Notifica dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento: normativa, irregolarità ed invalidità della notificazione. Caso pratico. Tutti i rimedi del debitore
Procedura esecutiva: come si introduce?
Quando si parla di processo esecutivo si fa riferimento ad un tipo di giudizio settoriale e specifico. L’intera procedura presuppone l’esistenza di un titolo esecutivo che dà impulso all’intero processo, come previsto all’art. 474 c.p.c., il quale recita al co. 1: “l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.”
Il 2 comma della disposizione in parola precisa quali siano i diversi titoli esecutivi: le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; le scritture private, autenticate, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito a cui la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
L’esistenza di un titolo esecutivo fa prova dell’esistenza della pretesa creditoria nei confronti del debitore: ovviamente quest’ultimo deve essere a conoscenza del diritto vantato e preteso dal creditore nei suoi confronti o comunque deve essere stato messo nella condizione di conoscerlo.
Resta inteso che il debitore, come vedremo, può contestare la pretesa creditoria tramite apposite opposizioni esecutive che, se accolte, possono paralizzare o l’efficacia esecutiva del titolo in caso di opposizione al precetto ex art. 615 co 1 cpc o l’esecuzione in corso in caso di opposizione al pignoramento ex art. 615 co. 2 c.p.c.
Propedeutico al titolo esecutivo è l’atto di precetto che contiene l’intimazione rivolta al debitore di versare quanto dovuto e contenuto nel titolo esecutivo nel termine di 10 giorni (dalla notificazione del precetto), avvertendolo che in caso di mancato adempimento dall’undicesimo giorno in poi potrà aver luogo l’esecuzione forzata.
A tal proposito, primo step per il creditore è proprio la notificazione del titolo esecutivo e del precetto (art. 479 c.p.c.) in quanto è diritto del debitore essere cosciente dell’esistenza della pretesa creditoria. La fattispecie normativa in commento recita espressamente che: “l’’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all’originale e del precetto” (che potrà essere contestuale, come generalmente accade, oppure successiva: prima il titolo e poi il precetto).
Una volta effettuata la notifica del titolo esecutivo e del precetto il creditore avrà 90 giorni di tempo per poter notificare l’atto di pignoramento immobiliare e dare dunque inizio alla procedura esecutiva immobiliare.
N.B. la notifica del titolo esecutivo non è necessaria in presenza di un credito fondiario in quanto l’articolo 40 TUB esonera il creditore fondiario dalla notifica del titolo esecutivo (per approfondimenti si legga l’articolo il mutuo fondiario va notificato insieme al precetto?)
Atto di precetto
Come abbiamo anticipato il primo “passo” verso il pignoramento immobiliare consiste nella notifica dell’atto di precetto.
N.B. la notifica dell’atto di precetto è sì, il primo passo (insieme alla notifica del titolo) verso l’esecuzione, ma è importante ricordare che l’esecuzione inizia con la notifica del pignoramento e non con quella del precetto, che è invece atto stragiudiziale!
L’art. 480 c.p.c. intitolato “forma del precetto” a tale proposito dispone: “Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. Il precetto deve contenere a pena di nullità l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente [479, 654 2], o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. […] Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione […]”.
Inoltre, l’articolo 480 c.p.c. prevede espressamente che l’atto di precetto deve contenere l’avvertimento al debitore della possibilità di ricorrere alle procedure di sovraindebitamento, procedure che, oggi più di ieri, rivestono un ruolo fondamentale per la difesa dal pignoramento immobiliare (per approfondire si leggano i relativi articoli)
Parleremo successivamente della notifica dell’atto di precetto ed in particolare delle conseguenze circa la sua irregolarità tenuto conto che gli effetti e i rimedi sono i medesimi previsti per l’irregolarità del primo atto di esecuzione: l’atto di pignoramento immobiliare.
Atto di pignoramento
L’art. 555 c.p.c. al co. 1 prevede: “il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista all’art. 492 [..]”
Il pignoramento immobiliare si connota di due fasi procedurali:
- la notificazione al debitore esecutato che segna l’inizio del processo esecutivo;
- la fase della trascrizione che ha, invece, la funzione di completare il pignoramento che consiste, non solo nella produzione di effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma si pone anche come presupposto indispensabile affinché il giudice possa dar seguito all’istanza di vendita del bene.
L’atto di pignoramento contiene, inoltre e tra le altre, la ingiunzione ex art. 492 c.p.c. ossia un avvertimento che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi (di modo che non vengano pregiudicate le pretese creditorie).
Invalidità della notificazione: nullità ed inesistenza.
Può accadere che la notifica dell’atto di precetto o dell’atto di pignoramento (entrambe fondamentali) sia irregolare o nulla e che pertanto si ponga un interrogativo sugli effetti circa la prosecuzione della procedura.
