Il concordato nella liquidazione giudiziale: ex concordato fallimentare. Presupposti e contenuto della domanda. La procedura e gli effetti del concordato.
Come abbiamo avuto modo di spiegare in precedenza, con il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, le procedure in esso disciplinate e da noi conosciute hanno subito delle modificazioni, vuoi di forma vuoi di sostanza, vuoi semplicemente di nomenclatura.
E proprio per questa ragione, nei precedenti articoli abbiamo approfondito particolari aspetti della nuova disciplina e dei relativi procedimenti.
Abbiamo ampiamente trattato della nuova liquidazione giudiziale delle imprese insolventi, ex “fallimento” (per approfondimenti si leggano gli articoli Liquidazione giudiziale e fallimento: tempi, costi procedura e Il Curatore nella liquidazione giudiziale), e ancora del nuovo concordato preventivo così come, oggi, disciplinato, sia in linea generale (per approfondimenti si veda l’articolo Nuovo concordato preventivo: presupposti, finalità, procedura ), sia, più nel dettaglio (per approfondimenti si veda articolo Nuovo concordato preventivo: effetti e concordato in bianco).
Nel presente articolo, invece, approfondiamo una figura che possiamo definire “ibrida” tra le precedenti citate, una sorta di “procedura nella procedura”.
Un procedimento, in effetti, “condizionato”, già nella propria fase “embrionale”, dall’essere sorto nell’ambito di una diversa procedura di regolazione della crisi (già in corso): stiamo parlando del “concordato nella liquidazione giudiziale” (meglio noto, secondo la vecchia nomenclatura, come “concordato fallimentare”).
Tale concordato, innestandosi in una liquidazione giudiziale in corso, è finalizzato ad una chiusura anticipata della stessa liquidazione (con gli evidenti conseguenti benefici per tutti i soggetti interessati dalla procedura). Questo avviene, in poche parole, quando il debitore o un terzo propongano un piano di concordato che possa soddisfare integralmente o parzialmente i creditori coinvolti nella procedura di liquidazione, che sia da questi accettato (e poi omologato dal Tribunale) nei modi e nelle forme di cui si dirà.
Passiamo quindi in rassegna tutte le fasi di cui si compone.
Presupposti e presentazione della domanda
Partiamo precisando che affinché possa delinearsi un’ipotesi di concordato nella liquidazione giudiziale è assolutamente necessario che sia già stata dichiarata, con sentenza, l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 240 CCII).
Aperta la liquidazione giudiziale, i terzi o i creditori possono proporre un concordato a condizione che il debitore abbia tenuto la contabilità ed i dati ivi indicati unitamente alle notizie disponibili “…consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato”.
In un primo momento, quindi, è impedito al debitore (ma anche a società cui partecipi o sottoposte a comune controllo) di effettuare alcuna proposta di concordato.
Tale impedimento decade dopo un anno dall’apertura della liquidazione giudiziale e sempreché non siano trascorsi oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.
In ogni caso, la proposta effettuata dal debitore deve necessariamente prevedere un apporto di risorse che vada ad incrementare il valore dell’attivo di almeno il 10 per cento. (art. 240 CCII).
Per quanto riguarda il termine “finale” entro cui poter proporre il citato concordato si ritiene, nel silenzio della legge, che possa essere proposto fino alla chiusura della liquidazione giudiziale.
Contenuto della domanda
La proposta può prevedere:
- una suddivisione dei creditori in classi ed indicare il soddisfacimento secondo diverse percentuali dei crediti per ogni classe di appartenenza.
Tali classi dipenderanno dalla posizione giuridica assunta dal creditore (ad esempio chirografario o privilegiato) e/o dalla natura del credito stesso (tributario, previdenziale, aziendale, etc.), in ogni caso, è assolutamente necessario che nella proposta siano indicate le ragioni ed i criteri che hanno condotto all’eventuale diversificazione e “classificazione” dei crediti.
In ogni caso, il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. - può anche prevedere trattamenti differenziati dei crediti in base alle varie classi di appartenenza, ma, in tal caso, devono essere specificamente indicate le ragioni giustificatrici della differenziazione.
- Si può addivenire alla ristrutturazione dei debiti e/o al relativo soddisfacimento (anche parziale) in qualsiasi modo: mediante cessioni, accolli ed altre operazioni straordinarie.
E’ stata anche prevista la possibilità (in realtà già sussistente prima dell’entrata in vigore il Codice della Crisi), di una proposta di concordato per cessione dei beni ai creditori, in tale ipotesi ai creditori vengono trasferiti i beni acquisiti dalla liquidazione giudiziale con immediato realizzo dell’attivo (al netto delle formalità e delle spese di procedura).
Può prevedersi la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo della liquidazione giudiziale, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa.
