12 bis l. 3/2012 che recita “ Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo” (per approfondire l’argomento della sospensione a seguito di presentazione di piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare con relativo provvedimento di sospensione ottenuto dinanzi il Tribunale di Nola si legga “Il Tribunale di Nola sospende l’esecuzione immobiliare bloccando l’asta già fissata a seguito dell’introduzione del Piano del Consumatore!!!”)
Vediamo il testo degli artt. Da 623 cpc a 628 cpc prima di commentare le ultimissime sentenze della Corte di Cassazione in tema di sospensione dell’esecuzione:
Capo I: DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO
Art.623.
(Limiti della sospensione)
Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l’esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell’esecuzione.
Art.624.
(Sospensione per opposizione all’esecuzione)
Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.
Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo 512, secondo comma.
Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell’articolo 618.
Art.624-bis.
(Sospensione su istanza delle parti)
Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L’istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incanto. Sull’istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l’accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell’articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima. La sospensione è disposta per una sola volta L’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire.
Nelle espropriazioni mobiliari l’istanza per la sospensione puo’ essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicita’ commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l’istanza di sospensione non puo’ piu’ essere proposta dopo la dichiarazione del terzo. (per approfondimenti su presente articolo si legga anche “Guida completa alla sospensione ex art. 624 bis c.p.c.”)
Art.625.
(Procedimento)
Sull’istanza per la sospensione del processo di cui all’articolo precedente, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.
Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l’udienza di comparizione delle parti. Alla udienza provvede con ordinanza.
Art.626.
(Effetti della sospensione)
Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione.
Art.627.
(Riassunzione)
Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d’appello che rigetta l’opposizione.
Art.628.
(Sospensione del termine d’efficacia del pignoramento)
La opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine previsto nell’articolo 497.
Per concludere si richiama l’attenzione sulla recentissima sentenza n. 26285 del 17 ottobre 2019 della terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione che, dopo un interessantissimo e manualistico escursus sulla sospensione esterna ed interna e in generale sulla opposizione all’esecuzione preesecutiva od in corso di esecuzione (per leggere il testo integrale della sentenza si clicchi Corte-di-Cassazione-Sezione-3 26285-19), ha formulato, tra gli altri, i seguenti interessantissimi principi:
“Il giudice dell’opposizione a precetto (c.d. opposizione pre-esecutiva) cui sia stato chiesto di disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., comma 1, (cosi’ come modificato dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35), non perde il potere di provvedere sull’istanza per effetto dell’attuazione del pignoramento o, comunque, dell’avvio dell’azione esecutiva, sicche’ l’ordinanza sospensiva da questi successivamente pronunciata determinera’ ab esterno la sospensione ex articoli 623 e 626 c.p.c. di tutte le procedure esecutive nel frattempo instaurate”.
“Il pignoramento eseguito dopo che il giudice dell’opposizione a precetto ha disposto la sospensione dell’esecutivita’ del titolo e’ radicalmente nullo e tale invalidita’ deve essere rilevata, anche d’ufficio, dal giudice dell’esecuzione”.
“Qualora siano contemporaneamente pendenti l’opposizione a precetto (articolo 615 c.p.c., comma 1) e l’opposizione all’esecuzione gia’ iniziata (articolo 615 c.p.c., comma 2) sulla base di quello stesso precetto, i due giudici hanno una competenza mutuamente esclusiva quanto all’adozione dei provvedimenti sospensivi di rispettiva competenza, nel senso che, sebbene l’opponente possa in astratto rivolgersi all’uno o all’altro giudice, una volta presentata l’istanza innanzi a quello con il potere “maggiore” (il giudice dell’opposizione a precetto), egli consuma interamente il suo potere processuale e, pertanto, non potra’ piu’ adire al medesimo fine il giudice dell’esecuzione, neppure se l’altro non sia ancora pronunciato”.
“Qualora sussista litispendenza fra la causa di opposizione a precetto (c.d. opposizione pre-esecutiva) e la causa di opposizione all’esecuzione gia’ iniziata, il giudice dell’esecuzione, all’esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti, ai sensi dell’articolo 616 c.p.c., un termine per introdurre il giudizio nel merito, giacche’ un simile giudizio sarebbe immediatamente cancellato dal ruolo ai sensi dell’articolo 39 c.p.c., comma 1. Il giudizio che le parti hanno l’onere di proseguire si identifica, infatti, con la causa iscritta a ruolo per prima, ossia l’opposizione a precetto”.
“Qualora, pendendo una causa di opposizione a precetto, il giudice dell’esecuzione – o il collegio adito in sede di reclamo ex articolo 624 c.p.c., comma 2 e articolo 669-terdecies c.p.c. – sospenda l’esecuzione per i medesimi motivi prospettati nell’opposizione pre-esecutiva, le parti non sono tenute ad introdurre il giudizio di merito nel termine di cui all’articolo 616 c.p.c. che sia stato loro eventualmente assegnato, senza che tale omissione determini il prodursi degli effetti estintivi del processo esecutivo previsti dall’articolo 624 c.p.c., comma 3, in quanto l’unico giudizio che le parti sono tenute a coltivare e’ quello, gia’ introdotto, di opposizione a precetto, rispetto al quale una nuova causa si porrebbe in relazione di litispendenza”.
“Qualora il giudice dell’esecuzione, ravvisando identita’ di petitum e la causa petendi fra l’opposizione a precetto e l’opposizione all’esecuzione innanzi a lui pendente, dopo aver provveduto sulla richiesta di sospensiva, non assegni alle parti il termine di cui all’articolo 616 c.p.c. per l’introduzione nel merito della seconda causa, la parte interessata a sostenere che le domande svolte nelle due opposizioni non siano del tutto coincidenti, dovra’ introdurre egualmente il giudizio di merito, nel termine di cui articolo 289 c.p.c., chiedendo che in quella sede sia accertata l’insussistenza della litispendenza o, comunque, un rapporto di mera continenza. Infatti, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, avente natura meramente ordinatoria, non possono essere esperiti ne’ l’opposizione agli atti esecutivi, ne’ il ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 Cost., comma 7, ne’ il regolamento di competenza”.
Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Per verificare la concreta possibilità con una adeguata difesa specialistica di ottenere la revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica, persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”
Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”
Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”
Per maggiori approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione
Va rilevato per completezza espositiva che, al contrario di quanto credono i più, le opposizioni ex art. 615 e 617 cpc, non definiscono affatto l’ambito delle possibili contestazioni possibili nell’ambito della procedura esecutiva, le contestazioni che possono portare all’estinzione della procedura esecutiva laddove (più frequentemente di quanto si creda) il creditore non abbia rispettato un termine essenziale del pignoramento si propongono infatti con istanza ex art. 630 cpc (si leggano a tal riguardo gli articoli “Estinzione del pignoramento per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 567 terzo comma cpc-Istanza ex art. 630 cpc- Accoglimento” e “Il Tribunale di Salerno segue la Cassazione: estinto pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione entro 15 giorni!”), inoltre molte norme procedurali possono essere, e sono spesso, violate senza che sia necessaria od opportuna una formale opposizione, mentre possono essere formalmente contestate tali, definiamo, minori irregolarità, in udienza stessa, e potrà essere lo stesso G.E. a disporre la ripetizione degli atti irregolari, e una successiva nuova udienza per riparare i difetti procedurali (anche ad esempio il mancato rispetto di un termine procedurale, da parte del creditore, di un interventore, di un terzo, del ctu, dell’esperto, termine non così grave da consentire un’opposizione, tanto che per prassi laddove non vi sia una difesa del debitore, abitualmente tali termini non vengono quasi mai rispettati), il tutto con consistente allungamento dei tempi a tutto beneficio del debitore esecutato.
Per quella particolare forma di sospensione di 300 giorni dei termini delle procedure in caso di usura od estorsione si legga “La sospensione di 300 giorni dell’esecuzione immobiliare per Usura od Estorsione”
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”, per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”