In tema di invalidità della notifica si è soliti distinguerle in due categorie:
- La notifica nulla.
La notifica nulla può aversi nel caso in cui non vengano rispettate le prescritte formalità e modalità previste dalla legge: ce ne parla espressamente l’art. 160 c.p.c. il quale prevede la nullità della notifica ogniqualvolta non si osservino le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia dell’atto o se vi è assoluta incertezza sul destinatario o sulla data; in quest’ultima ipotesi ci si riferisce chiaramente all’art. 148 c.p.c. il quale prevede che l’ufficiale giudiziario deve espressamente indicare nella relazione di notifica la persona cui è consegnata la copia, il luogo della consegna e le ricerche effettuate, pena, appunto, la nullità della notifica.
La norma dispone che devono ritenersi affette da nullità le notifiche svolte a persona diversa, o in violazione dell’ordine stabilito dall’art. 139 c.p.c. il quale prevede che: “[..] la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Continuando al co. 2 della disposizione: “Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.”
Per fare un esempio, è da considerarsi nulla la notifica fatta al portiere dello stabile senza attestazione dell’avvenuta ricerca ad opera dell’ufficiale giudiziario degli altri luoghi prioritariamente indicati dall’articolo 139 c.p.c.
- La notifica inesistente(la più grave delle ipotesi tra le invalidità della notifica).
L’inesistenza è frutto di creazione giurisprudenziale. In genere di notifica inesistente si discute per distinguere tra notifica nulla, e sanabile, da quella inesistente, e insanabile.
Insomma, la notifica inesistente è equiparata alla notifica omessa, in tal senso si pensi alla notifica effettuata ad una persona che non ha alcun collegamento con il destinatario (cfr. Cass. Civ. 25350/2009).
Premettendo che una notifica nulla possa essere sanata e una inesistente no, la Suprema Corte a Sezioni Unite al fine di chiarire la nozione di notificazione inesistente ha statuito quanto segue: “quando nessun atto sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario, ovvero quando quest’ultimo nessun atto abbia potuto consegnare al destinatario” oppure “quando l’atto venga restituito puramente e semplicemente al notificante” si può discorrere di notificazione inesistente (cfr. Cass.Civ. S.U 14916/2016).
L’art. 156 c.p.c.: la sanatoria dei vizi della notifica
La disposizione normativa in commento, recita: “Non può̀ essere pronunciata la nullità̀ per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può, tuttavia, essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
- Per quanto riguarda la notifica inesistente, questa, non può essere sanata, in quanto non è potenzialmente idonea a raggiungere il suo scopo. Pertanto, potrà essere eccepita senza che operi la sanatoria prevista dall’art. 156 c.p.c.
- La notifica semplicemente nulla, invece, può essere sanata.
Di sanatoria dell’atto invalido parla l’art. 156 c.p.c. comma terzo, a mente del quale, si ribadisce: “la nullità non può essere mai pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato”.
Raggiungimento dello scopo significa che, avendo la notifica un semplice scopo consistente nel portare a conoscenza del destinatario il contenuto dell’atto, qualora la parte si costituisca, la nullità non potrà essere dichiarata. Dunque, nonostante il vizio della notifica, il destinatario ha avuto conoscenza dell’atto e ciò integra effetto sanatorio della nullità.
Le possibili conseguenze dell’irregolarità della notifica
Possiamo ipotizzare, ad esempio, che nel caso di irregolarità della notifica dell’atto di precetto destinato al debitore ovviamente conseguenza più scontata e prevedibile sarà l’impossibilità da parte di quest’ultimo di poter provvedere al pagamento della somma precettata nel tempo utile al fine di evitare la notifica del pignoramento (entro 10 giorni dalla notifica del precetto).
Ed ancora, nel caso di vizio nella notifica di un atto di pignoramento, il debitore potrebbe perdere l’occasione di presentare, nei termini, istanza ex. art. 495 c.p.c. di conversione del pignoramento: “prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.”
Come opporsi ad una notifica irregolare o nulla?
La parte debitrice può opporsi alla notifica irregolare, nulla o inesistente tramite l’esperimento di un’opposizione ex art. 617 cpc.
E’ infatti questo il rimedio per eccepire le irregolarità della procedura, incluse quelle relative alla irregolarità o nullità delle notificazioni.
Lo dichiara, espressamente, l’art. 617 co.2, quando si riferisce ai vizi della “notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione”. Pertanto, nel caso in cui la notifica sia nulla, tale doglianza va veicolata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi esperibile “entro 20 giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.
Premesso, quindi, che il rimedio idoneo va individuato nell’art. 617 c.p.c. e che il medesimo vada proposto nel termine di 20 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, bisogna altresì ricordare che l’opposizione agli atti esecutivi potrà essere sia preventiva che successiva, a seconda che la procedura esecutiva sia, o meno, iniziata.
Per intenderci, se al momento della presentazione dell’opposizione la procedura esecutiva non è stata ancora introdotta, l’opposizione andrà depositata presso la cancelleria del giudice normalmente competente secondo gli ordinari canoni (opposizione preventiva).
Invece, se al momento della presentazione dell’opposizione la procedura esecutiva è stata già introdotta, l’opposizione andrà depositata presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione, nel frattempo, iniziata (opposizione successiva).
(Per maggiori approfondimenti sulle opposizioni si consiglia la lettura degli articoli Guida all’esecuzione immobiliare: tutta la procedura termini ed opposizioni e Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze).
Ma, tanto chiarito in termini procedurali, ci chiediamo, in particolare con riferimento all’atto di precetto: qual è l’utilità di opporsi ai vizi formali della notifica ?
Quando la nullità della notifica è sanabile e quando non lo è?
V’è da dire che alcuni hanno dubitato della utilità di promuovere una opposizione volta ad eccepire la nullità della notifica del precetto in quanto vi è il pericolo che, depositata l’opposizione, il vizio venga dichiarato sanato per raggiungimento dello scopo.
Eppure, non è sempre così. Alcune volte, infatti, la notifica potenzialmente sanabile può non essere sanata sebbene raggiunga il suo scopo rendendo inoperante, di fatto, il meccanismo previsto dall’art. 156 c.p.c.
Esempio:
Si pensi al caso in cui la notifica sia nulla (ma potenzialmente sanabile) per non aver l’ufficiale giudiziario rispettato l’ordine previsto dalla legge per la notificazione.
Poniamo il caso che l’errore formale in cui è incorso l’UG provochi un ritardo in quanto, ad esempio, il portiere del palazzo cui è stata consegnata la notifica consegni con netto ritardo la medesima al destinatario.
In questo caso, la ritardata conoscenza della notifica del titolo e del precetto pervenuto avrebbe impedito al debitore di pagare spontaneamente quanto richiesto nei termini di 10 giorni dalla notifica del precetto (ex art. 480 cpc) ed evitare il pignoramento, sia esso mobiliare, immobiliare, presso terzi che, nel frattempo, è stato introdotto, con ovvio aumento delle spese.
E’ palese che in questi casi il vulnus che riceve il debitore non è meramente virtuale ma si concretizza in una concreta lesione del suo diritto, nella specie, di pagare spontaneamente il creditore prima che venga introdotto il pignoramento (evitando così l’aumento dei costi del pignoramento).
Secondo la S.C., recentemente adita sul tema, “se lo scopo cui è preordinato l’atto di precetto è di consentire all’intimato di prevenire l’attuazione del pignoramento (mediante il pagamento spontaneo o proponendo opposizione con contestuale richiesta di sospensione pre-esecutiva), non potrà aversi sanatoria ex art. 156, terzo comma c.p.c., cod. proc. civ. del vizio di notifica dell’atto se nel frattempo il pignoramento è stato già eseguito” (testualmente cfr.Cass.Civ.24291/2017; ex plurimis Cass.Civ.5906/06 ;Cass.Civ.11176/2015).
Ed ancora “…In simili circostanze non si può ritenere che la nullità della notifica dell’atto di precetto venga sanata dal raggiungimento dello scopo, atteso che la sanatoria potrebbe intervenire solo qualora sia provato che l’opponente abbia avuto comunque conoscenza dell’avvenuta notifica del precetto prima della esecuzione del pignoramento, ovvero in tempo utile per adempiere spontaneamente evitando il pignoramento stesso e le relative spese “.
In tali ipotesi, pertanto, il Giudice dovrà dichiarare la nullità della notifica del precetto siccome, nonostante abbia (alla fine) raggiunto lo scopo, questo si è realizzato in “tempi non utili” al fine di evitare l’instaurazione del pignoramento ed i rispettivi costi.
Al contrario, in una situazione in cui il ritardo non abbia provocato una effettiva lesione del diritto del debitore, ad esempio perché nelle more l’esecuzione non è stata ancora introdotta dal creditore, allora la nullità della notificazione del precetto sarà sanabile.
Conclusioni
Come abbiamo avuto modo di capire, anche nell’ambito dell’esecuzione, il complesso meccanismo delle notificazioni degli atti suscita sempre grande confusione e spesso ci si trova a non sapere come e quando muoversi.
Per tali ragioni è sempre utile affidarsi ad esperti del settore, professionisti in grado di riconoscere e sfruttare una opportunità al meglio e nell’interesse del proprio cliente, ed in ogni caso agire per garantire la correttezza e regolarità della procedura esecutiva già dalle prime attività, anche nell’ottica del debitore, potenzialmente esecutato.
p.avv. Francesca Perrone
(collaboratrice dello studio legale d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Con una adeguata difesa, quindi, il debitore può certamente ottenere un cospicuo allungamento dei tempi che, come dicevamo, presenta indiscutibili vantaggi per il debitore (non foss’altro perché evita di dover locare altro immobile per vivere) che in alcune situazioni può persino arrivare a non perdere l’immobile o a trarne un inatteso profitto dalla vendita o transazione (si legga a tale riguardo ‘“Opposizione all’esecuzione immobiliare, il rispetto della procedura e la tutela del diritto all’abitazione“)
Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”
Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore), nonostante le contestazioni dei creditori sulla mancata meritevolezza, si sia riusciti a dimostrare che tale requisito non è più richiesto e ottenuta l’omologa sia stata salvata l’abitazione del debitore con un taglio del debito di oltre il 60% si legga l’articolo “Approvato piano ex legge 3/2012”
Per conoscere come in 20 giorni lo studio d’Ambrosio Borselli sia riuscito a sospendere una procedura esecutiva immobiliare ottenendo un provvedimento di sospensione per ammissione del piano del consumatore il giorno prima della vendita all’asta dell’abitazione del debitore si legga “Bloccato pignoramento con ammissione piano del consumatore”.
Per approfondire l’importantissimo risultato ottenuto dallo studio d’Ambrosio Borselli presso il Tribunale di Roma che, giusta opposizione, ha revocato un decreto di trasferimento dopo anni dalla sua emissione per la denunciata difformità tra avviso di vendita e ordinanza di vendita emessa nell’ambito della medesima esecuzione si legga “Invalidità del decreto di trasferimento: come opporsi”
Ritornando alle irregolarità degli avvisi di vendita ed al loro strumento tipico di contestazione ( il ricorso ex art 591 ter cpc) che ne consente se ben motivato la revoca si legga “Revocata vendita all’asta per assenza di foto degli interni” che tratta con dovizia di particolari un caso in cui il Tribunale di Pescara ha revocato l’esperimento di vendita per violazione, da parte del delegato, degli oneri pubblicitari prescritti nell’apposita ordinanza.
Per verificare la concreta possibilità con una adeguata difesa specialistica di ottenere la revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica, persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”
Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”
Per maggiori approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Per approfondire l’ammissibilità e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga “La trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”, “l’Opposizione agli atti esecutivi, come e quando va proposta”e “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“
Per approfondire lo strumento per opporsi all’avviso di vendita, che non è il ricorso in opposizione agli atti esecutivi bensì il ricorso ex art. 591 ter si legga “Come opporsi all’avviso di vendita: opposizione agli atti esecutivi o ricorso ex art 591 ter?”
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate – Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondire le questioni relative ai vizi della notifica dell’atto di pignoramento immobiliare ed in particolare tutto quel che riguarda nullità ed inesistenza della notifica del pignoramento immobiliare, la sanatoria per raggiungimento dello scopo e cosa fare in caso di notifica nulla si legga “Pignoramento immobiliare: i vizi della notifica”.
Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”.
Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante l’avvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si legga “Bloccato pignoramento per carenza di legittimazione”
Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”o anche “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“
Per approfondimenti sulle più recenti novità legislative in tema si leggano i seguenti articoli Piano del Consumatore e pignoramento, Procedure di esdebitazione e Approvato il nuovo sovraindebitamento.
Per conoscere la situazione che si viene a creare quando un immobile abusivo viene acquistato attraverso l’asta immobiliare si legga invece “L’immobile abusivo può essere venduto all’asta, ma l’abuso non è sanato”
Per approfondire come lo studio d’Ambrosio Borselli sia riuscito ad impedire un rilascio dell’immobile a seguito di decreto di trasferimento nell’ambito dell’esecuzione immobiliare e per conoscere tutte le condizioni e regole della liberazione dell’immobile e i modi per opporsi ad un illegittimo rilascio a seguito del decreto di trasferimento si legga l’articolo “Come bloccare lo sfratto di una casa all’asta”
Per scoprire come l’intervento dello Studio d’Ambrosio Borselli sia arrivato sino al punto di ottenere che La Corte di Cassazione, riconoscendo le tesi portate avanti dallo studio fino alla Suprema Corte, confermasse che tutte le aste svoltesi nel circondario del Tribunale di Brescia fino al 2016 erano totalmente illegittime si legga “Per la Cassazione irregolari le aste bandite a Brescia fino al 2016″
Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari del sovraindebitamento e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento” o “sovraindebitamento”associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”, per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci