Con l’opposizione agli atti esecutivi, regolata dall’articolo 617 del codice di procedura civile, si va a contestare la legittimità delle modalità con cui l’azione esecutiva si svolge e quindi la regolarità formale di ogni atto del processo esecutivo, tale opposizione infatti è definita anche opposizione formale perchè è lo strumento attraverso il quale si contestano i vizi formali di ogni singolo atto del processo di esecuzione.
1) QUANDO PROPORLA
Il termine per proporre opposizione ex art. 617 cpc è sempre di 20 giorni dal compimento del singolo atto o dal momento in cui il soggetto ne ha avuto conoscenza.
Si ricordi che l’opposizione agli atti esecutivi si distingue dall’opposizione all’esecuzione prevista dall’art. 615 cpc perchè mentre in quest’ultima si contesta l’an dell’esecuzione stessa (ovverosia il motivo su cui poggia l’esecuzione tutta) con l’opposizione agli atti esecutivi si contestano solo le modalità, ossia la procedura di ogni singolo atto, senza entrare nel merito del motivo che ha dato origine all’esecuzione stessa. (sull’opposizione ex art. 615 si legga
“Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione“ mentre per approfondire tutte Le differenze tra opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, i motivi e il termine per proporle, forma e procedura, struttura bifasica, i costi e l’appellabilità si legga
“Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”)
2) COME PROPORLA
A) Quando l’opposizione precede la notifica del pignoramento ( e quindi l’inizio del processo esecutivo vero e proprio) la stessa va presentata con atto di citazione dinanzi al giudice competente all’esecuzione per territorio se vi è stata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio da parte del creditore istante, altrimenti va presentata presso il giudice del luogo in cui l’atto di precetto è stato notificato (ma sempre con atto di citazione).
B) Nel caso in cui invece il processo esecutivo vero e proprio sia già iniziato l’opposizione agli atti esecutivi, nello stesso termine perentorio di 20 giorni, va presentata al giudice competente per l’esecuzione con ricorso da depositarsi nella cancelleria del medesimo G.E.
Dall’opposizione agli atti esecutivi, va dunque rilevato nasce un vero e proprio processo di cognizione che come ogni processo di questo tipo si concluderà con sentenza.
Tale processo di cognizione, va sottolineato, può avere o meno l’effetto di determinare la sospensione del processo esecutivo stesso
L’opposizione agli atti esecutivi è, si noti, il mezzo più frequente da utilizzare nel processo esecutivo per contestare tutti i vizi che riguardano tanto la regolarità formale che la notificazione del titolo esecutivo e dello stesso precetto, nonché la regolarità di ogni altro singolo atto esecutivo, inoltre, va aggiunto, tale opposizione, è un vero e proprio mezzo omnicomprensivo di chiusura del sistema che può essere utilizzato ogniqualvolta, nell’ambito del processo esecutivo, si voglia contestare un atto per il quale non sia previsto uno specifico strumento di opposizione.
Ad ulteriore ampliamento di tale strumento si aggiunga che legittimati attivi all’opposizione sono, non solo il debitore, ma anche il terzo proprietario, i creditori e gli altri terzi che lamentino l’illegittimità ed il relativo pregiudizio di ogni singolo atto dell’esecuzione.
3) PROCEDURA: SOSPENSIONE E IMPUGNAZIONI
Se il processo esecutivo è gia iniziato, dicevamo, l’opposizione va presentata con ricorso ed il giudice dell’esecuzione provvederà a fissare un udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé.
Il Giudice dell’Esecuzione ex articolo 618 del codice di procedura civile provvederà anche ad i provvedimenti urgenti e necessari, tra i quali viene ritenuta ammissibile anche la sospensione (che non ha uno specifico articolo a regolarla al contrario nel caso dell’opposizione all’esecuzione ex articolo 615 codice di procedura civile la cui sospensione è regolata espressamente dall’articolo 624 cpc)
La sospensione dell’esecuzione è possibile da parte del GE (Giudice dell’Esecuzione), sia nel decreto, inaudita altera parte, che lo stesso emette a seguito del ricorso, sia, successivamente, all’udienza di comparizione delle parti. A seguito di tale udienza camerale il giudice concederà un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, in ogni caso la parte che ne avrà interesse a seconda che la sospensione dell’esecuzione sia stata o meno concessa (avrà interesse ad iscrivere a ruolo ed a iniziare il giudizio di merito il debitore esecutato se non sarà stata concessa la sospensione dell’esecuzione, mentre al contrario, se sarà stato sospeso il processo esecutivo ne avrà interesse il creditore)- potrà introdurre lo stesso giudizio di merito con ricorso o più spesso con atto di citazione (dipende se la materia trattata prevede come atto introduttivo ordinario il ricorso o l’atto di citazione) aprendo in tal modo, come dicevamo sopra, un vero e proprio giudizio di merito a cognizione piena che si concluderà con una sentenza, sentenza, va aggiunto, ai sensi dell’articolo 618 cpc, non appellabile, ma impugnabile esclusivamente con regolamento di competenza (ai sensi dell’art. 187 disp. att. al cpc) o ricorso per Cassazione (ai sensi dell’art 111 Cost), al contrario dell’opposizione all’esecuzione che è soggetta ai normali mezzi di impugnazione e quindi anche all’appello.
4) OPPOSIZIONE E IRREGOLARITA’ DELLA NOTIFICA- COME E PERCHE’ DIFENDERSI
Esaminata l’opposizione, e ricordato che i difetti di notifica (che andranno poi distinti per rilevanza e per conseguenze, tra difetti che danno luogo a nullità e difetti che danno luogo a inesistenza dell’atto di cui si contesta la notifica come si può leggere nell’articolo “
Pignoramento immobiliare: i vizi della notifica”) vanno sempre ricondotti a tale tipo di opposizione e non a quella ex art. 615 (con le relative conseguenze per i termini a proporre, specie nei casi si nullità della notifica, casi nei quali gli avvocati più esperti per non incorrere nella sanatoria conseguente alla costituzione, provvedono in alcuni casi ad intervenire in giudizio attraverso opposizioni di terzi, riservandosi l’opposizione del debitore esecutato, sia per le impugnazioni possibili), va rilevato che, al contrario di quanto credono i più tale opposizione, con quella prevista ex art 615 e 619, non definisce affatto l’ambito delle possibili contestazioni possibili nell’ambito della procedura, le contestazioni che possono portare all’estinzione della procedura esecutiva laddove (più frequentemente di quanto si creda) il creditore non abbia rispettato un termine essenziale del pignoramento si propongono infatti con istanza ex art. 630 cpc (si leggano a tal riguardo gli articoli “
Estinzione del pignoramento per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 567 terzo comma cpc-Istanza ex art. 630 cpc- Accoglimento” e “
Il Tribunale di Salerno segue la Cassazione: estinto pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione entro 15 giorni!”), inoltre molte norme procedurali possono essere, e sono spesso, violate senza che sia necessaria od opportuna una formale opposizione, mentre possono essere formalmente contestate tali, definiamo, minori irregolarità, in udienza stessa, e potrà essere lo stesso G.E. a disporre la ripetizione degli atti irregolari, e una successiva nuova udienza per riparare i difetti procedurali (anche ad esempio il mancato rispetto di un termine procedurale, da parte del creditore, di un interventore, di un terzo, del ctu, dell’esperto, termine non così grave da consentire un’opposizione, tanto che per prassi laddove non vi sia una difesa del debitore, abitualmente tali termini non vengono quasi mai rispettati), il tutto con consistente allungamento dei tempi a tutto beneficio del debitore esecutato.
Se si ha in corso un pignoramento immobiliare ma l’immobile non è ancora stato messo all’asta e, per difendersi o giungere ad una buona proposta a saldo e stralcio, si voglia approfondire tutto quanto c’è da sapere sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc nonchè sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni per impedire l’emissione dell’ordinanza stessa, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga
“Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
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