Il decreto legge 83/2015 entrato in vigore il 27/06/2015 convertito in legge 132/2015 ha modificato il contenuto dell’atto di Precetto, aggiungendo l’avviso al debitore, della possibilità di porre rimedio alla propria situazione di sovra indebitamento concludendo un accordo di composizione della crisi oppure proponendo un piano del consumatore.
Il Precetto (art.480 c.p.c.) è l’atto mediante il quale si intima ad adempiere all’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, con l’avvertimento che, mancando l’adempimento, si procederà ad esecuzione forzata, esso deve contenere a pena di nullità:
- L’indicazione delle parti;
- La data di notificazione del titolo esecutivo(se fatta separatamente);
- La trascrizione integrale del titolo;
- La dichiarazione di residenza o elezioni di domicilio della parte istante nel comune ove ha sede il giudice dell’esecuzione
In mancanza di tale elementi è possibile opporsi al precetto, opposizione che viene proposta davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato.
Il decreto legge 83/2015 entrato in vigore il 27/06/2015 ha modificato il predetto articolo 480 c.p.c. aggiungendo obbligatoriamente la formula che di seguito si riporta : ” altresì si avverte, ex art. 13 del d.l. 83/2015, che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”
Dunque all’interno del precetto sarà OBBLIGATORIO (per il creditore) a pena di nullità, informare il debitore che costui, se lo desidera, ha il diritto di tentare di risolvere la crisi da sovraindebitamento. Con tale modifica il legislatore ha voluto fortemente sottolineare e indirizzare le parti verso un accordo preventivo e risolutivo, possiamo anche definirlo “bonario” della crisi, snellendo cosi il carico di procedure esecutive.
Trattasi insomma di un avvertimento che ha il chiaro scopo di pubblicizzare nel modo più ampio quello strumento previsto dalla legge 3/2012,(normativa dalle enormi potenzialità, tanto che è stata definita norma salva-suicidi) fino ad oggi utilizzato ben poco, norma che permette al debitore di far fronte ai propri debiti, arrivando – con l’aiuto di professionisti specializzati – a trovare delle soluzioni che gli consentano di pagare, poco alla volta, secondo le proprie reali possibilità i propri creditori; allo stesso tempo tale norma consentirà ai creditori di recuperare almeno parzialmente, il dovuto (secondo il noto principio che è meglio un debitore vivo che paga poco alla volta che un debitore morto) grazie all’intervento di organismi e professionisti specializzati.
Questa normativa, di cui parliamo più ampiamente in altri articoli, costituirà, a parere di chi scrive, il vero punto di svolta per evitare anche nel campo delle esecuzioni immobiliari, la svendita all’asta a prezzi irrisori di tante case pignorate che produrrebbe, come abbiamo avuto più volte modo di scrivere, solo una svalutazione (ulteriore) del patrimonio immobiliare e un’enorme urgenza sociale abitativa (per tutti i proprietari cacciati dalla loro unica casa), senza in alcun modo soddisfare i creditori (per lo più banche) a causa degli irrisori importi incassati.
A tal riguardo si legga anche l’articolo che abbiamo pubblicato sulla prestigiosa Rivista giuridico-economica Online “Forexinfo” dal titolo (una delle tante prestigiose riviste giuridico-economiche per le quali pubblichiamo articoli ed approfondimenti) dal Titolo:
“L’aumento dei pignoramenti immobiliari e le possibili soluzioni legislative o processuali per salvare le case degli italiani sovraindebitati“.
Per saperne di più sulle opposizioni all’esecuzione immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione
Per ulteriori approfondimenti sui pignoramenti immobiliari sulla procedura e sulle possibilità di salvare l’immobile pignorato si legga anche “Pignoramento immobiliare costi, tempi, procedura e Soluzioni – Salvare casa“ su IL DIRITTO AL PROFITTO IMMOBILIARE.
La conoscenza approfondita e specialistica del diritto immobiliare, in cui questo studio si è specializzato (siamo probabilmente l’unico studio che opera sull’intero territorio nazionale ad occuparsi solo ed esclusivamente di diritto immobiliare come può evincersi dalla lettura della nostro sito web alla pagina Chi Siamo) ci consente di far ottenere ai nostri clienti , tutte le opportune ed adeguate tutele, sia in sede giudiziale, che stragiudiziale attraverso accordi transattivi molto vantaggiosi, anche di fronte a questioni che possano apparire estremamente complesse, consentendo loro di mantenere il proprio immobile molto più a lungo, col duplice vantaggio di non dover trovare ed investire in un nuovo immobile dove vivere e di poter trovare, col trascorrere del tempo, soluzioni (tra cui ovviamente la cd esdebitazione a cui accenniamo sopra) che prevedano accordi con consistenti tagli del debito che quello stesso trascorrere del tempo consentirà di realizzare attraverso un risparmio (o con l’opportuna organizzazione per ottenere un nuovo finanziamento) che nei giusti tempi può essere realizzato da un debitore trovatosi in un momento, superabile appunto col giusto arco temporale, di difficoltà economica.
Per approfondire anche la secolare la storia dello studio si legga la pagina “Lo Studio – Avvocati dal 1880″
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli