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Guida all’opposizione a decreto ingiuntivo ex art 645 cpc

Settembre 27, 2023by Redazione
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Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 cpc dopo la Riforma Cartabia: termini, costi e procedura. Conseguenze del ritardato deposito e opposizione tardiva

Il ricorso per decreto ingiuntivo è uno strumento offerto al creditore per ottenere – in tempi stretti – un titolo esecutivo con il quale soddisfare il proprio credito nei confronti del proprio debitore.

Tuttavia, siccome l’emissione del decreto ingiuntivo è frutto di un procedimento “sommario” di cognizione (giustificato proprio dalla rapidità con il quale il creditore può ottenere il titolo idoneo ad instaurare l’esecuzione), il codice fornisce al debitore un adeguato strumento di difesa postuma, ossia l’opposizione a decreto ingiuntivo.

Ma partiamo con dire cos’è un decreto ingiuntivo.

Per decreto ingiuntivo si intende l’ingiunzione di pagamento disposta dal Giudice adito nei confronti di un soggetto/debitore a favore di colui che promuove l’azione monitoria.

Quando un soggetto è creditore di taluno di una somma di denaro o una determinata quantità di cose fungibili (ossia quei beni che possono essere sostituiti con altri, beni interscambiabili) o ancora ha diritto alla consegna di una determinata cosa mobile, può chiedere al Giudice competente l’emissione di un atto giudiziario a suo favore al fine di procedere esecutivamente nei confronti del proprio debitore.

In questi casi, tassativamente previsti ai sensi dell’art. 633 cpc (“Condizioni di ammissibilità) il creditore chiede al Giudice di ordinare al proprio debitore un determinato pagamento.

Il ricorso per decreto ingiuntivo è uno strumento di gran lunga più rapido e semplice rispetto all’introduzione di un lungo procedimento ordinario, e, pertanto, è uno strumento di gran lunga più utilizzato – quando possibile.

Difatti, essendo la suddetta procedura “semplificata” nel senso che, come anticipato, il decreto ingiuntivo viene emesso sulla scorta di una cognizione sommaria – ossia sulla scorta della documentazione offerta dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso e senza contraddittorio –, ovviamente non può trovare applicazione in ogni ambito, ma segue le previsioni, condizioni e presupposti di cui agli artt. 633 e ss. cpc., che ne segnano i confini.

Senza entrare nel merito di come ottenere un decreto ingiuntivo, in questo articolo ci soffermeremo sullo strumento offerto al debitore per contrastare il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.

Opposizione a decreto ingiuntivo: procedura, competenza e termini da rispettare

L’opposizione a decreto ingiuntivo è – contemporaneamente – un rimedio di tipo impugnatorio offerto all’intimato avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed atto introduttivo di un processo di cognizione ordinario di primo grado.

L’opposizione si propone con atto di citazione da notificarsi al procuratore costituito del ricorrente nel procedimento monitorio (quindi l’avvocato tramite il quale il ricorrente ha richiesto ed ottenuto l’emissione del decreto ingiuntivo) dinanzi all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto. (ex art. 645 cpc intitolato “Opposizione”)

L’introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio con una sostanziale inversione dei ruoli delle parti (l’opponente che introduce il giudizio, infatti, è attore in senso formale, ma in senso sostanziale, invece, essendo il debitore nei confronti del quale il creditore venta un diritto è “il convenuto del giudizio”. In parole povere, l’opponente si trova ad introdurre un giudizio semplicemente perché il suo creditore anziché procedere per le vie ordinarie ha scelto lo strumento del ricorso per decreto ingiuntivo, ma se, al contrario, questi avesse introdotto un ordinario giudizio, il debitore si sarebbe trovato nella posizione di convenuto.)

L’inversione dei ruoli opera anche in ordine all’onere della prova, che è ripartito tra le parti secondo la loro posizione sostanziale ed in base alle regole generali. (Per approfondimenti si legga l’articolo Opposizione a Decreto ingiuntivo: spetta al creditore promuovere la mediazione – commento alla sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020 delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione -clicca 19596-2020 S.U Civili” per il testo integrale – che anticipano le novità introdotte dalla Riforma Cartabia in ordine all’opposizione a decreto ingiuntivo)

Il decreto ingiuntivo deve essere opposto entro il termine perentorio di 40 giorni dalla sua notificazione, termine soggetto a sospensione feriale.

L’avviso che l’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta entro 40 giorni dalla sua notificazione deve essere contenuto nello stesso decreto ingiuntivo, con l’avvertimento che “in mancanza si procederà ad esecuzione forzata”.

Una volta che il creditore/ricorrente ottiene il decreto ingiuntivo, infatti, è tenuto (entro 60 giorni dalla sua emissione a pena di inefficacia) a notificarlo personalmente al debitore/intimato.

Questi, di conseguenza, avrà 40 giorni per proporre opposizione oppure per adempiere all’ingiunzione di pagamento.

L’opposizione potrà essere presentata per i motivi più vari che possono andare dall’inesistenza del credito vantato dal ricorrente (ad esempio perché è stato pagato, ma il ricorrente non ha depositato la ricevuta di pagamento) alla violazione di regole processuali in occasione dell’emissione del decreto stesso, quindi vuoi errori sostanziali, vuoi formali.

La procedura di opposizione non ha sortito grandi cambiamenti a seguito della Riforma Cartabia, se non per il fatto che introducendo un ordinario giudizio a cognizione piena, segue le regole processuali ordinarie, oggi disciplinate dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149.

Unica previsione specifica in tema di opposizione a decreto ingiuntivo (che tuttavia, come detto, era già stata anticipata dalle Sezioni Unite nel 2020) è quella relativa all’introduzione della mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità, la cui introduzione spetta al “creditore” ossia colui che ha promosso l’azione monitoria e non al “debitore” che introduce il giudizio di opposizione.

Alla prima udienza si discute sulla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (art. 648 cpc “Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642. Il giudice deve concedere l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali” ed art. 649 cpc “Il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell’articolo 642”)

Il decreto ingiuntivo, infatti, può essere emesso provvisoriamente esecutivo o meno (art. 642 cpc).

Nel primo caso alla prima udienza dell’opposizione sarà interesse dell’opponente/debitore chiederne la sospensione, siccome se provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo è titolo idoneo ad instaurare l’esecuzione; in caso contrario, sarà il resistente ad insistere per ottenerne la provvisoria esecuzione, così da poter iniziare ad aggredire esecutivamente il patrimonio del debitore.

L’intero giudizio, poi, segue le norme del procedimento ordinario e viene definito con sentenza.

In caso di accoglimento dell’opposizione, il decreto ingiuntivo viene annullato (la sentenza di accoglimento che dichiara nullo il decreto ingiuntivo, determina la caducazione degli atti esecutivi nel frattempo compiuti); in caso di rigetto invece il decreto ingiuntivo opposto diventerà definitivo; in caso di accoglimento parziale, poi, il titolo esecutivo sarà costituito dalla sentenza.

Costi dell’opposizione a decreto ingiuntivo  

L’opposizione, instaurando un ordinario giudizio con atto di citazione, prevede il pagamento del contributo unificato e della marca da bollo (euro 27,00) da pagarsi in occasione dell’iscrizione a ruolo.

Quanto al contributo unificato, questo sarà pari alla metà del contributo dovuto in base al valore della controversia.

Questo “sconto” è giustificato dal fatto che l’opposizione integra una fase eventuale del procedimento monitorio per il quale il ricorrente ha già versato parte delle spese, ossia il contributo unificato dovuto in base al valore della causa ridotto della metà.

Il ritardo nell’iscrizione a ruolo dell’opposizione a decreto ingiuntivo

Come detto, l’opposizione a decreto ingiuntivo si introduce con atto di citazione.

Quindi, entro i termini di cui sopra (40 giorni dalla notifica del decreto), va notificato e – entro i successivi 10 giorni dalla notificazione – iscritto a ruolo, come un ordinario atto introduttivo del processo. (Quando il decreto ingiuntivo viene pronunciato per crediti dipendenti da rapporti di lavoro, allora l’opposizione deve proporsi con ricorso presso la Sezione Lavoro dell’ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ex art. 646 cpc)

Del resto, l’opposizione introduce un procedimento ordinario a cognizione piena proprio in considerazione del fatto che il decreto ingiuntivo opposto viene emesso a seguito di un procedimento sommario.

Il legislatore, se da un lato ha offerto al creditore un rapido strumento di soddisfazione dei propri crediti, dall’altro ha garantito una adeguata difesa a cognizione piena al debitore, destinatario del decreto ingiuntivo.

Ma cosa succede se il debitore non si oppone? O peggio quando il termine di cui all’art. 645 cpc non viene rispettato?

Nella pratica può accadere che l’intimato non faccia opposizione entro i termini di legge, per non curanza, ignoranza o semplice distrazione.

Può altresì accadere che, pur volendo opporsi, non rispetta il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.

In questi casi, il decreto ingiuntivo diviene definitivo, viene dichiarato esecutivo (su richiesta di parte ricorrente, ossia il creditore) e quindi acquista efficacia di giudicato – si atteggia cioè come una sentenza del Tribunale non appellata.

Una volta dichiarato esecutivo, il decreto ingiuntivo è titolo esecutivo ex art. 474, comma II, n. 1 cpc, idoneo ad introdurre la successiva procedura esecutiva a danno del debitore/intimato del decreto ingiuntivo.

A questo punto, di regola, ai sensi dell’art. 647 cpc, l’opposizione non può essere più proposta né proseguita.

Tuttavia, il codice prevede una eccezione alla regola data dalle ipotesi di cui all’art. 650 cpc (opposizione tardiva).

L’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.

L’opposizione tardiva (ex art. 650 cpc) è quello strumento offerto all’intimato del decreto ingiuntivo che non ha provveduto alla tempestiva opposizione per fatti ad esso non imputabili, di difendersi.

Essendo un’eccezione alla regola generale, l’applicazione della norma è parecchio limitata.

Questo anche perché consiste in un rimedio che l’ordinamento prevede contro il giudicato.

L’opposizione tardiva, infatti, può essere proposta solo nei seguenti casi (tassativi):

  • Se l’intimato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione;
  • Caso fortuito;
  • Forza maggiore;

e, in ogni caso, entro 10 giorni dal primo atto di esecuzione (ossia la notifica dell’atto di pignoramento).

In questi casi, l’esecutività del decreto ingiuntivo può essere sospesa.

Un caso particolare: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. ai sensi della sentenza n. 9479/2023 Sezioni Unite Cassazione

Un caso particolarmente discusso in questi ultimi mesi è quello dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo fondato su fideiussioni omnibus, redatte conformemente allo schema ABI e quindi potenzialmente nulle per violazione della normativa antitrust.

Sul punto, si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 9479/2023, che hanno introdotto una nuova ipotesi di opposizione tardiva del tutto atipica.

Il GE, in presenza di un pignoramento fondato su un titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo non opposto emesso sulla scorta di contratti contenenti clausole abusive, così come identificate dal Codice del Consumo, dovrebbe sospendere la procedura esecutiva e permettere al debitore/esecutato di proporre opposizione. (oltre i termini, ossia in una fase in cui non sarebbe più proponibile, al di fuori dei casi di cui all’art. 650 cpc, nel corso di un pignoramento immobiliare)

Questa ipotesi è prevista avverso quel decreto ingiuntivo emesso malgrado la presenza di clausole abusive contenute nel contratto portato a fondamento del credito vantato dal ricorrente, quando il Giudice adito non abbia verificato la validità delle stesse e quindi giustificato l’emissione del relativo decreto ingiuntivo.

(cfr. sentenza n. 9479/2023 “l’opposizione ex art. 650 c.p.c. […] è idonea a rimettere in discussione il risultato di condanna conseguito dal creditore con il decreto ingiuntivo non opposto proprio in ragione del carattere abusivo della clausola del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria, così da poter determinare la caducazione di quel decreto ovvero la riduzione del suo importo quale conseguenza della dichiarazione della natura abusiva di una o più clausole, con sentenza – come detto – suscettibile di passare in giudicato formale e con attitudine al giudicato sostanziale.”)

Da quanto è dato leggere, si tratta di una previsione del tutto innovativa e rivoluzionaria.

Per approfondimenti si consiglia la lettura degli articoli “Fideiussioni nulle e sospensione pignoramento immobiliare” e “La Cassazione blocca il pignoramento immobiliare!?”.

Osservazioni finali

Seppure il ricorso per decreto ingiuntivo nasce come strumento per favorire il creditore e il soddisfacimento del suo credito in tempi senz’altro più brevi rispetto ad un ordinario giudizio a cognizione piena, bisogna sempre tenere a mente che la difesa del debitore non deve mai essere messa in discussione o “scoraggiata” da una pronuncia del Giudice.

Il decreto ingiuntivo è un atto idoneo a formare titolo esecutivo se non tempestivamente opposto, pertanto a maggior ragione il debitore deve essere sempre celere nel presentare la pratica ad un avvocato preparato e pronto ad accettare la sfida.

L’opposizione, pertanto, è uno strumento importante in cui la bravura di un buon avvocato è anche quella di garantire una ottima, rapida e per lo meno completa difesa al debitore/intimato.

Vero è che il legislatore prevede anche l’opposizione tardiva, ma come abbiamo avuto modo di vedere, gli ambiti di applicazione sono limitati e tassativi e del tutto eccezionali.

Chiaramente, nonostante l’ottima ed immediata difesa, l’opposizione può essere respinta (se non sufficientemente fondata o se, semplicemente, la difesa del creditore sia alquanto solida).

In questi casi, l’attenzione a trovare una soluzione alternativa a tutela del debitore o comunque nel suo interesse spetta all’avvocato incaricato, che potrà tentare di negoziare un accordo con il debitore piuttosto che una rateizzazione del credito, tutto al fine di evitare l’instaurazione di una procedura esecutiva a danno del debitore, che spesso come sappiamo possono portare a spiacevoli esiti.

Avv. Biancamaria Leone de Pertis

(collaboratrice dello Studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

 

Il decreto ingiuntivo (per saperne di più su questo strumento processuale si legga anche Decreto Ingiuntivo: cos’è, condizioni di ammissibilità, procedura e termini per l’opposizione ) costituisce un titolo esecutivo e come tale per poterlo mettere effettivamente in esecuzione è necessario redigere un atto di precetto (si legga al riguardo L’atto di precetto contenuto, spese, termini e opposizione)

Per approfondire quel particolare caso di condanna in futuro data dal decreto ingiuntivo richiesto per i canoni di locazione impagati in un procedimento di sfratto per morosità si legga Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per i canoni di locazione”.

Per chi volesse conoscere e approfondire le principali novità introdotte dalla Riforma Cartabia nel processo esecutivo si consiglia la lettura degli articoli ““Esecuzione immobiliare: le novità dopo la riforma cartabia”, “Guida alla Vendita Diretta istituita dalla Riforma Cartabia”, “Guida al ricorso ex art. 591 ter dopo la riforma Cartabia”, “Lo Sfratto dopo la Riforma Cartabia”, “L’art. 560 cpc la liberazione dell’immobile dopo la Riforma Cartabia

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” , o  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

 

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