Differenza tra opposizione a precetto e opposizione a pignoramento la forma e la competenza dell’opposizione
La differenza tra l’opposizione a precetto e l’opposizione al pignoramento trova la sua origine normativa nei commi I (opposizione al precetto) e II (opposizione al pignoramento) degli artt. 615 e 617 cpc.
Ci si può quindi opporre al pignoramento (per quel che qui ci interessa, sulle questioni inerenti più nel dettaglio le opposizioni al precetto si legga infatti l’articolo “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma”) sia ex art. 615 cpc nella forma dell’opposizione all’esecuzione che ex art 617 cpc nella forma dell’opposizione agli atti esecutivi.
Tralasciando per il momento la differenza tra l’opposizione all’esecuzione e quella agli atti esecutivi (che tratteremo nel paragrafo di questo articolo dedicato ai termini) concentriamoci sull’elemento essenziale che distingue l’opposizione al pignoramento (immobiliare in particolare) rispetto a quella al precetto e che incide sia sulla forma dell’opposizione che sulla competenza a decidere sulla stessa.
L’opposizione al pignoramento, come dice la parola stessa, mira a contestare non una semplice intimazione ad adempiere (sebbene contenuta in un atto quello di precetto funzionale ad iniziare una futura eventuale esecuzione), ma una vera e propria esecuzione forzata già iniziata (con il suo primo atto ossia proprio l’atto di pignoramento), compresa questa fondamentale differenza, si comprende la ratio della differenza di forma e di competenza rispetto all’opposizione a precetto.
Differenza tra fase cautelare e fase di merito
Va Premesso che tutte le opposizioni esecutive (sia ex art. 615 che ex art. 617 cpc) si articolano in due fasi, una prima, cosiddetta cautelare, a cognizione sommaria, davanti allo stesso giudice innanzi cui pende l’esecuzione forzata ed una seconda, cosiddetta di merito, a cognizione piena, dinanzi al giudice competente per materia;
La prima fase in cui si articola l’opposizione a pignoramento, a prescindere che si contesti l’esecuzione stessa o un singolo atto esecutivo (magari un’irregolarità del pignoramento stesso ricevuto o la sua notificazione), deve essere introdotta con ricorso depositato telematicamente (ricordiamo che ormai il processo esecutivo immobiliare è solo telematico e tutti gli atti che lo riguardano, comprese le opposizioni, vanno redatti e depositati esclusivamente in modalità telematica) presso il giudice dell’esecuzione dinanzi al quale si sta svolgendo l’esecuzione forzata cui quell’atto di pignoramento ha dato corso.
La competenza dell’opposizione a pignoramento
Pertanto, per poter procedere al deposito telematico dell’opposizione, bisognerà conoscere in primo luogo il Tribunale (si ricordi che in materia di esecuzione immobiliare sussiste la competenza esclusiva del Tribunale) presso il quale è in corso l’esecuzione forzata, che, ricordiamo per i pignoramenti immobiliari, è quello in cui si trova l’immobile sottoposto a pignoramento (infatti ai sensi dell’art. 26 cpc “Per l’esecuzione forzata su cose mobili o immobili e’ competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano”), tale elemento si potrà evincere in modo molto semplice dallo stesso atto di pignoramento da opporre, infatti l’atto di pignoramento, al contrario dell’atto di precetto che lo precede, contiene, di norma, il tribunale presso cui si svolgerà l’esecuzione già nella sua intestazione. Il secondo elemento da conoscere per poter proporre opposizione e depositarla telematicamente nel giusto fascicolo processuale è il numero di ruolo generale assegnato a quella procedura (ed il giudice assegnato ad essa se si tratta di un tribunale medio-grande in cui non vi sia un unico giudice assegnato alle esecuzioni immobiliari), tale elemento è leggermente più complesso da reperire del primo in quanto il numero di Rg (ruolo generale) non potrà mai essere indicato nell’atto di pignoramento per la semplice ragione che lo stesso atto si notifica al debitore prima di iscriverlo a ruolo (e solo con l’iscrizione a ruolo presso il Tribunale viene assegnato un numero di ruolo generale), anzi in realtà tra la notifica del pignoramento e la sua iscrizione possono trascorrere oltre 15 giorni (infatti ai sensi dell’art 557 cpc “Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento” e quindi considerato che la consegna al creditore dell’atto di pignoramento notificato da parte dell’ufficiale giudiziario è sempre successiva di qualche giorno a quella dell’avvenuta notifica, data quest’ultima da cui comincia a decorrere il termine di 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi, e che poi il creditore avrà ulteriori 15 giorni per iscrivere a ruolo l’atto di pignoramento notificato consentendo allo stesso di acquisire un numero di Rg, è evidente come potrà capitare di non riuscire a reperire il numero di Rg della procedura nei primi 15-25 giorni dalla ricezione dell’atto per il semplice motivo che lo stesso pignoramento non sia stato ancora depositato in tribunale con l’iscrizione a ruolo) e pertanto si consiglia all’avvocato, che non trovi da una ricerca su Polisweb per codice fiscale la procedura contro il debitore esecutato che gli ha conferito l’incarico di proporre opposizione, di proporre la stessa al ruolo generale omettendo l’indicazione del numero di rg e del giudice competente ma indicando che trattasi di una opposizione endoprocedimentale che non va catalogata con un proprio numero di ruolo generale (come fosse una opposizione al precetto) e ciò sia ai fini di evitare inutili, anzi dannose, duplicazioni, sia ai fini del pagamento del contributo unificato (ricordiamo infatti che trattandosi di procedimenti che si innestano nell’ambito del processo esecutivo pendente che sconta già il contributo unificato, non è dovuto alcun contributo come confermato dalla Circolare 3 marzo 2015 del Ministero della Giustizia in materia di Contributo unificato, per approfondimenti sui costi delle opposizioni nelle fasi cautelari e di merito si legga “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“).
La forma dell’opposizione al pignoramento
La forma dell’opposizione al pignoramento (nella cd fase cautelare di cui stiamo trattando) è dunque sempre e comunque quella del ricorso e non quella dell’atto di citazione come avviene nella stragrande maggioranza dei casi per l’opposizione a precetto (l’unica eccezione in cui l’opposizione a precetto si propone con ricorso è quella prevista dall’articolo 618 bis c.p.c. per la quale, laddove si controverta di un titolo emesso in materia di lavoro o previdenza, l’opposizione ex articolo 617 cpc o 615 cpc, indifferentemente, dovrà essere presentata con ricorso, in quanto le materie di lavoro e previdenza, rientranti tra gli articoli 409 cpc e 442 c.p.c., applicano alle controversie che le riguardano il particolare rito del lavoro che prevede, come atto introduttivo, non la citazione, ma, appunto, il ricorso), ed il motivo è molto semplice, se solo ci si fermi un attimo a riflettere, è infatti la pendenza dell’esecuzione che, implicando la necessità di rivolgersi ad un giudice già individuato, obbliga l’opponente ad utilizzare l’unico mezzo processuale diretto prima al giudice e poi, su autorizzazione di quest’ultimo, alla parte, appunto il ricorso, e non l’atto di citazione che strutturalmente si rivolge al proprio contraddittore e solo successivamente all’autorità giudiziaria.
La sospensione inaudita altera parte
Una volta depositato il ricorso telematicamente presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione competente questi provvede con decreto alla fissazione dell’udienza di comparizione delle parti assegnando al ricorrente un termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Il decreto con il quale il giudice dell’esecuzione ordina la comparizione delle parti può disporre anche la sospensione dell’esecuzione “inaudita altera parte”, ove sia necessario provvedere con urgenza, riservando poi al successivo provvedimento, da adottare nel contraddittorio tra le parti la conferma, modifica o revoca della decisione presa in assenza di contraddittorio.
Il decreto con il quale viene disposta la comparizione delle parti non è impugnabile autonomamente anche se con lo stesso decreto viene disposta la sospensione della procedura esecutiva inaudita altera parte.
Il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione inaudita altera parte (e quindi prima dell’instaurazione del contraddittorio) è costituito dalla sussistenza di gravi motivi di urgenza consistenti nel rischio che il successivo provvedimento di sospensione non sia in grado di evitare il pregiudizio lamentato dall’opponente.
I termini dell’opposizione a pignoramento: quando si configura l’opposizione all’esecuzione e quando agli atti esecutivi
L’opposizione al pignoramento va proposta ex art. 615 cpc se si intende contestare il diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata, o se si contesta anche parzialmente il quantum del credito intimato, mentre si deve optare per un’opposizione agli atti ai sensi dell’art 617 cpc se si contesta la regolarità formale del pignoramento o della sua notificazione
Dalla qualificazione appena esaminata dell’opposizione a pignoramento, come opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., oppure opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c. dipende il regime dei termini da rispettare per poterla proporre:
1) nel caso in cui si proponga opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 cpc, il termine da rispettare è quello di 20 giorni dalla notificazione dell’atto, (o dal momento in cui il debitore ha avuto conoscenza, anche di fatto, del compimento di quell’atto, cfr Cass. 25110/2015 e 1560/2017, nel caso in cui la notifica del pignoramento, ad esempio, sia stata irregolare, e la conoscenza dell’atto sia intervenuta in un momento successivo , ad es. per essere venuto a conoscenza il debitore, anche informalmente, dell’esistenza della procedura per essere stato contattato dal ctu o dal custode, per iscritto o anche telefonicamente per procedere all’accesso all’immobile necessario a periziare lo stesso)
2) Nel caso, invece, in cui si proponesse opposizione all’esecuzione ex articolo 615 cpc (contestando il diritto stesso del creditore di procedere ad esecuzione forzata o la pignorabilità dei beni sottoposti ad esecuzione) il termine da rispettare è quello introdotto con la modifica operata all’articolo 615 cpc nel 2016 che prevede al secondo comma che: “l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita … salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile“, pertanto, il termine per l’opposizione a pignoramento, come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc, è quello dell’emissione dell’ordinanza di vendita da parte del GE a seguito dell’udienza ex art. 569 cpc.
(Per approfondire tutte Le differenze tra opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, i motivi e il termine per proporle, forma e procedura, struttura bifasica, i costi e l’appellabilità si legga “Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”)
Va rilevato per concludere che, al contrario di quanto credono i più, le opposizioni ex art. 615 e 617 cpc, non definiscono affatto l’ambito delle possibili contestazioni possibili all’interno della procedura esecutiva, le contestazioni che possono portare all’estinzione della procedura esecutiva laddove (più frequentemente di quanto si creda) il creditore non abbia rispettato un termine essenziale del pignoramento si propongono infatti con istanza ex art. 630 cpc (si leggano a tal riguardo gli articoli “Estinzione del pignoramento per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 567 terzo comma cpc-Istanza ex art. 630 cpc- Accoglimento” e “Il Tribunale di Salerno segue la Cassazione: estinto pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione entro 15 giorni!”), inoltre molte norme procedurali possono essere, e sono spesso, violate senza che sia necessaria od opportuna una formale opposizione, mentre possono essere formalmente contestate tali, definiamo, minori irregolarità, in udienza stessa, e potrà essere lo stesso G.E. a disporre la ripetizione degli atti irregolari, e una successiva nuova udienza per riparare i difetti procedurali (anche ad esempio il mancato rispetto di un termine procedurale, da parte del creditore, di un interventore, di un terzo, del ctu, dell’esperto, termine non così grave da consentire un’opposizione, tanto che per prassi laddove non vi sia una difesa del debitore, abitualmente tali termini non vengono quasi mai rispettati), il tutto con consistente allungamento dei tempi a tutto beneficio del debitore esecutato.
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”