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Il piano del consumatore dopo la riforma: la meritevolezza

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L’assenza di colpa grave, malafede, frode, che sarà ora  richiesta per l’omologa, renderà più semplice accedere ai benefici ottenibili col piano del consumatore

INDICE 

 

 

Introduzione

L’art. 4 ter della L.n. 176 del 18 dicembre 2020 ha modificato profondamente la L.n. 3 del 2012 (cd. “legge salvasuicidi”) nell’ottica di agevolare il percorso verso una più proficua definizione delle procedure da sovraindebitamento.  Nello specifico sono state introdotte le procedure familiari, l’esdebitazione senza utilità per i nullatenenti, la valutazione della colpa del finanziatore (il cd.” merito creditizio”) ed è stato rivisitato il concetto di meritevolezza del debitore allo scopo di ampliare la platea di beneficiari delle procedure in commento.

 

Che significa meritevolezza?

 

Per poter accedere ai benefici previsti dal piano del consumatore occorre che il debitore soddisfi principalmente due requisiti.

Oltre ad essere un “consumatore” il debitore deve risultare, in primo luogo, “sovraindebitato”, impossibilitato cioè ad adempiere alle obbligazioni contratte con mezzi ordinari.

Il consumatore, fortemente indebitato, per poter accedere ai benefici del piano (e vederselo omologare) doveva, inoltre, risultare “meritevole”.  Con meritevolezza del debitore si intendeva, generalmente, la mancanza di colpa dello stesso nell’aver provocato il suo medesimo sovraindebitamento.  Per intenderci, non veniva reputato “meritevole” il debitore che avesse provocato colposamente un aumento dei suoi debiti (indebitandosi, ad esempio, per futili motivi).  Parimenti dicasi per il debitore che avesse contratto debiti senza la prospettiva di poterli adempiere.  Il vaglio della meritevolezza del debitore era caratterizzato, come si potrà notare, da una certa discrezionalità. In effetti non esisteva (né esiste) un criterio normativo per qualificare un comportamento come “meritevole” o “non meritevole” e proprio l’assenza di un simile canone ha prodotto nella prassi i più disparati esiti.  Per tale ragione, se da un lato il requisito del sovraindebitamento risultava essere di semplice soddisfacimento tramite un calcolo economico, lo stesso non poteva dirsi per il presupposto della meritevolezza, foriero di un alto tasso di discrezionalità.

La Legge n. 3 del 2012 pre-riforma

Prima delle modifiche apportate recentemente dalla L.n. 176 del 2020, l’art. 12 bis  sotto la rubrica “Procedimento di omologazione del piano del consumatore” co.3  della L.n. 3 del 2012 recitava “ Verificata la fattibilità del piano e l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché’ dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all’effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell’organismo di composizione della crisi. Con l’ordinanza di diniego il giudice dichiara l’inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato”.

Prima della novella e dell’introduzione delle modifiche, il giudice omologava il piano solo quando escludeva:

1. che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

2. che il consumatore avesse colposamente determinato il sovraindebitamento;

Il giudice, prima dell’omologa, era dunque chiamato ad effettuare una verifica approfondita circa la meritevolezza del debitore.  Verifica che, talvolta, poteva concludersi con il rigetto del piano del consumatore perché il debitore aveva colposamente determinato l’indebitamento o aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

Tale verifica assumeva il nome di giudizio di “meritevolezza”.

Or bene, è palese che l’esito di tali giudizi è dipeso in gran parte dalle convinzioni etiche del giudice. Infatti, come si anticipava, non esiste un criterio normativo per individuare la meritevolezza. A maggior ragione, in una situazione di forte sovraindebitamento risulta ancor più difficile comprendere in che misura il debitore sia stato prudente o meno. Si pensi ai finanziamenti a catena in cui i successivi prestiti siano serviti per coprire i primi oppure a quelle situazioni in cui il debitore non poteva effettivamente sapere che la situazione sarebbe cambiata improvvisamente.

Il difficile inquadramento della meritevolezza ha prodotto da un lato una difficoltà d’accesso alla procedura da sovraindebitamento e dall’altro ha aperto le porte della stessa a quelle sole situazioni ove la meritevolezza poteva essere desunta, palesemente, dal fatto storico dedotto (si pensi a coloro i quali hanno perso una persona cara, fonte di reddito, oppure sono stati demansionati lavorativamente o licenziati).

Insomma, il giudizio di meritevolezza ha creato più dubbi di quanti ne abbia, effettivamente, risolti, recidendo fortemente le possibilità di servirsi di uno strumento eccezionale qual è il piano del consumatore.

La L.n. 3 del 2012 post riforma

L’art. 4 ter della L.n. 176 del 2020 ha modificato il comma 3 dell’art. 12 bis L.n. 3 del 2012 stabilendo che la verifica della meritevolezza del debitore, d’ora in poi, dovrà parametrarsi a tutt’altri presupposti.

Il riscritto comma 3 dell’art. 12 bis ora, infatti, recita “Verificate l’ammissibilità e la fattibilità del piano nonché’ l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all’effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell’organismo di composizione della crisi. Con l’ordinanza di rigetto il giudice dichiara l’inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato”.

 

Dopo l’impasse che ha tenuto in ostaggio moltissime procedure, laddove il problema era sorto, per l’appunto, circa la qualificazione della meritevolezza, adesso l’art. 4 quater chiarisce che essa vada inquadrata nell’ assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.

Infatti, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall’altro viene escluso l’accesso al piano del consumatore al debitore che abbia “determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Vi è dunque il passaggio dall’assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l’omologa del piano prima della riforma, all’assenza di colpa grave, malafede, frode, che sarà ora  richiesta per l’omologa, evenienza che renderà concretamente più semplice accedere ai benefici di questa procedura da sovraindebitamento.

 

Cosa cambia con le modifiche?

 

 

Con l’eliminazione del concetto di meritevolezza del debitore e, di conseguenza, con la soppressione del relativo giudizio sarà or più agevole ottenere l’omologa del piano del consumatore.

Il giudice, più nel dettaglio, non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovraindeitamento con colpa. Il magistrato, al contrario, potrà negare l’omologa del piano solo quando l’indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.

Considerato che gli elementi psicologici richiamati (colpa grave, malafede, dolo) a differenza della più lieve colpa sono di difficile inquadramento e ancor di più di difficile dimostrazione, è comprensibile come, con le modifiche in commento, il legislatore abbia inteso ampliare la platea di beneficiari della procedura.

Non basterà più che il debitore abbia causato, colpevolmente, il suo sovra-indebitamento ma sarà necessario che lo stesso lo abbia fatto in maniera assai negligente (essendo richiesta la colpa grave ai fini del rigetto dell’omologa del piano del consumatore) in malafede o al fine di frodare i creditori.

 

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello Studio D’Ambrosio Borselli per la Sede di Napoli)

Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento o anche

Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio

Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“.

Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze”

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”

Per  il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”

Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si legga “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo”

Chi fosse interessato al nuovo  fondo Salvacasa   finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo «Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa»

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” ,    “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“, Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

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