Dall’accordo di ristrutturazione del debito ex art 182 bis lf, alla transazione fiscale ex art 182 ter lf, all’accordo di Composizione della Crisi ex l 3/2012
INDICE
La progressiva nascita dei rimedi
Accordo di ristrutturazione del debito ex art.182 bis l.f.
Transazione fiscale ex art. 182 ter .l.f
Accordo di Composizione della Crisi
Premessa
L’azienda agricola, per le particolarità della sua funzione e il facile deperimento del suo prodotto, ha sempre rappresentato un’eccezione nel nostro ordinamento giuridico. È infatti noto che mentre le altre imprese sono libere nella determinazione dell’offerta, nella sollecitazione della domanda, nella conservazione del prodotto questo non può dirsi per l’imprenditore agricolo.
Per tali motivi, le norme applicabili ad altre imprese risultano di difficile declinazione nel contesto in cui si muove l’imprenditore agricolo e questo si riflette, indubbiamente, anche sulla disciplina del suo sovra-indebitamento.
L’imprenditore agricolo
Partiamo da una definizione, l’art. 2135 c.c. disegna l’imprenditore agricolo come colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, sevi-coltura, allevamento di animali ed attività connesse.
Per espressa previsione dell’art.1 della legge fallimentare, l’imprenditore agricolo, non esercitando attività commerciale, non può fallire.
Nonostante ciò, qualora costui eserciti attività commerciale in maniera prevalente rispetto all’attività agricola è indubbio che sia soggetto alle norme sul fallimento, indipendentemente da fattori formali e dalla nomenclatura assunta (Cass.Civ. Sent. N.5342/2019).
Ciò precisato, è interessante analizzare quali siano i rimedi che l’imprenditore in oggetto possa adire in una situazione di sovra-indebitamento.
Per sovra-indebitamento viene intesa una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”(test.art.6 comma 2 della l.n.3 del 2012).
Esclusa a fortiori la possibilità del fallimento, ad eccezione delle ipotesi suindicate di prevalenza dell’attività commerciale, all’impresa agricola residuerebbe il rimedio dell’accordo di ristrutturazione del debito di cui all’art. 182 bis l.f., la transazione fiscale ex art. 182 ter l.f., l’accordo di composizione della crisi e la procedura di liquidazione contenute nella l.n. 3/2012.
La progressiva nascita dei rimedi
Quando parliamo di insolvenza dell’azienda agricola e dei rimedi per farvi fronte, parliamo di qualcosa di estremamente giovane. È infatti solo dal 2011 che iniziano a “fiorire” le soluzioni per la crisi d’impresa dell’imprenditore agricolo.
Inizialmente ciò avvenne con l’estensione, anche a costui, dell’accordo di ristrutturazione del debito ex art.182 bis, e della transazione fiscale ex art.182 ter, ad opera del art. 23 co. 43 del decreto-legge n. 98/11 convertito in l.n. 111/2011 per il quale “In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell’imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto 267/1942, e successive modificazioni”.
Successivamente, e sempre a tale scopo, il decreto-legge n.179 del 2012 convertito in l.n. 221/2012 aggiunse alla legge 3 del 2012 un nuovo tassello.
In particolare, all’art. 7, disciplinante i presupposti di ammissibilità, fu aggiunto un nuovo comma 2 bis: “l’imprenditore agricolo in stato di sovra–indebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione”.
L’applicabilità della procedura di liquidazione dei beni all’imprenditore agricolo fu solo una conseguenza dell’addizione del comma 2 bis.
Del resto, l’insuccesso dell’accordo conduce direttamente alla liquidazione , motivo per il quale sarebbe paradossale sottrarre tale istituto all’azienda agricola in via principale, allorquando è previsto che comunque possa giungervi per vie traverse ( cfr. Trib.Lucca 14.11.2016).
Prima di analizzare, in sintesi, i principali istituti cui può ricorrere un’azienda agricola sovra-indebitata, è giusto fare due precisazioni.
In primo luogo, mentre i primi due istituti (accordo di ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale) appartengono alla legge fallimentare, l’accordo di composizione della crisi e la procedura controllata di liquidazione sono previsti dalla legge n. 3 del 2012 e successive modifiche.
In secondo luogo, l’intera disciplina trattata è stata rivista dal D.Lgs. 14 del 2019 che ha istituito il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (C.C.I.I.). Purtuttavia, mentre una parte delle disposizioni in esso contenute è già attualmente vigente, queste non riguardano la materia odiernamente trattata.
Difatti, per la vigenza delle disposizioni che modificano la legge 3 del 2012 e “soppiantano” la legge fallimentare, occorrerà attendere il 15 luglio 2022, data originariamente prorogata dall’art.5 del decreto-legge n.23/2020 al 1 settembre 2021, e, di poi, dal d.l. 36 del 30 aprile 2022 al 15 luglio 2022.
Accordo di ristrutturazione del debito ex art.182 bis l.f.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti è uno strumento di natura negoziale, oggetto di omologazione del Tribunale. Esso consente all’imprenditore agricolo di trovare un accordo con i creditori rappresentanti il 60 percento dei crediti, sempre che sia assicurato il pagamento integrale dei creditori dissenzienti in tempi molto stretti (120 giorni dall’omologa, se scaduti). Di questo accordo viene attestata la fattibilità da un professionista nominato dall’imprenditore debitore. Il procedimento prevede una prima fase negoziale, estranea al controllo del tribunale, che culmina con il deposito di un ricorso, oggetto di pubblicazione presso il Registro delle Imprese. Dalla pubblicazione e per i 60 giorni successivi ad essa, vi sarà un effetto protettivo automatico consistente nel divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive nei confronti dell’imprenditore o di acquisire titoli di prelazione sul suo patrimonio. Tale effetto “ protettivo” può essere anticipato anche al momento delle trattative, con istanza depositata al giudice, corredata dalla dichiarazione dell’imprenditore e dall’attestazione del professionista. In tal caso, il Giudice potrebbe anticipare la protezione esecutiva per consentire una più “serena” fase di negoziazione. Tornando al procedimento, entro 30 giorni dalla pubblicazione i creditori dissenzienti potranno proporre opposizione all’accordo. Delle opposizioni presentate deciderà il Giudice prima di emettere, nel caso, con decreto motivato l’omologa dell’accordo. Dall’avvenuta omologa discende l’obbligo per il debitore di pagare innanzitutto i creditori dissenzienti nel termine di 120 giorni per le obbligazioni già scadute e, di poi, i crediti previsti dall’accordo alle scadenze pattuite.
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Il C.C.I.I. ha introdotto tre diverse tipologie di accordi di ristrutturazione. Essi, applicabili all’imprenditore agricolo in virtù dell’art. 57 che include “l’imprenditore non commerciale”, sono l’accordo standard, accordo agevolato, accordo ad efficacia estesa.
Mentre il primo “standard” riproduce l’art.182 bis l.f., il secondo “agevolato” prevede l’accordo con i soli creditori rappresentanti il 30 percento del credito sempre che il debitore “non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi” e “non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee” (art.60).
L’accordo ed efficacia estesa, invece, riproduce quanto già detto dall’art.182 septies l.f, ampliandone contenuti e ambito. In buona sostanza, mentre l’accordo di cui all’art.182 septies era consentito solo per i creditori finanziari adesso non incontrerà limiti di sorta. Esso prevede, in breve, che le trattative vengano comunicate a tutti i creditori e che, tale pubblicità, consenta di estendere gli effetti dell’accordo anche ai dissenzienti. A tal fine è richiesta l’adesione dei creditori rappresentanti il 75 percento dei crediti della categoria di cui si chiede l’estensione. Di conseguenza, qualora i creditori rappresentanti il 75 percento dei crediti aderisca all’accordo, questo stesso si imporrà sul 25 percento residuo.
All’art.62 è inserita una novità rappresentata dalla convenzione di moratoria.
Essa, applicabile anche all’imprenditore non commerciale (agricolo), è diretta a disciplinare gli effetti della crisi e la dilazione dei pagamenti, nonché ad ottenere la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive intraprese.
Il meccanismo è lo stesso regolante l’accordo ad efficacia estesa e pertanto l’accordo si imporrà anche sui creditori dissenzienti. Ma va precisato, l’obiettivo non è quello di “stralciare” gli importi dovuti, quanto più regolare, tramite posticipazione delle scadenze, gli effetti di una crisi.
Transazione fiscale ex art. 182 ter .l.f
La transazione fiscale rappresenta il rimedio, dal 2011 anche per l’imprenditore agricolo, finalizzato a regolare il rapporto con il fisco. Essa consente, in deroga al principio di indisponibilità del credito tributario, di falcidiare parte di esso. L’art.182 ter l.f, in particolare, permette la transazione fiscale sia in caso di trattative al fine di predisporre un concordato preventivo che nell’ambito delle trattative che precedono l’accordo di ristrutturazione del debito ex art.182 bis, oggetto della presente analisi.
Procedendo con ordine, l’imprenditore agricolo può chiedere il pagamento parziale o dilazionato dei contributi e dei tributi, sempre che l’accordo preveda il pagamento non inferiore a quello realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione. Tale convenienza è attestata da un professionista indipendente. La proposta di transazione verrà poi depositata agli uffici fiscali competenti e accettata, nel caso, dal direttore dell’ufficio previo parare conforme della direzione regionale. Il debitore inoltre dovrà dichiarare sotto la sua responsabilità che la documentazione allegata alla proposta di transazione fiscale è conforme alla situazione dell’impresa. E’ inoltre previsto che la transazione fiscale conclusa nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione venga risolta di diritto qualora l’imprenditore, che si sia visto omologare il piano e accettata la transazione, non esegua i pagamenti alle agenzie fiscali e gli enti gestori di previdenza obbligatoria entro 90 giorni dall’omologa.
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Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha modificato la transazione fiscale prevedendo in primo luogo che essa sia esperibile nell’ambito degli accordi standard, agevolati ed estesi ed in secundis che l’adesione debba intervenire entro 60 giorni dalla proposta, per evitare che l’inerzia delle agenzie fiscali paralizzi l’attività del debitore.
Abbiamo finora elencato i principali rimedi, presenti e venturi, che l’azienda agricola in stato di crisi può adottare secondo la legge fallimentare. Ad ogni modo, nel corpo dell’elencazione, mancano quelli indicati dalla legge 3 del 2012 in particolare l’accordo di composizione della crisi e la liquidazione dei beni.
L’imprenditore agricolo, con le dovute eccezioni, è non fallibile ma esdebitabile. Eccezioni dovute all’attività commerciale prevalente che l’imprenditore agricolo potrebbe porre in essere con conseguente fallibilità, e dovute al fatto che la disciplina prevista, e poc’anzi descritta di cui all’art.182 bis e 182 ter, è a lui applicabile, in assenza di requisiti, solo per espressa previsione della l.n. 111 del 2011.
Accordo di Composizione della Crisi
L’accordo di composizione della crisi è previsto dall’art.7 e seguenti della l.n.3/2012. Esso consiste in un piano di ristrutturazione del debito che il debitore può proporre con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi. In particolare, insieme all’O.C.C. egli redigerà una proposta che preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori. Occorre precisare che i crediti impignorabili dovranno essere integralmente corrisposti, così come per i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea è consentita solo la dilazione e non lo stralcio. Tutt’altro discorso per gli altri crediti. Così ad esempio i crediti assistiti da ipoteca, pegno o privilegio potranno essere “falcidiati” avuto riguardo al probabile ricavo derivante dalla liquidazione dei beni. La proposta non è ammissibile allorquando il debitore sia soggetto a procedure concorsuali diverse (non è questo il caso), o abbia ricorso al procedimento in esame nei 5 anni precedenti, oppure allorquando abbia fornito documentazione inidonea alla ricostruzione dello stato patrimoniale ed economico dell’impresa. La proposta di accordo sarà poi depositata presso il Tribunale dove ha residenza il debitore o la principale attività e contestualmente sarà depositata presso gli Uffici Fiscali. Unitamente al piano debbono essere depositati l’elenco di tutti i creditori con le somme dovute, i beni del debitore, gli eventuali atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni e le ultime dichiarazione dei redditi nonché le scritture contabili degli ultimi esercizi nel caso di debitore imprenditore. Inoltre l’intera proposta sarà corredata dalla relazione particolareggiata del gestore del O.C.C. circa le cause del sovra-indebitamento e la sua evoluzione. Il Giudice, verificati i presupposti formali, fisserà l’udienza e con lo stesso provvedimento disporrà che fino all’omologazione non potranno essere iniziate o proseguite azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Inoltre lo stesso decreto sarà trascritto agli uffici competenti e pubblicato sul registro delle imprese. Almeno 10 giorni prima dell’udienza fissata, i creditori dovranno aderire all’accordo di composizione. Sarà sufficiente l’adesione del 60 percento (50% dopo il 15 luglio 2022) dei crediti affinché esso venga omologato. A tal fine, l’ O.C.C. raggiunta la percentuale sufficiente di adesioni, dovrà trasmettere una relazione a tutti i creditori i quali potranno opporsi nel caso in cui l’accordo pregiudichi i propri diritti. Risolte le eventuali contestazioni, verificato il numero di consensi e gli altri requisiti della normativa (pagamento integrale dei crediti impignorabili), il Giudice omologherà l’accordo.
Circa l’esecuzione dell’accordo omologato v’è da dire che esso potrà essere annullato o revocato.
Potrà essere annullato, su istanza di ogni creditore, se risulta che il debitore abbia occultato o falsificato parte dell’attivo o del passivo o se gli obblighi non vengano ottemperati. Esso perderà i suoi effetti di diritto, invece, allorché il debitore non paghi entro 90 giorni i pagamenti dalle scadenze o se l’esecuzione del piano diventi impossibile anche per cause estranee al debitore.
Liquidazione dei Beni
Come anticipato, la liquidazione del patrimonio prevista dalla legge n.3/2012 è una conseguenza dell’annullamento o della cessazione degli effetti dell’accordo omologato. In ogni caso essa può rappresentare un’autonoma alternativa. Per questa ragione si ritiene che l’imprenditore agricolo, oltre a poter sicuramente proporre un accordo di composizione della crisi che culmini “sfortunatamente” in una procedura di liquidazione, possa altre-sì autonomamente adire questo istituto in via principale.
La liquidazione si pone come conseguenza dell’annullamento o della cessazione dell’accordo di composizione della crisi, descritto nel paragrafo precedente, quando il debitore compia atti in frode ai creditori, non costituisca le garanzie promesse o manchi di effettuare i pagamenti entro 90 giorni dalle scadenze.
Oppure essa può essere chiesta, con un’autonoma domanda, in alternativa all’accordo di composizione. Essa è consentita al debitore sovra-indebitato che non abbia giovato della procedura predetta negli ultimi 5 anni e non sia soggetto ad altre procedure concorsuali. Il deposito della domanda segue le stesse istruzioni viste per la proposta di accordo di composizione (tribunale ove è residente il debitore, deposito di tutta la documentazione contabile, lista dei creditori, relazione particolareggiata dell’O.C.C. contenente le cause del sovra-indebitamento e il giudizio sulla completezza della documentazione depositata). A questi è aggiunto l’inventario di tutti i beni del debitore, attività propedeutica alla loro liquidazione.
Il Giudice verificata la regolarità della documentazione e la presenza dei requisiti, con decreto, dichiara aperta la liquidazione e nomina un liquidatore.
Costui redigerà l’inventario in maniera definitiva e darà avviso ai creditori, comunicando le modalità per la domanda di partecipazione alla liquidazione. Formato il passivo della procedura di liquidazione, si passerà alla vendita dei beni del debitore e, successivamente, alla distribuzione del ricavato. Accertata l’esecuzione del programma di liquidazione e comunque non prima di 4 anni dal deposito della domanda, il Giudice con decreto dichiarerà chiusa la procedura.
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Con il C.C.I.I. vengono effettuate diverse modifiche alla legge 3 del 2012. L’accordo di composizione della crisi che abbiamo descritto viene sostanzialmente rinominato in concordato minore. Così come la liquidazione dei beni viene rinominata liquidazione controllata.
Per quanto riguarda il concordato minore esso si differenzierà in quanto riservato ai soli imprenditori che intendano continuare l’attività d’impresa. Inoltre non sarà più necessario il voto favorevole dei creditori rappresentanti il 60 percento dei crediti, ma la semplice maggioranza.
Anche per la liquidazione controllata si registra un importante novità, mentre prima della riforma l’esdebitazione veniva richiesta con apposita istanza, e veniva concessa solo nell’ipotesi in cui venissero soddisfatti tutti una serie di requisiti, dall’entrata in vigore della novella essa sarà automatica.
Conclusione
Concludendo, il lungo percorso di inclusione dell’imprenditore agricolo può dirsi oggi ad un buon punto. Da un lato grazie all’estensione degli istituti già presenti anche all’azienda agricola e dall’altro tramite la previsione della fallibilità dell’imprenditore agricolo che svolga prevalentemente attività commerciale. Senza dubbio è in tal direzione che si muove anche il nuovo codice della crisi d’impresa, che, raccogliendo le asimmetrie presenti, prevede espressamente l’applicabilità di molti istituti anche all’imprenditore “non commerciale”.
Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento” o anche “Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio” oppure “Il piano del consumatore dopo la riforma: la meritevolezza” o anche “Guida al nuovo sovraindebitamento: le procedure familiari” o infine “Il nuovo sovraindebitamento: la falcidia della cessione del quinto”
Per approfondire la peculiare forma di esdebitazione del debitore nullatenente si legga “Guida alla riforma del sovraindebitamento: l’esdebitazione senza utilità”
Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“.
Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze”
Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”
Per il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”
Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si legga “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo”
Chi fosse interessato al nuovo fondo Salvacasa finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo «Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa»
Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” , “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“, e “Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”
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