Procedura
La proposta di concordato nella liquidazione giudiziale si presenta con ricorso al giudice delegato (art. 241 CCII), il quale dovrà chiedere parere al curatore sul presumibile risultato della liquidazione e sulle garanzie offerte.
Acquisito il parere del curatore, nonché il parere favorevole del comitato dei creditori, il giudice delegato, ritenuta ammissibile la domanda, ordina al curatore di comunicare ai creditori la proposta, unitamente ai pareri espressi, invitando questi ultimi (in un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta) a fornire il proprio eventuale dissenso ed informandoli, altresì, che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole.
Il diritto di voto spetta ai creditori indicati (anche ammessi provvisoriamente e con riserva) nello stato passivo reso esecutivo, se la proposta sia intervenuta prima del decreto di esecutività dello stato passivo sono ammessi al voto tutti i creditori che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore.
Non sono ammessi al voto i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca qualora nella proposta sia previsto il soddisfacimento integrale del proprio credito, a meno che non rinuncino alla propria causa di prelazione.
N.B. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono anche non essere soddisfatti integralmente, purché però il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali (art. 240, comma 4 CCII).
Il concordato è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto ed, ove siano state previste diverse classi, qualora detta maggioranza sia raggiunta nel maggior numero di classi.
Se non sono proposte opposizioni, su richiesta del proponente, il Tribunale provvede ad omologare il concordato.
Il decreto di omologazione diventa definitivo se non è reclamato entro trenta giorni dalla notificazione, in tal caso il curatore rende conto della gestione ed il Tribunale dichiara la chiusura della liquidazione giudiziale.
Effetti ed esecuzione del concordato (risoluzione ed annullamento)
Il concordato omologato, ovviamente, diviene obbligatorio e vincolante per tutti i creditori anteriori alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, anche per coloro che non hanno presentato alcuna domanda di insinuazione al passivo (art. 248 CCII).
Continuano a sussistere, anche dopo l’omologazione del concordato, poteri di vigilanza e controllo sull’esecuzione dello stesso da parte del giudice delegato, del comitato dei creditori e del curatore (art. 249 CCII).
Il concordato, tuttavia, può essere risolto o annullato con conseguente riapertura della liquidazione giudiziale (art. 250 ed art. 251 CCII).
La risoluzione può verificarsi qualora non siano regolarmente adempiuti gli obblighi scaturenti dal concordato, in tal caso, ciascun creditore può richiederla entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento ivi previsto.
L’annullamento, invece, può essere richiesto nel caso in cui sia stato dolosamente incrementato il passivo ovvero sottratta e/o dissimulata una parte rilevante dell’attivo.
La domanda può essere proposta dal curatore e da qualunque creditore nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e non oltre due anni dalla scadenza del termine finale previsto per l’ultimo adempimento.
Sia la sentenza di risoluzione che quella di annullamento sono provvisoriamente esecutive e dichiarano la riapertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni
Il “nuovo” concordato nella liquidazione giudiziale non sembra presentare differenze sostanziali rispetto al previgente istituto del “concordato fallimentare”.
Oggi come allora, tale strumento appare come un utile mezzo per addivenire, nel minor tempo possibile ed in alternativa alle altre ipotesi di legge, alla chiusura della liquidazione giudiziale, il tutto con evidenti benefici per l’intero ceto creditorio, nonché per il debitore interessato dalla procedura.
Avv. Roberto Solombrino
(collaboratore dello Studio d’Ambrosio Borselli)
Per approfondire ciò che riguarda l’istanza di fallimento a seguito della riforma del codice della crisi con una guida completa alla procedura e tutto ciò che riguarda giurisdizione e competenza, forma e presupposti, tempi e costi dell’istanza si legga “Istanza di fallimento dopo la riforma,”
Per approfondimenti sulla domanda di insinuazione al passivo nella liquidazione giudiziale con termini, costi, forma e procedura e differenza tra domanda tempestiva, tardiva e ultra-tardiva si legga “Domanda di insinuazione al passivo ex art. 201 C.C.I.I.,”
Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 (anticipatoria del nuovo codice della crisi) alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento” o anche “Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio” ed ancora “Piano del Consumatore e pignoramento: l 14/19 procedura, durata”.
Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze” “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa”, “Documenti per la ristrutturazione dei debiti del consumatore”,
Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”
Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012” e “Procedure di esdebitazione e pignoramento immobiliare”
Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”
Per il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”
Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si legga “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo”
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo «Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa»
Per verificare la concreta possibilità con una adeguata difesa specialistica di ottenere la revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica, persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”
Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”
Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”
Per maggiori approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Per gli spunti e le novità interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso l’ennesimo pignoramento immobiliare a seguito di un piano del consumatore (ora “accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dallo Studio legale d’Ambrosio Borselli si legga “Tribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012″
Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dall’asta si legga “Sovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa all’asta“
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare illegittimo si legga l’articolo “Pignoramento immobiliare illegittimo: cosa fare?”
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”