Intervento dei creditori nella procedura esecutiva: chi può intervenire? In che modo? Tipologie di intervento. L’intervento tempestivo e tardivo.
L’intervento nella procedura esecutiva è lo strumento offerto dal legislatore ad altri (eventuali) creditori del debitore esecutato.
Può succedere infatti che un soggetto abbia più debiti nei confronti di più creditori.
In questi casi, il debitore non subirà tanti pignoramenti quanti sono i debiti, ma una volta promosso il primo pignoramento gli altri creditori hanno la facoltà di intervenire.
Questo per varie ragioni partendo da una questione di efficienza, pragmaticità e convenienza perché inevitabilmente l’intervento è meno dispendioso di un pignoramento e sia perché, come ovvio, sullo stesso immobile non possono trascriversi più pignoramenti (al più possono promuoversi diverse forme di pignoramento, ma che in ogni caso sarebbero più dispendiose rispetto ad un atto di intervento in una procedura già avanzata).
Con l’intervento, quindi il creditore ha la possibilità di: (ex art. 500 e 564 cpc)
- partecipare all’espropriazione del bene pignorato;
- provocarne i singoli atti esecutivi (a determinate condizioni che andremo presto ad analizzare);
- partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita coattiva dell’immobile;
Detto ciò, lo strumento dell’intervento è disciplinato in via generale dall’art. 499 cpc – espressione del principio di par condicio creditorum di cui all’art. 2741 c.c. secondo il quale tutti i creditori hanno uguale diritto di potersi soddisfare sui beni del debitore – e nello specifico ambito dell’espropriazione immobiliare ex art. 564, 565 e 566 c.p.c.
Chi può intervenire?
Sono legittimati ad intervenire:
- i creditori che vantano un credito risultante da titolo esecutivo;
- i creditori che al momento del pignoramento avevano eseguito sui beni pignorati un sequestro, oppure avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri;
- coloro che al momento del pignoramento erano creditori di una somma di denaro risultante dalle scritture contabili obbligatorie (ex art. 2214 cc).
Anche al creditore procedente è consentito di depositare un intervento nell’esecuzione dallo stesso promossa, se in possesso dei requisiti occorrenti. Può accadere, infatti, che dopo aver promosso l’esecuzione maturino altri crediti nei confronti del proprio debitore esecutato.
Come si interviene?
L’intervento si propone con ricorso da presentarsi prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione.
Il ricorso deve contenere:
- l’indicazione del credito e del suo titolo;
- la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata;
- la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione;
- se l’intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l’estratto autentico notarile delle medesime scritture
Il creditore che vuole intervenire, quindi, non deve notificare alcun atto al debitore.
Non sarà necessario quindi notificare il titolo o il precetto né tantomeno il ricorso depositato (ad eccezione dell’intervento eseguito senza titolo, come si dirà di seguito).
Tipi di intervento
A seconda di chi interviene e quando, possiamo classificare l’intervento in più tipologie, dai quali derivano diverse conseguenze.
- Intervento titolato e non titolato;
- Intervento chirografo e privilegiato;
- Intervento tempestivo e tardivo.
Intervento titolato e non titolato
La distinzione tra intervento titolato e non titolato attiene alla natura della pretesa creditoria, se cioè risultante da un titolo esecutivo o meno.
Possono intervenire sia creditori muniti di titolo che sprovvisti, ma le differenze sono notevoli.
- Innanzitutto va detto che i creditori muniti di titolo esecutivo se intervenuti tempestivamente, possono provocare atti dell’esecuzione e quindi in sostanza portare avanti il processo esecutivo, ciò che invece non possono fare i creditori non muniti di titolo.
I primi, quindi, possono proporre l’istanza di vendita, oppure proporre domanda di sostituzione del custode o, ancora, fare istanza di assegnazione.
Diversamente, i secondi non sono titolari di alcun potere d’impulso, quindi non possono provocare i singoli atti dell’espropriazione. - Inoltre, il creditore titolato una volta intervenuto non è tenuto ad altri adempimenti e/o oneri, a differenza del creditore intervenuto senza titolo.
Il creditore che interviene privo di titolo esecutivo, invece, deve notificare al debitore, entro dieci giorni dal deposito dell’intervento, copia del ricorso nonché dell’estratto autentico notarile delle scritture contabili attestante il credito per cui interviene (se si interviene per dette ragioni), che deve, a pena di inammissibilità, essere prodotto.
N.B. Approfondimento: quando interviene un creditore senza titolo, il GE deve fissare un’udienza per la verifica dell’intervento stesso, o meglio del credito oggetto di intervento. In udienza, infatti, può succedere che:
- il debitore riconosca in tutto o in parte il credito fatto valere. In questo caso il credito verrà ammesso al riparto;
- che il debitore disconosca il credito fatto valere. Il questo caso il creditore potrà chiedere l’accantonamento delle somme che gli spetterebbero nella distribuzione ai sensi dell’art. 510 cpc, purché entro i 30 giorni successivi all’udienza intraprenda un’azione volta ad ottenere il titolo esecutivo.
Intervento tempestivo e tardivo
La distinzione tra intervento tempestivo e tardivo attiene al momento in cui il creditore interviene nella procedura.
Ai sensi dell’art. 499 cpc infatti viene precisato che il creditore può intervenire fino a quando non sia disposta la vendita o l’assegnazione.
L’udienza con cui viene disposta la vendita quindi è la linea di demarcazione tra l’intervento tempestivo e tardivo.
La norma infatti non prescrive a pena di inammissibilità che l’intervento debba avvenire prima della vendita, quindi ben può succedere che un creditore intervenga dopo. Tuttavia in questi casi il suo intervento risulterà tardivo.
Nell’esecuzione immobiliare la possibilità di un intervento tardivo è contemplata dagli artt. 565 c.p.c.
