Commento all’articolo 624 bis c.p.c. e alla sospensione concordata del pignoramento immobiliare: come si chiede, durata, riassunzione, effetti della sospensione
L’art. 624 bis cpc, rubricato “Sospensione su istanza delle parti”, disciplina l’istituto della sospensione volontaria della procedura esecutiva.
Prima della riforma del 2005, non era disciplinata alcuna ipotesi di sospensione concordata tra le parti; al contrario era loro prassi presentare istanze e richieste di differimento d’udienza e corrispondenti rinvii per bonario componimento, al fine di raggiungere, in pendenza di trattative private, un accordo tra i creditori coinvolti nella procedura ed il debitore esecutato. (Per approfondimenti si legga “Guida alla sospensione del pignoramento immobiliare: la sospensione volontaria, quelle interna ed esterna, tutto sugli artt. da 623 a 628 cpc”)
Il legislatore del 2005, a mente dell’art. 623 cpc per cui “l’esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell’esecuzione”, ha finalmente disciplinato questa prassi che, seppur consentiva alle parti di coltivare trattative, spesso, appariva frustrante per la procedura in corso, siccome comportava inevitabilmente un atipico stallo del sistema.
La nuova disposizione, del resto, mira proprio ad agevolare una soluzione compositiva tra le parti, in altre parole il raggiungimento di un accordo tra i creditori coinvolti nella procedura e il debitore esecutato, vuoi nell’interesse del primo, vuoi nell’interesse del secondo.
Da un lato, infatti, il creditore potrebbe essere interessato ad attendere un certo lasso di tempo per una eventuale ripresa e/o miglioramento delle condizioni di mercato, al fine di evitare che il prezzo dell’immobile si riduca eccessivamente o semplicemente preferire un più rapido soddisfacimento del proprio credito, anche se a diverse condizioni.
Dall’altro, il debitore esecutato potrebbe avere interesse nell’acquisire un congro lasso di tempo al fine di reperire la liquidità necessaria a sanare i suoi debiti verso i creditori.
Si parla pertanto di c.d. “sospensione concordata” per distinguerla dalle ipotesi, già previste in precedenza, di sospensione che opera ope legis (Per approfondimenti si leggano gli articoli “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Rinegoziazione mutui oggetto di procedura esecutiva, nuovi interessanti provvedimenti di sospensione del pignoramento”, “Guida alla sospensione del pignoramento ex art 54 ter L. 27/2020”, “Fideiussioni nulle e sospensione pignoramento immobiliare”).
L’art. 624 bis cpc recita “Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L’istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incanto. Sull’istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l’accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell’articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima. La sospensione è disposta per una sola volta. L’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire. […]”.
Con la norma in commento, il legislatore ha previsto quindi che l’istanza di sospensione:
- deve essere fatta su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo (in altre parole tutti i creditori devono dare il loro consenso);
- sulla stessa deve essere sentito il debitore;
- può essere concessa fino a ventiquattro mesi;
- può essere richiesta solo in una determinata fase del giudizio;
- può essere disposta una sola volta;
- il GE provvede con ordinanza;
- l’ordinanza che dispone sulla sospensione è revocabile.
Procedendo ad analizzare ciascun punto, la norma in commento permette a determinate condizioni di chiedere la sospensione della procedura esecutiva in corso.
Presupposti dell’istanza di sospensione
L’istanza di sospensione presuppone il consenso/accordo di ciascun creditore munito di titolo, ciò significa che:
- non soltanto il creditore procedente ma tutti gli eventuali creditori intervenuti – a prescindere dalla tempestività del loro intervento – purché muniti di titolo esecutivo, sono legittimati a richiedere la sospensione della procedura;
- non soltanto il creditore procedente ma tutti gli eventuali creditori intervenuti – a prescindere dalla tempestività del loro intervento – purché muniti di titolo, sono determinanti ai fini della validità e ammissibilità dell’istanza di sospensione. (Per approfondimenti sull’intervento dei creditori nelle procedure esecutive si legga l’articolo “L’intervento nel pignoramento immobiliare, soggetti titolati ad intervenire, modalità e convenienza dell’intervento”)
Al contrario, i creditori intervenuti sprovvisti di titolo potranno solamente presentare osservazioni, che in ogni caso non saranno vincolanti ai fini del procedimento di sospensione e della valutazione in merito del GE.
Allo stesso modo non è necessario il consenso del debitore esecutato, che però per espressa previsione codicistica dovrà essere (passivamente) sempre sentito.
Ciò significa che, una volta presentata l’istanza, il GE deve fissare udienza di comparizione delle parti e sentire ciascuna parte coinvolta nel procedimento al fine di verificare la sussistenza del consenso di tutti i creditori muniti di titolo e sentire il debitore ed eventualmente i creditori sprovvisti di titolo che ne facciano richiesta.
Ad ogni modo, l’istanza (da depositarsi nel fascicolo telematico della procedura esecutiva) può essere presentata singolarmente o congiuntamente.
Se presentata congiuntamente da tutti i creditori e sottoscritta per l’accettazione anche dal debitore, chiaramente non sarà necessario sentire le parti in udienza ed il giudice potrà provvedere direttamente sull’istanza, al contrario, se presentata solo da uno di loro allora sarà necessario ottenere il consenso degli altri creditori intervenuti che non hanno avanzato alcuna istanza.
La sottoscrizione dell’istanza da parte anche del debitore esecutato, a dire il vero, è una circostanza che accade di frequente, anche perché in assenza di intenzione o almeno manifestazione di volontà da parte di questi, i creditori difficilmente per bontà d’animo promuoverebbero un procedimento di sospensione che di fatto ritarderebbe il soddisfacimento dei propri interessi.
Termini e modalità di presentazione dell’istanza e durata
L’istanza di sospensione può essere proposta sia fuori udienza in forma scritta, con ricorso, sia verbalmente in udienza.
L’importante è che, come recita la norma, questa sia presentata entro il termine di legge.
Sul punto la disposizione distingue le ipotesi in cui la vendita sia disposta con o senza incanto.
Nel caso di vendita senza incanto (ipotesi di vendita più frequente – per approfondimenti si legga l’articolo “Provvedimento per l’autorizzazione della vendita: art 569 cpc”), il ricorso deve essere depositato entro il termine di almeno 20 giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte di acquisto; nel caso di vendita con incanto (ipotesi ormai rara e obsoleta), invece, il ricorso può essere depositato fino a 15 giorni prima della data fissata per l’incanto.
La sospensione può essere disposta una sola volta, rimanendo pertanto insuscettibile di proroga, e può essere revocata in qualsiasi momento anche su richiesta di un solo creditore e sentito il debitore.
Ciò sta a significare che, nel caso in cui l’istanza di sospensione, per discrezionalità del GE venga rigettata, questa potrà sempre essere riproposta (purché venga rispettato il termine di legge entro il quale può essere presentata dai soggetti legittimati); mentre in caso di accoglimento, questa non potrà essere né ripresentata una seconda volta né potrà essere prorogata.
In merito alla proroga, il legislatore non ha disciplinato l’ipotesi in cui il GE accoglie l’istanza di sospensione, ma ne riduce la durata: in questi casi le parti allo spirare del termine ridotto dal GE potranno richiedere una “integrazione”? Nel silenzio della legge, parte della dottrina risponde in modo affermativo ed a parere di chi scrive, non si vedono ragioni che possano sostenerne il contrario, purché nel rispetto dei complessivi 24 mesi e fermo in ogni caso il potere discrezionale del GE, in base alla valutazione dei presupposti e delle ragioni a fondamento dell’istanza (ad esempio la conclusione imminente di un accordo transattivo a mezzo di sottoscrizione di una scrittura privata già predisposta ed in attesa di firma da parte di tutte le parti).
La decisione del GE
Nella prassi, il Giudice dell’Esecuzione, ricevuta un’istanza di sospensione concordata ex art. 624 bis c.p.c., con ordinanza la concede salvo che vi siano motivi ostativi alla stessa (ad esempio la sospensione era stata già concessa una volta, la sospensione non proviene da tutti i creditori, la sospensione tende ad ottenere la revoca di una vendita ma è stata presentata nei 20 giorni antecedenti la stessa etc).
Al di fuori di questi casi, non riteniamo che il G.E. possa discrezionalmente negare la sospensione concordata magari fondando tale rigetto su valutazioni prognostiche circa l’esito dell’accordo raggiunto.
Sull’istanza di sospensione decide il GE nell’esercizio del suo potere discrezionale; la decisione attiene sia l’an (secondo quanto premesso) che la durata della procedura, che potrà corrispondere o meno a quanto richiesto nell’istanza, ma in ogni caso, non potrà mai essere superiore a 24 mesi.
Il GE, infatti, è vincolato al rispetto dei 24 mesi indicati dal legislatore, ma non anche alla durata della sospensione richiesta dall’istante.
Il GE decide con ordinanza. A mente del primo comma dell’art. 625 cpc “Sull’istanza per la sospensione del processo di cui all’articolo precedente, il giudice della esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti”, che conferma quanto già emerge dalla lettura dell’art. 624 bis cpc.
La norma prosegue, poi, disponendo che “Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l’udienza di comparizione delle parti. Alla udienza provvede con ordinanza”.
L’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento su istanza di anche di un solo creditore (purché munito di titolo esecutivo).
Anche la revoca dell’ordinanza di sospensione è comunque soggetta all’insindacabile discrezionalità del GE che, se ritiene, può disattendere la richiesta del creditore.
Il GE potrebbe valutare anche in negativo l’istanza e quindi rigettarla, ma dovrà in ogni caso darne motivazione nel provvedimento di rigetto.
Il provvedimento del giudice vuoi di accoglimento vuoi di rigetto è opponibile ex art. 617 cpc, come si dirà di seguito.
Il GE provvede entro dieci giorni (termine chiaramente ordinatorio) dal deposito del ricorso, e, in caso di accoglimento, ne dispone la comunicazione al custode e la pubblicazione sul sito internet ove è pubblicata la relazione di stima.
La comunicazione di cui sopra e la pubblicazione dell’ordinanza dovrebbero essere eseguite entro i successivi 5 giorni dal deposito dello stesso, nei casi di cui al secondo comma dell’art. 490 cpc (per cui “In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell’articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto”) (Il legislatore ha previsto, quindi, una forma di pubblicità analoga a quella prevista per l’ordinanza di vendita)
I mezzi di impugnazione avverso l’ordinanza del GE
Avverso l’ordinanza del GE che dispone sulla sospensione, l’art. 624 bis cpc nulla prevede in ordine agli strumenti di impugnazione, vuoi in caso di rigetto immotivato vuoi in caso di accoglimento nonostante il mancato accordo di tutti i creditori.
In questi casi, siccome si tratta di un provvedimento del GE, questo è senz’altro opponibile ex art. 617 cpc (opposizione agli atti esecutivi) (Per approfondimenti sulle opposizioni esecutive si leggano gli articoli “Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze” e “Opposizione 615 e 617 cpc: differenza tra fase cautelare e fase di merito”).
Non pare, invece, estensibile la previsione ex art. 624, II comma cpc in ordine alla sospensione per opposizione all’esecuzione, che sul punto prevede espressamente che avverso il provvedimento del GE che decide sull’istanza di sospensione della procedura è ammissibile lo strumento del reclamo ex art. 669 terdecies cpc (strumento espressamente esteso anche al provvedimento di sospensione emesso in caso di controversie sulla distribuzione del ricavato ex art. 512, II comma cpc, ma non anche alle ipotesi di sospensione concordata).
La prosecuzione della procedura sospesa
Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di sospensione (da calcolarsi dalla data di pubblicazione dell’ordinanza, quindi dal deposito del provvedimento da parte del cancelliere nel fascicolo telematico della procedura, e non già dalla data di redazione del provvedimento da parte del Giudice), le parti interessate devono riassumere il processo.
Nella pratica, la parte interessata alla prosecuzione del giudizio di esecuzione dovrà depositare un’istanza, in forma di ricorso, di fissazione di udienza.
Nel caso in cui entro il termine di legge nessun creditore faccia istanza di fissazione udienza allora il processo esecutivo si estingue per inattività delle parti ex art. 630 cpc, per cui “Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice”, non differendo l’istanza di prosecuzione in discorso dalla riassunzione prevista dall’art. 627 c.p.c., in relazione alla quale la legge parla espressamente di “termine perentorio” (In questo caso è chiaro che interesse alla riassunzione e prosecuzione dell’esecuzione è il creditore, procedente o intervenuto, certamente non il debitore! Ma in ogni caso, il debitore non sarebbe neppure legittimato a presentare istanza di prosecuzione del giudizio, oltre che l’interesse a conseguire un’utilità nella prosecuzione del giudizio, l’iniziativa deve provenire anche da un soggetto legittimato, che in questo caso, resterebbe ciascun dei creditori muniti di titolo e questi soltanto!).
Circa i 10 giorni dalla scadenza del termine di sospensione va osservato che, malgrado qualche tentennamento, la Giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che i medesimi decorrano dalla cessazione del periodo di sospensione. Pertanto, il creditore dovrebbe riassumere l’esecuzione al massimo entro il decimo giorno successivo al termine della sospensione.
Sulla riassunzione, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 7877 del 10 marzo 2022 ha però osservato che la riassunzione del creditore può pervenire anche durante la sospensione considerato che la norma “fissa esclusivamente un termine ad quem per la proposizione dell’istanza volta [al]la fissazione dell’udienza per la prosecuzione, ma non un termine a quo” rendendo pertanto “ manifesto che il creditore ben può proporre istanza per la prosecuzione anche prima della scadenza, risolvendosi essa in un minus rispetto all’istanza di revoca, diretta pertanto [al]la riattivazione una volta che il termine della sospensione sia spirato”.
Effetti della sospensione della procedura esecutiva
In caso di sospensione, l’esecuzione entra in una fase di stasi, durante la quale possono essere compiuti atti soltanto nei limiti previsti ai sensi dell’art. 626 c.p.c.
L’art. 626 cpc (rubricato “Effetti della sospensione”) recita “Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione”.
Gli atti eventualmente posti in essere saranno nulli.
Il procedimento resta, quindi, in vita ma in uno stato di provvisoria quiescenza, cui può seguire l’estinzione o la prosecuzione dello stesso a seconda delle attività dei soggetti legittimati.
Per tutta la durata della sospensione del processo esecutivo, restano salvi tutti gli effetti degli atti esecutivi già posti in essere prima dell’ordinanza del GE che dispone della sospensione e resta sospeso il decorso dei termini perentori di eventuali atti da compiersi.
La struttura dell’istituto della sospensione del processo esecutivo non differisce dalla sospensione volontaria già prevista e disciplinata dal legislatore nell’ambito del processo ordinario di cognizione, ai sensi degli artt. 296 e 298 cpc
Nel corso della sospensione, fermo il divieto di compiere atti esecutivi, potranno essere disposti dal GE atti conservativi, ordinatori o di carattere amministrativo.
In questi casi, tuttavia, il potere del GE di decidere quali atti possono essere compiuti e quali meno non è discrezionale ma vincolato dalle finalità dei singoli atti.
La regola generale è sicuramente quella che si sospende tutta l’attività volta a consentire il progresso del processo esecutivo.
Atti del creditore
Quanto agli atti del creditore restano sospesi tutti quegli atti di impulso necessari all’avanzamento della procedura e, di conseguenza, in caso di esecuzione degli stessi questi saranno dichiarati nulli (esempio tipico è il deposito dell’istanza di vendita)
Quindi in caso di deposito dell’istanza di vendita da parte del creditore, questo non avrà efficacia. In questo caso, alla scadenza del termine di sospensione e prosecuzione del giudizio il creditore dovrà nuovamente depositarlo.
Al contrario, non segue la medesima sorte il deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c., che seppur è assoggettato ad un termine perentorio che teoricamente resta sospeso su disposizione del GE è anche vero che non comporta alcun avanzamento della procedura se posto in essere.
Ragion per cui, non si vede ragione di ostacolare la produzione della documentazione nel periodo di sospensione disposto.
Atti di intervento
Circa gli atti di intervento dei creditori, vi sono opinioni contrastanti.
Senz’altro l’atto di intervento anche nelle ipotesi di sospensione concordata è sempre ammissibile.
Tuttavia, secondo alcuni (dottrina maggioritaria) l’intervento di un creditore (purché minuto di titolo) potrebbe minare la sospensione concordata, secondo altri invece non comporterebbe alcunché.
Secondo i primi infatti, perché sulla sospensione vi deve essere accordo tra tutti i creditori, anche intervenuti, una volta depositato l’intervento il GE sarebbe tenuto a sentire il creditore intervenuto e verificarne il consenso.
