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La discrezionalità del Giudice nel piano di ristrutturazione dei debiti

Giugno 21, 2024by Redazione
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La discrezionalità del Giudice nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: come funziona, su cosa si basa e rapporto con il concordato minore

In questo articolo approfondiremo la valutazione da parte del giudice delegato nell’ambito dell’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti. 

La questione è comprendere l’ampiezza dei poteri del Giudice nella valutazione della convenienza del piano di ristrutturazione del consumatore per valutare in che misura il Giudice possa, con suo provvedimento, superare le contestazioni e le osservazioni.

Prima di entrare nel merito dell’approfondimento odierno sarà utile riepilogare brevemente l’ossatura e la funzione del piano di ristrutturazione dei debiti previsto dagli art. 66 e seguenti del Codice della Crisi d’Impresa.

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: come funziona?

La ristrutturazione dei debiti del consumatore rientra nel novero delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, oggi disciplinate dal nuovo codice della crisi e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), entrato in vigore il 15 luglio 2022, che ne ha sostituito la precedente normativa (ex l. n. 3/2012, già modificata dalla l. n. 176/2020 che ha anticipato le novità introdotte dal nuovo codice).

La ristrutturazione dei debiti del consumatore consiste, nella sostanza, nel vecchio piano del consumatore ed è regolato dagli artt. 67 e ss CCII (acronimo del nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza)

In linea generale, per ristrutturazione dei debiti si intende quella proposta di risanamento dei debiti redatta dal consumatore indebitato (ossia colui che si trova in una difficoltà economica tale da non poter adempiere spontaneamente alle obbligazioni assunte) con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi (OCC). (Per approfondimenti si consiglia la lettura dei seguenti articoli “Piano del Consumatore e pignoramento: l 14/19 procedura, durata” e “Procedure di esdebitazione e pignoramento immobiliare”)

La proposta che deve essere presentata ai creditori ha di regola contenuto libero, e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma, indicando comunque tempi e modalità dell’esecuzione del piano. (art. 67 CCII)

Requisiti per la presentazione del piano sono alcuni di tipo soggettivi, altri di tipo oggettivi.

Avuto riguardo al debitore egli, ai sensi dell’art. 69 C.C.I:

Gli elementi oggettivi riguardano, invece, la proposta in se considerata che deve essere contenuta in un tempo “ragionevole” (da valutarsi caso per caso) e tenere riguardo degli interessi dei creditori coinvolti, anche relativamente al tempo di realizzo (per approfondire la durata del piano si consiglia la lettura dell’articolo  “Piano del Consumatore e pignoramento: l 14/19 procedura, durata)

Una volta presentato il piano di ristrutturazione con l’allegata relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi, il Giudice, se ritiene ammissibile la proposta, dovrà concedere un termine ai creditori per formulare le loro osservazioni sul piano depositato.

Considerato che molto spesso i creditori si oppongono alla proposta (che, quanto meno, prevede la dilazione dei pagamenti in diversi anni) va compreso in questo approfondimento quale ruolo possa avere la discrezionalità del giudice nella concessione dell’omologa del piano in contrasto con il parere negativo dei creditori.

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: la discrezionalità del giudice

Nel contrasto tra creditore e debitore sulla convenienza e sull’ammissibilità del piano è il Giudice a decidere.

Questo accade sia quando il creditore contesti l’ammissibilità del piano (per esempio per la presenza di colpa grave nel sovraindebitamento o per la presenza di debiti di natura imprenditoriale) sia quando ad essere messa in dubbia sia la convenienza del piano.

Il metro di misura per valutare la convenienza del piano rispetto ai creditori è “l’alternativa liquidatoria” intesa quale possibilità per il creditore di ottenere ristoro al di fuori del sovra indebitamento tramite iniziative individuali (anche se, secondo lo scrivente nonché larga parte della giurisprudenza di merito, l’alternativa liquidatoria va individuata nella liquidazione controllata cui, ai sensi del CCI, il debitore ha diritto in caso di mancata omologa del piano. Per approfondimenti sul tema si legga Quale alternativa liquidatoria al piano del consumatore?).

Premesso il campo di “battaglia”, è importante comprendere quale discrezionalità abbia il Giudice delegato nell’omologa del piano a fronte delle contestazioni presentate.

L’articolo 70 del Codice della Crisi dispone a tale proposito al settimo comma: “Il giudice, verificata l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell’OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura“.

La norma pertanto conferisce, in maniera piuttosto laconica, il potere al Giudice di “risolvere ogni contestazione” senza nulla affermare circa il giudizio che deve condurre, in ultimo, il magistrato alla decisione.

Non viene indicato un parametro secondo cui omologare o non omologare il piano presentato.

Partendo da questo presupposto è agevole ritenere che il Giudice Delegato, alla ricorrenza dei numerosi presupposti previsti dalla normativa, possa (e debba) privilegiare gli interessi della parte debole rispetto agli interessi dei creditori coinvolti.

Tale soluzione oltre ad essere conforme al favor debitoris, cui tutta la normativa precitata tende, è anche in armonia con il sistema delineato dalla L.n. 3/2012 e rafforzato dal Codice della Crisi d’Impresa secondo cui mentre l’accordo di composizione della crisi (ora concordato minore ex art. 74 CCI) prevede una soluzione “negoziata” (tant’è che il voto dei creditori è fondamentale), il piano di ristrutturazione è invece soluzione imposta, dal Giudice, secondo principi ben delineati.

I principi del Codice della Crisi di Impresa a tutela della second chance

Premesso che il Giudice ha ampio margine discrezionale nelle procedure anzidette e che, a differenza di quanto accade con il concordato minore, è lui il dominus della decisione cerchiamo di comprendere quali siano i principi che hanno ispirato la recente riforma che ha avuto il merito di ampliare la tutela del debitore nelle procedure da sovraindebitamento (per approfondimenti sulle modifiche si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento“).

L’intera relazione illustrativa al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è permeata dal ripetersi ciclico di due parole: risanamento precoce e reinserimento nel ciclo produttivo.

In buona sostanza, sia il decreto legislativo che la  direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza) cui questo si conforma, hanno come obiettivo in parte quello ridurre il rischio che la società e/o il consumatore continuino a sovraindebitarsi (incolpevolmente) mettendo a rischio la platea di utenti che con loro vengano in contatto e dall’altra quello di anticipare la crisi per consentire un veloce reinserimento nel ciclo produttivo.

Il discorso di base è quello di evitare che le persone tanto giuridiche che fisiche vengano definitivamente pregiudicate dal debito determinandone “la morte” patrimoniale, uno stato in cui gli stessi in ultima analisi diventano improduttivi non solo ai fini del risanamento del proprio debito, ma anche per la collettività.

Da qui il principio della second chance intesa quale possibilità (limitata, almeno per la nostra esperienza giuridica, a 2 volte nel corso della vita) per il debitore di azzerare i propri debiti e ripartire.

Se questi sono i principi cardine della materia è veramente intuitivo ritenere che il compito del Giudice sia quello, nei limiti del possibile, di garantire fattivamente la ripartenza del debitore sovraindebitato.

Questo cosa significa?

Significa che tutte le valutazioni del Giudice Delegato dovrebbero tener ben conto della propensione normativa verso il risanamento del debitore e questo per tutte le valutazioni inerenti il piano di ristrutturazione dalla valutazione delle cause del sovraindebitamento, alla valutazione dei presupposti di ammissibilità fino alla valutazione della convenienza.

Nella sostanza andrebbe evitata la semplice comparazione numerica tra quanto il creditore percepirebbe in una eventuale vendita all’asta (avvenga essa nell’esecuzione, se pendente, o nella liquidazione controllata) e l’offerta del debitore sovraindebitato nell’ambito del piano di ristrutturazione.

Altrimenti v’è il rischio che il piano, sul quale è giusto che i creditori si pronuncino, diventi surrettiziamente un concordato minore bis in cui la negazione della convenienza diventa per sé stessa causa ostativa all’omologa del piano.

In conclusione sarebbe corretto, secondo chi scrive, valorizzare gli interventi normativi, i principi regolatori della materia, per arrivare finalmente ad una nuova concezione del sovraindebitamento, scevra da valutazioni personali, e realmente tesa ad una ripartenza del debitore esecutato.

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello Studio Legale d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per approfondimenti si legga Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze ,Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureApprovato il nuovo sovraindebitamento, Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaLa sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“,

Per saperne di più sul piano del consumatore e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare”

Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“.

Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze”

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”

Per  il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”

Chi fosse interessato al nuovo  fondo Salvacasa   finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo «Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa»

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” ,    “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“, Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

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