https://studioassociatoborselli.it/wp-content/uploads/2022/11/BANNER_LIBRO_BORSELLI3.jpg

Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento

Con l’opposizione agli atti esecutivi, regolata dall’articolo 617 del codice di procedura civile, si va a contestare la legittimità delle modalità con cui l’azione esecutiva si svolge e quindi la regolarità formale di ogni atto del processo esecutivo, tale opposizione infatti  è definita anche opposizione formale perchè è lo strumento attraverso il quale si contestano i vizi formali di ogni singolo atto del processo di esecuzione.
1) QUANDO PROPORLA
Il termine per proporre opposizione ex art. 617 cpc è sempre di 20 giorni dal compimento del singolo atto o dal momento in cui il soggetto ne ha avuto conoscenza.
Si ricordi che l’opposizione agli atti esecutivi  si distingue dall’opposizione all’esecuzione prevista dall’art. 615 cpc perchè mentre in quest’ultima  si contesta l’an dell’esecuzione stessa (ovverosia il motivo su cui poggia l’esecuzione tutta) con l’opposizione agli atti esecutivi si contestano solo le modalità, ossia la procedura di ogni singolo atto, senza entrare nel merito del motivo che ha dato origine all’esecuzione stessa. (sull’opposizione ex art. 615 si legga Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione“  mentre per approfondire tutte Le differenze tra opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, i motivi e il termine per proporle, forma e procedura, struttura bifasica, i costi e l’appellabilità si leggaOpposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”)
L’opposizione agli atti esecutivi può essere esperita anche contro il titolo esecutivo, il  precetto o il pignoramento. (Per un modello di opposizione agli atti esecutivi da scaricare si legga  “Modello di opposizione agli atti esecutivi per deposito tardivo dell’istanza di vendita – Accoglimento del Ge ed estinzione del pignoramento”)
2) COME PROPORLA
A) Quando l’opposizione  precede la notifica del pignoramento ( e quindi l’inizio del processo esecutivo vero e proprio) la stessa va presentata con atto di citazione dinanzi al giudice competente all’esecuzione per territorio se vi è stata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio da parte del creditore istante, altrimenti va presentata presso il giudice del luogo in cui l’atto di precetto è stato notificato (ma sempre con atto di citazione).
B) Nel caso in cui invece il processo esecutivo vero e proprio sia già iniziato l’opposizione agli atti esecutivi, nello stesso termine perentorio di 20 giorni, va presentata al giudice competente per l’esecuzione con ricorso da depositarsi nella cancelleria del medesimo G.E.
Dall’opposizione agli atti esecutivi, va dunque rilevato nasce un vero e proprio  processo di cognizione che come ogni processo di questo tipo  si concluderà con sentenza.
Tale processo di cognizione, va sottolineato, può avere o meno l’effetto di determinare la sospensione del processo esecutivo stesso
L’opposizione agli atti esecutivi è, si noti, il mezzo più frequente da utilizzare nel processo esecutivo per contestare tutti i vizi che riguardano tanto la regolarità formale che la notificazione del titolo esecutivo e dello stesso precetto, nonché la regolarità di ogni altro singolo atto esecutivo, inoltre, va aggiunto, tale opposizione, è un vero e proprio mezzo omnicomprensivo di chiusura del sistema che può essere utilizzato ogniqualvolta, nell’ambito del processo esecutivo, si voglia contestare un atto per il quale non sia previsto uno specifico strumento di opposizione.
Ad ulteriore ampliamento di tale strumento si aggiunga che legittimati attivi all’opposizione sono, non solo il debitore, ma anche il terzo proprietario, i creditori e gli altri terzi che lamentino l’illegittimità ed il relativo pregiudizio di ogni singolo atto dell’esecuzione.
3) PROCEDURA: SOSPENSIONE E IMPUGNAZIONI
Se il processo esecutivo è gia iniziato, dicevamo, l’opposizione va presentata con ricorso ed il giudice dell’esecuzione provvederà a fissare un udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé.
Il Giudice dell’Esecuzione ex articolo 618 del codice di procedura civile provvederà anche ad i provvedimenti urgenti e necessari, tra i quali viene ritenuta ammissibile anche la sospensione (che non ha uno specifico articolo a regolarla al contrario nel caso dell’opposizione all’esecuzione ex articolo 615 codice di procedura civile la cui sospensione è regolata espressamente dall’articolo 624 cpc)
La sospensione dell’esecuzione è possibile da parte del GE (Giudice dell’Esecuzione), sia nel decreto, inaudita altera parte, che lo stesso emette a seguito del ricorso, sia, successivamente, all’udienza di comparizione delle parti. A seguito di  tale udienza camerale il giudice concederà un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, in ogni caso la parte che ne avrà interesse a seconda che la sospensione dell’esecuzione sia stata o meno concessa (avrà interesse ad iscrivere a ruolo ed a iniziare il giudizio di merito il debitore esecutato se non sarà stata concessa la sospensione dell’esecuzione, mentre al contrario, se sarà stato sospeso il processo esecutivo ne avrà interesse il creditore)- potrà introdurre lo stesso giudizio di merito con ricorso o più spesso con  atto di citazione  (dipende se la materia trattata prevede come atto introduttivo ordinario il ricorso o l’atto di citazione) aprendo in tal modo, come dicevamo sopra, un vero e proprio giudizio di merito a cognizione piena che si concluderà con una sentenza, sentenza, va aggiunto, ai sensi dell’articolo 618 cpc, non appellabile, ma impugnabile esclusivamente con regolamento di competenza (ai sensi dell’art. 187 disp. att. al cpc) o ricorso per Cassazione (ai sensi dell’art 111 Cost), al contrario dell’opposizione all’esecuzione che è soggetta ai normali mezzi di impugnazione e quindi anche all’appello.
