Come ottenere la sospensione dell’esecuzione immobiliare? O ancor più complesso come ottenere addirittura la sospensione dell’asta immobiliare già fissata della propria abitazione? queste le domande che ci vengono poste ogni giorno da persone che stanno cercando di salvare la propria casa da una esecuzione immobiliare.
Ebbene uno degli strumenti più nuovi e sempre più efficaci è la legge 3/2012 (così come modificata dal D.L. 179/2012), sul sovraindebitamento che, con una delle sue tre procedure di composizione della crisi: 1) accordo coi creditori, 2) il piano del consumatore , 3) la liquidazione del patrimonio, può consentire al debitore esecutato di ottenere la sospensione della procedura esecutiva immobiliare, in corso, anche se è stata fissata già l’asta.
Andiamo ad analizzare nello specifico i provvedimenti del Tribunale di Nola, chiarendo il percorso e le modalità che hanno portato alla sospensione dell’esecuzione immobiliare e della relativa asta (che avrebbe dovuto svolgersi alla fine del mese di settembre del 2019).
In corso di procedura esecutiva immobiliare (iniziata nel 2017) veniva richiesta all’OCC Commercialisti di Nola la nomina di un professionista incaricato di valutare l’ammissibilità di una procedura da sovraindebitamento per i debitori esecutati al fine di trovare una soluzione alla svendita all’asta del loro immobile.
In data 10 ottobre 2018 il professionista veniva nominato e successivamente i debitori ricorrenti, con l’assistenza dello studio, si impegnavano a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato gestore per la ricostruzione della propria situazione patrimoniale (fornendogli in tal modo in seguito tutte le informazioni e la documentazione necessaria a verificare ed attestare la fattibilità del Piano da presentare).
Nei mesi successivi le due procedure (quella esecutiva e quella da sovraindebitamento) procedevano parallelamente, e i debitori fornivano tutta la documentazione necessaria a documentare di possedere:
a) i requisiti soggettivi di accesso alla procedura da sovraindebitamento (l’essere soggetti non fallibili) ed in particolare la qualità richiesta per l’accesso al piano del consumatore dall’art. 6 comma 2 lett b l. 3/2012 che limita l’accessibilità a questo particolare strumento di composizione della crisi al cd “consumatore” ossia “ il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”
b) il requisito oggettivo dello stato di sovraindebitamento dato dalla situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente
gli stessi debitori con la documentazione (ed i relativi controlli fatti dallo stesso Occ) dimostravano altresì
- di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui al capo II della citata legge n. 3/2012;
- di non aver subito per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione, di risoluzione, accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore
Veniva quindi elaborata dallo studio (con il supporto e il continuo confronto del nominato Gestore della Crisi da sovraindebitamento) la Proposta di Piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento (per scaricare copia del piano si clicchi “Piano del consumatore Trib Nola” ) in cui oltre agli appena visti requisiti di ammissibilità venivano descritte
A) Le cause di indebitamento (ovvero le dinamiche e le scelte dei debitori che li avevano condotti alla loro attuale situazione di crisi)
B) La situazione debitoria (circa 160.000,00 euro di debiti complessivi di cui 147.000,00 relativi alla Banca creditrice ipotecaria che aveva effettuato il pignoramento)
C) la situazione Familiare, economica e patrimoniale comprensiva delle spese quotidiane necessarie al sostentamento dei debitori e della propria famiglia, dei redditi dei debitori e di tutti i loro beni
La stessa Proposta di Piano prevedeva un piano rateale di pagamento in rate mensili di € 800,00 per il periodo di mesi 84 (anni 7) per la somma complessiva di € 67.200,00, di cui circa 55.000,00 alla Banca creditrice ipotecaria per la quale veniva prevista una soddisfazione del solo 37,42% del credito vantato, di circa 147.000,00 euro, in ragione dello scarso valore di stima dell’immobile da parte del ctu della procedura esecutiva immobiliare, valutato soltanto € 58.394,15, e quindi ipoteticamente aggiudicabile, alla prima asta, con la riduzione del 25% prevista dall’art. 571 cpc, con offerta minima di € 43.795,50, il tutto quindi nel rispetto del disposto dell’art 7 della l.3/2012 che dispone che “È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione”, quindi il creditore ipotecario può vedere decurtato il proprio credito purchè gli sia garantito almeno quanto ricaverebbe dalla vendita del bene, vendita che nella nostra ipotesi alla prima asta (e molto raramente gli immobili si vendono già alla prima asta!!) potrebbe portare ad un ricavato di € 43.795,50 ben inferiore ai 55.000,00 previsti dunque nel piano proposto. (Per approfondire la tematica della durata del Piano del consumatore si legga” Casa all’asta: Omologato Piano del consumatore di 7 anni“)
Alla proposta di Piano, così realizzata, seguiva la relazione del Professionista incaricato il quale, valutata la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, e ritenuto:
Che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dai debitori, consentivano di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione prodotta;
Che i dati esposti nella domanda di Piano del Consumatore ex art. 8 L.n.3/2012, nonché nell’ulteriore documentazione prodotta in ottemperanza all’art. 9, comma 3, L.n.3/2012 trovava ano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori
Che l’elenco nominativo dei creditori, consentiva di individuare l’ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
concludeva per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta esprimendo quindi giudizio positivo sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall’art. 8 L. n.3/2012.
Il Professionista concludeva quindi la propria relazione attestando che Il Piano del Consumatore proposto fosse ragionevolmente sostenibile e
fondatamente fattibile.
In data 6 agosto 2019 venivano quindi depositate telematicamente, iscrivendole a ruolo alla sezione fallimentare del Tribunale di Nola, La Proposta di Piano (sottoscritta anche dai debitori) con la relazione positiva (firmata digitalmente dal Professionista svolgente la funzione di Occ) e tutti i documenti allegati.
In data 21 agosto 2019 il Giudice della Sezione Feriale del Tribunale di Nola nel fissare, al 10 ottobre, l’udienza per la comparizione delle parti, stante il rischio di pregiudicare la fattibilità del piano, nelle more della convocazione dei creditori, a causa dell’asta fissata nel frattempo nel corso della procedura esecutiva per la seconda metà di settembre, disponeva (in applicazione del art. 12 bis comma 2 della L. 3/2012 che gliene da la facoltà) che “fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta”, tale provvedimento di sospensione (per scaricare il provvedimento si clicchi “Trib Nola sospensione pignoramenti per Piano del consumatore” ) veniva quindi comunicato dallo studio al delegato alla vendita incaricato nell’esecuzione immobiliare (incaricato di procedere all’asta) ed in data 31.8.19 il Ge, provvedeva a sospendere la procedura esecutiva e la relativa asta da tenersi nel giro di venti giorni (per visionare il provvedimento si clicchi “Provvedimento sospensione procedura esecutiva”), precisando che ai sensi dell’art. 12-bis della Legge n. 3 del 2012 “quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto [di fissazione dell’udienza di convocazione dei creditori c. 1 ex art. 12 bis], può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”;
e, ribadendo il principio per cui in capo al Ge non residui alcun poter discrezionale a fronte della sospensione disposta dal GD, prendeva atto della dichiarata sospensione della esecuzione, ordinando “la comunicazione alle parti ed agli ausiliari i quali sospenderanno le operazioni di vendita”.
Con tale procedura si è dunque ottenuta la sospensione della procedura esecutiva immobiliare e soprattutto la cancellazione dell’asta che doveva tenersi alla fine del mese di settembre, risultato, quest’ultimo in particolare, importantissimo ed estremamente difficile da raggiungere con altri mezzi processuali, va sottolineato infatti che, al di la dello strumento della sospensione richiesta dallo stesso creditore ex art 624 bis cpc, come sa bene chi è esperto di procedure esecutive immobiliari, far bloccare o rimandare un’asta già fissata e pubblicizzata, è una delle maggiori difficoltà che incontra il debitore che stia cercando di guadagnare tempo per risolvere la propria situazione.
Mentre infatti, laddove un’asta non sia fissata e pubblicizzata, i motivi di rinvio, ad esempio, di un udienza o di ritardo nella fissazione di un’asta ancora da pubblicare, possono essere molteplici e, se ben motivati, complessivamente ottenibili, il rinvio di un’asta già fissata e pubblicizzata è estremamente complesso e difficoltoso, in quanto, la sospensione o lo spostamento di una vendita comporta, da un lato, uno spreco di denaro, anticipato dal creditore procedente per pubblicizzare l’avviso di vendita nelle varie modalità disposte dal G.E., e, dall’altro, una certa perdita di credibilità della stessa vendita, in quanto i potenziali interessati all’acquisto saranno certamente spiazzati dalla cancellazione di un’asta già fissata ed alla quale potevano voler partecipare, e potrebbero, quindi, rivolgersi ad altro immobile con l’idea che l’asta è stata cancellata e potrebbe non essere più fissata perchè, appunto, il proprietario-debitore sta risolvendo la questione, impedendo di veder venduto l’immobile dal Tribunale.
Tutto ciò dimostra e conferma l’eccezionale efficacia ed utilità dello strumento introdotto dalla legge 3/2012 anche ai fini della risoluzione di situazioni che vedano coinvolti immobili pignorati (con i relativi mutui ed ipoteche) che vanno all’asta, ed infatti dopo un tortuoso iter il piano proposto ha trovato il suo pieno accoglimento con relativa omologazione da parte del Collegio del Tribunale di Nola (al riguardo si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”)
Va sottolineato che è certamente molto più semplice procedere in maniera efficace ad una procedura da sovraindebitamenteo laddove si segua l’esecuzione dalle sue fasi iniziali, in quanto si ha, sia tutto il tempo necessario a preparare e portare a compimento nel modo più corretto e fruttuoso la procedura da sovraindebitamento, e sia la possibilità di incidere nell’esecuzione stessa affinchè, sia nella tempistica, che nella stima dell’immobile, venga facilitato il coordinamento con la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento che si sia scelto di seguire tra le tre forme possibili (Piano, accordo o liquidazione).
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“.
Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze”
Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”
Per il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”
Per la durata del piano del consumatore si legga anche “La durata del Piano del consumatore”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”