L’opposizione a precetto può configurarsi come opposizione all’esecuzione ex articolo 615 cpc e oppure come opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 cpc:
A) Sarà necessaria l’opposizione all’esecuzione ex articolo 615 cpc nel caso in cui si contesti il diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata (l’opposizione va configurata come all’esecuzione, ex articolo 615 cpc, anche nel caso in cui si contestasse soltanto parzialmente l’importo del credito intimato nel precetto),
B) Mentre sarà necessaria l’opposizione agli atti esecutivi, ex articolo 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la sola regolarità formale, oppure la notifica, del titolo esecutivo e del precetto. (Per approfondire tutte Le differenze tra opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, i motivi e il termine per proporle, forma e procedura, struttura bifasica, i costi e l’appellabilità si legga “Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”)
I TERMINI PER L’OPPOSIZIONE
Dalla qualificazione, che abbiamo appena visto, dell’opposizione a precetto, come opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., oppure opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c. dipende il regime dei termini da rispettare per poter proporre l’opposizione stessa
1) nel caso in cui, contestando la regolarità formale o la notifica del precetto, si proponga opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 cpc, il termine da rispettare è quello caratteristico di tale tipo di opposizioni, ossia 20 giorni dalla notificazione del precetto, (o dal momento in cui il debitore ha avuto conoscenza, anche di fatto, del compimento di quell’atto, cfr Cass. 25110/2015 e 1560/2017, nel caso in cui la notifica del precetto, ad esempio, sia stata irregolare, e la conoscenza dell’atto sia intervenuta in un momento successivo , ad es. a seguito di una regolare notifica del pignoramento o per essere venuto a conoscenza il debitore, anche informalmente, dell’esistenza della procedura per essere stato contattato dal perito o dal custode, per iscritto o anche telefonicamente per procedere all’accesso all’immobile necessario a periziare lo stesso)
2) Nel caso, invece, in cui si contestasse lo stesso diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata per inesistenza (anche parziale) del credito o perché, a prescindere dall’esistenza o meno del credito, si contesti la stessa esistenza del titolo esecutivo (si pensi ad un assegno che decorsi sei mesi perde la valenza di titolo esecutivo) o la totale illegittimità della formula esecutiva che vi sia apposta (ad esempio per essere falsa o per essere stata ottenuta fraudolentemente senza che ve ne fosse alcun presupposto), trattandosi di opposizione all’esecuzione ex articolo 615 cpc non vi è alcun termine per farla valere se non quello introdotto con la modifica operata all’articolo 615 cpc nel 2016 che ora prevede al secondo comma che: “l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita … salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile“, pertanto, il termine per l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc, diventa oggi quello dell’emissione dell’ordinanza di vendita da parte del GE.
COMPETENZA PER MATERIA
Giudice competente per materia è sempre il tribunale, almeno fino a quando, il 31 ottobre 2025 (termine differito da quello originariamente previsto al 31 ottobre 2021), entrerà in vigore l’articolo 15 bis del codice di procedura civile che prevede la competenza del giudice di pace per l’espropriazione forzata di cose mobili mentre per gli immobili (oltre che per i crediti) rimane sempre competente il tribunale
COMPETENZA PER TERRITORIO
Il giudice competente per territorio, sia nell’opposizione ex articolo 615 cpc, che in quella ex articolo 617 c.p.c. è il giudice competente per l’esecuzione forzata di cui al terzo comma dell’articolo 480 c.p.c. che viene direttamente richiamato dall’articolo 617 c.p.c. per quanto concerne l’opposizione agli atti esecutivi, mentre, per quel che concerne l’opposizione all’esecuzione, il richiamo dell’articolo 615 cpc è all’articolo 27 c.p.c. che però, a sua volta, fa riferimento al terzo comma dell’articolo 480, e pertanto ai sensi dello stesso articolo 480 comma terzo, il precetto deve contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante (il creditore) nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione (che sappiamo essere sensi dell’articolo 26 c.p.c. per le cose mobili od immobili il giudice del luogo in cui le cose si trovano), ed è in tale tribunale che andrà presentata l’opposizione a precetto, a meno che il creditore abbia omesso di eleggere domicilio (cfr ultima parte terzo comma art. 480 c.p.c.) ed in tal caso l’opposizione al precetto si proporrà nel luogo in cui lo stesso è stato notificato.
Si tratta chiaramente di un foro sussidiario, ma, va precisato che, come ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione (Cass 16649/2016), laddove il debitore contesti l’elezione di domicilio fatta dal creditore (magari perché ritiene che nel territorio del tribunale in cui ha eletto domicilio non vi siano propri beni da poter sottoporre ad esecuzione forzata), il creditore, per escludere il foro sussidiario del luogo dove è stato notificato il precetto (quindi luogo di residenza domicilio del debitore), debba dimostrare che, nel luogo in cui ha eletto domicilio vi siano beni del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata o in alternativa vi sia un debitore del debitore stesso
LA FORMA DELL’OPPOSIZIONE A PRECETTO
Per quanto concerne la forma dell’opposizione a precetto, la legge distingue a seconda che l’opposizione stessa sia proposta quando l’esecuzione non è ancora iniziata oppure successivamente all’inizio dell’esecuzione.
A) Quando dunque,sia che si tratti opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., l’esecuzione non è ancora iniziata, l’opposizione a precetto si proporrà nella forma dell’atto di citazione, con la sola eccezione prevista dall’articolo 618 bis c.p.c. per la quale, laddove si controverta di un titolo emesso in materia di lavoro o previdenza, l’opposizione ex articolo 617 cpc o 615 cpc, indifferentemente, dovrà essere presentata con ricorso, in quanto tale materia (lavoro e previdenza), rientrante tra gli articoli 409 cpc e 442 c.p.c., applica alle controversie che la riguardano il particolare rito del lavoro che prevede, come atto introduttivo, non la citazione, ma, appunto, il ricorso.
B) L’opposizione a precetto, proposta, invece, quando l’esecuzione è iniziata (si tratta di un caso limite, si pensi, ad esempio, al caso in cui non si debbano attendere gli ordinari 10 giorni dalla notifica del precetto per iniziare l’esecuzione in quanto il presidente del tribunale, ex articolo 482 c.p.c., abbia autorizzato l’esecuzione immediata), si propone, sia che si tratti di opposizione ex articolo 615 cpc che di opposizione ex articolo 617 c.p.c., sempre e comunque con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa.
Un utile consiglio, nel caso in cui ci si trovi nel dubbio, in caso di opposizione agli atti esecutivi, (e non sia ancora iniziata l’esecuzione), tra il proporre l’opposizione con citazione o con ricorso, è quello di procedere, alternativamente, alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza il termine di 20 giorni, oppure di notificare la citazione e iscrivere a ruolo entro lo stesso termine di 20 giorni, in quanto in tal modo sarà stato comunque rispettato il termine decadenziale di 20 giorni dalla notifica del precetto (Per approfondimenti sull’opposizione al pignoramento si legga “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”).
Va sottolineato per concludere che, al contrario di quanto comunemente si creda, le opposizioni ex art. 615 e 617 cpc, non definiscono affatto l’ambito delle possibili contestazioni possibili nell’ambito della procedura esecutiva, le contestazioni che possono portare all’estinzione della procedura esecutiva laddove (più frequentemente di quanto si creda) il creditore non abbia rispettato un termine essenziale del pignoramento si propongono infatti con istanza ex art. 630 cpc (si leggano a tal riguardo gli articoli “Estinzione del pignoramento per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 567 terzo comma cpc-Istanza ex art. 630 cpc- Accoglimento” e “Il Tribunale di Salerno segue la Cassazione: estinto pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione entro 15 giorni!”), inoltre molte norme procedurali possono essere, e sono spesso, violate senza che sia necessaria od opportuna una formale opposizione, mentre possono essere formalmente contestate tali, definiamo, minori irregolarità, in udienza stessa, e potrà essere lo stesso G.E. a disporre la ripetizione degli atti irregolari, e una successiva nuova udienza per riparare i difetti procedurali (anche ad esempio il mancato rispetto di un termine procedurale, da parte del creditore, di un interventore, di un terzo, del ctu, dell’esperto, termine non così grave da consentire un’opposizione, tanto che per prassi laddove non vi sia una difesa del debitore, abitualmente tali termini non vengono quasi mai rispettati), il tutto con consistente allungamento dei tempi a tutto beneficio del debitore esecutato.
Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”
Per approfondire la possibilità di ottenere la revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dalla Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita” mentre per leggere di un annullamento del decreto di trasferimento ottenuto dal medesimo Studio e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”
Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”
Per maggiori approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.
Per approfondire l’ammissibilità e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga “La trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento”
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”.
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione“ e “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”e“Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“
Per approfondire le questioni relative ai vizi della notifica dell’atto di pignoramento immobiliare ed in particolare tutto quel che riguarda nullità ed inesistenza della notifica del pignoramento immobiliare, la sanatoria per raggiungimento dello scopo e cosa fare in caso di notifica nulla si legga “Pignoramento immobiliare: i vizi della notifica”.
Per un modello di opposizione agli atti esecutivi da scaricare si legga “Modello di opposizione agli atti esecutivi per deposito tardivo dell’istanza di vendita – Accoglimento del Ge ed estinzione del pignoramento”
Per approfondire lo strumento per opporsi all’avviso di vendita, che non è il ricorso in opposizione agli atti esecutivi bensì il ricorso ex art. 591 ter si legga “Come opporsi all’avviso di vendita: opposizione agli atti esecutivi o ricorso ex art 591 ter?”
Per maggiori approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Chi fosse interessato al fondo Salvacasa ( approvato, dal comma 445 dell’art. 1 della legge di stabilità 2020 [l.160/2019] che modifica la legge sulle cartolarizzazioni, [la L. 130 del 1999]) finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”
Per conoscere la situazione che si viene a creare quando un immobile abusivo viene acquistato attraverso l’asta immobiliare si legga invece “L’immobile abusivo può essere venduto all’asta, ma l’abuso non è sanato”
Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”, per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”