4) OPPOSIZIONE E IRREGOLARITA’ DELLA NOTIFICA- COME E PERCHE’ DIFENDERSI
Esaminata l’opposizione, e ricordato che i difetti di notifica (che andranno poi distinti per rilevanza e per conseguenze,  tra difetti che danno luogo a nullità e difetti che danno luogo a inesistenza dell’atto di cui si contesta la notifica come si può leggere nell’articolo “Pignoramento immobiliare: i vizi della notifica”) vanno sempre ricondotti a tale tipo di opposizione e non a quella ex art. 615 (con le relative conseguenze per i termini a proporre, specie nei casi si nullità della notifica, casi nei quali gli avvocati più esperti per non incorrere nella sanatoria conseguente alla costituzione, provvedono in alcuni casi ad intervenire in giudizio attraverso opposizioni di terzi, riservandosi l’opposizione del debitore esecutato, sia per le impugnazioni possibili), va rilevato che, al contrario di quanto credono i più tale opposizione, con quella prevista ex art 615 e 619, non definisce affatto l’ambito delle possibili contestazioni possibili nell’ambito della procedura, le contestazioni che possono portare all’estinzione della procedura esecutiva  laddove (più frequentemente di quanto si creda) il creditore non abbia rispettato un termine essenziale del pignoramento si propongono infatti con istanza ex art. 630 cpc (si leggano a tal riguardo gli articoli “Estinzione del pignoramento per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 567 terzo comma cpc-Istanza ex art. 630 cpc- Accoglimento” e “Il Tribunale di Salerno segue la Cassazione: estinto pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione entro 15 giorni!”), inoltre molte norme procedurali possono essere, e sono spesso, violate senza che sia necessaria od  opportuna una formale opposizione, mentre possono essere formalmente contestate tali, definiamo, minori irregolarità, in udienza stessa, e potrà essere lo stesso G.E. a disporre la ripetizione degli atti irregolari, e una successiva nuova udienza per riparare i difetti procedurali (anche ad esempio il mancato rispetto di un termine procedurale, da parte del creditore, di un interventore, di un terzo, del ctu, dell’esperto, termine non così grave da consentire un’opposizione, tanto che per prassi laddove non vi sia una difesa del debitore, abitualmente tali termini non vengono quasi mai rispettati), il tutto con consistente allungamento dei tempi a tutto beneficio del debitore esecutato.
Se si ha in corso un pignoramento immobiliare ma l’immobile non è ancora stato messo all’asta e, per difendersi o giungere ad una buona proposta a saldo e stralcio, si voglia approfondire tutto quanto c’è da sapere sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc nonchè sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni per impedire l’emissione dell’ordinanza stessa, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per saperne di più sul nuovo art. 560 cpc entrato in vigore il 28 febbraio 2020 che ha prodotto  l’effetto estendere l’impossibilità di disporre la liberazione degli immobili pignorati (abitati dal debitore e dai suoi familiari) fino al decreto di trasferimento per tutte le procedure in corso si legga “Bloccati gli ordini di liberazione di tutte le procedure esecutive in corso!!! il nuovo art. 560 cpc come modificato dall’art. 18 quater della L. 8/2020 di conversione del Dl 162/2019 Testo e commento”

Per approfondire la nuova ed eccezionale forma di esdebitazione prevista dall’art. 41 bis l 157/2019 per i pignoramenti iniziati dal 2010 al 30 giugno 2019 si legga Art. 41 bis L 157/2019 di conversione del Dl 124/2019: La rinegoziazione dei mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva”Mentre  chi fosse interessato al nuovo  fondo Salvacasa ( approvato, negli stessi giorni dell’art. 41 bis, dal  comma 445 dell’art. 1 della legge di stabilità 2020 [l.160/2019] che modifica la legge sulle cartolarizzazioni, [la L. 130 del 1999])  finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa”

(per le  modifiche ai pignoramenti  introdotte dalla legge 12/19 di conversione del dl 135/18 ed in vigore per le procedure iniziate dal 13 febbraio 2019, si legga “Le modifiche del Pignoramento agli artt. 495, 560 e 569 c.p.c. ad opera della Legge 12/19)

Va ricordato che è sempre possible vendere l’immobile pignorato privatamente (e a maggior ragione è possibile se è solo ipotecato), per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga dunque  “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga   “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

 

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito Il Manuale ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando Lo Studio – Avvocati dal 1880, per informazioni sulla Partnership dello Studio  con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”,  per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci