In quali casi e a quali condizioni il custode può eseguire il rilascio dopo il decreto di trasferimento con il nuovo art 560 cpc modificato dalla L. 8/2020
L’art. 560, sesto comma, c.p.c, nuova formulazione (come modificato dall’art. 18 quater della L. 8/2020 ) prevede che “… A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. … Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’art. 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza …”.
La nuova formulazione dell’art. 560 c.p.c. subordina, quindi, il potere del Custode ad una duplice condizione:
- l’istanza tempestiva da parte dell’aggiudicatario da proporsi, per motivi sia letterali che sistematici, come si dirà infra, nell’arco temporale tra l’aggiudicazione e l’emissione del decreto di trasferimento, di volersi avvalere della possibilità di eseguire la liberazione ad opera del custode;
- l’ordine del G.E., che autorizzi il custode a procedere alla liberazione a spese della procedura senza l’osservanza delle formalità ex art. 605 e ss. c.p.c. e ad avvalersi della forza pubblica.
Nonostante la formulazione non felice del nuovo art. 560 c.p.c., ragioni sia letterali (la norma parla di aggiudicatario e non di nuovo proprietario) che, soprattutto, esigenze di interpretazione sistematica portano a ritenere che pur in assenza di un termine esplicito, l’aggiudicatario il quale voglia usufruire della facoltà di onerare il Custode Giudiziario di procedere al rilascio “deformalizzato” dovrà farne richiesta, prima dell’emissione del decreto di trasferimento, in modo che nel medesimo venga incluso l’ordine del giudice rivolto al custode di provvedere all’attuazione del provvedimento di cui all’art. 586 c.p.c. con le modalità dal giudice indicate o, a latere e separatamente da questo, venga emesso un autonomo provvedimento che ordina la liberazione a cura del Custode.
In senso conforme si è orientata la quasi unanime giurisprudenza, ex plurimis, si citano:
- il Tribunale di Cassino secondo cui il Custode giudiziario deve illustrare “agli interessati che a richiesta dell’aggiudicatario, da presentare tra il momento dell’aggiudicazione e quello dell’emissione del decreto di trasferimento, l’ordine di liberazione verrà attuato direttamente dal custode-delegato a spese della procedura” ( all.to 1 – note sui Compiti del Custode del Compendio Pignorato, Tribunale di Cassino, 6 maggio 2020);
- omologamente per il Tribunale di Venezia, Sez. Es. Immobiliari, per il quale il Custode deve chiedere espressamente al Giudice dell’Esecuzione l’emissione dell’ordine di liberazione al più tardi al momento dell’aggiudicazione/assegnazione. In mancanza di tale richiesta, la liberazione dovrà necessariamente “essere eseguita a cura e spese dell’aggiudicatario in forza del decreto di trasferimento, che costituisce titolo in favore di quest’ultimo solo” avvalendosi del competente Ufficiale Giudiziario (Circolare n.1/2020 Tribunale di Venezia Custodia Giudiziaria);
- lo stesso dicasi per il Tribunale di Firenze per cui “esigenze di interpretazione sistematica rendono preferibile la soluzione in base alla quale l’ordine di liberazione, oggetto dell’istanza dell’aggiudicatario, può essere inserito nel decreto di trasferimento e non costituire provvedimento a sé stante a patto che l’aggiudicatario abbia proposto istanza contestualmente al versamento del saldo prezzo, in modo da consentire al delegato di predisporre la minuta del decreto di trasferimento comprensiva dell’ordine di liberazione”;
- parimenti per il Tribunale di Novara, il quale, adeguandosi alla nuova previsione normativa dispone non solo che “i professionisti delegati, con l’avviso di vendita, dovranno espressamente avvertire gli offerenti, potenziali aggiudicatari del bene staggito, della facoltà di ottenere il rilascio dell’immobile a cura del custode, con le modalità di cui all’art. 560 c.p.c., avanzando all’uopo una specifica istanza o direttamente al professionista delegato, all’atto di corresponsione del saldo prezzo oppure, ed al più tardi, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla comunicazione del decreto di trasferimento” ma aggiunge che nel caso di presentazione di detta richiesta il decreto di trasferimento si arricchirà di un nuovo contenuto che preveda l’ordine diretto del giudice al custode di provvedere al rilascio. Al contrario, qualora la richiesta non pervenga entro il decreto di trasferimento, viene assegnato un termine brevissimo all’aggiudicatario “di giorni sette, a decorrere dalla comunicazione del presente decreto, ai fini del deposito della richiesta di intervento del custode ai fini dell’attuazione dell’ordine di liberazione, con l’avvertimento che, decorso tale termine, la liberazione resterà a cura e spese dell’aggiudicatario”;
- allo stesso modo per il Tribunale di Torino secondo cui “Qualora l’aggiudicatario promuova istanza di liberazione, nel termine sopra indicato, il Delegato dovrà inserire nella minuta del decreto di trasferimento le seguenti parti: Nella parte iniziale motiva del decreto deve essere inserita la seguente frase: “Vista l’istanza proposta al delegato in data … con cui l’aggiudicatario chiede che sia il custode a provvedere all’attuazione dell’ordine di liberazione” dopo la seguente ingiunzione “Ingiunge al sig…e a chiunque altro si trovi senza valido ed efficace titolo nel possesso o nella detenzione degli immobili stessi di rilasciare questi ultimi nella piena disponibilità dell’acquirente …. deve essere aggiunto il seguente paragrafo: – Il giudice ordina la liberazione dell’immobile a cura del Custode, disponendo che il debitore rilasci nella disponibilità del medesimo l’immobile, libero da persone e cose, non oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente decreto”.
Da quanto esposto risulta quindi che dopo l’emissione del decreto di trasferimento il nuovo proprietario potrà ottenere la liberazione dell’immobile:
- nel caso ne abbia fatto idonea richiesta prima del decreto di trasferimento, avvalendosi del Custode Giudiziario nell’attuazione, senza formalità, dell’ordine di liberazione inserito nel decreto di trasferimento o in atto separato precedente o contestuale all’emissione del decreto di trasferimento;
- azionando la procedura per il rilascio ordinaria ex 605 e ss. c.p.c. avvalendosi dei competenti Ufficiali Giudiziari in virtù e forza del decreto di trasferimento che costituisce titolo per questi e non anche per il Custode giudiziario.
Avv. Mario Rosario Curzio
Per le modifiche all’art. 560 cpc introdotte dalla legge 12/19 di conversione del dl 135/18 ed in vigore per le procedure iniziate dal 13 febbraio 2019, si legga “Le modifiche del Pignoramento agli artt. 495, 560 e 569 c.p.c. ad opera della Legge 12/19″ e poi per le ultimissime ulteriori modifiche allo stesso art. 560 cpc introdotte dalla legge n. 8/2020 si legga l’articolo “Bloccati gli ordini di liberazione di tutte le procedure esecutive in corso!!! il nuovo art. 560 cpc come modificato dall’art. 18 quater della L. 8/2020 di conversione del Dl 162/2019 Testo e commento“
Per approfondire la tematica delle possibili opposizioni al rilascio anticipato dell’immobile si legga anche “il nuovo ordine di liberazione: opposizione al rilascio anticipato dell’immobile” sull’argomento si legga ancora si legga “Ordine di liberazione: tempi e modi di rilascio dell’immobile pignorato”
Sull’argomento delle opposizioni all’ordine di liberazione e del diritto di abitazione si leggano anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione“ e “Custodia e diritto all’abitazione dell’immobile pignorato“
Per approfondire le attività del custode nel pignoramento immobiliare si legga “Guida alle attività del custode nel pignoramento immobiliare”
Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”
Per approfondire la nuova ed eccezionale forma di esdebitazione prevista dall’art. 41 bis l 157/2019 per i pignoramenti iniziati dal 2010 al 30 giugno 2019 si legga “Art. 41 bis L 157/2019 di conversione del Dl 124/2019: La rinegoziazione dei mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva”,
Di grandissimo interesse per chi fosse interessato ad ottenere la rinegoziazione è l’apertura di Bnl in una opposizione all’esecuzione presentata dallo Studio d’Ambrosio Borselli dopo la scadenza del termine concesso dal Ge per la rinegoziazione in un pignoramento immobiliare in corso presso il Tribunale di Milano, per approfondire la vicenda si legga l’articolo “Bnl riconosce l’obbligo a contrarre per la rinegoziazione mutui prima casa!“
Per approfondire il caso della sospensione di una procedura esecutiva, a ridosso dell’asta, a seguito dell’accoglimento di opposizione ex art 617 cpc, conseguente al rigetto di una istanza di rinegoziazione, da parte del presidente della sezione esecuzioni del Tribunale di Milano si legga “Rinegoziazione: accolto ricorso ex art 617 cpc, revocata l’asta”
Per approfondire, sempre nell’ambito della rinegoziazione , il diritto del debitore al rateizzo e il corrispondente obbligo della banca al consolidamento si legga anche “Rinegoziazione mutui prima casa e obbligo al consolidamento”
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo , “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa”
Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” e “Rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di merito”
Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, o “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo” mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”