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Il nuovo sovraindebitamento: il socio illimitatamente responsabile

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Introduzione

Chi è il socio illimitatamente responsabile?

Quale problema per il sovraindebitamento?

Cosa cambia con la riforma?

 

 

Introduzione

 

L’art. 4 ter della L.n. 176 del 18 dicembre 2020 ha riscritto buona parte della Legge n. 3 del 2012 (la cd. legge “Salva suicidi”) allo scopo di agevolare l’utilizzo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.  Tra gli interventi del legislatore figurano l’introduzione delle procedure familiari, della esdebitazione del nullatenente, la possibilità (espressa) di revocare la cessione del quinto, la valutazione della colpa del finanziatore e l’eliminazione del concetto di meritevolezza del debitore.

Non in ultimo, la mini riforma è intervenuta sul controverso rapporto tra socio illimitatamente responsabile e procedure da sovraindebitamento facendo chiarezza, per l’appunto, circa lo status di quest’ultimo rispetto alla procedura para-concorsuale.

Chi è il socio illimitatamente responsabile?

 

Il socio illimitatamente responsabile risponde delle obbligazioni sociali con il suo patrimonio presente e futuro (art. 2740 c.c.).

Sono soci illimitatamente responsabili, ad esempio, i soci della società semplicedella società in nome collettivo (s.n.c.) nonché i soci accomandatari della società in accomandita semplice (s.a.s.).

Quale problema per il sovraindebitamento?

Prima della riforma la possibilità che il socio illimitatamente responsabile potesse accedere alle procedure da sovraindebitamento era dubbia.  L’art. 6 della legge 3/2012 riserva l’accesso a tale tipo di procedure unicamente a coloro che volessero porre rimedio a situazioni di indebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse.

Addirittura, l’art. 7 comma secondo lettera A disponeva che il giudice dovesse dichiarare inammissibile la domanda laddove il debitore fosse soggetto a procedure concorsuali diverse.

Or bene, visto che il socio illimitatamente responsabile è fallibile ex art. 147 L.F. si riteneva che lo stesso (essendo assoggettabile ad una procedura concorsuale diversa) non potesse accedere alla L.n. 3 del 2012 data la previsione dell’art. 6 e dell’art. 7 comma secondo Lett. A).  L’art. 147 della legge fallimentare, infatti, dispone che il fallimento della società produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.

Cosa cambia con la riforma?

La legge n. 176 del 2020, come anticipato, chiarisce la posizione del socio illimitatamente responsabile rispetto alle procedure in commento.

La prima importante modifica, che ufficialmente apre alla possibilità che il socio possa adire la legge 3 del 2012, è la sostituzione dell’art. 6 comma 2 lett. b che, rivisitando la definizione di consumatore, la definisce ora come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei Capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

La novella dell’art. 6 chiude definitivamente la querelle che era sorta circa l’accesso del socio illimitatamente responsabile: adesso il socio potrà accedere alle procedure da sovraindebitamento per debiti estranei a quelli sociali e non riconducibili ad attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

Inoltre, all’art. 7 viene introdotto un comma 2-ter : “l’accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili” con ciò significando che, nel caso in cui la società presenti un accordo di composizione della crisi e questi venga raggiunto, l’accordo produrrà i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Sulla stessa linea, l’introduzione all’art. 14 ter del comma 7 bis “ il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili” .

Il decreto che apre la liquidazione della società ex art. 14 ter della L.n. 3 del 2012 produrrà i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello Studio D’Ambrosio Borselli per la Sede di Napoli)

Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento o anche Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio” oppure “Il piano del consumatore dopo la riforma: la meritevolezzao anche “Guida al nuovo sovraindebitamento: le procedure familiari” o infine “Il nuovo sovraindebitamento: la falcidia della cessione del quinto”

Per approfondire la peculiare forma di esdebitazione del debitore nullatenente si legga Guida alla riforma del sovraindebitamento: l’esdebitazione senza utilità

Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“.

Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze”

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”

Per  il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”

Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si legga “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo”

Chi fosse interessato al nuovo  fondo Salvacasa   finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo «Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa»

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” ,    “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“, Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento immobiliare” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

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