A questo punto il creditore intervenuto potrebbe manifestare e prestare il proprio consenso, o in caso contrario chiedere la prosecuzione del processo (essendone legittimato).
I secondi, invece, ritengono che l’intervento verrebbe in rilievo solo successivamente, in caso di effettiva ripresa del processo.
Atti degli ausiliari del giudice
Circa, invece, gli atti degli ausiliari del giudice vanno senz’altro impediti tutti gli atti che sono strumentali al progresso del processo. (Per approfondimenti si leggano gli articoli “Guida alle attività del custode nel pignoramento immobiliare” e “Pignoramento immobiliare: guida alle attività del delegato”)
Sicché la semplice predisposizione dell’attività volta a giungere al deposito della perizia, gli accessi ed i sopralluoghi necessari, il deposito della perizia, l’attività prodromica alla liberazione, l’accompagnamento degli interessati a visitare l’immobile, attività strumentali alla vendita, andranno omessi.
Eventuali attività eseguite nel corso della sospensione, non soltanto saranno nulle ma non saranno neanche remunerabili.
In ogni caso il delegato avrà il compito di verificare, ed eventualmente di segnalare il venir meno della causa di sospensione, opportunamente segnalatagli dal custode.
Sono sottratti al divieto gli atti di carattere conservativo, che mirano a preservare il bene.
Il custode quindi dovrà anche porre in essere quei controlli ed attività ed assumere quelle iniziative che sono collegate allo stato di occupazione in generale dell’immobile oggetto di esecuzione: messa in sicurezza, verifiche varie volte alla generale attività di manutenzione e conservazione dell’immobile (ad esempio messa in sicurezza, vigilanza, riscossione dei canoni locazione in caso di immobile locato).
Quanto agli accessi, potrà essere accompagnato dall’esperto (che quindi è opportuno che del pari venga nominato) al fine di compiere le verifiche di carattere tecnico e di sicurezza sullo stato medesimo.
Ovviamente anche all’esperto è vietata ogni attività di stima.
Conclusione
L’articolo 624 bis c.p.c. è senz’ altro un’eccezionale strumento in grado di poter essere estremamente utile per la difesa immobiliare.
In tante situazione, infatti, la sospensione concordata può consentire al debitore di pagare in maniera dilazionata il debito così risolvendo una parte delle procedure esecutive immobiliari.
Ciò malgrado, spesso (se non spessissimo) gli accordi conclusi dai debitori, nell’ambito di una sospensione concordata, non vengono onorati e si trasformano in un vero e proprio incubo considerato che le somme già corrisposte vengono, in buona sostanza (tra maggior interessi dovuti e spese varie) inesorabilmente perdute.
In conclusione, malgrado le potenzialità dello strumento, è sempre altamente consigliata la difesa di un avvocato esperto in pignoramenti immobiliari che saprà individuare la migliore strategia difensiva anche alla luce delle altre – parimenti valide – alternative (si pensi al piano del consumatore o anche alla conversione del pignoramento).
Avv. Biancamaria Leone de Pertis
(collaboratrice dello Studio D’Ambrosio Borselli per la Sede di Napoli)
Chi volesse approfondire l’argomento del custode giudiziario quale ausiliare del giudice dell’esecuzione si legga “Guida alle attività del custode nel pignoramento immobiliare”.
Per maggiori dettagli sull’iscrizione a ruolo del pignoramento e tutti i costi del pignoramento si leggano i seguenti articoli “Guida all’Iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare” “Quanto costa un pignoramento immobiliare”.
In merito al pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si leggano anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” , “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”, “Opposizione a precetto art 615 cpc o art 617 cpc”
Sull’argomento delle opposizioni all’ordine di liberazione e del diritto di abitazione si leggano anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione“ e “Custodia e diritto all’abitazione dell’immobile pignorato”
Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi – strumenti utili al debitore esecutato – e le differenze tra le stesse si leggano gli articoli “Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze”, “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, “Piano del Consumatore e pignoramento: l 14/19 procedura, durata”
Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”
Per approfondire i documenti necessari per la presentazione del nuovo piano del consumatore si legga “Documenti per la ristrutturazione dei debiti del consumatore”.
Per una panoramica sugli strumenti esistenti per salvare la casa dal pignoramento immobiliare si legga l’articolo “Come salvare casa dal pignoramento: soluzioni e cosa fare”
Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”