Ma qual è la differenza?
La differenza sta nelle conseguenze che prescrive la legge in caso di intervento tardivo.
Ai sensi dell’art. 565 cpc i creditori chirografari che intervengono dopo l’udienza con cui viene disposta la vendita (ma prima di quella prevista per l’approvazione del progetto di distribuzione) potranno concorrere alla distribuzione solo di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza.
Questo significa che il loro soddisfacimento per via dell’intervento nella procedura verrà postergato al creditore procedente e ai creditori tempestivi, nonché, ai creditori che hanno diritto di prelazione.
Questo però vale solo per i creditori chirografari (tardivi).
Infatti, i creditori iscritti o privilegiati purché tardivi concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, ex art. 566 cpc – quindi, alla fine come se il loro intervento fosse stato tempestivo; verranno sempre preferiti ai creditori chirografari anche se tempestivi, unica eccezione si verifica nel caso in cui l’intervento avvenga dopo l’udienza di verifica del progetto di distribuzione, in questo caso potranno far valere i loro diritti di prelazione solo nei confronti dei creditori chirografari intervenuti tardivamente.
Questa diversa previsione ci porta tra l’altro anche ad individuare una ulteriore distinzione tra interventi di creditori chirografari e creditori che hanno un diritto di prelazione iscritto in pubblici registri o comunque un privilegio, ai quali, va ricordato deve essere notificato l’avviso ex art. 498 c.p.c. (atto che li avverte che è in corso l’espropriazione sull’immobile sul quale hanno iscritto il loro diritto).
Per approfondimenti si legga “L’intervento nel pignoramento immobiliare, soggetti titolati ad intervenire, modalità e convenienza dell’intervento“
La distribuzione del ricavato
Di regola, i creditori intervenuti partecipano per intero o comunque nei limiti del proprio titolo esecutivo alla distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione in ragione dei loro diritti di prelazione, privilegi, tempestività.
Ci sono però delle eccezioni:
- nel caso di intervento senza titolo, in cui il loro credito sia stato riconosciuto in parte allora parteciperanno limitatamente alla parte del credito riconosciuta;
- nel caso di intervento senza titolo in cui il loro credito sia stato disconosciuto hanno diritto, ai sensi dell’articolo 510, terzo comma, all’accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all’udienza di cui al presente comma, l’azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo.
- in caso di intervento tardivo (purché sia intervenuto prima della formazione del progetto di distribuzione), quando sono creditori chirografari concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza;
- in caso di intervento tardivo (purché sia intervenuto prima della formazione del progetto di distribuzione), quando sono creditori iscritti e i privilegiati concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.
Conclusioni
Spesso capita che un soggetto abbia più debiti nei confronti di creditori diversi.
Una volta promossa una esecuzione immobiliare, quindi, ben può succedere che gli altri creditori dell’esecutato intervengano nella esecuzione per garantirsi il soddisfacimento di quanto dovuto.
Per i creditori iscritti c’è una maggiore garanzia e contezza dei fatti siccome vengono avvisati del pignoramento, una volta eseguito, ma è anche vero che siccome il pignoramento immobiliare va trascritto, anche per gli altri creditori è facile venirne a conoscenza (un creditore che procede a eseguire indagini sul proprio debitore sarà facilitato dalla trascrizione del pignoramento).
Così tutti i creditori dell’esecutato sono messi nella condizione di poter intervenire.
Chiaramente più sono gli interventi, maggiore è il credito che si procederà a distribuire, all’esito della procedura. Ragion per cui, un debitore esecutato laddove abbia più debiti, dovrebbe attivarsi in tempi stretti una volta promossa l’esecuzione nei suoi confronti per risolvere anche tramite gli strumenti offerti dal legislatore la sua posizione nei confronti almeno del creditore procedente, così da bloccare sul nascere o perlomeno anticipatamente un pignoramento nel quale potrebbero intervenire gli altri suoi creditori o in ogni caso affidarsi ad un professionista esperto che sappia tutelare al meglio i suoi interessi.
avv. Biancamaria Leone de Pertis
(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede Napoli)
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
Per verificare la concreta possibilità con una adeguata difesa specialistica di ottenere la revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica, persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”
Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”
Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”
Per maggiori approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Per gli spunti e le novità interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso l’ennesimo pignoramento immobiliare a seguito di un piano del consumatore (ora “accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dallo Studio legale d’Ambrosio Borselli si legga “Tribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012″
Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dall’asta si legga “Sovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa all’asta“
Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante l’avvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si legga “Bloccato pignoramento per carenza di legittimazione”
Per approfondire come gli errori contenuti nell’avviso di vendita (determinante è una approfondita analisi dell’avviso, in comparazione con l’ordinanza, e la perfetta conoscenza delle norme e delle prassi dei vari tribunali in tal senso) ci abbiano consentito di ottenere l’ennesima revoca del decreto di trasferimento si legga “Revocato decreto di trasferimento per vizi della vendita”
Per l’ennesima sospensione di una procedura esecutiva immobiliare ottenuta, peraltro, a pochissime ore dalla celebrazione dell’asta stessa, grazie all’ammissione dell’ennesima proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore portata con soddisfazione a compimento dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Bloccato pignoramento con ammissione piano del consumatore”
Ritornando alle irregolarità degli avvisi di vendita ed al loro strumento tipico di contestazione ( il ricorso ex art 591 ter cpc) che ne consente se ben motivato la revoca si legga “Revocata vendita all’asta per assenza di foto degli interni” che tratta con dovizia di particolari un caso in cui il Tribunale di Pescara ha revocato l’esperimento di vendita per violazione, da parte del delegato, degli oneri pubblicitari prescritti nell’apposita ordinanza.
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”, per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”
Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”