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Guida all’art. 485 cpc nel pignoramento immobiliare

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Pignoramento Immobiliare: la mancata comparizione degli interessati all’udienza, in particolare l’istanza ex art. 485 c.p.c. con modello da scaricare

INDICE

Definizione

 

L’art. 485 c.p.c., intitolato audizione degli interessati, prescrive che “Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice stesso fissa con decreto l’udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui. Il decreto è comunicato dal cancelliere. Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il giudice dell’esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa”.

Questo articolo è rubricato al libro terzo titolo II del Codice di rito, il quale disciplina l’espropriazione forzata (483-604). La scelta di collocare l’art. 485 c.p.c. tra i primissimi articoli che parlano dell’espropriazione è stata una scelta di principio connotata da alta civiltà giuridica. Detta norma è infatti finalizzata a valorizzare l’audizione delle parti in una fase procedimentale in cui apparentemente sembrerebbe già tutto deciso.

Eppure, benché nella maggior parte delle volte la pretesa si sia cristallizzata ed il credito accertato, vi sono diversi diritti, contestazioni ed opposizioni che il debitore potrebbe far valere solo entro l’udienza di comparizione delle parti ex art 569, quali ad esempio il diritto alla conversione del pignoramento, le eventuali contestazioni alla perizia, una eventuale opposizione all’esecuzione, la richiesta di far accertare l’esistenza di cause di estinzione della procedura verificatesi fino all’udienza stessa.  Al fine di evitare il più possibile che la procedura esecutiva immobiliare termini con la vendita dell’immobile, vista come opzione meno preferibile per gli ingenti danni sociali che essa provoca, e che dunque il debitore possa utilizzare i rimedi previsti per evitare questo rischio, il Legislatore ha statuito con l’art. 485 c.p.c. che la conoscenza effettiva dell’udienza sia imprescindibile e che quindi l’eventuale mancata partecipazione debba essere cosciente.  (Chi volesse maggior informazioni sulla riduzione del pignoramento sui presupposti per ottenerla, sui soggetti legittimati a chiederla, e su termine, costi e procedimento per l’istanza di riduzione legga “Guida alla riduzione del pignoramento immobiliare ex art. 496 c.p.c.”, in merito alla conversione del pignoramento circa i presupposti per ottenerla si legga  “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” e, relativamente alle ultime modifiche del procedimento di conversione “Le modifiche agli artt. 495, 560 e 569 c.p.c. ad opera della Legge 12/19″)).

Tale meccanismo è riprodotto similmente (anzi con ancora maggiori tutele che garantiscano l’effettiva conoscenza del convenuto) nel nostro codice di procedura dagli art. 663 e 647, i quali disciplinano rispettivamente la convalida di sfratto e l’esecutorietà del decreto ingiuntivo per mancata opposizione nei termini, entrambi provvedimenti dalla rilevante importanza che nascono dalla mancata opposizione del convenuto/ingiunto.

Un contraddittorio che risulta quindi, vista la gravità delle operazioni irreversibili verso cui è destinata la procedura esecutiva immobiliare, maggiormente garantito dall’articolo in commento.

L’importanza della comparizione delle parti

 

A differenza di quanto generalmente accade nel processo di cognizione, ove ai sensi dell’art. 294 c.p.c. è il convenuto contumace che deve, sussistendone i presupposti, chiedere la rimessione in termini, nel processo di esecuzione l’iniziativa è rimessa, oltre che alla parte,  anche al giudice dell’esecuzione il quale “se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, …fissa una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa”.

Più nel dettaglio, il giudice dell’esecuzione dovrebbe, almeno stando alla lettera della norma, fissare una nuova udienza ogni qual volta vi sia il dubbio (appaia probabile) o risulti che una delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla propria volontà.

Questo atteggiamento fortemente prudente potrebbe trovare, e trova, non poche difficoltà di concreta attuazione.

Insomma, il decreto di fissazione dell’udienza deve essere notificato dal cancelliere il quale sicuramente dovrebbe, vista la norma, essere quanto mai rigoroso, chiaro e preciso. Purtuttavia può capitare che lo stesso comunichi alle parti il provvedimento con una comunicazione ombrosa, lacunosa o ambigua.

E in detti casi, qualora ciò provochi la mancata comparizione, non potrebbe dirsi non integrata la fattispecie prevista dal 485 c.p.c. co.3, in guisa del quale la comunicazione andrà ripetuta e l’udienza rinviata.

Potrebbe, altresì,  accadere che il Giudice non si avveda dell’errore commesso dal Cancelliere, o che la comunicazione sia stata chiara ma comunque “appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà” . L’ampia maglia della formula anzidetta dà spazio all’immaginazione di innumerevoli casi. Potrebbe darsi che la parte non compaia per essere stata impossibilitata o limitata nei suoi spostamenti e in tale definizione viene sicuramente inclusa la causa ostativa del caso fortuito o della forza maggiore.

La norma risponde dunque a due eventualitàLa prima è rappresentata dall’inciso “ Se risulta…il Giudice fissa” e qui pare non esservi discrezionalità. Nel senso che qualora una parte avanzi al G.E. di non poter comparire per una causa indipendente dalla sua volontà, a rigor di norma, il Giudice deve fissare una nuova udienza. La seconda è rappresentata dall’inciso “appare probabile”. Tale giudizio di probabilità contiene in sé una certa dose di discrezionalità. Il G.E., rilevata l’assenza di una parte, dovrebbe interrogarsi circa la sussistenza di cause indipendenti della volontà della parte non comparsa e, qualora appaia probabile che vi sia stata un’incosciente mancata partecipazione dovrebbe fissare una nuova udienza.

Come opporsi

 

Supponiamo che vi sia stata una comunicazione deficitaria da parte della Cancelleria e dunque appaia probabile che la parte non compaia per un motivo “indipendente dalla sua volontà”. Oppure che la comunicazione della fissazione dell’udienza manchi proprio, perché la cancelleria ha dimenticato di inviarla. Potrebbe ben capitare che il G.E. non si accorga della mancanza e per tali motivi l’udienza verrà svolta in assenza della parte.

In questi casi colui che si veda privato del diritto previsto dall’art. 485 c.p.c. può fare istanza al G.E. per chiedere la fissazione di una nuova udienza. Potrà in particolare dolersi del fatto che nonostante risultasse la mancanza della comunicazione della cancelleria e dunque risulti che la sua mancata partecipazione sia stata incolpevole, l’udienza è stata svolta in spregio al rispetto dell’art.485 c.p.c.

Rimedi successivi: l’opposizione agli atti esecutivi ed il reclamo al collegio

 

Il giudice potrà rinviare l’udienza concedendo termini alla parte decaduta per l’esercizio dei relativi diritti, o rigettare l’istanza. In questo ultimo caso, avverso il rigetto sarà esperibile opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. difatti “l’omessa comunicazione al debitore del provvedimento con il quale sia stata fissata l’udienza per la sua comparizione, non cagiona di per sè la nullità degli atti esecutivi compiuti potendo il debitore insorgere con l’opposizione al successivo atto esecutivo compiuto nei modi e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c.” (1618/2005 Cass.Civ.)

Nel caso di reiterata bocciatura (piuttosto probabile trattandosi del medesimo giudice che ha rigettato la prima istanza), andrà proposto reclamo al collegio ex art.669 terdecies il quale, oltre a poter sospendere l’esecuzione anche inaudita altera parte, potrà disporre quei provvedimenti idonei a far sì che la parte possa esercitare quei diritti da cui era decaduta per la mancata comparizione.

(Per scaricare il modello dell’istanza ex art. 485 c.p.c. …clicca Modello istanza 485 cpc di fissazione nuova udienza”)

 

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello studio legale d’Ambrosio Borselli per la sede di Napoli)

Se si ha già in corso un pignoramento immobiliare ma l’immobile non è ancora stato messo all’asta e, per difendersi o giungere ad una buona proposta a saldo e stralcio, si voglia approfondire tutto quanto c’è da sapere sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc nonchè sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni per impedire l’emissione dell’ordinanza stessa, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa”

Per approfondire la nuova ed eccezionale forma di esdebitazione prevista dall’art. 41 bis l 157/2019 per i pignoramenti iniziati dal 2010 al 30 giugno 2019 si legga Art. 41 bis L 157/2019 di conversione del Dl 124/2019: La rinegoziazione dei mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva”, e “La rinegoziazione del mutuo per la prima casa pignorata e la mancanza dei decreti attuativi: due possibili soluzioni” Mentre  chi fosse interessato al nuovo  fondo Salvacasa ( approvato, negli stessi giorni dell’art. 41 bis, dal  comma 445 dell’art. 1 della legge di stabilità 2020 [l.160/2019] che modifica la legge sulle cartolarizzazioni, [la L. 130 del 1999])  finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”

Per approfondire la tematica del saldo e stralcio come strumento per acquistare gli immobili pignorati fuori asta ad un prezzo molto inferiore a quello di mercato e quali competenze sono necessarie per non commettere errori che compromettano l’esito di tali operazioni si legga Guida al saldo e stralcio come forma di investimento immobiliare”.

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”  oppure Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga   “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Chi non fosse debitore principale del mutuo ma solo fideiussore e volesse maggiori informazioni circa la possibile nullità della fideiussione prestata legga La Cassazione 13846/2019 conferma la nullità delle fideiussioni omnibus redatte secondo lo schema Abi”

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “l’Opposizione agli atti esecutivi, come e quando va proposta”e “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme

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